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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/10/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1030/2023
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Faraci, giusta procura in atti;
appellanti
contro
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
e , nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, giusta procura speciale in atti;
pagina 1 di 12 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2020, i coniugi e , Parte_1 Parte_2 comproprietari di un fondo adibito a vivaio sito in Aci Catena, via Reitana 41/A, convenivano innanzi al Tribunale di Catania i coniugi e proprietari di un vivaio confinante, CP_3 CP_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2053 c.c., per i pregiudizi subiti a seguito del sinistro verificatosi nella notte tra il 23 e il 24 novembre
2019.
Gli attori deducevano che, a causa di un vento impetuoso proveniente da sud, alcuni componenti ferrosi
(infissi e tiranti) della serra non professionale di proprietà dei convenuti, inadeguatamente ancorata al suolo e priva dei necessari requisiti di sicurezza, erano stati divelti e trasportati nel loro vivaio, impattando violentemente contro le strutture ivi presenti. In particolare, tali elementi avevano colpito una serra centrale, “spaccandola del tutto, tanto da richiedere una pronta sostituzione poiché resa inagibile”, e danneggiato le piante ornamentali ricoverate al suo interno, tra cui seicento stelle di
Natale, nonché una parte della vasetteria in ceramica artistica destinata alla vendita.
I danni lamentati dagli attori, come dettagliatamente indicati nel prospetto contenuto nella perizia giurata redatta da un tecnico di loro fiducia, il dott. , prodotta in giudizio come Persona_1 allegato 3 all'atto di citazione, ammontano complessivamente ad euro 32.500,00. Tale importo comprende euro 500,00 per la rottura di quindici vasetti di ceramica artistica destinati alla vendita, euro
4.000,00 per il danneggiamento di seicento piante di stelle di Natale e duecento piante ornamentali ricoverate nella serra al momento del sinistro, nonché euro 28.000,00 per la distruzione totale della serra centrale, il cui stato di devastazione ha reso necessaria la sostituzione con una nuova serra professionale a due campate di trenta metri quadrati, realizzata in policarbonato, dotata di bancali in alluminio e copertura in ondulato rigido, idonea a garantire una maggiore protezione dalle basse temperature, con fornitura e posa in opera dell'armatura metallica e completamento dei lavori a regola d'arte.
Costituitisi, i convenuti e instavano per il rigetto della pretesa attorea, CP_3 CP_2 sostenendo che l'evento atmosferico indicato in citazione fosse del tutto straordinario, trattandosi, a loro dire, di una tromba d'aria proveniente dal mare.
pagina 2 di 12 Istruita la causa con l'assunzione di testimoni, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2704/2023, pubblicata il 21 giugno 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3832/2020 R.G.), rigettava le domande risarcitorie, ritenendo – per quanto ancora rilevante in questa sede – che gli attori non avessero fornito prova del nesso causale tra la res e il danno, necessario a fondare la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Condannava infine gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 17 luglio 2023, e proponevano Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 2704/2023, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio già richiesta in primo grado e non accolta dal primo giudice, nonché la riforma della sentenza sulla base di due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10 novembre 2023 si costituivano in giudizio CP_3
e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con
[...] CP_2 vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 17 marzo 2025, la Corte disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare le cause dei danni lamentati e il loro ammontare sulla base delle foto in atti.
Depositata la relazione tecnica da parte del CTU, e assegnato alle parti termine per il deposito delle note conclusive, all'udienza del 6 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con i due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, gli appellanti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.
2727 e 2729 c.c., lamentando una errata valutazione delle prove testimoniali e una errata disamina della prova presuntiva in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Contestano inoltre la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente.
In particolare, censurano l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui le dichiarazioni rese dai testimoni sarebbero frutto di apprezzamenti soggettivi e valutazioni a posteriori, prive di riscontro fattuale e inidonee ad attribuire un sufficiente grado di verosimiglianza circa le effettive modalità di pagina 3 di 12 svolgimento dell'accadimento e circa la riconducibilità causale dei danni lamentati alla serra di proprietà degli attori dai detriti e dalle strutture provenienti dal vivaio adiacente. A tal riguardo, gli appellanti evidenziano come tale valutazione sia erronea e non tenga conto della coerenza e attendibilità delle deposizioni, nonché della documentazione fotografica prodotta.
Al contempo, lamentano l'incongruenza logica della motivazione, evidenziando che il giudice, pur ritenendo insufficiente la prova del nesso causale e qualificando la perizia giurata come mera allegazione di parte, ha riconosciuto che un accertamento tecnico preventivo avrebbe potuto costituire valido strumento di accertamento, rigettando tuttavia - implicitamente - la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio più volte formulata dagli attori.
L'appello, fondato sui motivi sopra esposti, è nel complesso infondato e deve essere rigettato, sebbene questo Collegio abbia ritenuto necessario, ai fini di una compiuta istruttoria, disporre l'espletamento - come richiesto dagli appellanti - di una consulenza tecnica d'ufficio, nei termini sopra indicati.
2. - Prima di procedere all'esame degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal nominato consulente, dott. agr. , occorre esaminare la richiesta formulata dagli appellanti in Persona_2 sede di discussione orale all'udienza del 6 ottobre 2025, con la quale è stata sollecitata la sostituzione del CTU, in ragione dell'asserito rapporto di parentela tra quest'ultimo e il consulente tecnico di parte degli appellati, indicato come rapporto tra procugini (figli di cugini di primo grado).
Pur non trattandosi di un'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 192 c.p.c. - né, in ogni caso, sarebbe stata rituale, non essendo stata proposta nei termini e con le forme previste - la richiesta deve essere valutata alla luce dell'art. 196 c.p.c., che attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporre la sostituzione del consulente per gravi ragioni, tra cui rientrano, secondo consolidata giurisprudenza, le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c., applicabili per analogia anche al consulente tecnico d'ufficio (Cass. n. 7280/2023; Cass. n. 27916/2019; Cass. n. 2103/2019; Cass. n. 8184/2002).
Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge.
L'art. 51 c.p.c., richiamato dall'art. 63 c.p.c. per i consulenti tecnici, contempla situazioni di parentela fino al quarto grado con le parti o con i loro difensori. Il rapporto indicato dagli appellanti - procugini, ovvero figli di cugini di primo grado - configura una parentela di quinto grado, che non rientra tra quelle rilevanti ai fini dell'incompatibilità. Inoltre, il presunto legame non è stato documentato, ma solo genericamente dedotto a verbale, senza alcun riscontro oggettivo, e peraltro solo in sede di discussione pagina 4 di 12 orale della causa, successiva all'esaurimento dell'incarico del consulente tecnico d'ufficio e al deposito della relativa relazione
Va altresì evidenziato che, anche qualora la parte venga a conoscenza della situazione di incompatibilità solo successivamente alla nomina del consulente, non è consentito far valere tale circostanza ai fini della nullità della consulenza, né può essa determinare automaticamente la sostituzione del CTU. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza, è possibile sollecitare il giudice ad avvalersi della facoltà di sostituzione prevista dall'art. 196 c.p.c., ma l'esercizio di tale potere è insindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da motivazione logica e coerente (Cass. n.
3657/1998; Cass. n. 2125/1985; Cass. n. 3364/2001).
Nel caso di specie, non emergono gravi ragioni né elementi concreti che possano giustificare la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio. La relazione depositata è completa, coerente e immune da profili di parzialità o inattendibilità, e non risulta compromessa da alcuna situazione di incompatibilità rilevante ai sensi di legge.
Pertanto, la richiesta di sostituzione del CTU formulata dagli appellanti deve essere rigettata, e la consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi ritualmente acquisita al processo.
3. - Passando al merito, il Collegio osserva che, fermo il principio secondo cui, in tema di responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova che il danno sia stato causato dalla cosa in custodia (cfr. Cass. nn. 7448/2015; 8229/2010; 28811/2008), nel caso in esame non risulta sufficientemente dimostrato il nesso causale tra la cosa e il danno lamentato.
La documentazione fotografica prodotta in giudizio e la prova testimoniale assunta in primo grado non appaiono idonee a fornire la dimostrazione, cui gli appellanti erano tenuti, circa la sussistenza di tale nesso, tenuto conto della genericità e inconcludenza delle circostanze fattuali riferite dai testi per cognizione diretta, al netto di giudizi soggettivi e valutazioni tecniche inammissibili, che non possono essere demandate ai testimoni né utilizzate ai fini probatori.
I testi escussi, e , entrambi agenti di commercio nel settore Testimone_1 Testimone_2 florovivaistico all'epoca dei fatti, hanno reso dichiarazioni convergenti, confermando che nei giorni 23
e 24 novembre 2019 la zona in cui si trovano le serre di proprietà delle parti fu interessata da un vento impetuoso e devastante. Il teste ha riferito di essersi recato nella mattina del 24 novembre Tes_1
pagina 5 di 12 2019 presso il vivaio dei coniugi , al cui interno ha osservato la presenza di materiali Controparte_4 ferrosi e tubolari quadrati. Ha ipotizzato che tali materiali provenissero dal terreno confinante, precisando che “le uniche strutture in ferro sono quelle presenti nel terreno del vicino CP_5
, mentre “gli altri terreni sono incolti o adibiti ad agrumeti”. Tuttavia, ha chiarito di non
[...] essere in grado di valutare se i danni alle serre fossero stati effettivamente causati da quei detriti, non essendo un tecnico né un ingegnere, potendo solo riferire di aver visto detriti ferrosi all'interno della proprietà e di ritenere, in via meramente presuntiva, che fossero stati trasportati dal vento nella CP_2 notte tra il 23 e il 24 novembre 2019.
Il teste ha reso dichiarazioni analoghe, riferendo di essersi recato la mattina del 24 Testimone_2 novembre 2019 presso il vivaio , dove ha constatato che la serra principale era Controparte_4 schiacciata e completamente distrutta. Ha dichiarato di aver visto profilati di ferro conficcati all'interno dell'altra serra, destinata al ricovero di piante di appartamento e prodotti. Anche il ha Tes_2 espresso la convinzione che i danni fossero stati causati da detriti provenienti dal vivaio adiacente, in quanto nella zona non vi sono altre strutture vivaistiche. Ha inoltre confermato che le piante riposte nella serra centrale, comprese le orchidee, erano andate distrutte, pur non essendo in grado di quantificare il numero delle piante danneggiate.
Il Collegio ritiene che, alla luce di tali deposizioni testimoniali, non possa ritenersi provata la circostanza, sostenuta dagli appellanti, secondo cui la serra centrale sarebbe collassata su se stessa per effetto dell'impatto con detriti ferrosi e arcarecci distaccatisi dalla serra di proprietà degli appellati e riversatisi all'interno della loro proprietà. Le dichiarazioni rese dai testi, pur convergenti e attendibili quanto alle circostanze di fatto personalmente constatate dagli stessi il giorno successivo all'evento, si fondano su percezioni soggettive e valutazioni ipotetiche, prive di riscontro tecnico e non sufficienti a integrare la prova del nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c.
Sotto tale aspetto, le testimonianze acquisite non trovano alcun adeguato riscontro oggettivo neppure negli accertamenti tecnici, seppur scrupolosi e puntuali, effettuati dal consulente tecnico d' , il CP_6 quale ha evidenziato l'insufficienza degli elementi di giudizio raccolti, fondamentalmente a causa dell'avvenuta trasformazione dello stato dei luoghi successivamente ai fatti del novembre 2019.
