Sentenza 27 gennaio 1988
Massime • 1
La discrezionalità, e conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri, dei tempi e dei mezzi con i quali la P.a. Provvede alla costruzione, all'Esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche trovano un limite di carattere esterno posto a tale discrezionalità dal principio generale ed assoluto del neminem laedere. Ne consegue, con riguardo ai danni subiti da un immobile a seguito di inondazione per mancato tempestivo adeguamento della rete fognaria comunale in una zona di sviluppo urbanistico, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del comune, a carico del quale è posta l'attività di costruzione e gestione delle fognature (art. 91, lett. C. n. 14 d.l. 3 marzo 1934 n. 383), ove risulti che, malgrado la conoscenza di analoghi inconvenienti verificatisi in precedenza e la prevedibilità dei danni, l'amministrazione non abbia provveduto all'adeguamento della rete fognaria con la dovuta diligenza e nel rispetto delle norme tecniche che impongono un costante rapporto prudenziale tra il volume di afflusso delle acque meteoriche e delle altre immissioni con la capacità di assorbimento e smaltimento delle fogne, in Mancanza di una rigorosa prova discriminante, non ravvisabile nel generico richiamo alle esigenze generali di programmazione e ristrutturazione dell'intera rete fognaria. ( Conf 605/81, mass n 411090; ( Conf 3387/79, mass n 399807; ( Conf 2693/76, mass n 381482; ( Conf 2156/75, mass n 375925).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1988, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1988 |
Testo completo
La discrezionalità, e conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri, dei tempi e dei mezzi con i quali la P.a. Provvede alla costruzione, all'Esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche trovano un limite di carattere esterno posto a tale discrezionalità dal principio generale ed assoluto del neminem laedere. Ne consegue, con riguardo ai danni subiti da un immobile a seguito di inondazione per mancato tempestivo adeguamento della rete fognaria comunale in una zona di sviluppo urbanistico, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del comune, a carico del quale è posta l'attività di costruzione e gestione delle fognature (art. 91, lett. C. n. 14 d.l. 3 marzo 1934 n. 383), ove risulti che, malgrado la conoscenza di analoghi inconvenienti verificatisi in precedenza e la prevedibilità dei danni, l'amministrazione non abbia provveduto all'adeguamento della rete fognaria con la dovuta diligenza e nel rispetto delle norme tecniche che impongono un costante rapporto prudenziale tra il volume di afflusso delle acque meteoriche e delle altre immissioni con la capacità di assorbimento e smaltimento delle fogne, in Mancanza di una rigorosa prova discriminante, non ravvisabile nel generico richiamo alle esigenze generali di programmazione e ristrutturazione dell'intera rete fognaria. ( Conf 605/81, mass n 411090; ( Conf 3387/79, mass n 399807; ( Conf 2693/76, mass n 381482; ( Conf 2156/75, mass n 375925).*