CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
IODICE CI, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17684/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084059371000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170143542009000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170143542009000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180051813761000 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 RITENUTE FONTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 RITENUTE IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 REC.CREDITO.IMP 2015
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190248169189000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190248169189000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200047591325000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200144523407000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200144523407000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149336860000 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210086847012000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210086847113000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210086847113000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111668712000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238544665000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238544665000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220055515287000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220055515287000 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104589249000 RIT FONT REDD 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104589249000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104589249000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104589249000 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230168629958000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.10.2024, all'Agenzia delle Entrate DP 1 e DP 2 di Roma. all'AMA, Regione
Lazio ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione, e depositato presso questa Corte in data 20.11.2014,
“Ricorrente_1 srl”, in persona del legale rapp.te, sig.ra Rappresentante_1, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, asseritamente notificata in data 31.7.2024, per le cartelle ivi analiticamente indicate, per complessivi € 76.594,67.
A motivi deduce la nullità della intimazione per: 1) omessa notifica atti presupposti e, comunque, omesso adempimento delle formalità previste dall'art. 139 co 4 c.p.c. 2) decadenza, prescrizione dei crediti ed inesigibilità; 3) nullità per totale mancanza di sottoscrizione da parte di apposito responsabile, all'uopo designato, e ufficialmente rivestito ed incaricato, avendo invece provveduto alla firma, oltre che all'assunzione di responsabilità terzo soggetto non legittimato
Conclude, previa sospensione, per l'annullamento dell'intimazione, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.L.vo 546/1992, essendo stata l'intimazione notificata in data 19.7.2024 (e non come indicato dalla ricorrente); nel merito, rileva la regolare notifica di tutte le cartelle, non opposte, e divenute definitive, seguite anche dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo, in data 11.7.2019 (per le cartelle 2 e 3) , e di una intimazione in data 31.5.2023 (per le cartelle da 1 a 16). Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SI è costituita anche l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma rilevando la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni relative all'attività dell'Agente di riscossione. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate DP 2 di Roma che, preliminarmente rilevata mancanza dei presupposti per la sospensione e la propria estraneità alla fase successiva alla consegna dei ruoli, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto gli atti impositivi, regolarmente firmati ai sensi dell'art. 17 co 7 D.lgvo
78/09, sono stati regolarmente notificati e non opposti.
Conclude per il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, infatti, occorre rilevare che il ricorso è stato tardivamente proposto.
Ed invero, a differenza di quanto indicato dalla ricorrente, l'Agenzia delle Entrate riscossione ha depositato la prova della notifica dell'intimazione qui impugnata, avvenuta in data 19.7.2024 e non 31.7.2024.
Si tratta di notifica eseguita via Pec, per cui la successiva notifica del ricorso avvenuta in data 29.10.2024, pur considerato il periodo feriale, è avvenuta oltre i 60 giorni.
Ad abundantiam, si rileva che l'Agenzia di riscossione ha depositato prova della notifica via pec di tutte le cartelle sottese, nonché i successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui un preavviso di fermo amministrativo notificato in data 11.7.2019 (per le cartelle elencate nn. 2 e 3), e l'intimazione 751.000 notificata in data 31.5.2023 per tutte le cartelle di cui alla presente intimazione.
Alla stregua di tanto, va rilevata la tardività dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e la ricorrente va condannata al pagamento delle stesse che si liquidano in € 7.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in € 500,00 ciascuno in favore di DPI e
DPII, compensando per il resto le altre spese, tenuto conto del tenore delle difese. Agli importi liquidati, vanno aggiunti gli accessori, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese come in motivazione.
Il Relatore Il Presidente
IA CE SC IR
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
IODICE CI, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17684/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084059371000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170143542009000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170143542009000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180051813761000 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 RITENUTE FONTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 RITENUTE IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180128922081000 REC.CREDITO.IMP 2015
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190248169189000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190248169189000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200047591325000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200144523407000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200144523407000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149336860000 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210086847012000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210086847113000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210086847113000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111668712000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238544665000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238544665000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220055515287000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220055515287000 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104589249000 RIT FONT REDD 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104589249000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104589249000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104589249000 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230168629958000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.10.2024, all'Agenzia delle Entrate DP 1 e DP 2 di Roma. all'AMA, Regione
Lazio ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione, e depositato presso questa Corte in data 20.11.2014,
“Ricorrente_1 srl”, in persona del legale rapp.te, sig.ra Rappresentante_1, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, asseritamente notificata in data 31.7.2024, per le cartelle ivi analiticamente indicate, per complessivi € 76.594,67.
A motivi deduce la nullità della intimazione per: 1) omessa notifica atti presupposti e, comunque, omesso adempimento delle formalità previste dall'art. 139 co 4 c.p.c. 2) decadenza, prescrizione dei crediti ed inesigibilità; 3) nullità per totale mancanza di sottoscrizione da parte di apposito responsabile, all'uopo designato, e ufficialmente rivestito ed incaricato, avendo invece provveduto alla firma, oltre che all'assunzione di responsabilità terzo soggetto non legittimato
Conclude, previa sospensione, per l'annullamento dell'intimazione, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.L.vo 546/1992, essendo stata l'intimazione notificata in data 19.7.2024 (e non come indicato dalla ricorrente); nel merito, rileva la regolare notifica di tutte le cartelle, non opposte, e divenute definitive, seguite anche dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo, in data 11.7.2019 (per le cartelle 2 e 3) , e di una intimazione in data 31.5.2023 (per le cartelle da 1 a 16). Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SI è costituita anche l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma rilevando la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni relative all'attività dell'Agente di riscossione. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate DP 2 di Roma che, preliminarmente rilevata mancanza dei presupposti per la sospensione e la propria estraneità alla fase successiva alla consegna dei ruoli, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto gli atti impositivi, regolarmente firmati ai sensi dell'art. 17 co 7 D.lgvo
78/09, sono stati regolarmente notificati e non opposti.
Conclude per il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, infatti, occorre rilevare che il ricorso è stato tardivamente proposto.
Ed invero, a differenza di quanto indicato dalla ricorrente, l'Agenzia delle Entrate riscossione ha depositato la prova della notifica dell'intimazione qui impugnata, avvenuta in data 19.7.2024 e non 31.7.2024.
Si tratta di notifica eseguita via Pec, per cui la successiva notifica del ricorso avvenuta in data 29.10.2024, pur considerato il periodo feriale, è avvenuta oltre i 60 giorni.
Ad abundantiam, si rileva che l'Agenzia di riscossione ha depositato prova della notifica via pec di tutte le cartelle sottese, nonché i successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui un preavviso di fermo amministrativo notificato in data 11.7.2019 (per le cartelle elencate nn. 2 e 3), e l'intimazione 751.000 notificata in data 31.5.2023 per tutte le cartelle di cui alla presente intimazione.
Alla stregua di tanto, va rilevata la tardività dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e la ricorrente va condannata al pagamento delle stesse che si liquidano in € 7.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in € 500,00 ciascuno in favore di DPI e
DPII, compensando per il resto le altre spese, tenuto conto del tenore delle difese. Agli importi liquidati, vanno aggiunti gli accessori, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese come in motivazione.
Il Relatore Il Presidente
IA CE SC IR