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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza pubblica del 30 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1275/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 537/2025 emessa in data 18 aprile 2025 dal Tribunale- GL di
Latina e vertente tra
, C.F. rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Fernando Colantoni, PEC;
Email_1
[...]
[...]
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in giudizio
- sia congiuntamente che disgiuntamente – dagli Avv.ti Laura Loreni p.e.c.: E
e Anna Paola Ciarelli p.e.c.: Email_2
t, in forza di mandato generale alle liti del Email_4
22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino ; -APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 maggio 2025 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 537/2025 emessa dal Tribunale Gl di Latina il 18 aprile
2025.
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha accolto la domanda concernente l'accertamento negativo dell'indebito la cui restituzione era stata pretesa dall' CP_1
Avverso tale determinazione propone impugnazione parziale Parte_1 sottoponendo a critica la liquidazione delle spese del grado per i motivi di cui si dirà.
Si è costituto l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 30 settembre 2025, all'esito della discussione e della successiva della Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza nelle forme della motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale accoglieva la domanda, promossa dall'attuale appellante, di accertamento negativo dell'indebito relativo alla somma di €
5.594,70 erogata dall'ente previdenziale convenuto in riferimento alla pensione n. 07011337 Cat. INVCIV, nel periodo dal primo gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 emerso a seguito del ricalcolo della pensione operato per variazione dei redditi.
Nel definire le spese, poste a carico dell' soccombente nel giudizio, le CP_1 liquidava in € 884,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge escludendo dal computo la fase istruttoria ed utilizzando i compensi inclusi nel terzo scaglione della tabella 4 del dm 55/2014 e successive modifiche.
In motivazione spiegava che le spese venivano «liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con
Pag. 2 di 9 esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge».
In relazione a detta statuizione formula impugnazione parziale . Parte_1
L'appellante, in primo luogo, censura il diniego dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria.
Ad avviso dell'appellante, tali compensi non avrebbero potuto essere negati in presenza di un'articolata fase di trattazione che si sarebbe protratta dalla prima udienza, tenuta il 6 aprile 2023, fino al momento della decisione il 17 aprile 2025, preceduta da un'ulteriore udienza cartolare, nonché dal deposito di note autorizzate, in cui si sarebbero manifestate attività ulteriori risetto a quella introduttiva.
Il quinto comma dell'art. 4 D.M. 55/2014 avrebbe previsto che “il compenso è liquidato per fasi” e per fase istruttoria e di trattazione si intende “…le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande
o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti …. le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale”. Nella fase introduttiva sarebbero ricomprese le operazioni di “…iscrizione al ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio”. In tale fase, pertanto, non sarebbero ricomprese le attività successive relative allo svolgimento della prima udienza, per cui dette attività avrebbero dovuto ricondursi alla successiva fase di trattazione. La semplice presenza del procuratore alla prima udienza (sebbene nelle forme della trattazione scritta), così come l'esame della memoria di costituzione avversa e della documentazione prodotta o i colloqui intervenuti con la propria assistita per verificare l'effettivo
Pag. 3 di 9 avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' sarebbero tutte CP_1 attività che rientrano nella fase di trattazione della causa ed avrebbero dovuto essere considerate ai fini della liquidazione delle spese, non potendo escludersi la fase per il sol fatto di non aver espletato attività istruttoria.
Il Tribunale, infatti, nel motivare l'esclusione dei compensi di fase per << …
l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti
(cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206) … omissis .. >, avrebbe omesso di considerare che l'art. 4 D.M. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe.
La sentenza della Suprema Corte n.10206/2021 citata dal primo giudice sarebbe stata ampiamente superata dalle recentissime sentenze Cass. civile, Sez. II, Ord.
n.30219/2023 e Cass. Civile 8561/2023 con cui sarebbe stato sancito che “Il compenso relativo alla fase di trattazione spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa ”.
Inoltre, il rito lavoro, a differenza del rito ordinario, sarebbe caratterizzato dalla contrazione di tutte le fasi del giudizio dovuta alla circostanza che il Magistrato potrebbe ammettere ed assumere la prova direttamente in prima udienza (420
c.p.c.) o comunque decidere il giudizio alla stessa udienza, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti (429 c.p.c.), per cui sarebbe coerente con tale struttura che i compensi per tale fase siano accordati già in relazione alla prima udienza di trattazione e discussione.
Assume ancora l'appellante che, in considerazione delle tariffe forensi di cui al
DM 55/14 ed ai criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio (€ 5.200,00/26.000,00), i compensi minimi professionali spettanti al procuratore costituito dovevano essere così valutati:
€ 465,00 per la fase di studio;
Pag. 4 di 9 € 389,00 per la fase introduttiva;
€ 832,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.697,00.
Pertanto, tale sarebbe stato l'importo liquidabile nel rispetto dei minimi tariffari.
Assume, per contro, l' nel costituirsi, che la semplice presenza del CP_1 procuratore alla prima udienza, peraltro svolta in forma di trattazione scritta,
l'esame della memoria di costituzione avversa e i colloqui con la parte assistita non siano attività in alcun modo idonee ad integrare quelle proprie della fase istruttoria.
L'appello è fondato.
Rientrano nella fase istruttoria a mente dell'art.4del dm 55/2024 e succ. mod.
<<le richieste di prova, le memorie illustrative o precisazione integrazione < i>
delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. >>.
Pag. 5 di 9 Pertanto, nella fase non rientrano esclusivamente attività strettamente istruttorie, ma anche, per quel che qui interessa, <le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti>>.
Nel caso in esame, con le note scritte di trattazione depositate il 23 marzo 2023 ed il 14 marzo 2024, la ha redatto uno scritto il cui contenuto è, almeno Pt_1 in parte, riconducibile alle memorie illustrative oltre che all'esame degli scritti di controparte, avendo con esso meglio esplicitato il senso della domanda ed avendo con esso preso posizione rispetto alle difese esposte nella memoria di costituzione dell' sicché, senza dubbio deve ritenersi effettivamente svolta la fase di CP_1 trattazione con il conseguente diritto ai relativi compensi.
E' anche vero che, in ossequio al principio di concentrazione che regge il rito lavoro, le parti debbano, sin dai primi scritti e dalle prime attività processuali (in udienza laddove questa sia celebrata in presenza ovvero in sede di note scritte di trattazione nel rito cartolare), prendere reciprocamente posizione sulle rispettive allegazioni oltre che ribadire o precisare le conclusioni esplicitate nei rispettivi atti di costituzione, sicché è ben possibile che nello stesso atto siano trasfuse sia attività ascrivibili alla fase di trattazione/istruttoria che a quella decisionale senza che ciò valga ad escludere i compensi di fase.
In conclusione, nel caso, i compensi per la fase di trattazione debbono essere accordati.
Devolve, altresì, l'appellante, con le difese sopra esposte, la questione dello scaglione applicabile alla controversia assumendo che trovi applicazione lo scaglione relativo alle controversie di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 in luogo del minore scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 preso a riferimento dal primo giudice nel procedere alla liquidazione.
Anche tale argomento difensivo è corretto e, infatti, come si ricava agevolmente dalla considerazione dell'importo oggetto della domanda di accertamento
Pag. 6 di 9 negativo dell'indebito, ossia euro € 5.594,70, è lo scaglione superiore che trova applicazione.
Ne deriva che i compensi professionali nel rispetto dei minimi tariffari desumibili dalla tabella 4 e che qui si determina in base ai valori medi dimezzati sono pari ad euro 929,00/2 (fase di studio) 777/2 (fase introduttiva) 166/2 (fase di trattazione) 2021/2 (fase decisionale) ed in totale euro 2695,5.
Le spese del primo grado vanno pertanto rideterminate in corrispondenza a tale maggiore importo.
Le spese del presente grado vanno liquidate in considerazione dello scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00 corrispondente al valore della causa in appello determinato sulla base dell'importo differenziale fra la maggiore somma liquidata in questa sede a titolo di spese quella già accordata in primo grado (2695,5-
884,4=1811). In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n. 19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n.
6345/2020 e Cass. n. 27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
Va qui rammentato, per le fasi liquidabili, che la Corte di Cassazione (vedasi da ultimo sent.25864/2025) diversifica le considerazioni da condursi ai fini del riconoscimento dei compensi di trattazione/ istruttoria in appello da quelle valevoli per accordare tale voce nei giudizi di primo grado.
Costituisce principio consolidato che “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori
e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività
Pag. 7 di 9 istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206/2021). In proposito, è ben vero (come evidenziato dal ricorrente in memoria) che, nella giurisprudenza di legittimità, si registrano pronunce di segno dissonante (oltre alla invocata Cass. n. 28325/2022, si vedano anche: Cass. n. 21743/2019; Cass.
n. 20993/2020; Cass. n. 8870/2022; Cass. n. 15182/2022), ma ritiene la Corte di dover qui dare continuità all'indirizzo più rigoroso, di recente ribadito da
Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343/2025 (entrambe non massimate sul punto), che del tutto condivisibilmente ne hanno fondato le ragioni sulla specifica peculiarità del giudizio d'appello e delle correlative attività descritte dall'art.
350 c.p.c., le sole il cui effettivo svolgimento può giustificare la liquidazione dei compensi per la fase in parola. Il che è del tutto ragionevole, perché, da un lato, nel giudizio d'appello - in base all'id quod plerumque accidit - all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. segue il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa viene assegnata a sentenza, e dall'altro eventuali istanze istruttorie, com'è intuitivo, devono essere articolate già negli atti introduttivi, non essendo previsto, per il giudizio di secondo grado, le scansioni “a valle” dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (si fa riferimento, ovviamente, alla disciplina antecedente al d.lgs. n. 149/2022, anche se le considerazioni - mutatis mutandis
- restano analoghe). Se il processo d'appello, dunque, si svolge secondo il riportato schema essenziale - sicché non viene in rilievo una effettiva fase istruttoria, né di vera e propria trattazione - da tanto discende che le attività defensionali lato sensu finalizzate a richieste istruttorie (come, ad es., la rinnovazione dell'istanza di ammissione di richieste denegate dal primo giudice, la produzione di documenti, ecc.) rientrano nella liquidazione dei compensi relativa alla specifica fase in cui si verificano (ossia: nella fase di studio, se affidate agli atti introduttivi;
in quella decisionale se effettuate successivamente, sempre che dette attività siano ammissibili, com'è ovvio) e non
Pag. 8 di 9 dànno diritto alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.>>non sussistono.
Dunque, poiché il presente processo si esaurisce in appello alla prima udienza non ricorrono ragioni per accordare i compensi per tale fase.
Le spese del grado così liquidate sono distratte in favore de difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 22 maggio 2025 nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 537/2025 emessa il giorno 18 aprile 2025 dal Tribunale-GL di Latina ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto (ivi inclusa la disposta distrazione in favore del difensore costituito), e ridetermina le spese del primo grado poste a carico di CP_1 in euro 2695,5 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Condanna parte appellata alla rifusione anche delle spese del presente grado che liquida 1200,00 oltre iva, cpa e spese generali che distrae n favore dell'Avv. Fernando Colantoni.
Roma, 30 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza pubblica del 30 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1275/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 537/2025 emessa in data 18 aprile 2025 dal Tribunale- GL di
Latina e vertente tra
, C.F. rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Fernando Colantoni, PEC;
Email_1
[...]
[...]
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in giudizio
- sia congiuntamente che disgiuntamente – dagli Avv.ti Laura Loreni p.e.c.: E
e Anna Paola Ciarelli p.e.c.: Email_2
t, in forza di mandato generale alle liti del Email_4
22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino ; -APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 maggio 2025 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 537/2025 emessa dal Tribunale Gl di Latina il 18 aprile
2025.
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha accolto la domanda concernente l'accertamento negativo dell'indebito la cui restituzione era stata pretesa dall' CP_1
Avverso tale determinazione propone impugnazione parziale Parte_1 sottoponendo a critica la liquidazione delle spese del grado per i motivi di cui si dirà.
Si è costituto l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 30 settembre 2025, all'esito della discussione e della successiva della Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza nelle forme della motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale accoglieva la domanda, promossa dall'attuale appellante, di accertamento negativo dell'indebito relativo alla somma di €
5.594,70 erogata dall'ente previdenziale convenuto in riferimento alla pensione n. 07011337 Cat. INVCIV, nel periodo dal primo gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 emerso a seguito del ricalcolo della pensione operato per variazione dei redditi.
Nel definire le spese, poste a carico dell' soccombente nel giudizio, le CP_1 liquidava in € 884,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge escludendo dal computo la fase istruttoria ed utilizzando i compensi inclusi nel terzo scaglione della tabella 4 del dm 55/2014 e successive modifiche.
In motivazione spiegava che le spese venivano «liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con
Pag. 2 di 9 esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge».
In relazione a detta statuizione formula impugnazione parziale . Parte_1
L'appellante, in primo luogo, censura il diniego dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria.
Ad avviso dell'appellante, tali compensi non avrebbero potuto essere negati in presenza di un'articolata fase di trattazione che si sarebbe protratta dalla prima udienza, tenuta il 6 aprile 2023, fino al momento della decisione il 17 aprile 2025, preceduta da un'ulteriore udienza cartolare, nonché dal deposito di note autorizzate, in cui si sarebbero manifestate attività ulteriori risetto a quella introduttiva.
Il quinto comma dell'art. 4 D.M. 55/2014 avrebbe previsto che “il compenso è liquidato per fasi” e per fase istruttoria e di trattazione si intende “…le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande
o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti …. le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale”. Nella fase introduttiva sarebbero ricomprese le operazioni di “…iscrizione al ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio”. In tale fase, pertanto, non sarebbero ricomprese le attività successive relative allo svolgimento della prima udienza, per cui dette attività avrebbero dovuto ricondursi alla successiva fase di trattazione. La semplice presenza del procuratore alla prima udienza (sebbene nelle forme della trattazione scritta), così come l'esame della memoria di costituzione avversa e della documentazione prodotta o i colloqui intervenuti con la propria assistita per verificare l'effettivo
Pag. 3 di 9 avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' sarebbero tutte CP_1 attività che rientrano nella fase di trattazione della causa ed avrebbero dovuto essere considerate ai fini della liquidazione delle spese, non potendo escludersi la fase per il sol fatto di non aver espletato attività istruttoria.
Il Tribunale, infatti, nel motivare l'esclusione dei compensi di fase per << …
l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti
(cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206) … omissis .. >, avrebbe omesso di considerare che l'art. 4 D.M. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe.
La sentenza della Suprema Corte n.10206/2021 citata dal primo giudice sarebbe stata ampiamente superata dalle recentissime sentenze Cass. civile, Sez. II, Ord.
n.30219/2023 e Cass. Civile 8561/2023 con cui sarebbe stato sancito che “Il compenso relativo alla fase di trattazione spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa ”.
Inoltre, il rito lavoro, a differenza del rito ordinario, sarebbe caratterizzato dalla contrazione di tutte le fasi del giudizio dovuta alla circostanza che il Magistrato potrebbe ammettere ed assumere la prova direttamente in prima udienza (420
c.p.c.) o comunque decidere il giudizio alla stessa udienza, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti (429 c.p.c.), per cui sarebbe coerente con tale struttura che i compensi per tale fase siano accordati già in relazione alla prima udienza di trattazione e discussione.
Assume ancora l'appellante che, in considerazione delle tariffe forensi di cui al
DM 55/14 ed ai criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio (€ 5.200,00/26.000,00), i compensi minimi professionali spettanti al procuratore costituito dovevano essere così valutati:
€ 465,00 per la fase di studio;
Pag. 4 di 9 € 389,00 per la fase introduttiva;
€ 832,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.697,00.
Pertanto, tale sarebbe stato l'importo liquidabile nel rispetto dei minimi tariffari.
Assume, per contro, l' nel costituirsi, che la semplice presenza del CP_1 procuratore alla prima udienza, peraltro svolta in forma di trattazione scritta,
l'esame della memoria di costituzione avversa e i colloqui con la parte assistita non siano attività in alcun modo idonee ad integrare quelle proprie della fase istruttoria.
L'appello è fondato.
Rientrano nella fase istruttoria a mente dell'art.4del dm 55/2024 e succ. mod.
<<le richieste di prova, le memorie illustrative o precisazione integrazione < i>
delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. >>.
Pag. 5 di 9 Pertanto, nella fase non rientrano esclusivamente attività strettamente istruttorie, ma anche, per quel che qui interessa, <le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti>>.
Nel caso in esame, con le note scritte di trattazione depositate il 23 marzo 2023 ed il 14 marzo 2024, la ha redatto uno scritto il cui contenuto è, almeno Pt_1 in parte, riconducibile alle memorie illustrative oltre che all'esame degli scritti di controparte, avendo con esso meglio esplicitato il senso della domanda ed avendo con esso preso posizione rispetto alle difese esposte nella memoria di costituzione dell' sicché, senza dubbio deve ritenersi effettivamente svolta la fase di CP_1 trattazione con il conseguente diritto ai relativi compensi.
E' anche vero che, in ossequio al principio di concentrazione che regge il rito lavoro, le parti debbano, sin dai primi scritti e dalle prime attività processuali (in udienza laddove questa sia celebrata in presenza ovvero in sede di note scritte di trattazione nel rito cartolare), prendere reciprocamente posizione sulle rispettive allegazioni oltre che ribadire o precisare le conclusioni esplicitate nei rispettivi atti di costituzione, sicché è ben possibile che nello stesso atto siano trasfuse sia attività ascrivibili alla fase di trattazione/istruttoria che a quella decisionale senza che ciò valga ad escludere i compensi di fase.
In conclusione, nel caso, i compensi per la fase di trattazione debbono essere accordati.
Devolve, altresì, l'appellante, con le difese sopra esposte, la questione dello scaglione applicabile alla controversia assumendo che trovi applicazione lo scaglione relativo alle controversie di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 in luogo del minore scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 preso a riferimento dal primo giudice nel procedere alla liquidazione.
Anche tale argomento difensivo è corretto e, infatti, come si ricava agevolmente dalla considerazione dell'importo oggetto della domanda di accertamento
Pag. 6 di 9 negativo dell'indebito, ossia euro € 5.594,70, è lo scaglione superiore che trova applicazione.
Ne deriva che i compensi professionali nel rispetto dei minimi tariffari desumibili dalla tabella 4 e che qui si determina in base ai valori medi dimezzati sono pari ad euro 929,00/2 (fase di studio) 777/2 (fase introduttiva) 166/2 (fase di trattazione) 2021/2 (fase decisionale) ed in totale euro 2695,5.
Le spese del primo grado vanno pertanto rideterminate in corrispondenza a tale maggiore importo.
Le spese del presente grado vanno liquidate in considerazione dello scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00 corrispondente al valore della causa in appello determinato sulla base dell'importo differenziale fra la maggiore somma liquidata in questa sede a titolo di spese quella già accordata in primo grado (2695,5-
884,4=1811). In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n. 19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n.
6345/2020 e Cass. n. 27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
Va qui rammentato, per le fasi liquidabili, che la Corte di Cassazione (vedasi da ultimo sent.25864/2025) diversifica le considerazioni da condursi ai fini del riconoscimento dei compensi di trattazione/ istruttoria in appello da quelle valevoli per accordare tale voce nei giudizi di primo grado.
Costituisce principio consolidato che “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori
e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività
Pag. 7 di 9 istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206/2021). In proposito, è ben vero (come evidenziato dal ricorrente in memoria) che, nella giurisprudenza di legittimità, si registrano pronunce di segno dissonante (oltre alla invocata Cass. n. 28325/2022, si vedano anche: Cass. n. 21743/2019; Cass.
n. 20993/2020; Cass. n. 8870/2022; Cass. n. 15182/2022), ma ritiene la Corte di dover qui dare continuità all'indirizzo più rigoroso, di recente ribadito da
Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343/2025 (entrambe non massimate sul punto), che del tutto condivisibilmente ne hanno fondato le ragioni sulla specifica peculiarità del giudizio d'appello e delle correlative attività descritte dall'art.
350 c.p.c., le sole il cui effettivo svolgimento può giustificare la liquidazione dei compensi per la fase in parola. Il che è del tutto ragionevole, perché, da un lato, nel giudizio d'appello - in base all'id quod plerumque accidit - all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. segue il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa viene assegnata a sentenza, e dall'altro eventuali istanze istruttorie, com'è intuitivo, devono essere articolate già negli atti introduttivi, non essendo previsto, per il giudizio di secondo grado, le scansioni “a valle” dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (si fa riferimento, ovviamente, alla disciplina antecedente al d.lgs. n. 149/2022, anche se le considerazioni - mutatis mutandis
- restano analoghe). Se il processo d'appello, dunque, si svolge secondo il riportato schema essenziale - sicché non viene in rilievo una effettiva fase istruttoria, né di vera e propria trattazione - da tanto discende che le attività defensionali lato sensu finalizzate a richieste istruttorie (come, ad es., la rinnovazione dell'istanza di ammissione di richieste denegate dal primo giudice, la produzione di documenti, ecc.) rientrano nella liquidazione dei compensi relativa alla specifica fase in cui si verificano (ossia: nella fase di studio, se affidate agli atti introduttivi;
in quella decisionale se effettuate successivamente, sempre che dette attività siano ammissibili, com'è ovvio) e non
Pag. 8 di 9 dànno diritto alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.>>non sussistono.
Dunque, poiché il presente processo si esaurisce in appello alla prima udienza non ricorrono ragioni per accordare i compensi per tale fase.
Le spese del grado così liquidate sono distratte in favore de difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 22 maggio 2025 nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 537/2025 emessa il giorno 18 aprile 2025 dal Tribunale-GL di Latina ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto (ivi inclusa la disposta distrazione in favore del difensore costituito), e ridetermina le spese del primo grado poste a carico di CP_1 in euro 2695,5 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Condanna parte appellata alla rifusione anche delle spese del presente grado che liquida 1200,00 oltre iva, cpa e spese generali che distrae n favore dell'Avv. Fernando Colantoni.
Roma, 30 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
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