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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1274/2022 depositato il 05/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210000994230000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:preliminarmente contesta e chiede il rinvio dell'udienza perchè il Collegio è interamente collegato a distanza e non si applica al caso di specie la normativa post 2022. Si riporta agli atti e comunica che è collegato al presente ricorso il ricorso RGR 359/2023 per il medesimo titolo su cui l'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento delle sanzioni in attesa di decisione presso la I sezione.
Resistente/Appellato: nulla osserva sull'eccezione preliminare. Si riporta agli atti e evidenzia che la parte ha prestato acquiescenza sulle imposte dovute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento nr.
043 2021 00009942 30 00 notificata il 21/3/2022 per i seguenti motivi:
1) Inesistenza della notificazione per invio tramite pec di copia informatica in formato “pdf”, non sottoscritta, del documento cartaceo;
2) Inesistenza del ruolo per difetto e/o invalidità della sottoscrizione;
3) Inesistenza della pretesa tributaria;
4) Nullità delle sanzioni.
Chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite ed il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Costituitasi ritualmente in giudizio con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Foggia, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
All'udienza odierna, tenuta a distanza, parte ricorrente ha chiesto il rinvio essendo il Collegio interamente collegato a distanza.
La Corte ha rigettato l'eccezione per i motivi di cui al verbale.
Quindi la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I lamentati vizi formali sono insussistenti.
Nel processo tributario, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se l'atto è in formato “.pdf” anziché “.p7m”, non essendovi una prescrizione normativa che imponga la firma digitale dell'allegato, né un vincolo alla sola estensione “.p7m”.
Inoltre anche la mera copia elettronica della cartella, se prodotta senza firma digitale, non è per ciò stesso priva di valore, salvo che non venga contestata la sua conformità o autenticità. Trattasi di principi espressi, da ultimo, dalla S.C. Sez. Tributaria, nell'ordinanza n. 20160 depositata il 18/7/2025.
Questi principi vanno posti in correlazione con altri, espressi dalla giurisprudenza della S.C. con orientamenti oramai consolidati.
Il primo, esclude del tutto la rilevanza della sottoscrizione della cartella esattoriale, essendo sufficiente che l'atto sia dotato di requisiti che consentano di ricondurlo all'organo dal quale promana. Si è, infatti, affermato che ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024 ) “ In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R.
n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”.
Il secondo, attinente al disconoscimento, esige che questo sia preciso e non si risolva in mere clausole di stile: “ La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale ( Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 ).
Il ricorrente non ha addotto alcun elemento che permetta anche solo di sospettare della difformità del documento notificato rispetto all'originale.
La sottoscrizione non costituisce requisito di validità del ruolo esattoriale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità:” In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990” ( Sez.
5 - , Sentenza n. 27561 del 30/10/2018 ). Nello stesso senso Sez. 5 - , Sentenza n. 12243 del 18/05/2018:
“ In tema di riscossione, il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicché, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità”.
Quanto al merito della pretesa tributaria, la documentazione prodotta dalle parti permette di ricostruire la vicenda nei seguenti termini ovvero che:
-la cartella esattoriale impugnata è stata emessa e notificata per la riscossione delle somme dovute in forza dell'atto di liquidazione notificato il 24/02/2017 atto nr. 2014 1T 000633 000 confermato dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia con sentenza 1959/06/2017;
-è intervenuto sgravio parziale ( atto del 28/7/2022) per la somma di euro 8077,33.
Discende da quanto detto che il ricorso può trovare parziale accoglimento, con annullamento della cartella limitatamente alle somme di cui al provvedimento di sgravio sopra richiamato.
Versandosi in ipotesi di reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata limitatamente alle somme di cui al provvedimento di sgravio del 28/7/2022. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1274/2022 depositato il 05/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210000994230000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:preliminarmente contesta e chiede il rinvio dell'udienza perchè il Collegio è interamente collegato a distanza e non si applica al caso di specie la normativa post 2022. Si riporta agli atti e comunica che è collegato al presente ricorso il ricorso RGR 359/2023 per il medesimo titolo su cui l'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento delle sanzioni in attesa di decisione presso la I sezione.
Resistente/Appellato: nulla osserva sull'eccezione preliminare. Si riporta agli atti e evidenzia che la parte ha prestato acquiescenza sulle imposte dovute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento nr.
043 2021 00009942 30 00 notificata il 21/3/2022 per i seguenti motivi:
1) Inesistenza della notificazione per invio tramite pec di copia informatica in formato “pdf”, non sottoscritta, del documento cartaceo;
2) Inesistenza del ruolo per difetto e/o invalidità della sottoscrizione;
3) Inesistenza della pretesa tributaria;
4) Nullità delle sanzioni.
Chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite ed il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Costituitasi ritualmente in giudizio con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Foggia, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
All'udienza odierna, tenuta a distanza, parte ricorrente ha chiesto il rinvio essendo il Collegio interamente collegato a distanza.
La Corte ha rigettato l'eccezione per i motivi di cui al verbale.
Quindi la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I lamentati vizi formali sono insussistenti.
Nel processo tributario, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se l'atto è in formato “.pdf” anziché “.p7m”, non essendovi una prescrizione normativa che imponga la firma digitale dell'allegato, né un vincolo alla sola estensione “.p7m”.
Inoltre anche la mera copia elettronica della cartella, se prodotta senza firma digitale, non è per ciò stesso priva di valore, salvo che non venga contestata la sua conformità o autenticità. Trattasi di principi espressi, da ultimo, dalla S.C. Sez. Tributaria, nell'ordinanza n. 20160 depositata il 18/7/2025.
Questi principi vanno posti in correlazione con altri, espressi dalla giurisprudenza della S.C. con orientamenti oramai consolidati.
Il primo, esclude del tutto la rilevanza della sottoscrizione della cartella esattoriale, essendo sufficiente che l'atto sia dotato di requisiti che consentano di ricondurlo all'organo dal quale promana. Si è, infatti, affermato che ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024 ) “ In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R.
n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”.
Il secondo, attinente al disconoscimento, esige che questo sia preciso e non si risolva in mere clausole di stile: “ La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale ( Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 ).
Il ricorrente non ha addotto alcun elemento che permetta anche solo di sospettare della difformità del documento notificato rispetto all'originale.
La sottoscrizione non costituisce requisito di validità del ruolo esattoriale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità:” In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990” ( Sez.
5 - , Sentenza n. 27561 del 30/10/2018 ). Nello stesso senso Sez. 5 - , Sentenza n. 12243 del 18/05/2018:
“ In tema di riscossione, il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicché, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità”.
Quanto al merito della pretesa tributaria, la documentazione prodotta dalle parti permette di ricostruire la vicenda nei seguenti termini ovvero che:
-la cartella esattoriale impugnata è stata emessa e notificata per la riscossione delle somme dovute in forza dell'atto di liquidazione notificato il 24/02/2017 atto nr. 2014 1T 000633 000 confermato dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia con sentenza 1959/06/2017;
-è intervenuto sgravio parziale ( atto del 28/7/2022) per la somma di euro 8077,33.
Discende da quanto detto che il ricorso può trovare parziale accoglimento, con annullamento della cartella limitatamente alle somme di cui al provvedimento di sgravio sopra richiamato.
Versandosi in ipotesi di reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata limitatamente alle somme di cui al provvedimento di sgravio del 28/7/2022. Spese compensate.