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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
NI ON Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2094/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
in persona della propria procuratrice Parte_1 Parte_2
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sondrio, via Trieste n. 20/B presso lo studio dell'avv. Paola Giovannini, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro C.F. Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano via S. Sofia n. 18 presso lo studio degli avv.ti Maurizio Pinnarò e Luca Molinari, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti. APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE e contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, C.F. e P.I. P.IVA_2
PA D'AMORE C.F. CodiceFiscale_2
pagina 1 di 17 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Tremiti n. 10, presso lo studio degli avv.ti Marco Lucchetti e Lidia Galieti, che li rappresentano e difendono come da delega in atti. APPELLATI e contro C.F. CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore via Publio Sizio n. 8 presso lo studio dell'avv. Carlo Russo, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 25/2023 emessa dal Tribunale di Sondrio in data 19/1/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per in persona della propria procuratrice Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte Eccellentissima, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare: in via preliminare: rigettare l'istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 363 bis c.p.c., in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile ogni domanda formulata dalla nei confronti di Controparte_2 per carenza di interesse ad agire;
nel merito: − accogliere per i motivi Parte_1 tutti dedotti in narrativa l'appello proposto nei confronti del signor Controparte_1
e del signor AT AM e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta dai signori AT AM e
[...] nei confronti di e confermare nei loro confronti il decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo n. 335/2019 del Tribunale di Sondrio o, in ogni caso, condannarli - in solido tra loro e con la - a corrispondere a Controparte_2 [...]
la somma di € 875.081,45 - o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta Parte_1 di giustizia - oltre interessi convenzionali di mora dal 21 aprile 2018 sino al saldo effettivo dovuti come per legge e comunque entro i limiti fissati dalla legge n. 108 del 1996 ed oltre alle spese maturate e maturande;
− rigettare l'appello incidentale proposto dal signor (avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite CP_1 operata nella sentenza di primo grado) in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione;
− rigettare l'appello incidentale condizionato proposto dal signor in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, così CP_1 come ogni altra eccezione riproposta sia dal signor che dal signor Controparte_1
AT AM (tra cui l'eccezione ai sensi degli articoli 1175 c.c., 1375 c.c. e 1956 c.c.) e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dai signori AT AM e nei confronti di e confermare nei loro confronti il Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 335/2019 del Tribunale di Sondrio o, in ogni caso, condannarli - in pagina 2 di 17 solido tra loro e con la - a corrispondere a Controparte_2
la somma di € 875.081,45 - o la somma maggiore o minore che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia - oltre interessi convenzionali di mora dal 21 aprile 2018 sino al saldo effettivo dovuti come per legge e comunque entro i limiti fissati dalla legge n. 108 del 1996 ed oltre alle spese maturate e maturande;
Con il favore delle spese del giudizio (anche di primo grado) e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.”.
per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disposto Controparte_1 preliminarmente il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. (come richiesto al punto 33 della menzionata Comparsa), contrariis rejectis, per i motivi meglio indicati nella
“Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” del 9 novembre 2023: (I) in via principale, rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con conferma della sentenza n. 25/2023, emessa dal Tribunale di Sondrio (R.g. n. 964/2019 + 1040/2019 + 1060/2019) in data 19 gennaio 2023 e pubblicata il successivo 20 gennaio, non notificata, con conseguente revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019, e con rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da nei confronti dell'arch. (II) in Parte_1 CP_1 subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, ed in parziale riforma della menzionata Sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Sondrio, nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare, anche ex art. 1419 comma primo c.c., la nullità integrale della fideiussione sottoscritta dall'arch. in data 16 CP_1 dicembre 2009, il tutto, con conseguente: (i) liberazione di questo da ogni obbligo ed onere al riguardo;
(ii) revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019; e (iii) rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da Parte_1 nei confronti dell'arch. (III) in via di ulteriore subordine, in
[...] CP_1 accoglimento dell'eccezione (riproposta nel presente giudizio ex art. 346 c.p.c.) di liberazione dell'arch. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175, 1375 e 1956 CP_1
c.c., accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la liberazione dell'arch. dagli obblighi nascenti a suo carico dalla fideiussione da esso sottoscritta in CP_1 data 16 dicembre 2009, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019, e rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da
[...] nei confronti dell'arch. (IV) in via ulteriormente gradata, Parte_1 CP_1 accertare la intervenuta remissione del debito da parte di a favore del Parte_1
Sig. e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1301 primo comma primo CP_3 periodo c.c. (e dove occorrer possa 1304 c.c.), dichiarare la liberazione dell'arch. da ogni obbligo e/o onere in favore di derivante dalla CP_1 Parte_1
pagina 3 di 17 fideiussione da esso sottoscritta in data 16 dicembre 2009, con conseguente: (i) revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019 e (ii) rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da nei confronti dell'arch. Parte_1
(V) in via di ultimo subordine, nella non temuta ipotesi in cui la remissione CP_1 del debito da parte di a favore del Sig. sia intervenuta con Parte_1 CP_3 riserva dei diritti nei confronti degli altri fideiussori, accertare che ha Parte_1 diritto di esigere nei confronti di questi ultimi nei limiti dei 2/3 dell'importo garantito (ossia detratta la parte del fideiussore a favore del quale essa ha consentito la remissione) il tutto anche ai sensi dell'art. 1301 primo comma secondo periodo c.c. (e dove occorrer possa 1304 c.c.), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019; (V) in ogni caso, con condanna di
[...] alla refusione di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado di Parte_1 giudizio, anche in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto.”
per e PA D'AMORE: Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma CORTE D'APPELLO di MILANO, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettate, In via preliminare: disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., come richiesto da a pag. 18 della propria comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta;
In via principale: rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto per
[...] le ragioni esposte in narrativa, con conferma della sentenza n. 25/2023, resa dal TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO, a definizione delle cause riunite recanti N.r.g. 964/2019, 1040/2019 e 1060/2019, in data 19.01.2023, pubblicata in data 20.01.2023, non notificata, e contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (N.r.g. 479/2019) emesso dal TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO in data 13.05.2019 e depositato il 14.05.2019, con rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da nei Parte_1 confronti degli odierni appellati. In via subordinata: in accoglimento dell'eccezione riproposta ex art. 346 c.p.c. di liberazione del Dott. PA AMORE ex artt. 1175, 1375 e 1956 c.c., accertare e dichiarare (quarto motivo di opposizione in primo grado), per le ragioni di cui in narrativa, la liberare il Dott. dagli obblighi Parte_3 nascenti a suo carico dalla menzionata fideiussione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da Parte_1 nei confronti del Dott. . Con vittoria di spese, competenze, ivi Parte_3 compreso il rimborso forfettario come per legge ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti legali antistatari.”
per : “A) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento delle CP_3 difese sopra illustrate accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e pagina 4 di 17 comunque l'infondatezza, in fatto, in diritto ed in rito dell'appello incidentale avanzato dall'Arch. nei confronti del sig. B) In ogni caso, Controparte_1 CP_3 condannare l'appellante incidentale Arch al pagamento delle spese Controparte_1
e dei compensi del presente grado con distrazione in favore del procuratore antistatario., oltre al pagamento di una somma da determinarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 91 e 96 cpc;
C) Adottare ogni altro provvedimento di giustizia. Con ogni riserva di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 335/2019 del 14/5/2019 - emesso su ricorso di Parte_1
[...
in persona della propria procuratrice quale cessionaria dei crediti di Parte_2
Credito - il Tribunale di Sondrio ingiungeva alla debitrice principale Controparte_4
e a AT AM, e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
nella qualità di fideiussori , il pagamento, in solido tra loro, della somma
[...] complessiva di € 875.081,45, oltre interessi e spese della procedura. Il credito azionato trovava la fonte negoziale in un contratto di apertura di credito con Cont garanzia ipotecaria Rep. n. 3587 Rogito n. 1932, stipulato in data 30/10/2013 dalla con l'istituto di credito cedente. Controparte_2
Con autonomi atti tutti gli ingiunti proponevano opposizione ex art. 645 cpc (giudizio iscritto al n. 964/2019 R.G. promosso da giudizio iscritto al n. Controparte_1
1040/2019 R.G. promosso da , Parte_4 Controparte_2 giudizio iscritto al n. 1060/2019 R.G. promosso da , eccependo: CP_3
- l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in applicazione della disciplina consumeristica a favore del Tribunale di Milano;
- la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 (normativa Antitrust), poiché riproduttive delle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- in subordine, la nullità parziale dei già menzionati contratti di garanzia con liberazione dei fideiussori per violazione dell'art. 1957 cod. civ.;
- in ulteriore subordine, la liberazione dei fideiussori per responsabilità della banca cedente ex artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ..
L'opposta in persona della propria procuratrice si costituiva in Parte_1 Parte_2 tutti e tre i giudizi di opposizione, concludendo per la conferma del provvedimento monitorio opposto. Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in relazione alla richiesta declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus, stante la competenza 1 Fideiussioni sottoscritte in data 16/12/2009. pagina 5 di 17 funzionale del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Imprese. All'udienza del 12/2/2020, il Giudice di primo grado disponeva la riunione dei tre giudizi e, in assenza di istanze istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Sondrio, ritenuta la propria competenza, con la sentenza impugnata:
- respingeva l'opposizione avanzata dalla debitrice principale Controparte_2
, in assenza di una specifica contestazione del credito azionato in sede
[...] monitoria, affermando che esso aveva trovato pieno riscontro nella documentazione prodotta (contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente a rogito ed estratto conto certificato ex art. 50 TUB);
-qualificava i contratti come fideiussioni omnibus, affermando che “'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta (risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito. Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia” (Cass. Civ. n. 30181/2018, n. 16213/2015 e Sez. Un. n. 3947/2010). Di talché la sola clausola solve et repete contenuta nei contratti in oggetto non consente di qualificare la garanzia in oggetto come contratto autonomo di garanzia”;
- accoglieva la domanda di nullità parziale delle garanzie con riferimento alla clausola n. 6, con la conseguente liberazione dei fideiussori dall'obbligo di garanzia, ritenendo che il debitore principale fosse incorso nella decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.
Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale di Sondrio:
- rigettava l'opposizione proposta dalla società debitrice principale, confermando nei confronti della il decreto ingiuntivo e condannava Controparte_2 la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta cessionaria;
- accoglieva l'opposizione proposta dai fideiussori AT AM, Controparte_1
e e revocava nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto;
CP_3
- dichiarava compensate le spese di lite nel rapporto tra l'opposta e i fideiussori opponenti.
in persona della propria procuratrice ha interposto appello Parte_1 Parte_2 insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta dai fideiussori AT AM e e, comunque, concludendo per la condanna dei due fideiussori in Controparte_1
pagina 6 di 17 solido con la al pagamento della somma ingiunta. Controparte_2
L'appello è stato affidato a due motivi, con cui la cessionaria: 1. ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., per aver AT AM e chiesto la declaratoria di nullità delle Controparte_1 fideiussioni con riferimento alla clausola n. 6, senza invocare espressamente l'art. 1957 cod. civ. nonché, comunque, la sua infondatezza;
ha sostenuto che le garanzie sottoscritte dovrebbero essere ricondotte allo schema del contratto autonomo di garanzia, in ragione della prevista clausola di pagamento a prima richiesta, e, in ogni caso, ha allegato l'intervenuto rispetto del termine previsto dall'art. 1957 cod. civ., poiché al recesso del 6/10/2017 aveva fatto seguito la missiva inviata ai garanti e AM in data 9/10/2017; CP_1
2. ha contestato l'errata regolamentazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 91 cpc, nel rapporto processuale con gli appellati/fideiussori.
Instaurato il contraddittorio, tutti gli appellati si sono costituiti. ha avanzato, preliminarmente, istanza di rinvio pregiudiziale ex art. Controparte_1
363 bis cpc sulla questione di diritto relativa alla qualificazione dei contratti stipulati come contratti autonomi di garanzia, qualora muniti della clausola solve et repete. Nel merito:
- ha chiesto, in via principale, di dichiarare inammissibile e, comunque, infondata l'impugnazione proposta dalla cessionaria, riservandosi di dichiarare di voler approfittare ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. della transazione intervenuta tra l'appellante e il terzo fideiussore contestualmente formulando richiesta ex art. 210 cpc CP_3 di esibizione dell'accordo transattivo concluso;
- ha proposto, inoltre, appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha regolamentato ai sensi dell'art. 92 cpc le spese di lite nel rapporto tra la cessionaria e i garanti;
- ha proposto, altresì, appello incidentale condizionato, concludendo per la nullità totale delle fideiussioni sottoscritte e la conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via di ulteriore subordine, ha riproposto ex art. 346 cpc le eccezioni volte a far accertare e dichiarare la liberazione dei garanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ.;
- in ogni caso, la condanna di in persona della propria procuratrice Parte_1
alla refusione delle spese di lite in suo favore. Parte_2 si è costituito, dando atto che la cessionaria, appellante in via principale, CP_3 non aveva formulato conclusioni nei suoi confronti. Ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 cpc dell'appello in via incidentale proposto nei suoi confronti dal fideiussore allegando che nessun accordo transattivo era CP_1 intervenuto con la cessionaria. pagina 7 di 17 AT d'AM e si sono costituiti con un unico Controparte_2 atto difensivo, aderendo alla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc avanzata da CP_1
Gli appellati hanno concluso per il rigetto dell'appello principale, in ragione della sua inammissibilità e, comunque, della sua infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, hanno riproposto ex art. 346 cpc tutte le eccezioni ex artt. artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ. sollevate in primo grado.
Alla prima udienza, la società appellante ha confermato che non era intervenuta alcuna transazione con l'appellato CP_3
L'appellato ha rinunciato all'istanza istruttoria di esibizione ex art. 210 cpc e CP_1 ha contestato la procura alle liti rilasciata dall'appellato CP_3
Con nota del 13/5/2024, l'appellato ha depositato sentenza della Corte CP_1
d'Appello di Roma che ha accertato la responsabilità del “ per aver CP_5 arrecato un grave pregiudizio patrimoniale alla ora in Controparte_2 liquidazione, ritenendo tale circostanza elemento dirimente ai fini della decisione. Con ulteriore nota in data del 4/10/2024, l'appellato ha depositato procura alle liti CP_3 in formato leggibile.
La causa, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc, è stata rimessa in decisione e decisa dalla Corte nella composizione in epigrafe riportata. Le parti, con esclusione dell'appellato hanno depositato gli atti difensivi CP_3 conclusivi. Con la memoria di replica depositata in data 26/11/2024, l'appellato ha CP_1 ribadito la necessità di rimodulare la richiesta di pagamento avanzata dalla cessionaria, affermando che, dalle emergenze processuali, poteva desumersi che fosse intervenuta una rimessione del debito dell'appellante nei confronti del terzo fideiussore, CP_3
[...]
La società appellante ha replicato di non avere esteso l'appello nei confronti del CP_3 per economia processuale, in quanto soggetto “nullatenente” e per non essere in possesso di tutta la documentazione utile relativamente alla posizione dell'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 17 Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'appello in via principale svolta dagli appellati, da intendersi ai sensi dell'art. 342 cpc, risultando i motivi articolati in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che in persona della propria Parte_1 procuratrice ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla Parte_2 nuova formulazione della norma portata dal D. Lgs. n. 149/2002.
