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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1379/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 26/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1379 R.G. dell'anno 2022 tra:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Antonietta Tosto, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Galfano, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
e con l'intervento di Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 29/01/2025,
l'avv. Maria Antonietta Tosto per l'attrice, conclude come in ricorso introduttivo, memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; si riporta alle istanze istruttorie reiterate nelle memorie conclusive del
Pag. 1 a 12 20/12/24; insiste nell'istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata nella memoria depositata il 20/3/23; chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'avv. Accardi, in sostituzione dell'avv. Galfano, per il convenuto, si riporta integralmente a quanto dedotto e chiesto, anche in via istruttoria, nei precedenti scritti difensivi;
in ordine a quanto avversariamente affermato nelle note conclusive, precisa che non risponde a verità che
“l'adulterio del provato dalla ricorrente, non è stato contestato dal resistente che non CP_1 ha provato alcun fatto estintivo. Stessa cosa dicasi per le altre condotte deplorevoli del marito le cui allegazioni sono rimaste prive di prova”; precisa che l'odierno resistente ha sempre e sin da subito contestato e negato quanto allegato da controparte, negando la propria asserita responsabilità, richiamando la memoria difensiva del 26/9/22, la comparsa di costituzione e risposta e, infine, la comparsa conclusionale;
osserva che l'onere della prova grava sulla ricorrente;
si associa alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 24/06/2022 , ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 in Marsala il 22/06/2017, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune,
Anno 2017, Parte II, Serie A numero 66, precisando che da tale unione è nato il figlio (in Per_1 data 18/11/2018).
La ha dedotto che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati sino a rendere Pt_1 intollerabile la convivenza, avendo la ricorrente scoperto nell'autunno del 2021 che il marito aveva contratto dei debiti con i familiari della coppia per far fronte alle perdite subite a causa del vizio del gioco on line e ciò malgrado il avesse già nell'anno precedente mostrato CP_1 pentimento, manifestando il proposito di interrompere tale abitudine.
Inoltre, nello stesso periodo, la apprese dal marito che questi intratteneva una relazione Pt_1 extraconiugale, iniziando, peraltro, ad adottare atteggiamenti irosi ed aggressivi nei confronti della alternandoli a dichiarazioni di pentimento. Pt_1
Per sottrarsi a tali condotte e garantire la serenità propria e del , nel mese di dicembre Persona_2
2021, la ricorrente era stata costretta ad allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare trasferendosi nell'abitazione della propria madre.
Pag. 2 a 12 Tuttavia, a seguito delle promesse del di cessare ogni atto pregiudizievole per la CP_1 relazione coniugale, i coniugi riprendevano la convivenza caratterizzata dal mutevole atteggiamento del convenuto il quale, incurante degli effetti pregiudizievoli della propria incoerente condotta sull'unione coniugale, alternava momenti amorevoli di pentimento a momenti di indifferenza e insofferenza, fino a quando, avendo espresso nuovamente i suoi dubbi sulla prosecuzione della convivenza, la per porre fine a tale situazione che minava la Pt_1 serenità propria e del figlio minore, stante il rifiuto del coniuge di trasferirsi altrove, si trasferiva con il bambino a casa della propria madre.
La ha chiesto, pertanto: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt_1 [...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]_1
Marsala il 16.09.1986, con addebito al marito;
Disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente del figlio minore , nato a [...] il [...], con relativa collocazione presso la Per_1 madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, a tal fine stabilendo tempi e modalità degli incontri con il padre da effettuarsi per due pomeriggi a settimana, della durata di due ore
e, a settimane alterne, il sabato mattina o il sabato pomeriggio, con esclusione del pernottamento
a casa del padre;
Disporre l'assegnazione alla moglie della casa coniugale sita in Marsala, Via
Dante Alighieri n.46, di proprietà di entrambi i coniugi, completa di mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredo e disporre che il coniuge si trasferisca altrove con a suo carico l'onere del pagamento del mutuo ipotecario essendo il solo tra i coniugi a percepire uno stipendio mensile e
l'onere del pagamento della rata del prestito Carta Ego per ricarica Snai, in corso;
Porre a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore mediante CP_1 Per_1 il versamento alla moglie, con bonifico bancario sul c.c.b. intestato alla sig.ra entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, di una somma mensile di € 350,00 ovvero maggiore e/o minore ritenuta equa, comprensiva delle spese relative alle esigenze abitative del figlio, annualmente rivalutabile
a decorrere dall'anno successivo alla separazione tra i coniugi. Porre a carico del in CP_1 ragione delle relative maggiori entrate economiche e del presumibile aumento delle stesse, tenuto conto del contributo dato dalla moglie al patrimonio famigliare e personale del marito,
l'onere di provvedere al mantenimento della moglie, attualmente disoccupata e senza risorse, corrispondendo alla stessa l'importo di € 300,00 mensili, ovvero quell'altra somma maggiore e/o minore ritenuta equa, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente
Pag. 3 a 12 rivalutabile a decorrere dall'anno successivo alla separazione. - Disporre che il sig. CP_1 concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio minore”
1.2) Con memoria difensiva del 26 settembre 2022 si è costituito il il quale, CP_1 nell'aderire alla richiesta di separazione, ha contestato tutte le deduzioni riferite in ricorso, negando di aver tenuto comportamenti trasgressivi e lesivi dei doveri nascenti dal coniugio, ed in particolare, di avere fatto ricorso a prestiti familiari per debiti di gioco on line e di avere intrattenuto relazioni extra coniugali.
