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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/06/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 78/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via La Corte, n. 9, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Michele Cosentino (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, con gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle trattenute effettuate dall' di Controparte_2 importo pari a € 10.393,48, a titolo di recupero di indebito. Il ricorrente deduceva: I) di aver ottenuto un decreto di omologa depositato il 24.07.2019 nell'ambito dell'Accertamento Tecnico Preventivo (RG n. 1448/2017) con il quale veniva riconosciuto il requisito sanitario necessario a ottenere l'assegno ordinario di invalidità (ex art. 1 della L. 222/1984) con decorrenza dal 17.02.2016; II) di aver ricevuto la comunicazione di liquidazione della prestazione, da cui si evinceva una decurtazione dell'importo pari a 10.393,48€ dalla somma complessiva di 25.101,05€ spettante, in ragione di presunti debiti a lui imputati;
III) di aver presentato, il
1 31.01.2020, ricorso amministrativo (prot. n. 2202.31/01/2020.0014564) per ottenere CP_1
l'annullamento del provvedimento;
IV) eccependo la prescrizione dell'indebito e la decadenza dell'azione previdenziale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Sospendere, inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento di indebito, ordinando all resistente di cessare CP_1 ogni attività tesa al recupero delle somme indicate nel provvedimento impugnato ed in ogni atto presupposto e conseguente. Nel merito in via principale - Dichiarare, l'illegittimità dell'indebito per genericità della richiesta, e conseguentemente ordinare la restituzione delle somme indebitamente trattenute sulla liquidazione della prestazione pensionistica spettante al SI. - Accertare la Pt_1 prescrizione del credito vantato dall nei confronti del SI.ra , per decorrenza del termine CP_1 Pt_1 decennale previsto dall'art. 2033 c.c. In via gradata - Accertare la decadenza dell'azione di indebito nonché l'irrecuperabilità del presunto credito ex art. 80 del R.d. 1422/24, art. 52 L. 88/89, art. 13 della L. 412/91. - Accertare, per i motivi esposti, l'illegittimità della procedura di recupero del credito derivante dall'indebito. Per l'effetto di quanto sopra - Accogliere il presente ricorso e dichiarare che il ricorrente non è tenuto nei confronti dell a titolo di indebito previdenziale, annullando CP_1 conseguentemente il credito vantato;
- Condannare l alla restituzione di tutte le somme CP_1 illecitamente trattenute dalla liquidazione dei ratei pensionistici del SI. ad oggi, con interessi Pt_1 di mora;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, sostenendo come l'indebito fosse relativo alla disoccupazione agricola percepita nel periodo intercorrente fra il 13.07.2017 e l'11.10.2017 (in ragione dell'incumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità) e alla revoca della disoccupazione agricola percepita nel periodo intercorrente fra il 01.01.2002 e il 31.12.2003 a seguito del disconoscimento delle giornate agricole chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento di non debenza dell'importo pari a € 10.393,48, detratto dall'importo complessivo spettante in virtù del provvedimento di liquidazione dell'assegno n. 19039283, Cat. IO decorrente dall'1/03/2016. 3. Giova evidenziare come la Suprema Corte con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario della prestazione previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
3.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
4. Sebbene il ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza, a suo favore, del diritto a mantenere l'indennità di disoccupazione agricola, occorre segnalare come la richiesta avanzata dall'Ente previdenziale, relativa alla restituzione dell'importo pari a 5.078,70€ (in ragione del disconoscimento delle giornate agricole del 2002-2003), sia tardiva, perché ancorché l'
[...]
[..
[...] abbia documentato di aver notificato al ricorrente, la comunicazione di indebito, CP_3
l'8.01.2003, non vi sono stati atti interruttivi del termine ordinario di prescrizione.
5. L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
6. Pertanto, limitatamente alla questione suddetta, il ricorso merita di essere accolto.
7. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato, perché il ricorrente, non ha provato, né ha chiesto di provare la sussistenza del suo diritto a percepire la prestazione per la cui ripetizione di indebito è causa.
8. Per tutto quanto appena enunciato, il ricorso merita di essere accolto parzialmente.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa relativa alla disoccupazione agricola percepita nel periodo intercorrente tra il 01.01.2002 e il 31.12.2003, di importo pari a 5.078,70€, revocata a seguito di disconoscimento delle giornate agricole, riportata dalla comunicazione impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 20/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via La Corte, n. 9, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Michele Cosentino (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, con gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle trattenute effettuate dall' di Controparte_2 importo pari a € 10.393,48, a titolo di recupero di indebito. Il ricorrente deduceva: I) di aver ottenuto un decreto di omologa depositato il 24.07.2019 nell'ambito dell'Accertamento Tecnico Preventivo (RG n. 1448/2017) con il quale veniva riconosciuto il requisito sanitario necessario a ottenere l'assegno ordinario di invalidità (ex art. 1 della L. 222/1984) con decorrenza dal 17.02.2016; II) di aver ricevuto la comunicazione di liquidazione della prestazione, da cui si evinceva una decurtazione dell'importo pari a 10.393,48€ dalla somma complessiva di 25.101,05€ spettante, in ragione di presunti debiti a lui imputati;
III) di aver presentato, il
1 31.01.2020, ricorso amministrativo (prot. n. 2202.31/01/2020.0014564) per ottenere CP_1
l'annullamento del provvedimento;
IV) eccependo la prescrizione dell'indebito e la decadenza dell'azione previdenziale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Sospendere, inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento di indebito, ordinando all resistente di cessare CP_1 ogni attività tesa al recupero delle somme indicate nel provvedimento impugnato ed in ogni atto presupposto e conseguente. Nel merito in via principale - Dichiarare, l'illegittimità dell'indebito per genericità della richiesta, e conseguentemente ordinare la restituzione delle somme indebitamente trattenute sulla liquidazione della prestazione pensionistica spettante al SI. - Accertare la Pt_1 prescrizione del credito vantato dall nei confronti del SI.ra , per decorrenza del termine CP_1 Pt_1 decennale previsto dall'art. 2033 c.c. In via gradata - Accertare la decadenza dell'azione di indebito nonché l'irrecuperabilità del presunto credito ex art. 80 del R.d. 1422/24, art. 52 L. 88/89, art. 13 della L. 412/91. - Accertare, per i motivi esposti, l'illegittimità della procedura di recupero del credito derivante dall'indebito. Per l'effetto di quanto sopra - Accogliere il presente ricorso e dichiarare che il ricorrente non è tenuto nei confronti dell a titolo di indebito previdenziale, annullando CP_1 conseguentemente il credito vantato;
- Condannare l alla restituzione di tutte le somme CP_1 illecitamente trattenute dalla liquidazione dei ratei pensionistici del SI. ad oggi, con interessi Pt_1 di mora;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, sostenendo come l'indebito fosse relativo alla disoccupazione agricola percepita nel periodo intercorrente fra il 13.07.2017 e l'11.10.2017 (in ragione dell'incumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità) e alla revoca della disoccupazione agricola percepita nel periodo intercorrente fra il 01.01.2002 e il 31.12.2003 a seguito del disconoscimento delle giornate agricole chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento di non debenza dell'importo pari a € 10.393,48, detratto dall'importo complessivo spettante in virtù del provvedimento di liquidazione dell'assegno n. 19039283, Cat. IO decorrente dall'1/03/2016. 3. Giova evidenziare come la Suprema Corte con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario della prestazione previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
3.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
4. Sebbene il ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza, a suo favore, del diritto a mantenere l'indennità di disoccupazione agricola, occorre segnalare come la richiesta avanzata dall'Ente previdenziale, relativa alla restituzione dell'importo pari a 5.078,70€ (in ragione del disconoscimento delle giornate agricole del 2002-2003), sia tardiva, perché ancorché l'
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[...] abbia documentato di aver notificato al ricorrente, la comunicazione di indebito, CP_3
l'8.01.2003, non vi sono stati atti interruttivi del termine ordinario di prescrizione.
5. L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
6. Pertanto, limitatamente alla questione suddetta, il ricorso merita di essere accolto.
7. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato, perché il ricorrente, non ha provato, né ha chiesto di provare la sussistenza del suo diritto a percepire la prestazione per la cui ripetizione di indebito è causa.
8. Per tutto quanto appena enunciato, il ricorso merita di essere accolto parzialmente.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa relativa alla disoccupazione agricola percepita nel periodo intercorrente tra il 01.01.2002 e il 31.12.2003, di importo pari a 5.078,70€, revocata a seguito di disconoscimento delle giornate agricole, riportata dalla comunicazione impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 20/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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