La natura dei contratti e l'istanza pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. L'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc avanzata dall'appellato CP_1 sulla questione interpretativa relativa al “significato da attribuire alla clausola solve et repete presente all'art. 7 dello Schema ABI, in rapporto alla nullità parziale della clausola dell'art. 6 del medesimo Schema ABI (di deroga espressa alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.)” e che, in tesi, sarebbe idonea a qualificare le garanzie sottoscritte come contratti autonomi di garanzia, non merita accoglimento. Secondo la Suprema Corte “ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di Cassazione" - è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora "affrontata" dalla Corte di legittimità”2. Orbene, la questione di diritto oggetto dell'istanza, è stata già ampiamente sottoposta all'esame della Corte di Cassazione. E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la previsione di siffatta clausola non assume rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione". L'espressione può riferirsi anche alle fideiussioni, per loro natura caratterizzate da un vincolo di accessorietà nei riguardi dell'obbligazione garantita, e devono escludersi profili di incompatibilità tra la clausola di pagamento "a prima richiesta" e l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spettando al giudice di merito accertare, in concreto, la volontà delle parti”3. La sola clausola solve et repete non consente, dunque, di qualificare tout court il contratto come “contratto autonomo di garanzia”. Ciò che caratterizza quest'ultimo è piuttosto l'espressa rinuncia, da parte del garante, a sollevare contestazioni relativamente al rapporto garantito4. Secondo la Suprema Corte “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”5. L'assenza di divergenze tra le pronunce rese dalle diverse sezioni civili della Cassazione, dopo l'intervento delle ss.uu. n. 3947/2010, non soltanto esclude l'ammissibilità dell'istanza ex art. 363 bis cpc, ma pure consente, a questa Corte, di condividere la qualificazione giuridica (fideiussioni omnibus) data dal Giudice di primo grado alle garanzie sottoscritte dalle persone fisiche appellate.
Le garanzie per cui è causa non contengono alcuna rinuncia alle eccezioni da parte dei garanti. L'interpretazione sistematica delle garanzie, per il chiaro tenore letterale degli accordi sottoscritti, consente di affermare che la clausola “a prima richiesta”, riportata all'art. 7, non impediva l'operatività dell'art. 1957 cod. civ..
Tanto premesso, occorre procedere all'esame del primo motivo di appello, con cui la cessionaria ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui è stata disposta la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 cod. civ., in accoglimento dell'eccezione di nullità parziale delle fideiussione omnibus in relazione alla clausola n.
6. Nel giudizio di primo grado, la società cessionaria aveva sostenuto l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., allegando che la questione non era stata ritualmente formulata nell'atto di citazione e, comunque, la sua infondatezza, essendo state versate in atti le missive stragiudiziali inviate tempestivamente ai garanti e AM. CP_1
Come da tempo affermato da questa Corte, l'eccezione di decadenza integra un'eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente sollevata con l'atto introduttivo del giudizio, o al più tardi, in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc. 5 Cass. sez. III civ. n. 22346/2017. pagina 10 di 17 Gli appellati e AM, per quello che in questa sede ancora interessa, hanno CP_1 sollevato l'eccezione con l'atto di citazione ex art. 645 cpc, rispettivamente alla pag. 13 e alla pag.
9. Dalla documentazione prodotta emerge che la banca cedente ha costituito in mora i fideiussori e AM, chiedendo contestualmente il pagamento degli importi CP_1 dovuti, con missiva del 9/10/2017 e, dunque, entro i sei mesi dall'esercizio del diritto di recesso, esercitato dall'istituto di credito nei confronti del debitore principale con missiva inviata in data 6/10/2017. L'invio della missiva stragiudiziale, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, è stato sufficiente a evitare la decadenza ex art. 1957 cod. civ.6. La sentenza impugnata, sul punto, deve essere riformata, con conseguente nuova regolamentazione delle spese di lite, come nella motivazione che segue meglio specificato.
L'appello incidentale condizionato proposto dal CP_1
A fronte dell'accoglimento del primo motivo di appello in via principale, va esaminato l'appello incidentale condizionato formulato dal CP_1
L'appellato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sondrio nella parte in cui ritiene di non estendere la riconosciuta nullità ex artt. 1418 e 1419 cod. civ. all'intero contratto. Il motivo è infondato e non consente di superare quanto argomentato dal Giudice di primo grado. In merito alle conseguenze relative all'accertata nullità delle clausole fideiussorie, questa Corte ha più volte affermato che con la pronuncia n. 41994/2021 la Corte di Cassazione, “ha avallato la teoria della invalidità parziale (non totale) dei negozi che presentino suddette clausole – orientamento peraltro seguito da questa Corte prima della pronuncia citata (sent. n. 3580/2021) – statuendo che: “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. L'invalidità totale dei negozi avrebbe, quindi, potuto essere affermata soltanto laddove, secondo il dettato dell'art. 1419 c.c., i garanti avessero dimostrato la natura inscindibile ed essenziale delle clausole viziate rispetto all'intero negozio fideiussorio, di talché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”7. L'estensione della nullità all'intero contratto ha dunque portata eccezionale e chi avesse 6 Cass sez. III civ. n. 22346/2017. 7 App. Milano, n. 16/2023. pagina 11 di 17 interesse a far cadere l'intero assetto degli accordi raggiunti è tenuto a fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola accertata come nulla8. Orbene, nel caso in esame, i fideiussori non hanno neppure prospettato che non avrebbero concluso i contratti senza la clausola n. 6, colpita da nullità. Ciò induce la Corte a ritenere indubitabile che le fideiussioni sottoscritte rispondessero all'interesse di entrambe le parti contraenti. Ciò detto, non può che trovare piena conferma quanto espresso dal Giudice di primo grado in ordine al difetto di prova ex art. 2697 cod. civ. e in ordine all'essenzialità della clausola contratta (clausola n. 6), rivelatasi nulla.
Le eccezioni riproposte dagli appellati e AM ex art. 346 cpc. CP_1
Gli appellati e AM hanno altresì riproposto ex art. 346 cpc l'eccezione ex CP_1 artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ., non esaminata dal Giudice di primo grado poichè rimasta assorbita. Secondo gli appellati, ricorrerebbero tutti i presupposti previsti dall'art. 1956 cod. civ. per la liberazione dei fideiussori. Quanto al peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, sarebbe provato che dal 2012 la società debitrice principale si trovava in una situazione di squilibrio finanziario e che, tuttavia, nel 2013 veniva concessa un'apertura di credito (per € 950.000,000) da parte del Credito Valtellinese. In tesi, le fideiussioni omnibus, risalenti al 2009, avrebbero dovuto indurre l'istituto di credito a richiedere ai fideiussori “una speciale autorizzazione” ex art. 1956 cod. civ. Anche tale censura deve ritenersi infondata. In ordine all'operatività dell'art. 1956 cod. civ., la Suprema Corte ha affermato che il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” 9. Incombe, dunque, sulla parte che invoca l'operatività della disposizione l'onere di provare le circostanze evidenzianti la contrarietà a buona fede della condotta della banca che si è avvalsa della fideiussione omnibus. La Corte ritiene che, nel caso di specie, tale onere probatorio non sia stato assolto, posto che difettano entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti. Non vi è prova del fatto che la concessione del credito, in data 30/10/2013, sia avvenuta quando le condizioni patrimoniali della erano Controparte_2 divenute tali da compromettere il diritto di regresso dei fideiussori ovvero a fronte di una condotta intenzionale della banca di compromettere i diritti dei garanti. Gli stessi fideiussori hanno prospettato che gli indici inequivocabili del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale della Controparte_2 erano emersi soltanto con il bilancio del 2013 e, dunque, in epoca successiva all'operazione di concessione di credito, effettuata dalla banca avendo a disposizione unicamente i dati del bilancio dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la Suprema Corte ha affermato che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria, o comunque la violazione del principio di buona fede da parte della banca, se la conoscenza, da parte del fideiussore, delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio10. Nel caso di specie, risultava socio unico e amministratore della società CP_1
Teatro Marcello srl, a sua volta socia della ora in liquidazione. Controparte_2
AT AM era amministratore unico della società Paisiello 2005 srl, che costituiva il socio di maggioranza della Immobiliare SI.FE.A. srl in liquidazione, a sua volta socia della ora in liquidazione. Controparte_2
Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, che la società Paisiello 2005 srl era subentrata alla il cui legale rappresentante era AT AM, società che a Parte_5 sua volta deteneva il 66% della in liquidazione. Controparte_2
Le incrociate partecipazioni societarie e le cariche rivestite dal e dall'AM CP_1 consentono alla Corte di affermare che entrambi i fideiussori appellati non potevano non essere a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la società debitrice. Inoltre, sia sia AM, si erano impegnati, con la sottoscrizione dei contratti CP_1 di fideiussione, a “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca” (vd. condizione n. 5 delle fideiussioni). Tanto premesso, la Corte non può che ragionevolmente concludere per l'insussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., con il conseguente rigetto delle eccezioni sollevate.
La posizione dell'appellato CP_3 10 Cass. sez. I civ. 3761/2006; Cass. sez. III civ. ord. n. 20713/2023. pagina 13 di 17 La società appellante ha negato sopravvenuti accordi transattivi con il fideiussore, CP_3
Ha giustificato la scelta processuale di proporre appello soltanto nei confronti
[...] degli altri fideiussori, e AM, invocando ragioni di economia processuale, CP_1 considerate le condizioni del primo e il non reperimento della lettera di messa in mora allo stesso inviata da parte della banca cedente. Il costituendosi, ha preso posizione soltanto nei confronti dell'altro appellato, CP_3
, e ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto Controparte_1 dell'appello in via incidentale, volto a ottenere una declaratoria di remissione del debito da parte della cessionaria appellante a favore del fideiussore con conseguente CP_3 diritto della in persona della propria procuratrice a ottenere Parte_1 Parte_2 dagli altri due fideiussori soltanto 2/3 della somma capitale portata nel provvedimento monitorio opposto. La Corte prende atto che l'impugnazione della cessionaria nei soli confronti dei fideiussori ha comportato il passaggio in giudicato della statuizione Parte_6 di accoglimento dell'opposizione ex art. 645 cpc proposta dal e di quella di CP_3 compensazione delle spese di lite nel rapporto tra tale opponente e la società cessionaria opposta. La scelta processuale prova la volontà della società creditrice di riservare, ex art. 1301, comma 1, cod. civ. il diritto nei confronti degli altri garanti soltanto nei limiti indicati dal CP_1
Il tenore degli atti difensivi depositati dai fideiussori e l'assenza di elementi contrari, che era onere dell'appellante fornire, induce la Corte a presumere che l'obbligazione di garanzia fosse suddivisa in parti uguali tra i confideiussori, ex art. 1298, comma 2, cod. civ.. Ne segue che - ferma restando l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori - la condanna nei confronti del e dell'AM, CP_1 richiesta dalla cessionaria appellante, non potrà che essere rideterminata in € 583.387,63, dedotta la quota di spettanza al CP_3
Non rileva la circostanza che le fideiussioni omnibus siano stata stipulate separatamente, in quanto tutti e tre i contratti risultano sottoscritti nello stesso giorno (16/12/2009), a garanzia della medesima debitrice principale e per tutti i debiti da quest'ultima assunti.
Per le considerazioni svolte, la Corte ritiene che l'appello in via principale sia fondato e vada accolto e che, in riforma della sentenza impugnata - ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 del Tribunale di Sondrio nei confronti dei fideiussori - gli appellati AM e debbano essere condannati, in solido con la società CP_1 debitrice principale, al pagamento della somma € 583.387,63, oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda sino al saldo effettivo.
pagina 14 di 17 Tali conclusioni non possono essere messe in discussione dall'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc, sviluppata dalla società appellante con gli atti conclusivi. La questione della riduzione della pretesa della società creditrice, rispetto al credito azionato in sede monitoria, è divenuta concreta e attuale a seguito delle scelte processuali operate dalla in persona della propria procuratrice Parte_1 Parte_2 che ha escluso dal contenzioso il e ha provveduto, solo nel corso del presente CP_3 giudizio, a negare intervenuti accordi transattivi e a chiarire, agli altri coobbligati, le ragioni della posizione assunta.
La posizione di Controparte_2
Occorre rilevare che la società debitrice principale, sebbene si sia costituita nel presente giudizio unitamente al fideiussore AM, non ha proposto appello incidentale avverso la statuizione di primo grado di rigetto dell'opposizione proposta ex art. 645 cpc, che ha portato alla conferma del provvedimento monitorio nei suoi confronti, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società concessionaria. Le argomentazioni difensive hanno riguardato essenzialmente la richiesta ex art. 363 bis cpc e la posizione del fideiussore AM. La Corte rinvia dunque a quanto già osservato. La formazione del giudicato sulle indicate statuizioni esime la Corte da ogni ulteriore valutazione in ordine alla posizione dell'appellata . Controparte_2
Regolamentazione delle spese di lite di primo grado Tanto premesso, occorre procedere a nuova valutazione della regolamentazione delle spese di primo grado. Per la posizione del terzo fideiussore e della società debitrice principale, come già CP_3 riportato, sulla regolamentazione delle spese di lite del primo grado ex art. 92 cpc si è formato il giudicato. Quanto alle spese di lite del primo grado, in applicazione del principio di soccombenza e AT d'AM vanno condannati a rifondere a Controparte_1 Parte_1 in persona della propria procuratrice in solido con la Parte_2 Controparte_2
l'importo indicato dal Giudice di primo grado (€ 29.193,00 per compensi,
[...] oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge), che deve essere inteso complessivamente riferito alla posizione della società debitrice principale e a quelle dei due fideiussori. L'importo indicato dal Tribunale di Sondrio risponde ai parametri medi dello scaglione dato dal valore della controversia del DM n. 147/2022, tiene conto di tutte le fasi del giudizio e dell'attività difensiva svolta.
Regolamentazione delle spese di lite di secondo grado pagina 15 di 17 Stante l'accoglimento dell'appello principale, le spese di lite del secondo grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 cpc e poste a carico degli appellati soccombenti AT AM e in via Controparte_1 Controparte_6 fra loro solidale. La liquidazione, come da dispositivo, è data dall'applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, previsto dal D.M. n. 147/2022 e riferito al decisum, tenuto conto delle questioni di diritto affrontate, per tutte le fasi, con esclusione di quella istruttoria, non tenutasi. Il ha concluso per la condanna al pagamento delle spese di lite del grado soltanto CP_3 nei confronti del CP_1
Nel rapporto fra gli appellati e la natura della domanda proposta in via CP_1 CP_3 incidentale dal primo sembra giustificare la compensazione delle spese di lite. La richiesta ex art. 96 cpc dell'appellato sempre nei confronti del CP_3 CP_1 deve essere disattesa, poiché proposta del tutto genericamente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Sondrio Parte_7 in data 19/01/2023, ogni contraria domanda, eccezione e istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. ferma restando la disposta revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 del Tribunale di Sondrio nei confronti di e AT AM e la conferma dello stesso Controparte_1 decreto nei confronti della in riforma della Controparte_2 sentenza impugnata condanna e AT AM al pagamento, in Controparte_1 solido con e in favore di in Controparte_2 Parte_1 persona della propria procuratrice della somma di € 583.387,63, oltre interessi Parte_2 convenzionali di mora dalla domanda sino al saldo effettivo;
2. rigetta l'istanza ex art. 363 bis cpc e gli ulteriori motivi di appello proposti dalle parti;
3. rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dall'appellato CP_3
4. condanna gli appellati e AT AM, in solido con la Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite del primo grado, come Controparte_2 liquidate dal Tribunale di Sondrio (€ 29.193,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura di legge e oltre accessori di legge) in favore di , in persona Parte_1 della procuratrice Parte_2
5. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 16 di 17 6. condanna gli appellati AT AM e Controparte_1 Controparte_2
, in solido fra loro, a rifondere a favore di in persona della
[...] Parte_1 procuratrice le spese del grado, liquidate in complessivi € 18.511,00 per Parte_2 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
7. compensa le spese di lite del grado nel rapporto fra gli appellati e CP_3 [...]