Il ha ricondotto la crisi coniugale esclusivamente al comportamento della moglie la CP_1 quale, oltre ad intrattenere un rapporto affettivo morboso con la madre e la sorella permettendo loro di intromettersi intollerabilmente nella vita di coppia, era solita porre in essere delle condotte ingiuriose nei confronti dello stesso odierno convenuto, il quale doveva anche subire la morbosa gelosia della moglie, la quale, non solo lo accusava di intrattenere relazioni extraconiugali con le colleghe di lavoro, ma gli impediva addirittura di frequentare ed avere un rapporto affettivo, sincero con la sua famiglia d'origine.
Il convenuto ha precisato, inoltre, che stante la costante abitudine della di trasferirsi dai Pt_1 propri genitori tutte le volte che il resistente si allontanava per motivi di lavoro e, comunque, nel corso dei mesi estivi, la casa coniugale non rappresentava l'habitat domestico del minore, avendola, peraltro, definitivamente abbandonata a partire dal 7/12/2021.
Pertanto, il ha chiesto di: “autorizzare i coniugi a vivere separati;
disporre CP_1
l'affidamento condiviso del figlio o, disponendo la collocazione prevalente dello stesso Per_3 presso la madre, concedendo ampi diritti di visita e di incontro in favore del padre;
ritenere e dichiarare che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno mensile a Parte_1 titolo di mantenimento;
4. disporre in favore del figlio minore un assegno Persona_4 mensile di mantenimento pari ad € 250,00 a carico del padre;
non assegnare la casa coniugale in favore della ricorrente;
in ogni caso, emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto conforme a Giustizia”.
1.3) A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/10/2022, il Presidente del Tribunale agendo in via provvisoria e d'urgenza ha così Tribunale agendo in via provvisoria e d'urgenza ha: disposto l'affido condiviso del figlio “con domicilio prevalente presso la madre, prevedendo il diritto del padre di incontrare il minore e tenerlo con sé, d'intesa con la madre, e, in mancanza
d'intesa, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e a settimane alterne dalle ore 14
Pag. 4 a 12 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, nel mese di luglio o nel mese di agosto e, in mancanza d'intesa, per il primo anno, nel mese di agosto, quanto alle vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio per 5 giorni anche non consecutivi nel periodo natalizio, ancora una volta d'intesa e, in mancanza di intesa, ad anni alterni che comprendano un anno il giorno di
Natale ed un anno il capodanno e per il primo anno il giorno di Natale;
l'alternanza verrà rispettata anche nelle feste pasquali;
stante l'attuale domicilio del padre fuori dal comune di
Marsala per ragioni di lavoro, la madre consentirà le videochiamate tra padre e figlio in numero non superiore a due al giorno in orari compatibili con le esigenze della madre e con gli orari di lavoro del padre”.
L'ordinanza presidenziale, inoltre, ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 250,00 Pt_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da versarsi al domicilio del creditore entro il giorno cinque di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del minore come da protocollo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
ha assegnato la casa familiare alla nulla ha disposto in ordine all'assegno di mantenimento a favore della Pt_1
ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio di Psicologia Pt_1
Coordinamento di Psicologia Giuridica dell'ASP di Trapani alfine di effettuare una valutazione sul nucleo stesso.
1.4) Nel corso del giudizio, in accoglimento dell'istanza ex art. 709 ter c.p.c. depositata dalla
è stato emesso l'ordine rivolto al di non pubblicare più alcun dato relativo al Pt_1 CP_1 minore , se non previo consenso della madre , invitandosi Per_1 Parte_1 entrambi i coniugi ad attivarsi al fine di impedire anche a terzi la pubblicazione di tali dati.
A sua volta, il con ricorso ex artt. 473 bis e 39 c.p.c. ha lamentato la violazione da parte CP_1 della moglie dei doveri genitoriali, avendo questa ostacolato il funzionamento dell'affidamento condiviso con atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna, non adoperandosi fattivamente per garantire un rapporto sereno tra il figlio ed il padre, procedimento chiusosi con il rigetto del ricorso.
2) Pronuncia di separazione
La domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali e dal tenore stesso delle
Pag. 5 a 12 allegazioni delle parti emerge la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
3) Fondatezza della domanda di addebito della separazione.
3.1) Per quanto riguarda la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente giova Pt_1 precisare quanto segue.
Ai fini della pronuncia dell'addebito in capo ad uno o ad entrambi i coniugi occorre, innanzitutto, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, è necessario valutare se, e in quale misura, la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve es-sere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass.
Civ. sez. I, 08/11/2022, n.32837; Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n.
12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
3.2) Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente ha dato prova che la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del contrari ai doveri coniugali avendo CP_1
Pag. 6 a 12 egli coltivato una relazione extraconiugale nonché sperperato denaro sottraendolo al ménage familiare e destinandolo al gioco d'azzardo on line, tanto da dover richiedere prestiti di denaro ai propri familiari (sorella) e alla sorella della moglie, assumendo, peraltro, un atteggiamento aggressivo verso la a partire dal momento in cui la stessa ebbe a scoprire tale vizio del Pt_1 marito.
Rileva il Collegio, che i predetti comportamenti, oltre ad essere stati puntualmente allegati dalla ricorrente, la quale ha, peraltro confermato, nel corso dell'interrogatorio formale del 22/6/2023, che il le ha confessato di aver intrattenuto una relazione con un'altra donna, sono stati CP_1 anche oggetto di prova con i testi e escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 22/6/2023.
In particolare, la teste ha riferito che il “è venuto a casa e mi Testimone_1 CP_1 ha raccontato che aveva questa relazione ma che rivoleva la sua famiglia;
davanti a me ha bloccato il contatto telefonico di questa ragazza. Ricordo perfettamente la data perché era il giorno di San festa del papà e giorno del suo onomastico”, aggiungendo che “lo CP_1 sapevamo tutti di questa relazione, anche i suoi genitori. I genitori di lui chiamavano questa ragazza dicendole di lasciare in pace il Il Lo presti, il 19 marzo 2022 mi disse che mia CP_1 sorella sapeva tutto perché glielo aveva confessato lui”. Pt_1
Tale ricostruzione ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste il quale, facendo Tes_2 riferimento a circostanze verificatesi il 19/3/2022, ha riferito che “lui era stato in contatto con noi perché voleva chiarire, ritornare a casa. In quell'occasione promise che la relazione extraconiugale era finita;
voleva che la moglie tornasse a casa, lui mandò a mia moglie uno screenshot per dimostrare che aveva bloccato il contatto telefonico di tale , in Persona_5 quell'occasione ci disse pure che avrebbe restituito il prestito. Ci chiese di aiutarlo per convincere la moglie a tornare a casa. Noi abbiamo tentato di convincere mia cognata a tornare
a casa e lei, dopo tre giorni tornò a casa….il quando venne a casa mia mi disse che la CP_1 moglie sapeva tutto”.
Anche con riferimento all'utilizzo del denaro familiare destinato al gioco on line, è stata conseguita la prova di quanto lamentato dalla ricorrente, avendo la teste Testimone_1 riferito che già nell'estate 2020 il “mi chiamò lui e poi mi raggiunse a casa, dove CP_1 avanti a mio marito mi confessò di aver perso del denaro giocando on line, mi disse di aver perso 3.000,00 euro, già da tempo notavo che spesso aveva il telefonino in mano. Mi feci
Pag. 7 a 12 promettere che avrebbe smesso di giocare e gli ho prestato 3.000,00 euro, mi disse pure di aver stipulato un finanziamento per le difficoltà economiche in cui si era venuto a trovare”, aggiungendo sul punto che “mi disse inoltre di non dire nulla a mia sorella e che piano piano di avrebbe restituito tutto”.
Ed ancora, la teste ha aggiunto che la sorella del Lo PR, già dal mese di ottobre del Per_6
2020 era a conoscenza del vizio del gioco on line del fratello, avendo riferito “ prima Per_6 mi ha chiamato al telefono e poi mi ha raggiunto a casa. Mi ha detto che aveva prestato al Lo presti circa 6.000,00 euro e, solo dopo aveva scoperto che il fratello giocava on line. Già precedentemente il mi aveva detto di avere debiti con il , che poi sono stati CP_1 Pt_2 ripianati. Il debito con il ammontava a due/trecento euro”, precisando ancora che i primi Pt_2 giorni del mese di novembre 2020 nel corso di una riunione familiare, la stessa teste unitamente al marito, ai genitori e alla sorella del informarono la ricorrente dei debiti del marito al CP_1 gioco on line ed in quella medesima occasione il ebbe a riferire alla teste di CP_1 Pt_1 aver venduto degli oggetti d'oro al Compro oro di Marsala, avendo la teste dichiarato “il
[...] mi confessò di avere anche venduto l'oro”. CP_1
Le dichiarazioni della teste sono state sostanzialmente confermate dal teste il Pt_1 Tes_2 quale ha ulteriormente precisato che “(il Ci ha chiesto di aiutarlo a coprire i costi CP_1 addebitati sulla carta di credito, io non ero favorevole ma mia moglie gli disse che avrebbe provveduto ad eseguire un bonifico, previa promessa di non giocare più. Lui ci chiese di non dire nulla alla moglie e ci disse di indicare, quale causale, regalo al piccolo;
poi promise che Per_1 avrebbe restituito i soldi e smesso di giocare”.
Di contro, il teste , vicino di casa della coppia, escusso all'udienza del 13/7/2023, ha Tes_3 riportato un quadro familiare sereno sino al periodo ottobre-novembre 2021, avendo confermato di aver sentito da casa sua, i litigi tra i coniugi e in particolare le urla del Controparte_2 marito, precisando “posso dire di aver sentito i litigi dopo che i coniugi sono rientrati dalla casa al mare, dunque sarà stato nel periodo, ottobre-novembre 2021, prima non li avevo mai sentiti litigare” .
3.3) Orbene, le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte ricorrente sono apparsi attendibili, avendo essi fornito un quadro completo e coerente delle dinamiche familiari.
Ritiene, pertanto, il Collegio, che la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente sia fondata e, dunque, vada accolta, potendosi ritenere raggiunta la prova della
Pag. 8 a 12 violazione da parte del dei doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare di quello di CP_1 fedeltà che ha irreparabilmente compromesso la serenità familiare nonché del dovere di assistenza morale nei confronti della propria famiglia, le cui risorse economiche sono state, invece, da lui sottratte al fine di procacciarsi il denaro da impiegare nel gioco on line.
La domanda di addebito va dunque accolta risultando provato il nesso eziologico tra la rottura dell'affectio coniugalis ed i comportamenti contrari ai doveri coniugali tenuti dal CP_1
4) Affidamento del figlio . Pt_3
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, l'art. 337 quater c.c. impone al Tribunale di considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria e relega l'affidamento esclusivo al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
La ratio dell'affidamento condiviso sta, invero, nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori devono esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esclusivo interesse del figlio , non si ravvisano Per_1 motivi per distaccarsi dal regime di affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale completa di mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredo, ritenendo il Collegio di poter confermare quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del 11/10/2022, disponendosi pertanto che il ricorrente avrà la facoltà di incontrare e di tenere con se il figlio , compatibilmente con le sue Per_1 esigenze scolastiche, con le modalità ivi indicate e già riportate.
5) Contributo al mantenimento del figlio.
L'esito istruttorio ha consentito di concludere che il lavora, regolarmente CP_1 contrattualizzato, come autista, con una retribuzione mensile di circa 900 euro.
Pag. 9 a 12 Può, pertanto, stimarsi opportuno confermare quanto già provvisoriamente disposto con ordinanza presidenziale del 11 ottobre 2022, ponendo a carico del un contributo di CP_1 mantenimento del figlio da corrispondersi al genitore collocatario pari ad € Per_1 Pt_1
250,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi, con decorrenza immediata, entro il giorno cinque di ogni mese. Entrambi i genitori dovranno inoltre provvedere alle spese straordinarie relative al minore nella misura del 50% ciascuno.
Sulla determinazione del contributo al mantenimento non incidono gli oneri per il pagamento delle rate di mutuo gravanti in maniera eguale su entrambe le parti.
6) Assegno di mantenimento in favore della Pt_1
Non può essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente di condanna del alla CP_1 corresponsione in suo favore di un contributo al mantenimento, tenuto conto del fatto che la
(laureata e con pregresse esperienze lavorative), alla luce delle dichiarazioni in atti, Pt_1 manifesta una sua capacità reddituale (una media di € 6.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022) e che sul modesto reddito del (€ 900,00 mensili, come già precisato) grava, oltre all'onere CP_1 di contribuzione al mantenimento di , anche il 50 % (secondo la regola delle obbligazioni Per_1 solidali) della rata del mutuo ipotecario contratto dalle parti per l'acquisto della casa famigliare.
7) Inammissibilità delle altre domande.
Appare utile rammentare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass, n. 18870/2014; cfr. Cass. Civ. sez. I,
08/02/2019, n.3869; Cass. n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
Per tali ragioni devono essere dichiarati inammissibili le restanti domande riguardanti il riparto degli oneri relativi al mutuo ipotecario, nonché quelle relative alla restituzione dei beni mobili.
8) Sulla domanda incidentale ex art. 709 ter c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda spiegata ex art. 709 ter c.p.c. con la memoria integrativa depositata il 23/3/23.
Pag. 10 a 12 In particolare, la ha ivi addebitato al di avere ingenerato turbamento nel figlio Pt_1 CP_1 attraverso l'utilizzo di toni minacciosi nel corso delle videochiamate disposte all'esito dell'udienza presidenziale.
La circostanza risulta confermata dalla teste la quale ha dichiarato: “sub 18) Testimone_1
“Vero è che gridava a squarciagola ripetendo a mia sorella la parola Controparte_1
“disgraziata”, accusandola di avergli rovinato il bambino e di avergli rovinato 18 anni della sua vita;
” A.D.R. confermo l'articolato, il riferiva che il bambino piangeva da quando era CP_1 arrivato a casa perché voleva la mamma e questo non doveva accadere. sub 19) “Vero è che mentre il urlava si sentiva il bambino che piangeva;
” A.D.R. si è vero, lo aveva a CP_1 fianco. sub 20) “Vero è che io registrai con il mio cellulare la video chiamata;
” A.D.R. si è vero, non dai momenti iniziali perché non vi avevo riflettuto nell'immediatezza”.
In relazione all'entità della violazione accertata a carico del appare congrua la sanzione CP_1 dell'ammonimento contemplata dall'art. 709 ter c.p.c.
9) Spese di lite
In ragione dell'esito della lite (soccombenza della in ordine alla domanda di assegno di Pt_1 mantenimento, nonché in relazione alla domanda di restituzione dei mobili) vi è luogo per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3, con residuo a carico del convenuto, liquidato in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi del processo in corrispondenza dello scaglione “indeterminabile” della causa, opportunamente modulati sulla scorta della estensione dell'attività istruttoria e in virtù della complessità delle questioni di diritto fatte oggetto delle comparse conclusionali, senza necessità di provvedere nella presente sede alla dimidiazione ex art. 130 D.p.R 115/02 (Cass. Civ. sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cass. Civ. sez. II,
21/06/2022, n.19933).
P.Q.M.
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.01.1987 e , nato a [...] il [...], con addebito in Controparte_1 capo a quest'ultimo;
Pag. 11 a 12 2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Marsala (Anno 2017, Parte II, Serie A numero 66);
3) affida il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre con diritto di visita per padre come specificato in motivazione;
4) determina in € 250,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento per il figlio, dovuto Co a da parte di PR , da pagare entro i primi 5 Parte_1 Controparte_1 giorni di ciascun mese presso il domicilio della e con rivalutazione monetaria annuale Pt_1 secondo gli indici Istat;
5) onera i genitori di provvedere alle spese straordinarie documentate sostenute in favore del figlio nella misura del 50% ciascuno;
6) assegna la casa familiare, sita in Marsala, via Dante Alighieri n. 46, con tutte le suppellettili e i mobili che l'arredano, alla ricorrente che l'abiterà unitamente al figlio;
Pt_1 Per_1
7) ammonisce affinché non reiteri condotte pregiudizievoli per Controparte_1
l'interesse del figlio;
8) condanna il a rifondere la ricorrente delle spese di lite, anche dei sub- CP_1 Pt_1 procedimenti incidentali, che, già compensate per 1/3, liquida in euro 2.800,00 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali al 15 % come per legge, da versarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 26 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 26/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1379 R.G. dell'anno 2022 tra:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Antonietta Tosto, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Galfano, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
e con l'intervento di Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 29/01/2025,
l'avv. Maria Antonietta Tosto per l'attrice, conclude come in ricorso introduttivo, memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; si riporta alle istanze istruttorie reiterate nelle memorie conclusive del
Pag. 1 a 12 20/12/24; insiste nell'istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata nella memoria depositata il 20/3/23; chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'avv. Accardi, in sostituzione dell'avv. Galfano, per il convenuto, si riporta integralmente a quanto dedotto e chiesto, anche in via istruttoria, nei precedenti scritti difensivi;
in ordine a quanto avversariamente affermato nelle note conclusive, precisa che non risponde a verità che
“l'adulterio del provato dalla ricorrente, non è stato contestato dal resistente che non CP_1 ha provato alcun fatto estintivo. Stessa cosa dicasi per le altre condotte deplorevoli del marito le cui allegazioni sono rimaste prive di prova”; precisa che l'odierno resistente ha sempre e sin da subito contestato e negato quanto allegato da controparte, negando la propria asserita responsabilità, richiamando la memoria difensiva del 26/9/22, la comparsa di costituzione e risposta e, infine, la comparsa conclusionale;
osserva che l'onere della prova grava sulla ricorrente;
si associa alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 24/06/2022 , ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 in Marsala il 22/06/2017, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune,
Anno 2017, Parte II, Serie A numero 66, precisando che da tale unione è nato il figlio (in Per_1 data 18/11/2018).
La ha dedotto che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati sino a rendere Pt_1 intollerabile la convivenza, avendo la ricorrente scoperto nell'autunno del 2021 che il marito aveva contratto dei debiti con i familiari della coppia per far fronte alle perdite subite a causa del vizio del gioco on line e ciò malgrado il avesse già nell'anno precedente mostrato CP_1 pentimento, manifestando il proposito di interrompere tale abitudine.
Inoltre, nello stesso periodo, la apprese dal marito che questi intratteneva una relazione Pt_1 extraconiugale, iniziando, peraltro, ad adottare atteggiamenti irosi ed aggressivi nei confronti della alternandoli a dichiarazioni di pentimento. Pt_1
Per sottrarsi a tali condotte e garantire la serenità propria e del , nel mese di dicembre Persona_2
2021, la ricorrente era stata costretta ad allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare trasferendosi nell'abitazione della propria madre.
Pag. 2 a 12 Tuttavia, a seguito delle promesse del di cessare ogni atto pregiudizievole per la CP_1 relazione coniugale, i coniugi riprendevano la convivenza caratterizzata dal mutevole atteggiamento del convenuto il quale, incurante degli effetti pregiudizievoli della propria incoerente condotta sull'unione coniugale, alternava momenti amorevoli di pentimento a momenti di indifferenza e insofferenza, fino a quando, avendo espresso nuovamente i suoi dubbi sulla prosecuzione della convivenza, la per porre fine a tale situazione che minava la Pt_1 serenità propria e del figlio minore, stante il rifiuto del coniuge di trasferirsi altrove, si trasferiva con il bambino a casa della propria madre.
La ha chiesto, pertanto: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt_1 [...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]_1
Marsala il 16.09.1986, con addebito al marito;
Disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente del figlio minore , nato a [...] il [...], con relativa collocazione presso la Per_1 madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, a tal fine stabilendo tempi e modalità degli incontri con il padre da effettuarsi per due pomeriggi a settimana, della durata di due ore
e, a settimane alterne, il sabato mattina o il sabato pomeriggio, con esclusione del pernottamento
a casa del padre;
Disporre l'assegnazione alla moglie della casa coniugale sita in Marsala, Via
Dante Alighieri n.46, di proprietà di entrambi i coniugi, completa di mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredo e disporre che il coniuge si trasferisca altrove con a suo carico l'onere del pagamento del mutuo ipotecario essendo il solo tra i coniugi a percepire uno stipendio mensile e
l'onere del pagamento della rata del prestito Carta Ego per ricarica Snai, in corso;
Porre a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore mediante CP_1 Per_1 il versamento alla moglie, con bonifico bancario sul c.c.b. intestato alla sig.ra entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, di una somma mensile di € 350,00 ovvero maggiore e/o minore ritenuta equa, comprensiva delle spese relative alle esigenze abitative del figlio, annualmente rivalutabile
a decorrere dall'anno successivo alla separazione tra i coniugi. Porre a carico del in CP_1 ragione delle relative maggiori entrate economiche e del presumibile aumento delle stesse, tenuto conto del contributo dato dalla moglie al patrimonio famigliare e personale del marito,
l'onere di provvedere al mantenimento della moglie, attualmente disoccupata e senza risorse, corrispondendo alla stessa l'importo di € 300,00 mensili, ovvero quell'altra somma maggiore e/o minore ritenuta equa, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente
Pag. 3 a 12 rivalutabile a decorrere dall'anno successivo alla separazione. - Disporre che il sig. CP_1 concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio minore”
1.2) Con memoria difensiva del 26 settembre 2022 si è costituito il il quale, CP_1 nell'aderire alla richiesta di separazione, ha contestato tutte le deduzioni riferite in ricorso, negando di aver tenuto comportamenti trasgressivi e lesivi dei doveri nascenti dal coniugio, ed in particolare, di avere fatto ricorso a prestiti familiari per debiti di gioco on line e di avere intrattenuto relazioni extra coniugali.