Dalla relazione tecnica depositata in data 10 luglio 2025 si trae innanzitutto conferma di alcune circostanze, già emerse con sufficiente grado di obiettività dalla prova testimoniale. In primo luogo, è stato accertato - come peraltro pacifico tra le parti - che la zona in cui sono situate le serre di proprietà
pagina 6 di 12 delle parti, nel territorio del Comune di Aci Catena (CT), nei giorni 23 e 24 novembre 2019 è stata interessata da un forte vento, definito “impetuoso” e “prepotente”.
Inoltre, come già ipotizzato dai testi, anche il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto presumibile, sulla base di elementi obiettivi, la dedotta ricaduta da trasporto aereo di detriti ferrosi all'interno della proprietà degli appellanti. Tale valutazione, di tipo logico-induttivo, è stata fondata sulla considerazione che i detriti ritratti nei fotogrammi della CTP ai nn. 1/A, 9 e 10, 14 e 15 risultano compatibili, per caratteristiche, con gli arcarecci e le travature di rinforzo della copertura della serra di proprietà degli appellati. Il CTU ha altresì escluso la provenienza dei detriti da altri siti viciniori, rilevando che le unità immobiliari produttive dei soggetti in causa appaiono essere del tipo isolato, come risulta da una aerofotogrammetria riprodotta a pag. 11 della relazione.
Per il resto, tuttavia, il consulente ha espresso adesione alla ricostruzione operata dal Tribunale, rilevando lacune probatorie che impediscono di ritenere provato l'assunto degli appellanti in ordine alla sussistenza del nesso causale tra cosa e danno.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha osservato che dagli atti risultano assolutamente incerte e comunque non dimostrate le concrete e reali modalità di verificazione del sinistro, circostanza che esclude la configurabilità di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ha ritenuto che, oltre alle deposizioni testimoniali rese da soggetti non presenti sul luogo al momento del sinistro, anche la documentazione fotografica prodotta in giudizio non fosse sufficiente a dimostrare la tesi attorea.
Diversamente, un accertamento tecnico preventivo avrebbe potuto costituire valido strumento di accertamento del nesso causale tra cosa altrui e danno lamentato, essendo rimasta indimostrata la circostanza che la distruzione di parti del vivaio degli attori sia stata causata dal distacco di elementi della serra di proprietà dei convenuti, e non da altre cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, lo stesso evento atmosferico (cfr. pag. 4 della sentenza).
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base di puntuali accertamenti condotti mediante un'accurata ispezione dei luoghi - pur tuttavia già profondamente trasformati al momento del sopralluogo - e, soprattutto, attraverso l'analisi delle fotografie allegate alla perizia redatta dal CTP degli appellanti, già versata in atti nel giudizio di primo grado, è pervenuto a conclusioni sostanzialmente coincidenti con quelle del primo giudice, che il Collegio ritiene di poter condividere, sia sotto il profilo della correttezza metodologica, sia per la linearità del ragionamento e la coerenza delle conclusioni, esaurientemente motivate.
pagina 7 di 12 In particolare, il CTU ha svolto le indagini attenendosi scrupolosamente al mandato conferito dalla
Corte, che gli imponeva di valutare le risultanze fotografiche allegate alla perizia giurata del CTP degli appellanti, traendone ogni indizio utile a corroborare, riscontrare ovvero integrare le dichiarazioni testimoniali. Risultano pertanto infondate le osservazioni critiche del CTP, Dott. Persona_3 secondo cui il CTU avrebbe dovuto esaminare anche le prove testimoniali. La valutazione delle prove spetta infatti al Giudice, sicché il CTU ha correttamente osservato, in risposta ai predetti rilievi, che il proprio operato è stato finalizzato a estrapolare dalle fotografie allegate alla perizia del CTP degli originari attori ogni elemento idoneo a fornire supporto alle dichiarazioni rese dai testi, al fine di mettere la Corte in condizione di apprezzare le prove acquisite, comprese quelle testimoniali.
In tale contesto, il CTU ha formulato ricostruzioni differenziate con riguardo alle due strutture serricole oggetto di esame. Ha ritenuto sussistente un nesso causale tra cosa (detriti ferrosi provenienti dalla serra del vicino) e danno con riferimento alla serra definita “professionale”, in quanto l'assunto attoreo ha trovato conforto in un particolare presente nelle immagini nn. 14 e 15, pressoché identiche, che ritraggono la serra professionale con un elemento ferroso compatibile con la struttura degli appellati.
Opposto è stato l'approdo del CTU con riferimento invece alla serra centrale in legno, per mancanza di elementi raffigurativi idonei a dimostrare che il collasso della struttura sia stato determinato da pioggia detritica, anziché dall'evento meteorico avverso.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in ordine all'assenza di prova del nesso causale tra i danni subiti dalla serra centrale degli appellanti e i detriti ferrosi provenienti dalla serra degli appellati risultano pienamente condivisibili e conformi ai principi giurisprudenziali consolidati in tema di prova presuntiva. Come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. 12/6/2006, n. 13546), quando è ammessa la prova per presunzioni, in assenza di prova contraria, il giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, senza poter esercitare la valutazione discrezionale di cui all'art. 116 c.p.c.
Tuttavia, affinché la presunzione possa operare, è necessario che l'inferenza logica tra fatto noto e fatto ignoto sia sorretta da un criterio di ragionevole probabilità, fondato su regole di esperienza e sull'“id quod plerumque accidit” (Cass. 23/3/2005, n. 6220; Cass. 30/11/2005, n. 6081).