CP_1
Così deciso in Milano, il 12/12/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente NI Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. ss.uu. n. 12449/2024 3 Cass. sez. I civ. n. 16825/2016; da ultimo Cass. sez. III civ. ord. n. 34678/2024. 4 Cass. Civ. sez. III civ. ord. n. 30181/2018; Cass. sez. III civ. n. 22233/2014; ss.uu. n. n. 3947/2010. pagina 9 di 17 8 Cass. sez. I civ. n. 2314/2016. 9 Cass. sez. III civ. n. 2524/2006; Cass. sez. I civ. n. 23422/2016. pagina 12 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
NI ON Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2094/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
in persona della propria procuratrice Parte_1 Parte_2
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sondrio, via Trieste n. 20/B presso lo studio dell'avv. Paola Giovannini, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro C.F. Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano via S. Sofia n. 18 presso lo studio degli avv.ti Maurizio Pinnarò e Luca Molinari, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti. APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE e contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, C.F. e P.I. P.IVA_2
PA D'AMORE C.F. CodiceFiscale_2
pagina 1 di 17 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Tremiti n. 10, presso lo studio degli avv.ti Marco Lucchetti e Lidia Galieti, che li rappresentano e difendono come da delega in atti. APPELLATI e contro C.F. CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore via Publio Sizio n. 8 presso lo studio dell'avv. Carlo Russo, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 25/2023 emessa dal Tribunale di Sondrio in data 19/1/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per in persona della propria procuratrice Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte Eccellentissima, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare: in via preliminare: rigettare l'istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 363 bis c.p.c., in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile ogni domanda formulata dalla nei confronti di Controparte_2 per carenza di interesse ad agire;
nel merito: − accogliere per i motivi Parte_1 tutti dedotti in narrativa l'appello proposto nei confronti del signor Controparte_1
e del signor AT AM e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta dai signori AT AM e
[...] nei confronti di e confermare nei loro confronti il decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo n. 335/2019 del Tribunale di Sondrio o, in ogni caso, condannarli - in solido tra loro e con la - a corrispondere a Controparte_2 [...]
la somma di € 875.081,45 - o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta Parte_1 di giustizia - oltre interessi convenzionali di mora dal 21 aprile 2018 sino al saldo effettivo dovuti come per legge e comunque entro i limiti fissati dalla legge n. 108 del 1996 ed oltre alle spese maturate e maturande;
− rigettare l'appello incidentale proposto dal signor (avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite CP_1 operata nella sentenza di primo grado) in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione;
− rigettare l'appello incidentale condizionato proposto dal signor in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, così CP_1 come ogni altra eccezione riproposta sia dal signor che dal signor Controparte_1
AT AM (tra cui l'eccezione ai sensi degli articoli 1175 c.c., 1375 c.c. e 1956 c.c.) e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dai signori AT AM e nei confronti di e confermare nei loro confronti il Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 335/2019 del Tribunale di Sondrio o, in ogni caso, condannarli - in pagina 2 di 17 solido tra loro e con la - a corrispondere a Controparte_2
la somma di € 875.081,45 - o la somma maggiore o minore che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia - oltre interessi convenzionali di mora dal 21 aprile 2018 sino al saldo effettivo dovuti come per legge e comunque entro i limiti fissati dalla legge n. 108 del 1996 ed oltre alle spese maturate e maturande;
Con il favore delle spese del giudizio (anche di primo grado) e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.”.
per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disposto Controparte_1 preliminarmente il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. (come richiesto al punto 33 della menzionata Comparsa), contrariis rejectis, per i motivi meglio indicati nella
“Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” del 9 novembre 2023: (I) in via principale, rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con conferma della sentenza n. 25/2023, emessa dal Tribunale di Sondrio (R.g. n. 964/2019 + 1040/2019 + 1060/2019) in data 19 gennaio 2023 e pubblicata il successivo 20 gennaio, non notificata, con conseguente revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019, e con rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da nei confronti dell'arch. (II) in Parte_1 CP_1 subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, ed in parziale riforma della menzionata Sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Sondrio, nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare, anche ex art. 1419 comma primo c.c., la nullità integrale della fideiussione sottoscritta dall'arch. in data 16 CP_1 dicembre 2009, il tutto, con conseguente: (i) liberazione di questo da ogni obbligo ed onere al riguardo;
(ii) revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019; e (iii) rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da Parte_1 nei confronti dell'arch. (III) in via di ulteriore subordine, in
[...] CP_1 accoglimento dell'eccezione (riproposta nel presente giudizio ex art. 346 c.p.c.) di liberazione dell'arch. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175, 1375 e 1956 CP_1
c.c., accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la liberazione dell'arch. dagli obblighi nascenti a suo carico dalla fideiussione da esso sottoscritta in CP_1 data 16 dicembre 2009, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019, e rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da
[...] nei confronti dell'arch. (IV) in via ulteriormente gradata, Parte_1 CP_1 accertare la intervenuta remissione del debito da parte di a favore del Parte_1
Sig. e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1301 primo comma primo CP_3 periodo c.c. (e dove occorrer possa 1304 c.c.), dichiarare la liberazione dell'arch. da ogni obbligo e/o onere in favore di derivante dalla CP_1 Parte_1
pagina 3 di 17 fideiussione da esso sottoscritta in data 16 dicembre 2009, con conseguente: (i) revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019 e (ii) rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da nei confronti dell'arch. Parte_1
(V) in via di ultimo subordine, nella non temuta ipotesi in cui la remissione CP_1 del debito da parte di a favore del Sig. sia intervenuta con Parte_1 CP_3 riserva dei diritti nei confronti degli altri fideiussori, accertare che ha Parte_1 diritto di esigere nei confronti di questi ultimi nei limiti dei 2/3 dell'importo garantito (ossia detratta la parte del fideiussore a favore del quale essa ha consentito la remissione) il tutto anche ai sensi dell'art. 1301 primo comma secondo periodo c.c. (e dove occorrer possa 1304 c.c.), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (R.g. n. 479/2019) emesso in data 13 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio e depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019; (V) in ogni caso, con condanna di
[...] alla refusione di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado di Parte_1 giudizio, anche in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto.”
per e PA D'AMORE: Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma CORTE D'APPELLO di MILANO, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettate, In via preliminare: disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., come richiesto da a pag. 18 della propria comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta;
In via principale: rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto per
[...] le ragioni esposte in narrativa, con conferma della sentenza n. 25/2023, resa dal TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO, a definizione delle cause riunite recanti N.r.g. 964/2019, 1040/2019 e 1060/2019, in data 19.01.2023, pubblicata in data 20.01.2023, non notificata, e contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 (N.r.g. 479/2019) emesso dal TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO in data 13.05.2019 e depositato il 14.05.2019, con rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da nei Parte_1 confronti degli odierni appellati. In via subordinata: in accoglimento dell'eccezione riproposta ex art. 346 c.p.c. di liberazione del Dott. PA AMORE ex artt. 1175, 1375 e 1956 c.c., accertare e dichiarare (quarto motivo di opposizione in primo grado), per le ragioni di cui in narrativa, la liberare il Dott. dagli obblighi Parte_3 nascenti a suo carico dalla menzionata fideiussione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto nel merito di ogni domanda avanzata da Parte_1 nei confronti del Dott. . Con vittoria di spese, competenze, ivi Parte_3 compreso il rimborso forfettario come per legge ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti legali antistatari.”
per : “A) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento delle CP_3 difese sopra illustrate accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e pagina 4 di 17 comunque l'infondatezza, in fatto, in diritto ed in rito dell'appello incidentale avanzato dall'Arch. nei confronti del sig. B) In ogni caso, Controparte_1 CP_3 condannare l'appellante incidentale Arch al pagamento delle spese Controparte_1
e dei compensi del presente grado con distrazione in favore del procuratore antistatario., oltre al pagamento di una somma da determinarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 91 e 96 cpc;
C) Adottare ogni altro provvedimento di giustizia. Con ogni riserva di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 335/2019 del 14/5/2019 - emesso su ricorso di Parte_1
[...
in persona della propria procuratrice quale cessionaria dei crediti di Parte_2
Credito - il Tribunale di Sondrio ingiungeva alla debitrice principale Controparte_4
e a AT AM, e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
nella qualità di fideiussori , il pagamento, in solido tra loro, della somma
[...] complessiva di € 875.081,45, oltre interessi e spese della procedura. Il credito azionato trovava la fonte negoziale in un contratto di apertura di credito con Cont garanzia ipotecaria Rep. n. 3587 Rogito n. 1932, stipulato in data 30/10/2013 dalla con l'istituto di credito cedente. Controparte_2
Con autonomi atti tutti gli ingiunti proponevano opposizione ex art. 645 cpc (giudizio iscritto al n. 964/2019 R.G. promosso da giudizio iscritto al n. Controparte_1
1040/2019 R.G. promosso da , Parte_4 Controparte_2 giudizio iscritto al n. 1060/2019 R.G. promosso da , eccependo: CP_3
- l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in applicazione della disciplina consumeristica a favore del Tribunale di Milano;
- la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 (normativa Antitrust), poiché riproduttive delle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- in subordine, la nullità parziale dei già menzionati contratti di garanzia con liberazione dei fideiussori per violazione dell'art. 1957 cod. civ.;
- in ulteriore subordine, la liberazione dei fideiussori per responsabilità della banca cedente ex artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ..
