CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 39038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39038 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39038 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 05/11/2025 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NE LO responsabile dei reati di cui agli artt. 348 e 482, in relazione all'art. 477 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando tre motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce: a) violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia di secondo grado;
b) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per entrambi i reati contestati, non essendo in alcun modo emerso - anche alla luce dell'assoluzione dal reato di truffa contestato al capo A) - né l'esercizio abusivo di un'attività professionale, né il compimento di un atto falso, ma il solo svolgimento di un'attività posta in essere ordinariamente dalle concessionario;
c) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità (non essendo stato superato il ragionevole dubbio che impone l'assoluzione dell'imputato) e in ordine al trattamento sanzionatorio (con riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello non ha dato atto della rilevanza o meno della data di formazione dell'atto; - che, pertanto, deve essere rilevata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato, alla luce della data di consumazione dei reato (14 e il 20 gennaio 2015), dei 64 giorni di sospensione maturati e del termine massimo di prescrizione (da individuarsi in nove anni, in ragione della ritenuta recidiva qualificata);
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso il 5 novembre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39038 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 05/11/2025 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NE LO responsabile dei reati di cui agli artt. 348 e 482, in relazione all'art. 477 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando tre motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce: a) violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia di secondo grado;
b) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per entrambi i reati contestati, non essendo in alcun modo emerso - anche alla luce dell'assoluzione dal reato di truffa contestato al capo A) - né l'esercizio abusivo di un'attività professionale, né il compimento di un atto falso, ma il solo svolgimento di un'attività posta in essere ordinariamente dalle concessionario;
c) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità (non essendo stato superato il ragionevole dubbio che impone l'assoluzione dell'imputato) e in ordine al trattamento sanzionatorio (con riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello non ha dato atto della rilevanza o meno della data di formazione dell'atto; - che, pertanto, deve essere rilevata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato, alla luce della data di consumazione dei reato (14 e il 20 gennaio 2015), dei 64 giorni di sospensione maturati e del termine massimo di prescrizione (da individuarsi in nove anni, in ragione della ritenuta recidiva qualificata);
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso il 5 novembre 2025