Il ha ricondotto la crisi coniugale esclusivamente al comportamento della moglie la CP_1 quale, oltre ad intrattenere un rapporto affettivo morboso con la madre e la sorella permettendo loro di intromettersi intollerabilmente nella vita di coppia, era solita porre in essere delle condotte ingiuriose nei confronti dello stesso odierno convenuto, il quale doveva anche subire la morbosa gelosia della moglie, la quale, non solo lo accusava di intrattenere relazioni extraconiugali con le colleghe di lavoro, ma gli impediva addirittura di frequentare ed avere un rapporto affettivo, sincero con la sua famiglia d'origine.
Il convenuto ha precisato, inoltre, che stante la costante abitudine della di trasferirsi dai Pt_1 propri genitori tutte le volte che il resistente si allontanava per motivi di lavoro e, comunque, nel corso dei mesi estivi, la casa coniugale non rappresentava l'habitat domestico del minore, avendola, peraltro, definitivamente abbandonata a partire dal 7/12/2021.
Pertanto, il ha chiesto di: “autorizzare i coniugi a vivere separati;
disporre CP_1
l'affidamento condiviso del figlio o, disponendo la collocazione prevalente dello stesso Per_3 presso la madre, concedendo ampi diritti di visita e di incontro in favore del padre;
ritenere e dichiarare che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno mensile a Parte_1 titolo di mantenimento;
4. disporre in favore del figlio minore un assegno Persona_4 mensile di mantenimento pari ad € 250,00 a carico del padre;
non assegnare la casa coniugale in favore della ricorrente;
in ogni caso, emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto conforme a Giustizia”.
1.3) A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/10/2022, il Presidente del Tribunale agendo in via provvisoria e d'urgenza ha così Tribunale agendo in via provvisoria e d'urgenza ha: disposto l'affido condiviso del figlio “con domicilio prevalente presso la madre, prevedendo il diritto del padre di incontrare il minore e tenerlo con sé, d'intesa con la madre, e, in mancanza
d'intesa, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e a settimane alterne dalle ore 14
Pag. 4 a 12 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, nel mese di luglio o nel mese di agosto e, in mancanza d'intesa, per il primo anno, nel mese di agosto, quanto alle vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio per 5 giorni anche non consecutivi nel periodo natalizio, ancora una volta d'intesa e, in mancanza di intesa, ad anni alterni che comprendano un anno il giorno di
Natale ed un anno il capodanno e per il primo anno il giorno di Natale;
l'alternanza verrà rispettata anche nelle feste pasquali;
stante l'attuale domicilio del padre fuori dal comune di
Marsala per ragioni di lavoro, la madre consentirà le videochiamate tra padre e figlio in numero non superiore a due al giorno in orari compatibili con le esigenze della madre e con gli orari di lavoro del padre”.
L'ordinanza presidenziale, inoltre, ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 250,00 Pt_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da versarsi al domicilio del creditore entro il giorno cinque di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del minore come da protocollo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
ha assegnato la casa familiare alla nulla ha disposto in ordine all'assegno di mantenimento a favore della Pt_1
ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio di Psicologia Pt_1
Coordinamento di Psicologia Giuridica dell'ASP di Trapani alfine di effettuare una valutazione sul nucleo stesso.
1.4) Nel corso del giudizio, in accoglimento dell'istanza ex art. 709 ter c.p.c. depositata dalla
è stato emesso l'ordine rivolto al di non pubblicare più alcun dato relativo al Pt_1 CP_1 minore , se non previo consenso della madre , invitandosi Per_1 Parte_1 entrambi i coniugi ad attivarsi al fine di impedire anche a terzi la pubblicazione di tali dati.
A sua volta, il con ricorso ex artt. 473 bis e 39 c.p.c. ha lamentato la violazione da parte CP_1 della moglie dei doveri genitoriali, avendo questa ostacolato il funzionamento dell'affidamento condiviso con atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna, non adoperandosi fattivamente per garantire un rapporto sereno tra il figlio ed il padre, procedimento chiusosi con il rigetto del ricorso.
2) Pronuncia di separazione
La domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali e dal tenore stesso delle
Pag. 5 a 12 allegazioni delle parti emerge la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
3) Fondatezza della domanda di addebito della separazione.
3.1) Per quanto riguarda la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente giova Pt_1 precisare quanto segue.
Ai fini della pronuncia dell'addebito in capo ad uno o ad entrambi i coniugi occorre, innanzitutto, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, è necessario valutare se, e in quale misura, la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve es-sere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass.
Civ. sez. I, 08/11/2022, n.32837; Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n.
12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
3.2) Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente ha dato prova che la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del contrari ai doveri coniugali avendo CP_1
Pag. 6 a 12 egli coltivato una relazione extraconiugale nonché sperperato denaro sottraendolo al ménage familiare e destinandolo al gioco d'azzardo on line, tanto da dover richiedere prestiti di denaro ai propri familiari (sorella) e alla sorella della moglie, assumendo, peraltro, un atteggiamento aggressivo verso la a partire dal momento in cui la stessa ebbe a scoprire tale vizio del Pt_1 marito.
Rileva il Collegio, che i predetti comportamenti, oltre ad essere stati puntualmente allegati dalla ricorrente, la quale ha, peraltro confermato, nel corso dell'interrogatorio formale del 22/6/2023, che il le ha confessato di aver intrattenuto una relazione con un'altra donna, sono stati CP_1 anche oggetto di prova con i testi e escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 22/6/2023.
In particolare, la teste ha riferito che il “è venuto a casa e mi Testimone_1 CP_1 ha raccontato che aveva questa relazione ma che rivoleva la sua famiglia;
davanti a me ha bloccato il contatto telefonico di questa ragazza. Ricordo perfettamente la data perché era il giorno di San festa del papà e giorno del suo onomastico”, aggiungendo che “lo CP_1 sapevamo tutti di questa relazione, anche i suoi genitori. I genitori di lui chiamavano questa ragazza dicendole di lasciare in pace il Il Lo presti, il 19 marzo 2022 mi disse che mia CP_1 sorella sapeva tutto perché glielo aveva confessato lui”. Pt_1
Tale ricostruzione ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste il quale, facendo Tes_2 riferimento a circostanze verificatesi il 19/3/2022, ha riferito che “lui era stato in contatto con noi perché voleva chiarire, ritornare a casa. In quell'occasione promise che la relazione extraconiugale era finita;
voleva che la moglie tornasse a casa, lui mandò a mia moglie uno screenshot per dimostrare che aveva bloccato il contatto telefonico di tale , in Persona_5 quell'occasione ci disse pure che avrebbe restituito il prestito. Ci chiese di aiutarlo per convincere la moglie a tornare a casa. Noi abbiamo tentato di convincere mia cognata a tornare
a casa e lei, dopo tre giorni tornò a casa….il quando venne a casa mia mi disse che la CP_1 moglie sapeva tutto”.
Anche con riferimento all'utilizzo del denaro familiare destinato al gioco on line, è stata conseguita la prova di quanto lamentato dalla ricorrente, avendo la teste Testimone_1 riferito che già nell'estate 2020 il “mi chiamò lui e poi mi raggiunse a casa, dove CP_1 avanti a mio marito mi confessò di aver perso del denaro giocando on line, mi disse di aver perso 3.000,00 euro, già da tempo notavo che spesso aveva il telefonino in mano. Mi feci
Pag. 7 a 12 promettere che avrebbe smesso di giocare e gli ho prestato 3.000,00 euro, mi disse pure di aver stipulato un finanziamento per le difficoltà economiche in cui si era venuto a trovare”, aggiungendo sul punto che “mi disse inoltre di non dire nulla a mia sorella e che piano piano di avrebbe restituito tutto”.
Ed ancora, la teste ha aggiunto che la sorella del Lo PR, già dal mese di ottobre del Per_6
2020 era a conoscenza del vizio del gioco on line del fratello, avendo riferito “ prima Per_6 mi ha chiamato al telefono e poi mi ha raggiunto a casa. Mi ha detto che aveva prestato al Lo presti circa 6.000,00 euro e, solo dopo aveva scoperto che il fratello giocava on line. Già precedentemente il mi aveva detto di avere debiti con il , che poi sono stati CP_1 Pt_2 ripianati. Il debito con il ammontava a due/trecento euro”, precisando ancora che i primi Pt_2 giorni del mese di novembre 2020 nel corso di una riunione familiare, la stessa teste unitamente al marito, ai genitori e alla sorella del informarono la ricorrente dei debiti del marito al CP_1 gioco on line ed in quella medesima occasione il ebbe a riferire alla teste di CP_1 Pt_1 aver venduto degli oggetti d'oro al Compro oro di Marsala, avendo la teste dichiarato “il
[...] mi confessò di avere anche venduto l'oro”. CP_1
Le dichiarazioni della teste sono state sostanzialmente confermate dal teste il Pt_1 Tes_2 quale ha ulteriormente precisato che “(il Ci ha chiesto di aiutarlo a coprire i costi CP_1 addebitati sulla carta di credito, io non ero favorevole ma mia moglie gli disse che avrebbe provveduto ad eseguire un bonifico, previa promessa di non giocare più. Lui ci chiese di non dire nulla alla moglie e ci disse di indicare, quale causale, regalo al piccolo;
poi promise che Per_1 avrebbe restituito i soldi e smesso di giocare”.
Di contro, il teste , vicino di casa della coppia, escusso all'udienza del 13/7/2023, ha Tes_3 riportato un quadro familiare sereno sino al periodo ottobre-novembre 2021, avendo confermato di aver sentito da casa sua, i litigi tra i coniugi e in particolare le urla del Controparte_2 marito, precisando “posso dire di aver sentito i litigi dopo che i coniugi sono rientrati dalla casa al mare, dunque sarà stato nel periodo, ottobre-novembre 2021, prima non li avevo mai sentiti litigare” .
3.3) Orbene, le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte ricorrente sono apparsi attendibili, avendo essi fornito un quadro completo e coerente delle dinamiche familiari.
Ritiene, pertanto, il Collegio, che la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente sia fondata e, dunque, vada accolta, potendosi ritenere raggiunta la prova della
Pag. 8 a 12 violazione da parte del dei doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare di quello di CP_1 fedeltà che ha irreparabilmente compromesso la serenità familiare nonché del dovere di assistenza morale nei confronti della propria famiglia, le cui risorse economiche sono state, invece, da lui sottratte al fine di procacciarsi il denaro da impiegare nel gioco on line.
La domanda di addebito va dunque accolta risultando provato il nesso eziologico tra la rottura dell'affectio coniugalis ed i comportamenti contrari ai doveri coniugali tenuti dal CP_1
4) Affidamento del figlio . Pt_3
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, l'art. 337 quater c.c. impone al Tribunale di considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria e relega l'affidamento esclusivo al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
La ratio dell'affidamento condiviso sta, invero, nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori devono esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esclusivo interesse del figlio , non si ravvisano Per_1 motivi per distaccarsi dal regime di affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale completa di mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredo, ritenendo il Collegio di poter confermare quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del 11/10/2022, disponendosi pertanto che il ricorrente avrà la facoltà di incontrare e di tenere con se il figlio , compatibilmente con le sue Per_1 esigenze scolastiche, con le modalità ivi indicate e già riportate.
5) Contributo al mantenimento del figlio.
L'esito istruttorio ha consentito di concludere che il lavora, regolarmente CP_1 contrattualizzato, come autista, con una retribuzione mensile di circa 900 euro.
Pag. 9 a 12 Può, pertanto, stimarsi opportuno confermare quanto già provvisoriamente disposto con ordinanza presidenziale del 11 ottobre 2022, ponendo a carico del un contributo di CP_1 mantenimento del figlio da corrispondersi al genitore collocatario pari ad € Per_1 Pt_1
250,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi, con decorrenza immediata, entro il giorno cinque di ogni mese. Entrambi i genitori dovranno inoltre provvedere alle spese straordinarie relative al minore nella misura del 50% ciascuno.
Sulla determinazione del contributo al mantenimento non incidono gli oneri per il pagamento delle rate di mutuo gravanti in maniera eguale su entrambe le parti.
6) Assegno di mantenimento in favore della Pt_1
Non può essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente di condanna del alla CP_1 corresponsione in suo favore di un contributo al mantenimento, tenuto conto del fatto che la
(laureata e con pregresse esperienze lavorative), alla luce delle dichiarazioni in atti, Pt_1 manifesta una sua capacità reddituale (una media di € 6.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022) e che sul modesto reddito del (€ 900,00 mensili, come già precisato) grava, oltre all'onere CP_1 di contribuzione al mantenimento di , anche il 50 % (secondo la regola delle obbligazioni Per_1 solidali) della rata del mutuo ipotecario contratto dalle parti per l'acquisto della casa famigliare.
7) Inammissibilità delle altre domande.
Appare utile rammentare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass, n. 18870/2014; cfr. Cass. Civ. sez. I,
08/02/2019, n.3869; Cass. n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
Per tali ragioni devono essere dichiarati inammissibili le restanti domande riguardanti il riparto degli oneri relativi al mutuo ipotecario, nonché quelle relative alla restituzione dei beni mobili.
8) Sulla domanda incidentale ex art. 709 ter c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda spiegata ex art. 709 ter c.p.c. con la memoria integrativa depositata il 23/3/23.
Pag. 10 a 12 In particolare, la ha ivi addebitato al di avere ingenerato turbamento nel figlio Pt_1 CP_1 attraverso l'utilizzo di toni minacciosi nel corso delle videochiamate disposte all'esito dell'udienza presidenziale.
La circostanza risulta confermata dalla teste la quale ha dichiarato: “sub 18) Testimone_1
“Vero è che gridava a squarciagola ripetendo a mia sorella la parola Controparte_1
“disgraziata”, accusandola di avergli rovinato il bambino e di avergli rovinato 18 anni della sua vita;
” A.D.R. confermo l'articolato, il riferiva che il bambino piangeva da quando era CP_1 arrivato a casa perché voleva la mamma e questo non doveva accadere. sub 19) “Vero è che mentre il urlava si sentiva il bambino che piangeva;
” A.D.R. si è vero, lo aveva a CP_1 fianco. sub 20) “Vero è che io registrai con il mio cellulare la video chiamata;
” A.D.R. si è vero, non dai momenti iniziali perché non vi avevo riflettuto nell'immediatezza”.
In relazione all'entità della violazione accertata a carico del appare congrua la sanzione CP_1 dell'ammonimento contemplata dall'art. 709 ter c.p.c.
9) Spese di lite
In ragione dell'esito della lite (soccombenza della in ordine alla domanda di assegno di Pt_1 mantenimento, nonché in relazione alla domanda di restituzione dei mobili) vi è luogo per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3, con residuo a carico del convenuto, liquidato in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi del processo in corrispondenza dello scaglione “indeterminabile” della causa, opportunamente modulati sulla scorta della estensione dell'attività istruttoria e in virtù della complessità delle questioni di diritto fatte oggetto delle comparse conclusionali, senza necessità di provvedere nella presente sede alla dimidiazione ex art. 130 D.p.R 115/02 (Cass. Civ. sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cass. Civ. sez. II,
21/06/2022, n.19933).
P.Q.M.
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.01.1987 e , nato a [...] il [...], con addebito in Controparte_1 capo a quest'ultimo;
Pag. 11 a 12 2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Marsala (Anno 2017, Parte II, Serie A numero 66);
3) affida il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre con diritto di visita per padre come specificato in motivazione;
4) determina in € 250,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento per il figlio, dovuto Co a da parte di PR , da pagare entro i primi 5 Parte_1 Controparte_1 giorni di ciascun mese presso il domicilio della e con rivalutazione monetaria annuale Pt_1 secondo gli indici Istat;
5) onera i genitori di provvedere alle spese straordinarie documentate sostenute in favore del figlio nella misura del 50% ciascuno;
6) assegna la casa familiare, sita in Marsala, via Dante Alighieri n. 46, con tutte le suppellettili e i mobili che l'arredano, alla ricorrente che l'abiterà unitamente al figlio;
Pt_1 Per_1
7) ammonisce affinché non reiteri condotte pregiudizievoli per Controparte_1
l'interesse del figlio;
8) condanna il a rifondere la ricorrente delle spese di lite, anche dei sub- CP_1 Pt_1 procedimenti incidentali, che, già compensate per 1/3, liquida in euro 2.800,00 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali al 15 % come per legge, da versarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 26 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Francesco Paolo Pizzo
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