L'opposta in persona della propria procuratrice si costituiva in Parte_1 Parte_2 tutti e tre i giudizi di opposizione, concludendo per la conferma del provvedimento monitorio opposto. Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in relazione alla richiesta declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus, stante la competenza 1 Fideiussioni sottoscritte in data 16/12/2009. pagina 5 di 17 funzionale del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Imprese. All'udienza del 12/2/2020, il Giudice di primo grado disponeva la riunione dei tre giudizi e, in assenza di istanze istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Sondrio, ritenuta la propria competenza, con la sentenza impugnata:
- respingeva l'opposizione avanzata dalla debitrice principale Controparte_2
, in assenza di una specifica contestazione del credito azionato in sede
[...] monitoria, affermando che esso aveva trovato pieno riscontro nella documentazione prodotta (contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente a rogito ed estratto conto certificato ex art. 50 TUB);
-qualificava i contratti come fideiussioni omnibus, affermando che “'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta (risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito. Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia” (Cass. Civ. n. 30181/2018, n. 16213/2015 e Sez. Un. n. 3947/2010). Di talché la sola clausola solve et repete contenuta nei contratti in oggetto non consente di qualificare la garanzia in oggetto come contratto autonomo di garanzia”;
- accoglieva la domanda di nullità parziale delle garanzie con riferimento alla clausola n. 6, con la conseguente liberazione dei fideiussori dall'obbligo di garanzia, ritenendo che il debitore principale fosse incorso nella decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.
Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale di Sondrio:
- rigettava l'opposizione proposta dalla società debitrice principale, confermando nei confronti della il decreto ingiuntivo e condannava Controparte_2 la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta cessionaria;
- accoglieva l'opposizione proposta dai fideiussori AT AM, Controparte_1
e e revocava nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto;
CP_3
- dichiarava compensate le spese di lite nel rapporto tra l'opposta e i fideiussori opponenti.
in persona della propria procuratrice ha interposto appello Parte_1 Parte_2 insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta dai fideiussori AT AM e e, comunque, concludendo per la condanna dei due fideiussori in Controparte_1
pagina 6 di 17 solido con la al pagamento della somma ingiunta. Controparte_2
L'appello è stato affidato a due motivi, con cui la cessionaria: 1. ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., per aver AT AM e chiesto la declaratoria di nullità delle Controparte_1 fideiussioni con riferimento alla clausola n. 6, senza invocare espressamente l'art. 1957 cod. civ. nonché, comunque, la sua infondatezza;
ha sostenuto che le garanzie sottoscritte dovrebbero essere ricondotte allo schema del contratto autonomo di garanzia, in ragione della prevista clausola di pagamento a prima richiesta, e, in ogni caso, ha allegato l'intervenuto rispetto del termine previsto dall'art. 1957 cod. civ., poiché al recesso del 6/10/2017 aveva fatto seguito la missiva inviata ai garanti e AM in data 9/10/2017; CP_1
2. ha contestato l'errata regolamentazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 91 cpc, nel rapporto processuale con gli appellati/fideiussori.
Instaurato il contraddittorio, tutti gli appellati si sono costituiti. ha avanzato, preliminarmente, istanza di rinvio pregiudiziale ex art. Controparte_1
363 bis cpc sulla questione di diritto relativa alla qualificazione dei contratti stipulati come contratti autonomi di garanzia, qualora muniti della clausola solve et repete. Nel merito:
- ha chiesto, in via principale, di dichiarare inammissibile e, comunque, infondata l'impugnazione proposta dalla cessionaria, riservandosi di dichiarare di voler approfittare ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. della transazione intervenuta tra l'appellante e il terzo fideiussore contestualmente formulando richiesta ex art. 210 cpc CP_3 di esibizione dell'accordo transattivo concluso;
- ha proposto, inoltre, appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha regolamentato ai sensi dell'art. 92 cpc le spese di lite nel rapporto tra la cessionaria e i garanti;
- ha proposto, altresì, appello incidentale condizionato, concludendo per la nullità totale delle fideiussioni sottoscritte e la conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via di ulteriore subordine, ha riproposto ex art. 346 cpc le eccezioni volte a far accertare e dichiarare la liberazione dei garanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ.;
- in ogni caso, la condanna di in persona della propria procuratrice Parte_1
alla refusione delle spese di lite in suo favore. Parte_2 si è costituito, dando atto che la cessionaria, appellante in via principale, CP_3 non aveva formulato conclusioni nei suoi confronti. Ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 cpc dell'appello in via incidentale proposto nei suoi confronti dal fideiussore allegando che nessun accordo transattivo era CP_1 intervenuto con la cessionaria. pagina 7 di 17 AT d'AM e si sono costituiti con un unico Controparte_2 atto difensivo, aderendo alla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc avanzata da CP_1
Gli appellati hanno concluso per il rigetto dell'appello principale, in ragione della sua inammissibilità e, comunque, della sua infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, hanno riproposto ex art. 346 cpc tutte le eccezioni ex artt. artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ. sollevate in primo grado.
Alla prima udienza, la società appellante ha confermato che non era intervenuta alcuna transazione con l'appellato CP_3
L'appellato ha rinunciato all'istanza istruttoria di esibizione ex art. 210 cpc e CP_1 ha contestato la procura alle liti rilasciata dall'appellato CP_3
Con nota del 13/5/2024, l'appellato ha depositato sentenza della Corte CP_1
d'Appello di Roma che ha accertato la responsabilità del “ per aver CP_5 arrecato un grave pregiudizio patrimoniale alla ora in Controparte_2 liquidazione, ritenendo tale circostanza elemento dirimente ai fini della decisione. Con ulteriore nota in data del 4/10/2024, l'appellato ha depositato procura alle liti CP_3 in formato leggibile.
La causa, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc, è stata rimessa in decisione e decisa dalla Corte nella composizione in epigrafe riportata. Le parti, con esclusione dell'appellato hanno depositato gli atti difensivi CP_3 conclusivi. Con la memoria di replica depositata in data 26/11/2024, l'appellato ha CP_1 ribadito la necessità di rimodulare la richiesta di pagamento avanzata dalla cessionaria, affermando che, dalle emergenze processuali, poteva desumersi che fosse intervenuta una rimessione del debito dell'appellante nei confronti del terzo fideiussore, CP_3
[...]
La società appellante ha replicato di non avere esteso l'appello nei confronti del CP_3 per economia processuale, in quanto soggetto “nullatenente” e per non essere in possesso di tutta la documentazione utile relativamente alla posizione dell'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 17 Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'appello in via principale svolta dagli appellati, da intendersi ai sensi dell'art. 342 cpc, risultando i motivi articolati in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che in persona della propria Parte_1 procuratrice ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla Parte_2 nuova formulazione della norma portata dal D. Lgs. n. 149/2002.