Nel caso di specie, il CTU ha escluso motivatamente che le immagini fotografiche allegate alla perizia del CTP fossero idonee a fondare una presunzione semplice del nesso eziologico tra cosa e danno. In particolare, ha evidenziato che le immagini nn. 7, 8, 11 e 12, pur documentando il collasso della struttura lignea, non mostrano alcuna evidenza di detriti metallici, ciò rendendole inidonee a fondare pagina 8 di 12 una presunzione sul nesso eziologico.
Le immagini nn. 9 e 10, che ritraggono detriti compatibili con le strutture degli appellati, sono state scattate su un suolo nudo e ripulito, successivamente alla bonifica dei luoghi, e mostrano gettate di cemento per una nuova struttura in elementi ferrosi, nonché ombre di scatto indicative dell'assenza di copertura. Tali foto non possono costituire validi elementi su cui fondare una ricostruzione causale, poiché al momento dell'accertamento del CTP la struttura lignea, se effettivamente collassata per effetto dell'impatto con i detriti, avrebbe dovuto trovarsi a terra, e non risultare del tutto assente, circostanza che rende tale evidenza documentale inaffidabile e non idonea a supportare, neppure in via presuntiva, l'ipotesi di un apporto eziologico da parte dei detriti ferrosi.
Le immagini nn. 5 e 6 della CTP mostrano esclusivamente piante abbattute e coperture divelte di una porzione di avanserra, senza alcuna traccia di detriti ferrosi provenienti dal vivaio degli appellati, e i danni risultano compatibili con l'azione del “vento impetuoso, prepotente, imprevedibile e inevitabile”.
Riepilogando, il CTU ha escluso la prova del nesso causale tra i danni alla serra centrale e i detriti ferrosi provenienti dalla serra degli appellati, pur riconoscendo la presenza di alcuni detriti all'interno della proprietà degli appellanti, come già riferito dai testimoni, in quanto le immagini già acquisite risultano insufficienti, fuorvianti e comunque non idonee a integrare una presunzione semplice, e i danni appaiono compatibili con l'evento atmosferico e con la vetustà dell'impianto serricolo degli appellanti. A quest'ultimo riguardo è significativo che il CTU abbia evidenziato che “dalle rovine in foto ritratte peraltro, si rileva un serio ammaloramento, per vetustà, dell'impianto serricolo…” (cfr. pag. 12 della relazione tecnica).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene, in definitiva, che il CTU non solo abbia risposto puntualmente ai rilievi critici del CTP Dott. , ma abbia altresì operato una valutazione Persona_3 conforme a una corretta applicazione dei principi che regolano la prova presuntiva, fornendo una motivazione coerente, esauriente e rispettosa dei criteri di inferenza propri del sillogismo giudiziario, mentre la diversa ricostruzione sostenuta dagli appellanti si risolve in una mera congettura priva di plausibilità, non fondata sull'“id quod plerumque accidit” e insuscettibile di verifica empirica (cfr.
Cass. n. 18665 del 27 luglio 2017).
Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, il Collegio a condividere la valutazione effettuata dal primo giudice circa la mancanza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il pagina 9 di 12 danno lamentato, e a confermare, conseguentemente, il rigetto della domanda risarcitoria, non senza rilevare che, nel caso in esame, non è ravvisabile, alla luce di quanto rilevato, alcun vizio di nullità della sentenza sotto il profilo del denunciato vizio di carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c.
Né a diverse conclusioni si perviene con riguardo ai danni da bucatura riportati dalla serra professionale, poiché dalla lettura dell'atto di citazione e della perizia di parte allegata risulta evidente che nessuna richiesta di risarcimento è stata formulata dagli attori con riferimento a tale struttura.
Verosimilmente - come rilevato dal CTU - la bucatura, o le bucature, della plastica di copertura sono state causate da detriti ferrosi provenienti dalla serra degli appellati, ma non sono state neppure considerate dal CTP nella computazione del danno, e dunque dagli attori nella proposizione della domanda risarcitoria contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, trattandosi probabilmente di un danno ritenuto di scarsa rilevanza, in quanto riparabile con un esborso irrisorio, economicamente irrilevante.
In ogni caso, il CTU ha sottolineato che, in assenza di alcun dettaglio né di prova in ordine alle dimensioni della bucatura o delle bucature della plastica di copertura, non è possibile procedere alla determinazione dell'ammontare del danno, commisurandolo al costo dell'intervento necessario per la riparazione.
Da quanto sopra discende l'integrale rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata che ha rigettato le domande risarcitorie proposte dagli odierni appellanti.
4. - Non ricorrono, inoltre, le condizioni per la condanna degli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla difesa degli appellati. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per mala fede o colpa grave della parte soccombente, presuppone la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. La temerarietà della lite esige, sul piano soggettivo, la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n.
9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011). La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale o fraudolento tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri la pagina 10 di 12 ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 7726 del 19 aprile 2016; Cass. n. 3376 del 22 febbraio 2016; Cass. n. 22289 del 30 ottobre 2015).
In difetto di tali presupposti, che non ricorrono nel caso concreto, la domanda formulata dagli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
5. - Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido, stante il loro comune interesse nella causa. Tali spese si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia (scaglione da euro 26.001,00 a euro
52.000,00) e dell'attività difensiva in concreto svolta per tutte le fasi effettivamente espletate, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico degli appellanti in solido, in applicazione del principio della soccombenza.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1030/2023, rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 2704/2023 del 21 giugno 2023 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Catania, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 3832/2020;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dagli appellati e CP_3
; CP_2
condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per compenso unico di avvocato, di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisoria, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pagina 11 di 12 pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto in atti, a carico degli appellanti in solido;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1030/2023
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Faraci, giusta procura in atti;
appellanti
contro
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
e , nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, giusta procura speciale in atti;
pagina 1 di 12 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2020, i coniugi e , Parte_1 Parte_2 comproprietari di un fondo adibito a vivaio sito in Aci Catena, via Reitana 41/A, convenivano innanzi al Tribunale di Catania i coniugi e proprietari di un vivaio confinante, CP_3 CP_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2053 c.c., per i pregiudizi subiti a seguito del sinistro verificatosi nella notte tra il 23 e il 24 novembre
2019.
Gli attori deducevano che, a causa di un vento impetuoso proveniente da sud, alcuni componenti ferrosi
(infissi e tiranti) della serra non professionale di proprietà dei convenuti, inadeguatamente ancorata al suolo e priva dei necessari requisiti di sicurezza, erano stati divelti e trasportati nel loro vivaio, impattando violentemente contro le strutture ivi presenti. In particolare, tali elementi avevano colpito una serra centrale, “spaccandola del tutto, tanto da richiedere una pronta sostituzione poiché resa inagibile”, e danneggiato le piante ornamentali ricoverate al suo interno, tra cui seicento stelle di
Natale, nonché una parte della vasetteria in ceramica artistica destinata alla vendita.
I danni lamentati dagli attori, come dettagliatamente indicati nel prospetto contenuto nella perizia giurata redatta da un tecnico di loro fiducia, il dott. , prodotta in giudizio come Persona_1 allegato 3 all'atto di citazione, ammontano complessivamente ad euro 32.500,00. Tale importo comprende euro 500,00 per la rottura di quindici vasetti di ceramica artistica destinati alla vendita, euro
4.000,00 per il danneggiamento di seicento piante di stelle di Natale e duecento piante ornamentali ricoverate nella serra al momento del sinistro, nonché euro 28.000,00 per la distruzione totale della serra centrale, il cui stato di devastazione ha reso necessaria la sostituzione con una nuova serra professionale a due campate di trenta metri quadrati, realizzata in policarbonato, dotata di bancali in alluminio e copertura in ondulato rigido, idonea a garantire una maggiore protezione dalle basse temperature, con fornitura e posa in opera dell'armatura metallica e completamento dei lavori a regola d'arte.
Costituitisi, i convenuti e instavano per il rigetto della pretesa attorea, CP_3 CP_2 sostenendo che l'evento atmosferico indicato in citazione fosse del tutto straordinario, trattandosi, a loro dire, di una tromba d'aria proveniente dal mare.
pagina 2 di 12 Istruita la causa con l'assunzione di testimoni, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2704/2023, pubblicata il 21 giugno 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3832/2020 R.G.), rigettava le domande risarcitorie, ritenendo – per quanto ancora rilevante in questa sede – che gli attori non avessero fornito prova del nesso causale tra la res e il danno, necessario a fondare la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Condannava infine gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 17 luglio 2023, e proponevano Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 2704/2023, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio già richiesta in primo grado e non accolta dal primo giudice, nonché la riforma della sentenza sulla base di due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10 novembre 2023 si costituivano in giudizio CP_3
e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con
[...] CP_2 vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 17 marzo 2025, la Corte disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare le cause dei danni lamentati e il loro ammontare sulla base delle foto in atti.
Depositata la relazione tecnica da parte del CTU, e assegnato alle parti termine per il deposito delle note conclusive, all'udienza del 6 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con i due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, gli appellanti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.
2727 e 2729 c.c., lamentando una errata valutazione delle prove testimoniali e una errata disamina della prova presuntiva in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Contestano inoltre la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente.
In particolare, censurano l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui le dichiarazioni rese dai testimoni sarebbero frutto di apprezzamenti soggettivi e valutazioni a posteriori, prive di riscontro fattuale e inidonee ad attribuire un sufficiente grado di verosimiglianza circa le effettive modalità di pagina 3 di 12 svolgimento dell'accadimento e circa la riconducibilità causale dei danni lamentati alla serra di proprietà degli attori dai detriti e dalle strutture provenienti dal vivaio adiacente. A tal riguardo, gli appellanti evidenziano come tale valutazione sia erronea e non tenga conto della coerenza e attendibilità delle deposizioni, nonché della documentazione fotografica prodotta.
Al contempo, lamentano l'incongruenza logica della motivazione, evidenziando che il giudice, pur ritenendo insufficiente la prova del nesso causale e qualificando la perizia giurata come mera allegazione di parte, ha riconosciuto che un accertamento tecnico preventivo avrebbe potuto costituire valido strumento di accertamento, rigettando tuttavia - implicitamente - la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio più volte formulata dagli attori.
L'appello, fondato sui motivi sopra esposti, è nel complesso infondato e deve essere rigettato, sebbene questo Collegio abbia ritenuto necessario, ai fini di una compiuta istruttoria, disporre l'espletamento - come richiesto dagli appellanti - di una consulenza tecnica d'ufficio, nei termini sopra indicati.
2. - Prima di procedere all'esame degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal nominato consulente, dott. agr. , occorre esaminare la richiesta formulata dagli appellanti in Persona_2 sede di discussione orale all'udienza del 6 ottobre 2025, con la quale è stata sollecitata la sostituzione del CTU, in ragione dell'asserito rapporto di parentela tra quest'ultimo e il consulente tecnico di parte degli appellati, indicato come rapporto tra procugini (figli di cugini di primo grado).
Pur non trattandosi di un'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 192 c.p.c. - né, in ogni caso, sarebbe stata rituale, non essendo stata proposta nei termini e con le forme previste - la richiesta deve essere valutata alla luce dell'art. 196 c.p.c., che attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporre la sostituzione del consulente per gravi ragioni, tra cui rientrano, secondo consolidata giurisprudenza, le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c., applicabili per analogia anche al consulente tecnico d'ufficio (Cass. n. 7280/2023; Cass. n. 27916/2019; Cass. n. 2103/2019; Cass. n. 8184/2002).
Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge.
L'art. 51 c.p.c., richiamato dall'art. 63 c.p.c. per i consulenti tecnici, contempla situazioni di parentela fino al quarto grado con le parti o con i loro difensori. Il rapporto indicato dagli appellanti - procugini, ovvero figli di cugini di primo grado - configura una parentela di quinto grado, che non rientra tra quelle rilevanti ai fini dell'incompatibilità. Inoltre, il presunto legame non è stato documentato, ma solo genericamente dedotto a verbale, senza alcun riscontro oggettivo, e peraltro solo in sede di discussione pagina 4 di 12 orale della causa, successiva all'esaurimento dell'incarico del consulente tecnico d'ufficio e al deposito della relativa relazione
Va altresì evidenziato che, anche qualora la parte venga a conoscenza della situazione di incompatibilità solo successivamente alla nomina del consulente, non è consentito far valere tale circostanza ai fini della nullità della consulenza, né può essa determinare automaticamente la sostituzione del CTU. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza, è possibile sollecitare il giudice ad avvalersi della facoltà di sostituzione prevista dall'art. 196 c.p.c., ma l'esercizio di tale potere è insindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da motivazione logica e coerente (Cass. n.
3657/1998; Cass. n. 2125/1985; Cass. n. 3364/2001).
Nel caso di specie, non emergono gravi ragioni né elementi concreti che possano giustificare la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio. La relazione depositata è completa, coerente e immune da profili di parzialità o inattendibilità, e non risulta compromessa da alcuna situazione di incompatibilità rilevante ai sensi di legge.
Pertanto, la richiesta di sostituzione del CTU formulata dagli appellanti deve essere rigettata, e la consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi ritualmente acquisita al processo.
3. - Passando al merito, il Collegio osserva che, fermo il principio secondo cui, in tema di responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova che il danno sia stato causato dalla cosa in custodia (cfr. Cass. nn. 7448/2015; 8229/2010; 28811/2008), nel caso in esame non risulta sufficientemente dimostrato il nesso causale tra la cosa e il danno lamentato.
La documentazione fotografica prodotta in giudizio e la prova testimoniale assunta in primo grado non appaiono idonee a fornire la dimostrazione, cui gli appellanti erano tenuti, circa la sussistenza di tale nesso, tenuto conto della genericità e inconcludenza delle circostanze fattuali riferite dai testi per cognizione diretta, al netto di giudizi soggettivi e valutazioni tecniche inammissibili, che non possono essere demandate ai testimoni né utilizzate ai fini probatori.
I testi escussi, e , entrambi agenti di commercio nel settore Testimone_1 Testimone_2 florovivaistico all'epoca dei fatti, hanno reso dichiarazioni convergenti, confermando che nei giorni 23
e 24 novembre 2019 la zona in cui si trovano le serre di proprietà delle parti fu interessata da un vento impetuoso e devastante. Il teste ha riferito di essersi recato nella mattina del 24 novembre Tes_1
pagina 5 di 12 2019 presso il vivaio dei coniugi , al cui interno ha osservato la presenza di materiali Controparte_4 ferrosi e tubolari quadrati. Ha ipotizzato che tali materiali provenissero dal terreno confinante, precisando che “le uniche strutture in ferro sono quelle presenti nel terreno del vicino CP_5
, mentre “gli altri terreni sono incolti o adibiti ad agrumeti”. Tuttavia, ha chiarito di non
[...] essere in grado di valutare se i danni alle serre fossero stati effettivamente causati da quei detriti, non essendo un tecnico né un ingegnere, potendo solo riferire di aver visto detriti ferrosi all'interno della proprietà e di ritenere, in via meramente presuntiva, che fossero stati trasportati dal vento nella CP_2 notte tra il 23 e il 24 novembre 2019.
Il teste ha reso dichiarazioni analoghe, riferendo di essersi recato la mattina del 24 Testimone_2 novembre 2019 presso il vivaio , dove ha constatato che la serra principale era Controparte_4 schiacciata e completamente distrutta. Ha dichiarato di aver visto profilati di ferro conficcati all'interno dell'altra serra, destinata al ricovero di piante di appartamento e prodotti. Anche il ha Tes_2 espresso la convinzione che i danni fossero stati causati da detriti provenienti dal vivaio adiacente, in quanto nella zona non vi sono altre strutture vivaistiche. Ha inoltre confermato che le piante riposte nella serra centrale, comprese le orchidee, erano andate distrutte, pur non essendo in grado di quantificare il numero delle piante danneggiate.
Il Collegio ritiene che, alla luce di tali deposizioni testimoniali, non possa ritenersi provata la circostanza, sostenuta dagli appellanti, secondo cui la serra centrale sarebbe collassata su se stessa per effetto dell'impatto con detriti ferrosi e arcarecci distaccatisi dalla serra di proprietà degli appellati e riversatisi all'interno della loro proprietà. Le dichiarazioni rese dai testi, pur convergenti e attendibili quanto alle circostanze di fatto personalmente constatate dagli stessi il giorno successivo all'evento, si fondano su percezioni soggettive e valutazioni ipotetiche, prive di riscontro tecnico e non sufficienti a integrare la prova del nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c.
Sotto tale aspetto, le testimonianze acquisite non trovano alcun adeguato riscontro oggettivo neppure negli accertamenti tecnici, seppur scrupolosi e puntuali, effettuati dal consulente tecnico d' , il CP_6 quale ha evidenziato l'insufficienza degli elementi di giudizio raccolti, fondamentalmente a causa dell'avvenuta trasformazione dello stato dei luoghi successivamente ai fatti del novembre 2019.
Dalla relazione tecnica depositata in data 10 luglio 2025 si trae innanzitutto conferma di alcune circostanze, già emerse con sufficiente grado di obiettività dalla prova testimoniale. In primo luogo, è stato accertato - come peraltro pacifico tra le parti - che la zona in cui sono situate le serre di proprietà
pagina 6 di 12 delle parti, nel territorio del Comune di Aci Catena (CT), nei giorni 23 e 24 novembre 2019 è stata interessata da un forte vento, definito “impetuoso” e “prepotente”.
Inoltre, come già ipotizzato dai testi, anche il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto presumibile, sulla base di elementi obiettivi, la dedotta ricaduta da trasporto aereo di detriti ferrosi all'interno della proprietà degli appellanti. Tale valutazione, di tipo logico-induttivo, è stata fondata sulla considerazione che i detriti ritratti nei fotogrammi della CTP ai nn. 1/A, 9 e 10, 14 e 15 risultano compatibili, per caratteristiche, con gli arcarecci e le travature di rinforzo della copertura della serra di proprietà degli appellati. Il CTU ha altresì escluso la provenienza dei detriti da altri siti viciniori, rilevando che le unità immobiliari produttive dei soggetti in causa appaiono essere del tipo isolato, come risulta da una aerofotogrammetria riprodotta a pag. 11 della relazione.
Per il resto, tuttavia, il consulente ha espresso adesione alla ricostruzione operata dal Tribunale, rilevando lacune probatorie che impediscono di ritenere provato l'assunto degli appellanti in ordine alla sussistenza del nesso causale tra cosa e danno.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha osservato che dagli atti risultano assolutamente incerte e comunque non dimostrate le concrete e reali modalità di verificazione del sinistro, circostanza che esclude la configurabilità di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ha ritenuto che, oltre alle deposizioni testimoniali rese da soggetti non presenti sul luogo al momento del sinistro, anche la documentazione fotografica prodotta in giudizio non fosse sufficiente a dimostrare la tesi attorea.
Diversamente, un accertamento tecnico preventivo avrebbe potuto costituire valido strumento di accertamento del nesso causale tra cosa altrui e danno lamentato, essendo rimasta indimostrata la circostanza che la distruzione di parti del vivaio degli attori sia stata causata dal distacco di elementi della serra di proprietà dei convenuti, e non da altre cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, lo stesso evento atmosferico (cfr. pag. 4 della sentenza).
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base di puntuali accertamenti condotti mediante un'accurata ispezione dei luoghi - pur tuttavia già profondamente trasformati al momento del sopralluogo - e, soprattutto, attraverso l'analisi delle fotografie allegate alla perizia redatta dal CTP degli appellanti, già versata in atti nel giudizio di primo grado, è pervenuto a conclusioni sostanzialmente coincidenti con quelle del primo giudice, che il Collegio ritiene di poter condividere, sia sotto il profilo della correttezza metodologica, sia per la linearità del ragionamento e la coerenza delle conclusioni, esaurientemente motivate.
pagina 7 di 12 In particolare, il CTU ha svolto le indagini attenendosi scrupolosamente al mandato conferito dalla
Corte, che gli imponeva di valutare le risultanze fotografiche allegate alla perizia giurata del CTP degli appellanti, traendone ogni indizio utile a corroborare, riscontrare ovvero integrare le dichiarazioni testimoniali. Risultano pertanto infondate le osservazioni critiche del CTP, Dott. Persona_3 secondo cui il CTU avrebbe dovuto esaminare anche le prove testimoniali. La valutazione delle prove spetta infatti al Giudice, sicché il CTU ha correttamente osservato, in risposta ai predetti rilievi, che il proprio operato è stato finalizzato a estrapolare dalle fotografie allegate alla perizia del CTP degli originari attori ogni elemento idoneo a fornire supporto alle dichiarazioni rese dai testi, al fine di mettere la Corte in condizione di apprezzare le prove acquisite, comprese quelle testimoniali.
In tale contesto, il CTU ha formulato ricostruzioni differenziate con riguardo alle due strutture serricole oggetto di esame. Ha ritenuto sussistente un nesso causale tra cosa (detriti ferrosi provenienti dalla serra del vicino) e danno con riferimento alla serra definita “professionale”, in quanto l'assunto attoreo ha trovato conforto in un particolare presente nelle immagini nn. 14 e 15, pressoché identiche, che ritraggono la serra professionale con un elemento ferroso compatibile con la struttura degli appellati.
Opposto è stato l'approdo del CTU con riferimento invece alla serra centrale in legno, per mancanza di elementi raffigurativi idonei a dimostrare che il collasso della struttura sia stato determinato da pioggia detritica, anziché dall'evento meteorico avverso.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in ordine all'assenza di prova del nesso causale tra i danni subiti dalla serra centrale degli appellanti e i detriti ferrosi provenienti dalla serra degli appellati risultano pienamente condivisibili e conformi ai principi giurisprudenziali consolidati in tema di prova presuntiva. Come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. 12/6/2006, n. 13546), quando è ammessa la prova per presunzioni, in assenza di prova contraria, il giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, senza poter esercitare la valutazione discrezionale di cui all'art. 116 c.p.c.
Tuttavia, affinché la presunzione possa operare, è necessario che l'inferenza logica tra fatto noto e fatto ignoto sia sorretta da un criterio di ragionevole probabilità, fondato su regole di esperienza e sull'“id quod plerumque accidit” (Cass. 23/3/2005, n. 6220; Cass. 30/11/2005, n. 6081).
Nel caso di specie, il CTU ha escluso motivatamente che le immagini fotografiche allegate alla perizia del CTP fossero idonee a fondare una presunzione semplice del nesso eziologico tra cosa e danno. In particolare, ha evidenziato che le immagini nn. 7, 8, 11 e 12, pur documentando il collasso della struttura lignea, non mostrano alcuna evidenza di detriti metallici, ciò rendendole inidonee a fondare pagina 8 di 12 una presunzione sul nesso eziologico.
Le immagini nn. 9 e 10, che ritraggono detriti compatibili con le strutture degli appellati, sono state scattate su un suolo nudo e ripulito, successivamente alla bonifica dei luoghi, e mostrano gettate di cemento per una nuova struttura in elementi ferrosi, nonché ombre di scatto indicative dell'assenza di copertura. Tali foto non possono costituire validi elementi su cui fondare una ricostruzione causale, poiché al momento dell'accertamento del CTP la struttura lignea, se effettivamente collassata per effetto dell'impatto con i detriti, avrebbe dovuto trovarsi a terra, e non risultare del tutto assente, circostanza che rende tale evidenza documentale inaffidabile e non idonea a supportare, neppure in via presuntiva, l'ipotesi di un apporto eziologico da parte dei detriti ferrosi.
Le immagini nn. 5 e 6 della CTP mostrano esclusivamente piante abbattute e coperture divelte di una porzione di avanserra, senza alcuna traccia di detriti ferrosi provenienti dal vivaio degli appellati, e i danni risultano compatibili con l'azione del “vento impetuoso, prepotente, imprevedibile e inevitabile”.
Riepilogando, il CTU ha escluso la prova del nesso causale tra i danni alla serra centrale e i detriti ferrosi provenienti dalla serra degli appellati, pur riconoscendo la presenza di alcuni detriti all'interno della proprietà degli appellanti, come già riferito dai testimoni, in quanto le immagini già acquisite risultano insufficienti, fuorvianti e comunque non idonee a integrare una presunzione semplice, e i danni appaiono compatibili con l'evento atmosferico e con la vetustà dell'impianto serricolo degli appellanti. A quest'ultimo riguardo è significativo che il CTU abbia evidenziato che “dalle rovine in foto ritratte peraltro, si rileva un serio ammaloramento, per vetustà, dell'impianto serricolo…” (cfr. pag. 12 della relazione tecnica).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene, in definitiva, che il CTU non solo abbia risposto puntualmente ai rilievi critici del CTP Dott. , ma abbia altresì operato una valutazione Persona_3 conforme a una corretta applicazione dei principi che regolano la prova presuntiva, fornendo una motivazione coerente, esauriente e rispettosa dei criteri di inferenza propri del sillogismo giudiziario, mentre la diversa ricostruzione sostenuta dagli appellanti si risolve in una mera congettura priva di plausibilità, non fondata sull'“id quod plerumque accidit” e insuscettibile di verifica empirica (cfr.
Cass. n. 18665 del 27 luglio 2017).
Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, il Collegio a condividere la valutazione effettuata dal primo giudice circa la mancanza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il pagina 9 di 12 danno lamentato, e a confermare, conseguentemente, il rigetto della domanda risarcitoria, non senza rilevare che, nel caso in esame, non è ravvisabile, alla luce di quanto rilevato, alcun vizio di nullità della sentenza sotto il profilo del denunciato vizio di carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c.
Né a diverse conclusioni si perviene con riguardo ai danni da bucatura riportati dalla serra professionale, poiché dalla lettura dell'atto di citazione e della perizia di parte allegata risulta evidente che nessuna richiesta di risarcimento è stata formulata dagli attori con riferimento a tale struttura.
Verosimilmente - come rilevato dal CTU - la bucatura, o le bucature, della plastica di copertura sono state causate da detriti ferrosi provenienti dalla serra degli appellati, ma non sono state neppure considerate dal CTP nella computazione del danno, e dunque dagli attori nella proposizione della domanda risarcitoria contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, trattandosi probabilmente di un danno ritenuto di scarsa rilevanza, in quanto riparabile con un esborso irrisorio, economicamente irrilevante.
In ogni caso, il CTU ha sottolineato che, in assenza di alcun dettaglio né di prova in ordine alle dimensioni della bucatura o delle bucature della plastica di copertura, non è possibile procedere alla determinazione dell'ammontare del danno, commisurandolo al costo dell'intervento necessario per la riparazione.
Da quanto sopra discende l'integrale rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata che ha rigettato le domande risarcitorie proposte dagli odierni appellanti.
4. - Non ricorrono, inoltre, le condizioni per la condanna degli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla difesa degli appellati. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per mala fede o colpa grave della parte soccombente, presuppone la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. La temerarietà della lite esige, sul piano soggettivo, la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n.
9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011). La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale o fraudolento tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri la pagina 10 di 12 ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 7726 del 19 aprile 2016; Cass. n. 3376 del 22 febbraio 2016; Cass. n. 22289 del 30 ottobre 2015).
In difetto di tali presupposti, che non ricorrono nel caso concreto, la domanda formulata dagli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
5. - Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido, stante il loro comune interesse nella causa. Tali spese si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia (scaglione da euro 26.001,00 a euro
52.000,00) e dell'attività difensiva in concreto svolta per tutte le fasi effettivamente espletate, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico degli appellanti in solido, in applicazione del principio della soccombenza.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1030/2023, rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 2704/2023 del 21 giugno 2023 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Catania, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 3832/2020;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dagli appellati e CP_3
; CP_2
condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per compenso unico di avvocato, di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisoria, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pagina 11 di 12 pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto in atti, a carico degli appellanti in solido;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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