Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Causa civile n.2656/2024 r.g.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, provvedendo sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo visti gli atti , le deduzioni del ricorrente e della parte resistente osserva quanto segue . Ritenuto, prima facie, con riguardo alla contestata inefficacia del titolo esecutivo ad essere portato ad esecuzione per l'omessa attestazione di conformità da parte del difensore, pure prevista ai sensi del novellato art 475 e 479 cpc, che la mera omissione di attestazione ai sensi di legge della copia informatica all'originale informatico di un atto ( che nel caso in esame, risulta comunque formatosi all'esito di un giudizio svoltosi in contraddittorio tra le parti e noto all'opponente che pure ha partecipato al giudizio), non possa ritenersi da sola sufficiente, ad invalidare l'efficacia del titolo ai fini esecutivi, qualora la contestazione, limitandosi alla sola omissione formale, nulla rilevi in merito alla effettiva difformità dell'atto ricevuto in notifica rispetto a quello originale né indichi quale pregiudizio o preclusione sia derivata all'opponente dalla contestata nullità ( cfr a riguardo anche Cass 3967/19),
- così pure , per le medesime motivazioni, ad una prima interpretazione della sussistenza del fumus boni iuris priva di pregio appare la circostanza in ordine alla contestazione della validità della procura ad litem, da intendersi estesa alla fase esecutiva, ancor più al precetto da valere quale atto di parte del creditore che intimi il pagamento del credito vantato prima di procedere alla esecuzione;
-attesa la espressa rinuncia all'udienza del 14.02.25, del resistente alla pretesa di addebito di interessi maggiori e dell'Iva, portata dal precetto, come contestata in opposizione e meglio articolato nei rispettivi atti introduttivi, rinuncia accettata dalla difesa dell'opponente
- non sussistendo, allo stato, i presupposti per giustificare la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, anche con riguardo al periculum, non potendo questo dedursi dalla mera rappresentazione di un danno arrecato dalla esecuzione alla situazione economico patrimoniale dell'attore, non avendo l'opponente fornito elementi idonei a far presumere che l'esecuzione forzata possa mettere a rischio l'azienda agricola
PQM
Rigetta l'istanza di sospensione .
Si comunichi.
Macerata 24/03/2025.
Il giudice on.
Silvia Mosconi