La natura dei contratti e l'istanza pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. L'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc avanzata dall'appellato CP_1 sulla questione interpretativa relativa al “significato da attribuire alla clausola solve et repete presente all'art. 7 dello Schema ABI, in rapporto alla nullità parziale della clausola dell'art. 6 del medesimo Schema ABI (di deroga espressa alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.)” e che, in tesi, sarebbe idonea a qualificare le garanzie sottoscritte come contratti autonomi di garanzia, non merita accoglimento. Secondo la Suprema Corte “ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di Cassazione" - è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora "affrontata" dalla Corte di legittimità”2. Orbene, la questione di diritto oggetto dell'istanza, è stata già ampiamente sottoposta all'esame della Corte di Cassazione. E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la previsione di siffatta clausola non assume rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione". L'espressione può riferirsi anche alle fideiussioni, per loro natura caratterizzate da un vincolo di accessorietà nei riguardi dell'obbligazione garantita, e devono escludersi profili di incompatibilità tra la clausola di pagamento "a prima richiesta" e l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spettando al giudice di merito accertare, in concreto, la volontà delle parti”3. La sola clausola solve et repete non consente, dunque, di qualificare tout court il contratto come “contratto autonomo di garanzia”. Ciò che caratterizza quest'ultimo è piuttosto l'espressa rinuncia, da parte del garante, a sollevare contestazioni relativamente al rapporto garantito4. Secondo la Suprema Corte “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”5. L'assenza di divergenze tra le pronunce rese dalle diverse sezioni civili della Cassazione, dopo l'intervento delle ss.uu. n. 3947/2010, non soltanto esclude l'ammissibilità dell'istanza ex art. 363 bis cpc, ma pure consente, a questa Corte, di condividere la qualificazione giuridica (fideiussioni omnibus) data dal Giudice di primo grado alle garanzie sottoscritte dalle persone fisiche appellate.
Le garanzie per cui è causa non contengono alcuna rinuncia alle eccezioni da parte dei garanti. L'interpretazione sistematica delle garanzie, per il chiaro tenore letterale degli accordi sottoscritti, consente di affermare che la clausola “a prima richiesta”, riportata all'art. 7, non impediva l'operatività dell'art. 1957 cod. civ..
Tanto premesso, occorre procedere all'esame del primo motivo di appello, con cui la cessionaria ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui è stata disposta la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 cod. civ., in accoglimento dell'eccezione di nullità parziale delle fideiussione omnibus in relazione alla clausola n.
6. Nel giudizio di primo grado, la società cessionaria aveva sostenuto l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., allegando che la questione non era stata ritualmente formulata nell'atto di citazione e, comunque, la sua infondatezza, essendo state versate in atti le missive stragiudiziali inviate tempestivamente ai garanti e AM. CP_1
Come da tempo affermato da questa Corte, l'eccezione di decadenza integra un'eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente sollevata con l'atto introduttivo del giudizio, o al più tardi, in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc. 5 Cass. sez. III civ. n. 22346/2017. pagina 10 di 17 Gli appellati e AM, per quello che in questa sede ancora interessa, hanno CP_1 sollevato l'eccezione con l'atto di citazione ex art. 645 cpc, rispettivamente alla pag. 13 e alla pag.
9. Dalla documentazione prodotta emerge che la banca cedente ha costituito in mora i fideiussori e AM, chiedendo contestualmente il pagamento degli importi CP_1 dovuti, con missiva del 9/10/2017 e, dunque, entro i sei mesi dall'esercizio del diritto di recesso, esercitato dall'istituto di credito nei confronti del debitore principale con missiva inviata in data 6/10/2017. L'invio della missiva stragiudiziale, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, è stato sufficiente a evitare la decadenza ex art. 1957 cod. civ.6. La sentenza impugnata, sul punto, deve essere riformata, con conseguente nuova regolamentazione delle spese di lite, come nella motivazione che segue meglio specificato.
L'appello incidentale condizionato proposto dal CP_1
A fronte dell'accoglimento del primo motivo di appello in via principale, va esaminato l'appello incidentale condizionato formulato dal CP_1
L'appellato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sondrio nella parte in cui ritiene di non estendere la riconosciuta nullità ex artt. 1418 e 1419 cod. civ. all'intero contratto. Il motivo è infondato e non consente di superare quanto argomentato dal Giudice di primo grado. In merito alle conseguenze relative all'accertata nullità delle clausole fideiussorie, questa Corte ha più volte affermato che con la pronuncia n. 41994/2021 la Corte di Cassazione, “ha avallato la teoria della invalidità parziale (non totale) dei negozi che presentino suddette clausole – orientamento peraltro seguito da questa Corte prima della pronuncia citata (sent. n. 3580/2021) – statuendo che: “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. L'invalidità totale dei negozi avrebbe, quindi, potuto essere affermata soltanto laddove, secondo il dettato dell'art. 1419 c.c., i garanti avessero dimostrato la natura inscindibile ed essenziale delle clausole viziate rispetto all'intero negozio fideiussorio, di talché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”7. L'estensione della nullità all'intero contratto ha dunque portata eccezionale e chi avesse 6 Cass sez. III civ. n. 22346/2017. 7 App. Milano, n. 16/2023. pagina 11 di 17 interesse a far cadere l'intero assetto degli accordi raggiunti è tenuto a fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola accertata come nulla8. Orbene, nel caso in esame, i fideiussori non hanno neppure prospettato che non avrebbero concluso i contratti senza la clausola n. 6, colpita da nullità. Ciò induce la Corte a ritenere indubitabile che le fideiussioni sottoscritte rispondessero all'interesse di entrambe le parti contraenti. Ciò detto, non può che trovare piena conferma quanto espresso dal Giudice di primo grado in ordine al difetto di prova ex art. 2697 cod. civ. e in ordine all'essenzialità della clausola contratta (clausola n. 6), rivelatasi nulla.
Le eccezioni riproposte dagli appellati e AM ex art. 346 cpc. CP_1
Gli appellati e AM hanno altresì riproposto ex art. 346 cpc l'eccezione ex CP_1 artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ., non esaminata dal Giudice di primo grado poichè rimasta assorbita. Secondo gli appellati, ricorrerebbero tutti i presupposti previsti dall'art. 1956 cod. civ. per la liberazione dei fideiussori. Quanto al peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, sarebbe provato che dal 2012 la società debitrice principale si trovava in una situazione di squilibrio finanziario e che, tuttavia, nel 2013 veniva concessa un'apertura di credito (per € 950.000,000) da parte del Credito Valtellinese. In tesi, le fideiussioni omnibus, risalenti al 2009, avrebbero dovuto indurre l'istituto di credito a richiedere ai fideiussori “una speciale autorizzazione” ex art. 1956 cod. civ. Anche tale censura deve ritenersi infondata. In ordine all'operatività dell'art. 1956 cod. civ., la Suprema Corte ha affermato che il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” 9. Incombe, dunque, sulla parte che invoca l'operatività della disposizione l'onere di provare le circostanze evidenzianti la contrarietà a buona fede della condotta della banca che si è avvalsa della fideiussione omnibus. La Corte ritiene che, nel caso di specie, tale onere probatorio non sia stato assolto, posto che difettano entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti. Non vi è prova del fatto che la concessione del credito, in data 30/10/2013, sia avvenuta quando le condizioni patrimoniali della erano Controparte_2 divenute tali da compromettere il diritto di regresso dei fideiussori ovvero a fronte di una condotta intenzionale della banca di compromettere i diritti dei garanti. Gli stessi fideiussori hanno prospettato che gli indici inequivocabili del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale della Controparte_2 erano emersi soltanto con il bilancio del 2013 e, dunque, in epoca successiva all'operazione di concessione di credito, effettuata dalla banca avendo a disposizione unicamente i dati del bilancio dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la Suprema Corte ha affermato che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria, o comunque la violazione del principio di buona fede da parte della banca, se la conoscenza, da parte del fideiussore, delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio10. Nel caso di specie, risultava socio unico e amministratore della società CP_1
Teatro Marcello srl, a sua volta socia della ora in liquidazione. Controparte_2
AT AM era amministratore unico della società Paisiello 2005 srl, che costituiva il socio di maggioranza della Immobiliare SI.FE.A. srl in liquidazione, a sua volta socia della ora in liquidazione. Controparte_2
Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, che la società Paisiello 2005 srl era subentrata alla il cui legale rappresentante era AT AM, società che a Parte_5 sua volta deteneva il 66% della in liquidazione. Controparte_2
Le incrociate partecipazioni societarie e le cariche rivestite dal e dall'AM CP_1 consentono alla Corte di affermare che entrambi i fideiussori appellati non potevano non essere a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la società debitrice. Inoltre, sia sia AM, si erano impegnati, con la sottoscrizione dei contratti CP_1 di fideiussione, a “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca” (vd. condizione n. 5 delle fideiussioni). Tanto premesso, la Corte non può che ragionevolmente concludere per l'insussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., con il conseguente rigetto delle eccezioni sollevate.
La posizione dell'appellato CP_3 10 Cass. sez. I civ. 3761/2006; Cass. sez. III civ. ord. n. 20713/2023. pagina 13 di 17 La società appellante ha negato sopravvenuti accordi transattivi con il fideiussore, CP_3
Ha giustificato la scelta processuale di proporre appello soltanto nei confronti
[...] degli altri fideiussori, e AM, invocando ragioni di economia processuale, CP_1 considerate le condizioni del primo e il non reperimento della lettera di messa in mora allo stesso inviata da parte della banca cedente. Il costituendosi, ha preso posizione soltanto nei confronti dell'altro appellato, CP_3
, e ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto Controparte_1 dell'appello in via incidentale, volto a ottenere una declaratoria di remissione del debito da parte della cessionaria appellante a favore del fideiussore con conseguente CP_3 diritto della in persona della propria procuratrice a ottenere Parte_1 Parte_2 dagli altri due fideiussori soltanto 2/3 della somma capitale portata nel provvedimento monitorio opposto. La Corte prende atto che l'impugnazione della cessionaria nei soli confronti dei fideiussori ha comportato il passaggio in giudicato della statuizione Parte_6 di accoglimento dell'opposizione ex art. 645 cpc proposta dal e di quella di CP_3 compensazione delle spese di lite nel rapporto tra tale opponente e la società cessionaria opposta. La scelta processuale prova la volontà della società creditrice di riservare, ex art. 1301, comma 1, cod. civ. il diritto nei confronti degli altri garanti soltanto nei limiti indicati dal CP_1
Il tenore degli atti difensivi depositati dai fideiussori e l'assenza di elementi contrari, che era onere dell'appellante fornire, induce la Corte a presumere che l'obbligazione di garanzia fosse suddivisa in parti uguali tra i confideiussori, ex art. 1298, comma 2, cod. civ.. Ne segue che - ferma restando l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori - la condanna nei confronti del e dell'AM, CP_1 richiesta dalla cessionaria appellante, non potrà che essere rideterminata in € 583.387,63, dedotta la quota di spettanza al CP_3
Non rileva la circostanza che le fideiussioni omnibus siano stata stipulate separatamente, in quanto tutti e tre i contratti risultano sottoscritti nello stesso giorno (16/12/2009), a garanzia della medesima debitrice principale e per tutti i debiti da quest'ultima assunti.
Per le considerazioni svolte, la Corte ritiene che l'appello in via principale sia fondato e vada accolto e che, in riforma della sentenza impugnata - ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 del Tribunale di Sondrio nei confronti dei fideiussori - gli appellati AM e debbano essere condannati, in solido con la società CP_1 debitrice principale, al pagamento della somma € 583.387,63, oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda sino al saldo effettivo.
pagina 14 di 17 Tali conclusioni non possono essere messe in discussione dall'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc, sviluppata dalla società appellante con gli atti conclusivi. La questione della riduzione della pretesa della società creditrice, rispetto al credito azionato in sede monitoria, è divenuta concreta e attuale a seguito delle scelte processuali operate dalla in persona della propria procuratrice Parte_1 Parte_2 che ha escluso dal contenzioso il e ha provveduto, solo nel corso del presente CP_3 giudizio, a negare intervenuti accordi transattivi e a chiarire, agli altri coobbligati, le ragioni della posizione assunta.
La posizione di Controparte_2
Occorre rilevare che la società debitrice principale, sebbene si sia costituita nel presente giudizio unitamente al fideiussore AM, non ha proposto appello incidentale avverso la statuizione di primo grado di rigetto dell'opposizione proposta ex art. 645 cpc, che ha portato alla conferma del provvedimento monitorio nei suoi confronti, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società concessionaria. Le argomentazioni difensive hanno riguardato essenzialmente la richiesta ex art. 363 bis cpc e la posizione del fideiussore AM. La Corte rinvia dunque a quanto già osservato. La formazione del giudicato sulle indicate statuizioni esime la Corte da ogni ulteriore valutazione in ordine alla posizione dell'appellata . Controparte_2
Regolamentazione delle spese di lite di primo grado Tanto premesso, occorre procedere a nuova valutazione della regolamentazione delle spese di primo grado. Per la posizione del terzo fideiussore e della società debitrice principale, come già CP_3 riportato, sulla regolamentazione delle spese di lite del primo grado ex art. 92 cpc si è formato il giudicato. Quanto alle spese di lite del primo grado, in applicazione del principio di soccombenza e AT d'AM vanno condannati a rifondere a Controparte_1 Parte_1 in persona della propria procuratrice in solido con la Parte_2 Controparte_2
l'importo indicato dal Giudice di primo grado (€ 29.193,00 per compensi,
[...] oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge), che deve essere inteso complessivamente riferito alla posizione della società debitrice principale e a quelle dei due fideiussori. L'importo indicato dal Tribunale di Sondrio risponde ai parametri medi dello scaglione dato dal valore della controversia del DM n. 147/2022, tiene conto di tutte le fasi del giudizio e dell'attività difensiva svolta.
Regolamentazione delle spese di lite di secondo grado pagina 15 di 17 Stante l'accoglimento dell'appello principale, le spese di lite del secondo grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 cpc e poste a carico degli appellati soccombenti AT AM e in via Controparte_1 Controparte_6 fra loro solidale. La liquidazione, come da dispositivo, è data dall'applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, previsto dal D.M. n. 147/2022 e riferito al decisum, tenuto conto delle questioni di diritto affrontate, per tutte le fasi, con esclusione di quella istruttoria, non tenutasi. Il ha concluso per la condanna al pagamento delle spese di lite del grado soltanto CP_3 nei confronti del CP_1
Nel rapporto fra gli appellati e la natura della domanda proposta in via CP_1 CP_3 incidentale dal primo sembra giustificare la compensazione delle spese di lite. La richiesta ex art. 96 cpc dell'appellato sempre nei confronti del CP_3 CP_1 deve essere disattesa, poiché proposta del tutto genericamente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Sondrio Parte_7 in data 19/01/2023, ogni contraria domanda, eccezione e istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. ferma restando la disposta revoca del decreto ingiuntivo n. 335/2019 del Tribunale di Sondrio nei confronti di e AT AM e la conferma dello stesso Controparte_1 decreto nei confronti della in riforma della Controparte_2 sentenza impugnata condanna e AT AM al pagamento, in Controparte_1 solido con e in favore di in Controparte_2 Parte_1 persona della propria procuratrice della somma di € 583.387,63, oltre interessi Parte_2 convenzionali di mora dalla domanda sino al saldo effettivo;
2. rigetta l'istanza ex art. 363 bis cpc e gli ulteriori motivi di appello proposti dalle parti;
3. rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dall'appellato CP_3
4. condanna gli appellati e AT AM, in solido con la Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite del primo grado, come Controparte_2 liquidate dal Tribunale di Sondrio (€ 29.193,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura di legge e oltre accessori di legge) in favore di , in persona Parte_1 della procuratrice Parte_2
5. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 16 di 17 6. condanna gli appellati AT AM e Controparte_1 Controparte_2
, in solido fra loro, a rifondere a favore di in persona della
[...] Parte_1 procuratrice le spese del grado, liquidate in complessivi € 18.511,00 per Parte_2 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
7. compensa le spese di lite del grado nel rapporto fra gli appellati e CP_3 [...]
CP_1
Così deciso in Milano, il 12/12/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente NI Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. ss.uu. n. 12449/2024 3 Cass. sez. I civ. n. 16825/2016; da ultimo Cass. sez. III civ. ord. n. 34678/2024. 4 Cass. Civ. sez. III civ. ord. n. 30181/2018; Cass. sez. III civ. n. 22233/2014; ss.uu. n. n. 3947/2010. pagina 9 di 17 8 Cass. sez. I civ. n. 2314/2016. 9 Cass. sez. III civ. n. 2524/2006; Cass. sez. I civ. n. 23422/2016. pagina 12 di 17