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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5896/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Samuela Parte_1
Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Patrizia Cavatorta del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 1 agosto 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in Tunisia il 10 agosto 1992, che dalla loro unione sono nati Per (rispettivamente, in data 24 gennaio 1995 e il 19 settembre 2000) i maggiorenni e , Per_1 Per_ divenuti indipendenti a livello economico, nonché (il 20 ottobre 2011) le figlie gemelle e , Per_4 che la loro separazione era stata oggetto di sentenza non definitiva n. 1478/2019, pubblicata il 12 novembre 2019, e che in seguito non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatte premesse, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate (riguardanti l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre, la loro pagina 1 di 2 collocazione materna, il loro mantenimento, le visite paterne rimesse ai Servizi Sociali, oltre a questioni a queste accessorie), ad un tempo manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 28 novembre 2024, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche alla luce delle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e incontri con il genitore non collocatario (il padre), in quanto conformi alle determinazioni di cui alla sentenza di separazione e alle relazioni redatte dai Servizi Sociali.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate (e al sopravvenuto stato invalidante di
, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al Parte_2 mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Tunisia, Parte_2 Parte_1 il 10 agosto 1992, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiuntamente presentato il giorno 1 agosto 2024.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti (rispetto alla dimora delle minorenni, in Salsomaggiore Terme).
Così deciso in Parma il 10 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5896/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Samuela Parte_1
Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Patrizia Cavatorta del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 1 agosto 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in Tunisia il 10 agosto 1992, che dalla loro unione sono nati Per (rispettivamente, in data 24 gennaio 1995 e il 19 settembre 2000) i maggiorenni e , Per_1 Per_ divenuti indipendenti a livello economico, nonché (il 20 ottobre 2011) le figlie gemelle e , Per_4 che la loro separazione era stata oggetto di sentenza non definitiva n. 1478/2019, pubblicata il 12 novembre 2019, e che in seguito non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatte premesse, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate (riguardanti l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre, la loro pagina 1 di 2 collocazione materna, il loro mantenimento, le visite paterne rimesse ai Servizi Sociali, oltre a questioni a queste accessorie), ad un tempo manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 28 novembre 2024, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche alla luce delle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e incontri con il genitore non collocatario (il padre), in quanto conformi alle determinazioni di cui alla sentenza di separazione e alle relazioni redatte dai Servizi Sociali.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate (e al sopravvenuto stato invalidante di
, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al Parte_2 mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Tunisia, Parte_2 Parte_1 il 10 agosto 1992, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiuntamente presentato il giorno 1 agosto 2024.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti (rispetto alla dimora delle minorenni, in Salsomaggiore Terme).
Così deciso in Parma il 10 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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