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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 975/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 2791 CPC nella causa iscritta al N. 975/2024 R.G. promossa da
n Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in CA RA (AL), Via Garibaldi 45;
1 Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...],
ARIA RA AM RI del Foro di Vercelli, presso il cui studio in CA RA, Via Pagliano 20 sono elettivamente domiciliati attori contro con sede legale in Torino, Via Cernaia 7, in persona del Controparte_1
responsabile funzione qualità del credito p.t., con l'Avv. GIANNI CONTI del Foro di Vercelli, presso il cui studio in CA RA, Via Luigi Canina 5 è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni
e (come da Parte_1 Parte_1 Parte_2
prima memoria ex art. 171 ter CPC):
“reiecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in parte motiva: - dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per incompetenza territoriale del
Tribunale di Vercelli per violazione del foro convenzionale e per gli effetti, disporne la revoca;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sopra prefigurata: dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'improcedibilità dell'azione a seguito della violazione dell'art. 1 sez III contratto di fideiussione omnibus (clausola di mediazione).
NEL MERITO: revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre e capitolare nei termini e nei modi di legge.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“in via preliminare processuale disporre ex art. 38 C.P.C. la riassunzione della causa avanti il predetto Tribunale di Torino e la cancellazione della presente causa dal ruolo;
[...] revocare il decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta limitatamente agli ingiunti opponenti
e ; Controparte_2 Parte_2
nel merito sin da ora si chiede che il competente Giudice voglia dichiarare tenuti e condannare la
[...]
P. IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, corrente in CA RA (AL) (debitore principale) ed il sig. nato a [...]_2
RA (AL) il 25/7/1965, C.F. residente in [...] C.F._1
Strada Oliva n. 21 (fideiussore), a pagare in solido alla la somma di € 41.726,45=, ovvero Controparte_1
la diversa – maggiore o minore – somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora al tasso debitore come da contratto intercorso tra le Parti a decorrere dal 15/5/2024 e sino al saldo effettivo.
Con le spese ed i compensi professionali.”
Motivi della decisione Con atto di citazione datato 10.7.2024 quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
e si sono opposti al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
immediatamente esecutivo n. 230/2024 emesso dal tribunale di Vercelli il 27.5.2024 per € 41.726,45 e loro notificato il 3.6.2024 (cfr. doc. a) della convenuta).
Il decreto fu richiesto ed emesso, oltre che nei confronti di in proprio, contro Parte_1
in forza di scoperto derivante da mutuo chirografario n. Parte_1
*67162 e saldo passivo del conto corrente n. *85820, mentre contro in forza di due Parte_2
fideiussioni rilasciate il 20.4.2017 e 5.11.2019 per l'importo massimo di € 50.000,00.
I motivi di opposizione sono due:
- incompetenza per territorio del tribunale di Vercelli in favore di quello di Torino per violazione dell'art. 3 sezione III del contratto di fideiussione omnibus e dell'art. 5 sezione VII del contratto di affidamento anticipo in cui è pattuita la competenza esclusiva del foro di Torino;
- nullità del decreto ingiuntivo per improcedibilità dell'azione, non essendo stata previamente 3 esperito il procedimento di mediazione, come previsto dall'art. 1 sezione III del contratto di fideiussione omnibus.
Sulla base di questi due motivi gli opponenti hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale e, in via subordinata, di dichiararlo nullo per improcedibilità dell'azione.
Con comparsa datata 12.11.2024 si è costituita che preliminarmente ha Controparte_1
rilevato che l'opposizione, come risulta dall'atto di citazione, non è stata proposta da Pt_1
in proprio, ma solo da e da . In
[...] Parte_1 Parte_2
rito ha aderito ex art. 382 CPC all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del tribunale di
Torino, presso cui la causa andrà riassunta. Nel merito ha contestato la fondatezza degli argomenti circa la clausola di mediazione, rilevando che nulla è stato eccepito e contestato sul credito consacrato nel decreto ingiuntivo.
Con decreto ex art. 171 bis CPC del 18.11.2024 fu confermata la prima udienza.
Le parti hanno depositato memorie integrative: gli attori la prima, la convenuta la seconda.
All'udienza 23.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni anche nel merito e a discutere la causa, come attestato dal verbale d'udienza. La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC e viene ora in decisione.
***
Il tribunale prende atto dell'adesione di convenuta, all'eccezione di Controparte_1
incompetenza per territorio del tribunale di Vercelli in favore di quello di Torino.
La definizione del giudizio avviene con ordinanza ex art. 2791 CPC, perché “il provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo delle parti (qual è quello di cui qui si tratta) ha la natura sostanziale di ordinanza, pur se emesso in forma di sentenza. La sostanza della decisione prevale infatti sulla forma adottata, e ben può l'art. 38 2° comma cod. proc. civ. trovare applicazione, pur se l'incompetenza sia dichiarata con provvedimento che assuma la forma della sentenza, anziché quella dell'ordinanza.” (Cass. 25180/2013, in un caso in cui fu emessa sentenza invece di ordinanza – cfr. anche Cass. 6106/2006, 10687/2005.
14075/1999).
Preliminarmente – e in modo funzionale a stabilire nei confronti di chi debba essere revocato il 4 decreto ingiuntivo a seguito dell'adesione della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale – va individuato quali soggetti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 230/2024 emesso dal tribunale di Vercelli: cosa su cui le parti hanno dibattuto negli atti difensivi (a seguito del rilievo della banca sin dalla comparsa) e all'udienza.
Il decreto ingiuntivo reca la seguente ingiunzione:
“
[...]
Parte_3
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
e a
(C.F. ) Parte_1 C.F._2
e a
(C.F. Parte_2 C.F._1
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso” Nell'intestazione dell'atto di citazione, è così scritto:
“I sottoscritti nato a [...] il [...] Parte_1
( ), quale legale rappresentante della CodiceFiscale_3 [...]
con sede in CA RA, Via Garibaldi nr.45 Parte_1
(P.IVA e , nato a [...] il [...] entrambi ivi P.IVA_1 Parte_2
residenti in [...]”.
Il decreto ingiuntivo risulta opposto unicamente da e dal Parte_1
fideiussore per i seguenti motivi: Parte_2
1. nell'intestazione dell'atto di citazione si fa riferimento a solo nella sua qualità di Parte_1
legale rappresentante di non anche in proprio, qualità indicata Parte_1
espressamente e specificamente nel decreto ingiuntivo;
2. da pag. 1 dell'atto di citazione vi è un elemento ancor più forte che dimostra che Pt_1
5
[...]
in proprio non abbia opposto il decreto ingiuntivo.
Al punto 1 si scrive “la (di seguito Parte_1
, ivi opponente, riceveva la notifica del decreto ingiuntivo”. CP_3
Al punto 2 si prosegue “in pari data, il medesimo atto veniva notificato al sig. Parte_2
personalmente, quale fideiussore della mentre a partire al punto 3 si espone il CP_3
fondamento della pretesa creditoria della banca.
Al punto 5 si aggiunge “tutto ciò premesso, gli opponenti ut supra avanzano opposizione allo stesso”.
Quindi, anche nella parte motiva dell'atto di citazione non emerge alcun riferimento a Pt_1
in proprio, perché ai punti 1 e 2 si illustra che la società e hanno
[...] Parte_2
ricevuto la notifica del decreto e si conclude che a proporre opposizione sono “gli opponenti ut supra”. Tanto nell'intestazione, quanto nei punti 1 e 2 vi è solo ed esclusivo riferimento alla società e al fideiussore, non anche a in proprio;
Parte_1
3. nella procura alle liti, sebbene sia indicato che sarebbe conferita anche da in Parte_1
proprio, si nota che vi sono soltanto due firme: una del fideiussore, un'altra del legale rappresentante della società ( ) apposta sopra il timbro della stessa società. Parte_1
Nessuna firma vi è per in proprio. Parte_1
La firma che costui ha vergato sopra il timbro della società quale suo legale rappresentante non vale a far ritenere che abbia conferito la procura anche in proprio.
Gli argomenti nelle difese degli attori con cui si vorrebbe sostenere che anche in Parte_1
proprio abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo contrastano con la convergenza dei suddetti tre dati documentali.
Per supportare questa tesi in prima memoria attorea è scritto: “Priva di pregio, infine, la contestazione sulla mancata opposizione da parte del sig. personalmente, in quanto compiutamente indicato come attore Parte_1
opponente in atto introduttivo, nella procura alle liti, compiutamente predisposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. nonché tra i soggetti attori in sede di notifica dell'atto di citazione in opposizione.”.
Questa affermazione, tuttavia, è documentalmente smentita da quanto sopra rile la 6 Parte_1 relata di notifica, da cui, a dire degli opponenti vi sarebbe menzione anche di in proprio quale opponente, la tesi ha assai poco pregio.
Primo, perché chi siano gli attori si ricava solo e soltanto dall'atto di citazione (art. 163 n. 2 CPC), che non ammette integrazioni con altri documenti.
Secondo – corollario di quanto appena detto e fermo che non c'è prova della sottoscrizione della procura da parte di in proprio – si obietta che è possibile conferire procura alle liti a Parte_1
un difensore, senza che il conferimento della procura si debba necessariamente tradurre nell'instaurazione di una causa, com'è nel presente caso l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Terzo, nella relata di notifica è scritto “La sottoscritta avv. Maria Grazia Strambi Ferrini (c.f.:
) del Foro di Vercelli, con studio in CA RA, via Pagliano n.20, in qualità di C.F._4
procuratrice alle liti di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede in CA RA (AL), Via Giuseppe Garibaldi n. 45, nonché di Pt_1
(C.F. ) e (C.F. , entrambi residenti
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._1
in San IO RA, Strada Oliva nr. 21, come da procura alle liti che si allega”. Il soggetto della frase è
l'Avv. Strambi Ferrini, che si qualifica come difensore di Parte_1 e Il che è cosa diversa da dire che nella relata è indicato “ Parte_1 Parte_2 Pt_1
personalmente, in quanto compiutamente indicato come attore” (cfr. il passaggio in prima memoria
[...]
sopra compiutamente trascritto). Nella relata è l'Avv. Strambi Ferrini a qualificarsi come difensore anche di (in proprio), ma non è scritto che anch'egli abbia proposto opposizione. Parte_1
Senza dimenticare che l'Avv. Strambi Ferrini si qualifica difensore di un soggetto in proprio che non vi è prova che abbia conferito anche in tale qualità la procura alle liti.
Argomentare diversamente significherebbe non solo disattendere il tenore letterale della procura alle liti e dell'atto di citazione, ma anche ammettere che basti la firma sulla procura alle liti di un soggetto che spenda la propria qualità di legale rappresentante per ipotizzare che lo stesso abbia conferito mandato alle liti anche in proprio;
e ulteriormente ammettere – pur con una tale mancanza – che non serva nemmeno indicare in atto di citazione che quel soggetto oppone il decreto ingiuntivo in proprio, ma, nonostante questo, ritenerlo parte del giudizio. 7
Quanto finora esposto si salda con l'adesione della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dagli attori.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la regola dell'art. 382 CPC (“fuori dai casi previsti dall'articolo
28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”) può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, se è sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass.
11764/2016 e più recentemente Cass. 17187/2019).
Per escludere che in questa sede vi debba essere statuizione sulle spese di lite basta considerare che la competenza territoriale convenzionale, anche se pattuita come esclusiva (art. 292 CPC) come nei contratti per cui è causa, non integra un'ipotesi di competenza inderogabile, ma derogata, perché la fonte dell'inderogabilità è soltanto la legge (cfr. Cass. 8316/1998, 20478/2016, 2120/2022).
Sulla necessità di statuire o no sulle spese di lite, secondo l'indirizzo giurisprudenziale da ultimo ribadito (Cass. 21300/2024) “la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta” perché anche in questo caso il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. In più, la declaratoria di invalidità – e di conseguente revoca – del decreto ingiuntivo perché emesso da un giudice incompetente, alla luce dell'accordo delle parti, è implicita in quella di incompetenza, anche se non espressamente dichiarata (Cass. 15694/2006, 10687/2005,
2352/1999). E, ancora, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto, essendo una conseguenza 8 processuale della dichiarazione di incompetenza, non è una decisione di merito tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né è un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia.
La presente decisione – è bene sottolinearlo – non decide il merito della causa nemmeno nella misura in cui individua (e si dice “individua” perché è cosa diversa dall'accertare) quali soggetti hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo. Nella prima riga della motivazione si è detto che la ricognizione è funzionale a stabilire nei confronti di chi vada revocato il decreto ingiuntivo a seguito dell'adesione della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale.
Questa ricognizione, però, non solo è funzionale a quanto detto, ma è anche necessaria perché, come costantemente ritiene la giurisprudenza di legittimità, l'invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente: e l'invalidità, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, può discendere solo nei confronti di coloro che lo hanno opposto. Infine, dato che “la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito” (sentenza cit.), questo è motivo aggiuntivo - oltre a quello detto all'inizio - per rendere la presente decisione nella forma dell'ordinanza ex art. 2791 CPC.
Conseguenza di tutto quanto detto è che:
- in forza dell'adesione da parte di all'eccezione di incompetenza sollevata Controparte_1
dai due opponenti, va pronunciata con ordinanza l'incompetenza del tribunale di Vercelli in favore di quello di Torino, innanzi al quale permarrà un giudizio di accertamento del credito a suo tempo azionato in via monitoria;
- per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato solo nei confronti di Parte_1
e , unici che lo hanno opposto, e la causa cancellata dal ruolo;
[...] Parte_2
- non vi è in questa sede statuizione sulle spese di lite, non vertendosi in ipotesi di competenza per territorio inderogabile. Sulle spese si pronuncerà il tribunale di Torino, se la causa sarà riassunta 9 entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa n. 975/2024 R.G. promossa da
[...]
e contro Parte_1 Parte_2 [...]
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
- DICHIARA ex art. 382 CPC l'incompetenza per territorio del tribunale di Vercelli in favore di quello di Torino;
- DICHIARA la nullità e conseguentemente REVOCA il decreto ingiuntivo n. 230/2024 (R.G.
681/2024) emesso dal tribunale di Vercelli il 27.5.2024 nei confronti degli (unici) opponenti in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo con termine ex art. 382 CPC per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Torino, che statuirà anche sulle spese di lite per la parte di giudizio innanzi al tribunale di Vercelli. Si comunichi.
Vercelli, 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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