Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1016/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1016/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in AS (S presso lo studio dell'avv. TO Buono che li rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi ta di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 16.01.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1 – Il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori in modo Persona_2 condiviso, che provv a educazione, istruzione e assistenza morale e materiale, nel rispetto del diritto del minore di mantenere un Persona_2 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2 – La residenza privilegiata o abituale nonché il domicilio del minore Per_2 viene fissata presso il padre, con il quale continuerà ad abitare e d
[...]
maniera stabile.
3 – La madre da parte sua potrà invece tenere con sé il figlio minore , Persona_2 compatibilmente con le esigenze di studio e di salute dello stesso nel rispetto della volontà del medesimo minore, secondo tempi e modi così previsti e scanditi: a) il martedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00; b) la domenica in via alterna e dalle ore 10,30 alle ore 18,30; c) per le feste di Natale e di Pasqua in via alterna e rispettivamente per quattro e due giorni;
d) per le vacanze estive, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori, per i primi sette giorni di agosto.
4 – La madre, comunque, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze di studio e di salute del minore , nonché rispettandone la Persona_2 volontà, potrà rendere visita ed eventual sé il figlio minore Per_2 anche ogni qualvolta ne avvertirà il bisogno o lo riterrà opportuno.
[...] dre provvederà per il mantenimento di entrambi i figli e Persona_3 fino al raggiungimento della loro effettiva ind o Persona_2 economica, salvo le spese straordinarie, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.), che saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. 6 – La responsabilità genitoriale sul figlio minore , è esercitata da Persona_2 entrambi i genitori per le decisioni di maggiore i all'educazione, istruzione e salute del minore, ed ovvero le decisioni di maggiore interesse per il minore devono essere assunte di comune accordo dai genitori, Persona_2 tenendo pacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore mentre la responsabilità genitoriale viene esercitata Persona_2 separat adre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12 settembre 2002 nel Comune di AS (SA)tra , nato a Parte_1
AS (SA) il 08.03.1972, C. F.: , CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], C.F. s CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di R 2002, Atto n. 18, Parte II, Serie A, Uff. 3) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (SA)per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi