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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1017/24 R.G. contenzioso, vertente
TRA
– in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Taurisano, come da mandato in atti
RICORRENTE
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvatore De Paola, come da mandato in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 13.2.24
[...]
adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir condannare Parte_1
al ristoro dei danni patiti a causa dell'illegittimo recesso Controparte_1
anticipato dal contratto d'appalto di servizi misto ad un contratto di trasporto di durata continuativa intercorrente tra le parti;
invocava, a tal fine, il versamento in proprio favore dell'importo di € 83.026,20, asseritamente dovuto a titolo di mancato guadagno connesso all'arbitraria sospensione delle commesse, nonché la rifusione del pregiudizio emergente, in misura pari all'investimento per l'acquisto di alcuni veicoli aziendali;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, che in data 01.04.2019 fosse stato stipulato tra le parti un contratto avente ad oggetto il trasporto di merci di durata annuale, che veniva rinnovato tacitamente per analogo lasso di tempo;
a riprova di ciò, adduceva il fatto che l'emissione delle fatture per le prestazioni eseguite avvenisse su base mensile,
e non per ogni singolo trasporto;
precisava che la società resistente l'avesse indotta a fornirsi di ulteriori mezzi di trasporto, al fine di garantire l'ottimale esecuzione del rapporto contrattuale;
aggiungeva che, in data 22.06.2022, dopo che il medesimo contratto era stato rinnovato in data 01.04.2022, con naturale scadenza al 31.03.2023, la resistente avesse comunicato a mezzo mail l'intenzione di non dare corso ad ulteriori richieste di trasporto, in ragione della maggiore onerosità dei relativi costi, laddove paragonata a quelli garantiti da altri concorrenti.
costituendosi, deduceva in via preliminare la nullità del Controparte_1
contratto concluso per iscritto tra le parti per difetto degli elementi essenziali di cui all'art. 6, c. 3 D.Lgs. 286/2005; in ogni caso, contestava l'avvenuta stipulazione di un contratto di durata, assumendo la storicità di singoli contratti di trasporto ancorati alle specifiche necessità di movimentazione della merce, senza alcuna continuità; evidenziava che l'atto negoziale del 01.04.2019 si sostanziasse unicamente in un accordo sulle tariffe pattuite in relazione a certe destinazioni e quantitativi, ma che le specificità di ogni prestazione venissero concordate poi volta per volta;
deduceva che, di fatto, al primo negozio giuridico, risalente al 01.04.2019, fossero succeduti, a breve distanza di tempo, quelli del 01.07.2019, del 01.06.2020 e del 01.08.2021, sicché, anche accedendo alla tesi della ricorrente, inerente la sussistenza tra le parti di un rapporto di durata, questo si sarebbe rinnovato sino al 31.07.2022, ovvero in data prossima al dedotto “recesso” intervenuto su propria iniziativa, in data 22.06.2022; negava di aver ami richiesto alla ricorrente l'acquisto di automezzi aziendali.
Con ordinanza del 27.06.2024, rilevata l'ultroneità, ai fini del decidere, dell'invocata ctu, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 15.1.25, e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 189 cpc.; all'udienza suddetta, all'esito dello scambio delle scritture conclusive, il giudizio veniva trattenuto a sentenza.
ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere, previa qualificazione Parte_1
del rapporto intercorrente con la resistente come contratto d'appalto di servizi misto ad un contratto di trasporto di durata continuativa e su base annuale, la condanna della stessa al ristoro del danno connesso all'illegittimo recesso, da parametrarsi al mancato guadagno ed all'esborso sostenuto per l'ampliamento del parco veicoli;
[...]
ha dedotto, in via preliminare, la nullità del rapporto contrattuale ed ha, Controparte_1
di seguito, contestato la qualificazione giuridica dello stesso operata dalla ricorrente, assumendo la sola presenza di singoli contratti di trasporto.
Anzitutto, occorre soffermarsi sulla natura giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti, trattandosi di questione dirimente rispetto all'esame delle domande e delle eccezioni veicolate all'interno del presente giudizio.
Va altresì premesso, in merito al riparto dell'onere della prova, che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, incombe in capo al creditore l'onere di fornire riscontro in ordine alla fonte negoziale del proprio diritto. Dalla documentazione in atti, invero, non risulta possibile affermare l'esistenza tra e di un rapporto contrattuale di durata, appalto di Parte_1 Controparte_1
servizi, trasporto o misto che sia.
In primo luogo, i negozi giuridici stipulati per iscritto tra i paciscenti in data 01.04.2019
e in data 01.06.2020 difettano dell'indicazione di uno dei requisiti necessari per la validità del contratto, così come individuati dall'art 1325 c.c., vale a dire l'oggetto del contratto, inteso come le prestazioni che le parti si obbligano ad eseguire;
requisito che, giusta il disposto dell'art 1346 c.c., deve essere, oltre che possibile e lecito, determinato o quantomeno determinabile.
L'oggetto del contratto è determinato non solo quando le prestazioni sono completamente individuate nella loro qualità e quantità, ma anche quando, sebbene non indicato con precisione, risulti chiara la volontà delle parti. L'oggetto è invece determinabile quando, pur non essendo indicato in modo preciso, sussistono nel contratto i criteri sufficienti per la determinazione successiva. La determinabilità del rapporto affidata ad elementi esterni all'accordo, tuttavia, non può essere totale, atteso che il nucleo del regolamento contrattuale deve essere direttamente stabilito dalle parti, affinché esse siano in grado di apprezzare l'impegno che assumono.
Nel caso in esame, in effetti, non può dirsi che, in forza della documentazione in atti,
l'oggetto del contratto sia determinato né soltanto determinabile, atteso che dagli atti datati 01.04.2019 e 01.06.2020 può evincersi unicamente il fatto che tra i paciscenti vi fosse accordo in merito alle tariffe da applicare in relazione a talune tratte ed a tutti i futuri ed eventuali trasporti che la ricorrente avrebbe dovuto eseguire d'accordo con la resistente. Né tantomeno risulta agli atti la durata del rapporto di cui si discute. Sicché, anche a voler ritenere di essere in presenza di un contratto di durata, esso sarebbe nullo, giusta il combinato disposto degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.
Risulta, piuttosto, possibile apprezzare la presenza di un mero contratto normativo inerente il solo profilo tariffario, ovvero di un accordo mediante il quale le parti determinano preventivamente il contenuto di uno o più contratti che eventualmente stipuleranno in futuro, senza impegnarsi alla conclusione dei medesimi.
Ne consegue che le prestazioni eseguite dalla ricorrente, in realtà, erano oggetto di successivi e singoli contratti di trasporto, stipulati verbalmente, con i quali le parti regolamentavano volta per volta l'impegno assunto, per quanto già non regolato dal contratto normativo tra le stesse intercorso.
Né l'emissione con cadenza mensile delle fatture da parte della ricorrente è idonea, in ossequio alle prefate carenze strutturali rispetto al contenuto negoziale, a giustificare una differente qualificazione dal rapporto;
inconferenti risultano, pertanto, i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente.
Ciò premesso, consegue, in primo luogo, l'irrilevanza dell'eccezione di nullità dei contratti intercorsi tra le parti, in quanto stipulati in forma scritta, per violazione dell'art
6, c 3 D.Lgs. 286/2005, prospettata dalla resistente;
trattandosi di disposizione che presuppone di essere in presenza di un contratto di trasporto stipulato per iscritto in difetto degli elementi essenziali del contratto individuati dalla stessa, ed essendosene esclusa la ricorrenza nel caso di specie, infatti, non vi sarebbe luogo per farne applicazione.
Del resto, anche a voler esaminare nel merito la questione, essa non sarebbe fondata.
È vero, infatti, che il c 3 dell'art 6 del D.Lgs. 286/2005 elenca gli elementi essenziali del contratto di trasporto di merci su strada stipulati in forma scritta, elementi che non ricorrono nei documenti acquisiti al presente giudizio e all'interno dei quali sarebbe, in ipotesi, consacrata la volontà di stipulare detto genere di contratto. Tuttavia, il c 6 dell'art 6 dello stesso D.Lgs. 286/2005 precisa che “In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta”.
Da quanto detto risulta, ulteriormente, l'impossibilità di applicare al caso in esame l'art
1671 c.c., atteso che ciò presupporrebbe la ricorrenza di un contratto di appalto che, come poc'anzi evidenziato, difetta.
Ulteriore precipitato derivante dall'essere in presenza di un contratto normativo e di plurimi contratti di trasporto ad esecuzione istantanea è che il c.d. “recesso” da parte della resistente, intervenuto in data 22.06.2022, in realtà, non si sostanziava nell'esercizio del diritto potestativo di sciogliere unilateralmente il contratto, ma semplicemente nell'avviso che, per il futuro, si sarebbe Controparte_1
astenuta dalla stipulazione di ulteriori e singoli contratti di trasporto con la ricorrente.
Non può discorrersi, pertanto, di recesso ingiustificato, atteso che, come evidenziato, tra le parti non intercorreva un contratto di durata avente ad oggetto l'obbligo di eseguire determinate prestazioni, le quali venivano invece stabilite di volta in volta, in forza di singoli contratti di trasporto.
Come noto, infatti, il contratto normativo è definito “contratto debole”, poiché obbliga solo al quomodo, ma non anche all'an della stipulazione finale: in altre parole, le parti sono obbligate nelle modalità di conclusione del contratto finale, ma non nella sua conclusione. Il rifiuto di stipulare non è illecito poiché dal contratto normativo non sorge l'obbligo di stipulare.
Del resto, anche a voler concordare con la tesi della ricorrente, tale per cui dovrebbe dirsi esistente tra le odierne parti un rapporto contrattuale di durata, prematuramente interrotto a causa dell'ingiustificato recesso della resistente, la domanda di risarcimento del danno prospettata non potrebbe comunque trovare accoglimento, atteso che i riscontri emersi non consentono di ritenere che la ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio di cui era gravata in merito all'esistenza ed alla consistenza del danno.
Anzitutto appare del tutto sfornita di riscontro probatorio, al di là della mera affermazione di parte, la prospettata esistenza di un danno emergente pari all'investimento fatto dalla ricorrente per l'acquisto di alcuni veicoli aziendali, cui quest'ultima sarebbe stata indotta, con modalità concrete neppure allegate, dalla resistente allo scopo di garantire l'ottimale esecuzione del rapporto contrattuale, in ipotesi illecitamente interrotto.
In secondo luogo, anche la richiesta della ricorrente di condannare la resistente al versamento in proprio favore dell'importo di € 83.026,20 per mancato guadagno appare non suffragata da elementi di fatto che consentano di ritenere assolto il relativo onere probatorio;
la quantificazione operata dalla ricorrente, anche tramite perizia di parte, si regge in effetti su un presupposto meramente ipotetico: che i servizi di trasporto richiesti dalla resistente, e i correlati ricavi di controparte, avrebbero conservato la medesima stabilità ed intensità dell'anno antecedente l'interruzione del rapporto, per l'intero periodo in cui lo stesso avrebbe dovuto proseguire.
È vero che il lucro cessante si riferisce al mancato acquisto, e quindi ad un bene non ancora presente nel patrimonio del soggetto, proiettandosi nel futuro, sicché la relativa prova, per ciò solo, poggia su basi ipotetiche. Esso, tuttavia, richiede pur sempre una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento, giusta l'art 1223 c.c., cosa che, nel caso di specie, difetta, atteso che i servizi di trasporto venivano richiesti alla ricorrente ogniqualvolta si rendeva necessario movimentare la merce, senza alcuna continuità o prevedibilità.
Per tutte tali ragioni, le domande formulate dalla ricorrente non risultano suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite, parametrate al valore del giudizio, alla consistenza dell'attività processuale svolta, anche in relazione al rito ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, sono liquidate in prossimità dei minimi tariffari e seguono la soccombenza della ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta le domande articolate nel ricorso;
- Condanna la ricorrente al versamento in favore della resistente delle spese di lite,
che liquida in € 2.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al
15%, iva e cpa e distrarsi in favore dell'avv. De Paola, dichiaratosi antistatario.
Lecce, 9.6.25 Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il dott. Tommaso Mogavero, MOT in tirocinio generico presso l'ufficio epigrafato.
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1017/24 R.G. contenzioso, vertente
TRA
– in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Taurisano, come da mandato in atti
RICORRENTE
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvatore De Paola, come da mandato in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 13.2.24
[...]
adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir condannare Parte_1
al ristoro dei danni patiti a causa dell'illegittimo recesso Controparte_1
anticipato dal contratto d'appalto di servizi misto ad un contratto di trasporto di durata continuativa intercorrente tra le parti;
invocava, a tal fine, il versamento in proprio favore dell'importo di € 83.026,20, asseritamente dovuto a titolo di mancato guadagno connesso all'arbitraria sospensione delle commesse, nonché la rifusione del pregiudizio emergente, in misura pari all'investimento per l'acquisto di alcuni veicoli aziendali;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, che in data 01.04.2019 fosse stato stipulato tra le parti un contratto avente ad oggetto il trasporto di merci di durata annuale, che veniva rinnovato tacitamente per analogo lasso di tempo;
a riprova di ciò, adduceva il fatto che l'emissione delle fatture per le prestazioni eseguite avvenisse su base mensile,
e non per ogni singolo trasporto;
precisava che la società resistente l'avesse indotta a fornirsi di ulteriori mezzi di trasporto, al fine di garantire l'ottimale esecuzione del rapporto contrattuale;
aggiungeva che, in data 22.06.2022, dopo che il medesimo contratto era stato rinnovato in data 01.04.2022, con naturale scadenza al 31.03.2023, la resistente avesse comunicato a mezzo mail l'intenzione di non dare corso ad ulteriori richieste di trasporto, in ragione della maggiore onerosità dei relativi costi, laddove paragonata a quelli garantiti da altri concorrenti.
costituendosi, deduceva in via preliminare la nullità del Controparte_1
contratto concluso per iscritto tra le parti per difetto degli elementi essenziali di cui all'art. 6, c. 3 D.Lgs. 286/2005; in ogni caso, contestava l'avvenuta stipulazione di un contratto di durata, assumendo la storicità di singoli contratti di trasporto ancorati alle specifiche necessità di movimentazione della merce, senza alcuna continuità; evidenziava che l'atto negoziale del 01.04.2019 si sostanziasse unicamente in un accordo sulle tariffe pattuite in relazione a certe destinazioni e quantitativi, ma che le specificità di ogni prestazione venissero concordate poi volta per volta;
deduceva che, di fatto, al primo negozio giuridico, risalente al 01.04.2019, fossero succeduti, a breve distanza di tempo, quelli del 01.07.2019, del 01.06.2020 e del 01.08.2021, sicché, anche accedendo alla tesi della ricorrente, inerente la sussistenza tra le parti di un rapporto di durata, questo si sarebbe rinnovato sino al 31.07.2022, ovvero in data prossima al dedotto “recesso” intervenuto su propria iniziativa, in data 22.06.2022; negava di aver ami richiesto alla ricorrente l'acquisto di automezzi aziendali.
Con ordinanza del 27.06.2024, rilevata l'ultroneità, ai fini del decidere, dell'invocata ctu, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 15.1.25, e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 189 cpc.; all'udienza suddetta, all'esito dello scambio delle scritture conclusive, il giudizio veniva trattenuto a sentenza.
ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere, previa qualificazione Parte_1
del rapporto intercorrente con la resistente come contratto d'appalto di servizi misto ad un contratto di trasporto di durata continuativa e su base annuale, la condanna della stessa al ristoro del danno connesso all'illegittimo recesso, da parametrarsi al mancato guadagno ed all'esborso sostenuto per l'ampliamento del parco veicoli;
[...]
ha dedotto, in via preliminare, la nullità del rapporto contrattuale ed ha, Controparte_1
di seguito, contestato la qualificazione giuridica dello stesso operata dalla ricorrente, assumendo la sola presenza di singoli contratti di trasporto.
Anzitutto, occorre soffermarsi sulla natura giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti, trattandosi di questione dirimente rispetto all'esame delle domande e delle eccezioni veicolate all'interno del presente giudizio.
Va altresì premesso, in merito al riparto dell'onere della prova, che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, incombe in capo al creditore l'onere di fornire riscontro in ordine alla fonte negoziale del proprio diritto. Dalla documentazione in atti, invero, non risulta possibile affermare l'esistenza tra e di un rapporto contrattuale di durata, appalto di Parte_1 Controparte_1
servizi, trasporto o misto che sia.
In primo luogo, i negozi giuridici stipulati per iscritto tra i paciscenti in data 01.04.2019
e in data 01.06.2020 difettano dell'indicazione di uno dei requisiti necessari per la validità del contratto, così come individuati dall'art 1325 c.c., vale a dire l'oggetto del contratto, inteso come le prestazioni che le parti si obbligano ad eseguire;
requisito che, giusta il disposto dell'art 1346 c.c., deve essere, oltre che possibile e lecito, determinato o quantomeno determinabile.
L'oggetto del contratto è determinato non solo quando le prestazioni sono completamente individuate nella loro qualità e quantità, ma anche quando, sebbene non indicato con precisione, risulti chiara la volontà delle parti. L'oggetto è invece determinabile quando, pur non essendo indicato in modo preciso, sussistono nel contratto i criteri sufficienti per la determinazione successiva. La determinabilità del rapporto affidata ad elementi esterni all'accordo, tuttavia, non può essere totale, atteso che il nucleo del regolamento contrattuale deve essere direttamente stabilito dalle parti, affinché esse siano in grado di apprezzare l'impegno che assumono.
Nel caso in esame, in effetti, non può dirsi che, in forza della documentazione in atti,
l'oggetto del contratto sia determinato né soltanto determinabile, atteso che dagli atti datati 01.04.2019 e 01.06.2020 può evincersi unicamente il fatto che tra i paciscenti vi fosse accordo in merito alle tariffe da applicare in relazione a talune tratte ed a tutti i futuri ed eventuali trasporti che la ricorrente avrebbe dovuto eseguire d'accordo con la resistente. Né tantomeno risulta agli atti la durata del rapporto di cui si discute. Sicché, anche a voler ritenere di essere in presenza di un contratto di durata, esso sarebbe nullo, giusta il combinato disposto degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.
Risulta, piuttosto, possibile apprezzare la presenza di un mero contratto normativo inerente il solo profilo tariffario, ovvero di un accordo mediante il quale le parti determinano preventivamente il contenuto di uno o più contratti che eventualmente stipuleranno in futuro, senza impegnarsi alla conclusione dei medesimi.
Ne consegue che le prestazioni eseguite dalla ricorrente, in realtà, erano oggetto di successivi e singoli contratti di trasporto, stipulati verbalmente, con i quali le parti regolamentavano volta per volta l'impegno assunto, per quanto già non regolato dal contratto normativo tra le stesse intercorso.
Né l'emissione con cadenza mensile delle fatture da parte della ricorrente è idonea, in ossequio alle prefate carenze strutturali rispetto al contenuto negoziale, a giustificare una differente qualificazione dal rapporto;
inconferenti risultano, pertanto, i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente.
Ciò premesso, consegue, in primo luogo, l'irrilevanza dell'eccezione di nullità dei contratti intercorsi tra le parti, in quanto stipulati in forma scritta, per violazione dell'art
6, c 3 D.Lgs. 286/2005, prospettata dalla resistente;
trattandosi di disposizione che presuppone di essere in presenza di un contratto di trasporto stipulato per iscritto in difetto degli elementi essenziali del contratto individuati dalla stessa, ed essendosene esclusa la ricorrenza nel caso di specie, infatti, non vi sarebbe luogo per farne applicazione.
Del resto, anche a voler esaminare nel merito la questione, essa non sarebbe fondata.
È vero, infatti, che il c 3 dell'art 6 del D.Lgs. 286/2005 elenca gli elementi essenziali del contratto di trasporto di merci su strada stipulati in forma scritta, elementi che non ricorrono nei documenti acquisiti al presente giudizio e all'interno dei quali sarebbe, in ipotesi, consacrata la volontà di stipulare detto genere di contratto. Tuttavia, il c 6 dell'art 6 dello stesso D.Lgs. 286/2005 precisa che “In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta”.
Da quanto detto risulta, ulteriormente, l'impossibilità di applicare al caso in esame l'art
1671 c.c., atteso che ciò presupporrebbe la ricorrenza di un contratto di appalto che, come poc'anzi evidenziato, difetta.
Ulteriore precipitato derivante dall'essere in presenza di un contratto normativo e di plurimi contratti di trasporto ad esecuzione istantanea è che il c.d. “recesso” da parte della resistente, intervenuto in data 22.06.2022, in realtà, non si sostanziava nell'esercizio del diritto potestativo di sciogliere unilateralmente il contratto, ma semplicemente nell'avviso che, per il futuro, si sarebbe Controparte_1
astenuta dalla stipulazione di ulteriori e singoli contratti di trasporto con la ricorrente.
Non può discorrersi, pertanto, di recesso ingiustificato, atteso che, come evidenziato, tra le parti non intercorreva un contratto di durata avente ad oggetto l'obbligo di eseguire determinate prestazioni, le quali venivano invece stabilite di volta in volta, in forza di singoli contratti di trasporto.
Come noto, infatti, il contratto normativo è definito “contratto debole”, poiché obbliga solo al quomodo, ma non anche all'an della stipulazione finale: in altre parole, le parti sono obbligate nelle modalità di conclusione del contratto finale, ma non nella sua conclusione. Il rifiuto di stipulare non è illecito poiché dal contratto normativo non sorge l'obbligo di stipulare.
Del resto, anche a voler concordare con la tesi della ricorrente, tale per cui dovrebbe dirsi esistente tra le odierne parti un rapporto contrattuale di durata, prematuramente interrotto a causa dell'ingiustificato recesso della resistente, la domanda di risarcimento del danno prospettata non potrebbe comunque trovare accoglimento, atteso che i riscontri emersi non consentono di ritenere che la ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio di cui era gravata in merito all'esistenza ed alla consistenza del danno.
Anzitutto appare del tutto sfornita di riscontro probatorio, al di là della mera affermazione di parte, la prospettata esistenza di un danno emergente pari all'investimento fatto dalla ricorrente per l'acquisto di alcuni veicoli aziendali, cui quest'ultima sarebbe stata indotta, con modalità concrete neppure allegate, dalla resistente allo scopo di garantire l'ottimale esecuzione del rapporto contrattuale, in ipotesi illecitamente interrotto.
In secondo luogo, anche la richiesta della ricorrente di condannare la resistente al versamento in proprio favore dell'importo di € 83.026,20 per mancato guadagno appare non suffragata da elementi di fatto che consentano di ritenere assolto il relativo onere probatorio;
la quantificazione operata dalla ricorrente, anche tramite perizia di parte, si regge in effetti su un presupposto meramente ipotetico: che i servizi di trasporto richiesti dalla resistente, e i correlati ricavi di controparte, avrebbero conservato la medesima stabilità ed intensità dell'anno antecedente l'interruzione del rapporto, per l'intero periodo in cui lo stesso avrebbe dovuto proseguire.
È vero che il lucro cessante si riferisce al mancato acquisto, e quindi ad un bene non ancora presente nel patrimonio del soggetto, proiettandosi nel futuro, sicché la relativa prova, per ciò solo, poggia su basi ipotetiche. Esso, tuttavia, richiede pur sempre una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento, giusta l'art 1223 c.c., cosa che, nel caso di specie, difetta, atteso che i servizi di trasporto venivano richiesti alla ricorrente ogniqualvolta si rendeva necessario movimentare la merce, senza alcuna continuità o prevedibilità.
Per tutte tali ragioni, le domande formulate dalla ricorrente non risultano suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite, parametrate al valore del giudizio, alla consistenza dell'attività processuale svolta, anche in relazione al rito ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, sono liquidate in prossimità dei minimi tariffari e seguono la soccombenza della ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta le domande articolate nel ricorso;
- Condanna la ricorrente al versamento in favore della resistente delle spese di lite,
che liquida in € 2.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al
15%, iva e cpa e distrarsi in favore dell'avv. De Paola, dichiaratosi antistatario.
Lecce, 9.6.25 Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il dott. Tommaso Mogavero, MOT in tirocinio generico presso l'ufficio epigrafato.