TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso), iscritta al n. 2041/2024 R.G. dell'anno 2024
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. GIORGINO Parte_1
GIUSEPPINA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024 , ha adito Parte_1
questo Tribunale per sentir modificare la disciplina, contenuta nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Taranto il 01/02/2023 in punto di mantenimento della prole, in considerazione della raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne.
Notificato ritualmente il ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
All'udienza cartolare del 7 aprile 2025, la parte costituita precisava le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo;
e il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 23/04/2025. Il ricorso merita accoglimento, in quanto fondato su documentate circostanze sopravvenute che giustificano la revoca dell'assegno percepito da
[...]
a titolo di mantenimento della figlia . CP_1 Per_1
Ed infatti, parte ricorrente ha documentato l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato della figlia presso al ditta GaMa Automatic dal febbraio Per_1
2023 (dapprima con contratto a tempo determinato), tanto da far ragionevolmente presumere l'avvenuto inserimento della stessa nel tessuto lavorativo, con conseguente acquisizione di un adeguato livello di professionalità da spendere nel mondo del lavoro, in mancanza di elementi da cui poter fondatamente desumere, l'inadeguatezza del predetto sbocco lavorativo rispetto alle aspirazioni della figlia maggiorenne.
Occorre richiamare, sul punto, il condivisibile orientamento espresso dal
Supremo Collegio in materia di mantenimento di figli maggiorenni, nella parte in cui, in particolare, afferma che “(…) la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita (…)” (vedi
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1830 del 26/01/2011).
Alla luce degli elementi di prova acquisiti al giudizio, tenuto conto dell'età inequivocabilmente adulta e della intervenuta assunzione della figlia , è Per_1
dato ragionevolmente presumere la disponibilità in capo alla stessa di adeguate risorse economiche.
In assenza di elementi di segno contrario, i documenti offerti dal ricorrente riscontrano il raggiungimento da parte di di una condizione di Per_1 autosufficienza, idonea ad estinguere l'obbligazione di mantenimento gravante ex lege sul genitore, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., mentre gli ostacoli che si siano frapposti al raggiungimento di detta condizione necessitano di puntuale allegazione e di adeguata prova, nel caso di specie mancanti, atteso il contegno processuale della controparte, che ha inteso rimanere contumace.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, a modifica della disciplina contenuta nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Taranto n. 241/2023: a) revoca con decorrenza dalla emissione del presente provvedimento l'assegno previsto in favore di a titolo di mantenimento Controparte_1
della figlia;
Persona_2
b) Spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso), iscritta al n. 2041/2024 R.G. dell'anno 2024
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. GIORGINO Parte_1
GIUSEPPINA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024 , ha adito Parte_1
questo Tribunale per sentir modificare la disciplina, contenuta nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Taranto il 01/02/2023 in punto di mantenimento della prole, in considerazione della raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne.
Notificato ritualmente il ricorso, la convenuta rimaneva contumace.
All'udienza cartolare del 7 aprile 2025, la parte costituita precisava le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo;
e il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 23/04/2025. Il ricorso merita accoglimento, in quanto fondato su documentate circostanze sopravvenute che giustificano la revoca dell'assegno percepito da
[...]
a titolo di mantenimento della figlia . CP_1 Per_1
Ed infatti, parte ricorrente ha documentato l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato della figlia presso al ditta GaMa Automatic dal febbraio Per_1
2023 (dapprima con contratto a tempo determinato), tanto da far ragionevolmente presumere l'avvenuto inserimento della stessa nel tessuto lavorativo, con conseguente acquisizione di un adeguato livello di professionalità da spendere nel mondo del lavoro, in mancanza di elementi da cui poter fondatamente desumere, l'inadeguatezza del predetto sbocco lavorativo rispetto alle aspirazioni della figlia maggiorenne.
Occorre richiamare, sul punto, il condivisibile orientamento espresso dal
Supremo Collegio in materia di mantenimento di figli maggiorenni, nella parte in cui, in particolare, afferma che “(…) la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita (…)” (vedi
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1830 del 26/01/2011).
Alla luce degli elementi di prova acquisiti al giudizio, tenuto conto dell'età inequivocabilmente adulta e della intervenuta assunzione della figlia , è Per_1
dato ragionevolmente presumere la disponibilità in capo alla stessa di adeguate risorse economiche.
In assenza di elementi di segno contrario, i documenti offerti dal ricorrente riscontrano il raggiungimento da parte di di una condizione di Per_1 autosufficienza, idonea ad estinguere l'obbligazione di mantenimento gravante ex lege sul genitore, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., mentre gli ostacoli che si siano frapposti al raggiungimento di detta condizione necessitano di puntuale allegazione e di adeguata prova, nel caso di specie mancanti, atteso il contegno processuale della controparte, che ha inteso rimanere contumace.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, a modifica della disciplina contenuta nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Taranto n. 241/2023: a) revoca con decorrenza dalla emissione del presente provvedimento l'assegno previsto in favore di a titolo di mantenimento Controparte_1
della figlia;
Persona_2
b) Spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara