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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/11/2024, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di ConIGlio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 01/08/2024, al n. 2895/2024 V.G. e promossa da nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 125,
C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Secco n. 125,
C.F. C.F._2
entrambi assistiti e difesi dagli Avv.ti CAMPESE LAURA ELENA e CAMPESE ROBERTA LUISA del Foro di Vicenza
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni: A. Venga dichiarata la separazione personale tra i IGg. e Parte_1 Parte_2
con il conseguente scioglimento della comunione dei beni e, dando atto che il IG. Parte_2 si è già trasferito altrove, essi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. La casa coniugale sita in Carrè (VI), Via Prà Secco n. 125, viene assegnata alla IG.ra Pt_1
Per_ con i relativi arredi, ove continuerà a vivere con la figlia minore , dando atto che il IG.
ha già prelevato i beni di natura personale. La IGnora si impegna a Parte_2 Pt_1
tenere totalmente a suo carico le spese ordinarie, mentre quelle straordinarie saranno divise al
50% fra i coniugi, previo accordo e valutazione dei preventivi. I coniugi continueranno a versare la rata del mutuo di € 850,00 circa ciascuno nella misura del 50%, restando la casa in comproprietà;
Per_ C. La figlia minore , che rimarrà collocata presso la madre, sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
D. Il padre potrà vedere la bambina con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre, e potrà tenerla con sé, compatibilmente con le eIGenze di salute e scolastiche della stessa:
• durante i fine settimana un giorno dalla mattina alle h.
8.30 fino alla sera, alternando ogni fine settimana il sabato con la domenica, con l'intesa che quando il diritto di visita verrà esercitato alla domenica la figlia rientrerà a casa per cena entro le ore 20.00;
Per_
• Quando verrà inserito il pernottamento di presso l'abitazione paterna, si seguirà il regime dei week end alternati con la madre a partire dal venerdì pomeriggio dopo le 14.30 fino alla domenica sera rientrando per cena a casa dalla mamma;
• in estate ogni mercoledì dalle 13.30 e venerdì pomeriggio dalle 14.30; mentre durante il periodo Per_ scolastico al mercoledì al termine del doposcuola il padre andrà a prendere , ed al venerdì
Per_ andrà a prenderla dopo le 14.30. In entrambi i periodi il padre riporterà a casa dopocena entro le 20.30 per la terapia notturna;
• le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e altre festività, saranno godute alternativamente con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e lunedì in albis;
• durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.1, alternativamente ogni anno;
• Per il compleanno della minore i genitori si divideranno la giornata in modo che la stessa possa trascorrere la ricorrenza con entrambi, mentre per il compleanno dei genitori la bambina trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato, in deroga al regime ordinario dell'affidamento e compatibilmente con le eIGenze scolastiche e di salute della minore. • durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno, valutando le eIGenze della minore e se è stato introdotto il pernottamento presso il padre;
nel caso in cui il pernottamento fuori casa non sia ancora abitudine consolidata le vacanze con il padre saranno trascorse in giornata, per il periodo suindicato.
Il regime del diritto di visita del padre e della bambina viene così individuato per garantire alla minore l'adattamento graduale al nuovo assetto familiare, in modo che, raggiunta una certa Per_ serenità e stabilità, possa arrivare a pernottare presso la nuova residenza del padre secondo le reciproche eIGenze.
E. Il IGnor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 figlia la somma mensile di € 300,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 11 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra , coordinate IBAN già note alle parti, con Pt_1
rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche, sportive e ricreative purchè concordate, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
F. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio, con riserva di disciplinare la comproprietà dell'immobile in futuro;
G. L'auto Ford Fiesta TG FE878BX di proprietà della IG.ra resta alla stessa intestata e Pt_1 assegnata, e l'auto FIAT Panda TG GP680TV di proprietà del IG. resta allo stesso Parte_2
intestata e assegnata, senza che le parti abbiano nulla a pretendere.
H. Assegno unico ai coniugi nella misura del 50% per legge, con impegno del IG. Parte_2
ad adoperarsi per le pratiche.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 01/08/2024, esponendo di avere contratto matrimonio con rito civile in FA NO (VI) il 01/06/2014; di avere avuto la figlia in data 14/06/2017, Per_1
minorenne non economicamente autosufficiente;
di ritenere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di non volersi riconciliare;
rilevato che e hanno chiesto che questo Parte_1 Parte_2
Tribunale omologhi la separazione personale ai sensi degli artt. 82, 150 e 158 c.c. e dell'art. 473 bis.51 c.p.c.; ritenuto che la domanda congiunta di separazione personale possa essere accolta;
rilevato che dal matrimonio è nata la figlia , e ritenuto che appaiono conformi alle eIGenze di Per_1
tutela materiale e morale della predetta le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare che il padre corrisponda alla IGnora , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la Pt_1 somma mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 11 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo del Pt_1
Tribunale di Vicenza;
sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di Parte_1
quale genitore convivente con la figlia minore;
[...] Per_1
quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 2895/2024 V.G., così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni suestese nella parte motiva, da intendersi qui integralmente Parte_2
richiamate;
2) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR IC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente (Atto n° 1 Parte II Serie C Anno 2014).
Nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 5.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello