Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 12/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2024, proposto dalla società Grv Topazio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
- la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
- l’Arpa Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, alla via Miglietta n. 2;
- il Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Conte, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- della determinazione n. 709 del 16.05.2024 recante da parte del Responsabile del III Settore tecnico-urbanistico del Comune di San Pancrazio Salentino diniego della PAS presentata il 04.08.2023 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza nominale pari a 6.000 kWn e potenza di picco pari a 8.179,5 kWp;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- della nota prot. n. 6516 del 16.05.2024 di trasmissione della determinazione n. 709 del 16.05.2024 da parte del Responsabile del III Settore tecnico-urbanistico del Comune di San Pancrazio Salentino;
- della nota prot. n. 3692 del 19.03.2024 recante da parte del Responsabile del III Settore tecnico-urbanistico del Comune di San Pancrazio Salentino preavviso di diniego della PAS;
- dei pareri dell’ARPA prot. n. 60203 del 12.09.2023, prot. n. 60627 del 13.09.2023 e prot. n. 76672 del 21.11.2023;
- del parere del MiC - NZ archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce prot. n. 19055 del 24.11.2023;
- del parere dell’Ufficio urbanistica del Comune di San Pancrazio Salentino prot. n. 3514 del 14.03.2024, nonché dell’art. 61 delle NTA del PRG vigente e delle delibere del Cc n. 16 del 29.3.2017 e n. 3 del 07.02.2020;
nei limiti dell’interesse fatto valere
- delle linee guida 4.4.1 e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Tavoliere Salentino” del PPTR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, dell’Arpa Puglia e del Comune di San Pancrazio Salentino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 831 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato e depositato il 04.07.2024, la parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione dei relativi effetti, dei seguenti atti: “- determinazione n. 709 del 16.05.2024 recante, da parte del Responsabile del III Settore tecnico-urbanistico del Comune di San Pancrazio Salentino, il diniego della PAS presentata il 04.08.2023 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza nominale pari a 6.000 kWn e potenza di picco pari a 8.179,5 kWp; ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, la nota prot. n. 6516 del 16.05.2024 di trasmissione della determinazione n. 709 del 16.05.2024 da parte del Responsabile del III Settore tecnico-urbanistico del Comune di San Pancrazio Salentino; la nota prot. n. 3692 del 19.03.2024 recante da parte del Responsabile del III Settore tecnicourbanistico del Comune di San Pancrazio Salentino preavviso di diniego della PAS; i pareri dell’ARPA prot. n. 60203 del 12.09.2023, prot. n. 60627 del 13.09.2023 e prot. n. 76672 del 21.11.2023; il parere del MiC - NZ archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce prot. n. 19055 del 24.11.2023; il parere dell’Ufficio urbanistica del Comune di San Pancrazio Salentino prot. n. 3514 del 14.03.2024 (all. sub 3), nonché dell’art. 61 delle NTA del PRG vigente e delle delibere del Cc n. 16 del 29.03.2017 e n. 3 del 07.02.2020; nonché, nei limiti dell’interesse fatto valere, le linee guida 4.4.1 e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Tavoliere Salentino” del PPTR”.
1.1. Più precisamente, con la predetta impugnazione, la parte ricorrente propone tre doglianze: anzitutto, la stessa lamenta, in sostanza, l’omessa motivazione della determinazione finale (risoltasi nell’acritico recepimento dei pareri negativi ivi richiamati) con riguardo alle puntuali osservazioni dalla stessa presentate con nota di riscontro al verbale di chiusura della conferenza dei servizi del 19.03.2024, acquisito dall’Amministrazione in data 26.03.2024, in palese violazione dell’art. 14- bis , comma 5, della legge n. 241 del 1990; in secondo luogo, con i successivi due motivi di ricorso, sempre con riferimento alla determinazione finale impugnata, lamenta il vizio di motivazione posto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto: della natura del progetto (agrivoltaico) – anche in considerazione del favor manifestato dal legislatore per tale tipologia di impianti –; del fatto che ricade su un’area idonea ex lege ; della circostanza – rappresentata più volte dalla parte ricorrente – che il progetto in questione è esente da VIA e della conseguente incompetenza dell’ARPA; dell’ultroneità della valutazione di compatibilità paesaggistica e comunque dell’insussistenza di profili di contrasto con le NTA del PPTR; nonché del difetto di motivazione con riguardo all’impatto visivo.
2. In data 08.07.2024, si è costituito il Ministero della cultura con atto di mero stile.
3. In data 16.07.2024 si è costituita l’ARPA Puglia con atto di mero stile e, in data 17.07.2024, ha depositato una memoria con cui, anzitutto, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, evidenziando come il relativo parere sia un atto endoprocedimentale; nel merito, ha insistito per il rigetto dell’impugnazione riportandosi alle considerazioni già svolte nell’atto consultivo.
4. In data 19.07.2024, il Comune di San Pancrazio Salentino si è costituito con atto di mero stile e, in data 22.07.2024, ha depositato una memoria ove, in sostanza, si difende evidenziando l’insussistenza del vizio di motivazione lamentato dalla parte ricorrente. Più precisamente, in tale memoria difensiva, l’ente locale richiama le considerazioni svolte nella determinazione finale e nei pareri allegati e sottolinea come il favor legislativo per gli impianti agrivoltaici non possa arrecare sempre e comunque un vulnus al paesaggio.
5. All’udienza camerale del 25.07.2024, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e il Collegio – su istanza di parte – ha fissato, per l’esame del merito, l’udienza pubblica del 24.02.2025.
6. In vista della suddetta udienza pubblica, le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
7. All’udienza pubblica del 24.02.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
9. Anzitutto, in ossequio all’ordine di esame delle questioni come fissato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), va prioritariamente esaminata ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c. e disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del presente ricorso formulata dall’ARPA Puglia.
9.1. L’eccezione è infondata posto che, come emerge ex actis , la parte ricorrente non si è limitata ad impugnare il parere dell’ARPA – atto endoprocedimentale, privo del carattere provvedimentale e di immediata e diretta lesività -, ma lo ha contestato unitamente all’atto a valle, conclusivo del procedimento amministrativo pluristrutturato in questione, facendo valere censure di illegittimità derivata.
10. Nel merito, il ricorso va accolto.
11. Con il primo motivo come già evidenziato, in sostanza, la parte ricorrente lamenta l’omessa motivazione della determinazione finale (risoltasi nell’acritico recepimento dei pareri negativi ivi richiamati) con riguardo alle puntuali osservazioni dalla stessa presentate con nota di riscontro al verbale di chiusura della conferenza dei servizi del 19.03.2024, acquisito dall’Amministrazione in data 26.03.2024.
11.1. Il motivo è fondato.
11.2. Com’è noto, ai sensi dell’art. 14- bis , comma 5, della legge n. 241 del 1990, per quanto qui rileva, “ nei procedimenti ad istanza di parte la suddetta determinazione (rectius , la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi asincrona) produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza”.
11.3. In proposito, il Consiglio di Stato, con giurisprudenza oramai granitica, ancora recentemente, ha precisato che “ è illegittimo il provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto. Infatti, sebbene la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte ai sensi della normativa di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, è necessario che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà” (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 14.11.2024, sentenza n. 9153).
11.4. Ebbene, dall’esame della documentazione in atti, non solo le puntuali osservazioni formulate in data 26.03.2024 dalla parte ricorrente non risultano trasmesse alle altre amministrazioni coinvolte in sede di conferenza di servizi, ma l’Amministrazione si limita, altresì, a richiamarle solo formalmente nella determinazione conclusiva (cfr. pagina 4 della determinazione n. 709 del 16.05.2024), senza – nella sostanza – dare conto in alcun modo – nemmeno sinteticamente - delle motivazioni che l’hanno condotta a disattenderle.
11.5. Tale vizio è tanto più evidente se si considera che, nella parte motiva della succitata determinazione finale (sempre a pagina 4), a seguito del “ritenuto peraltro che” l’Amministrazione procedente si limita a ricopiare – del tutto acriticamente – le considerazioni svolte nel parere dell’Ufficio Urbanistica Comune di San Pancrazio Salentino prot. 3514 del 14.03.2024 le quali sono antecedenti alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente in data 26.03.2024.
11.6. Di qui la fondatezza del primo motivo di ricorso.
12. Ciò posto, il Collegio ritiene ora di dover esaminare congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, stante la loro stretta connessione.
12.1. Con tali doglianze, come già precisato, la parte ricorrente lamenta – in sostanza – il vizio di motivazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi impugnata posto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto: della natura del progetto (agri-voltaico) – anche in considerazione del favor manifestato dal legislatore per tale tipologia di impianti –; del fatto che ricade su un’area idonea ex lege ; della circostanza – rappresentata più volte dalla parte ricorrente – che il progetto in questione è esente da VIA e della conseguente incompetenza dell’ARPA; dell’ultroneità della valutazione di compatibilità paesaggistica e comunque dell’insussistenza di profili di contrasto con le NTA del PPTR; nonché del difetto di motivazione con riguardo all’impatto visivo.
12.2. Le censure sono fondate nei limiti di cui in motivazione.
12.3. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno inquadrare – sul piano fattuale e normativo – l’impianto in questione.
12.4. Trattasi di un impianto agri-voltaico avanzato con potenza nominale pari a 6.000 kWn e potenza di picco pari a 8.179,5 kWp, assoggettato alla procedura abilitativa semplificata (d’ora in avanti solo PAS) di cui all’articolo 6, comma 9- bis , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, da realizzare su “area idonea”, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 8, lettera c- quater , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
12.5. Tale ultima circostanza emerge chiaramente dal parere della NZ (cfr. documento n. 7 prodotto da parte ricorrente); e comunque i presupposti fattuali alla base di tale qualificazione giuridica (cfr. art. 20, comma 8, lettera c- quater del d.lgs. n. 199/2021) non sono specificamente contestati dalle altre parti e, pertanto, vanno ritenuti provati (cfr. art. 64, comma 2, c.p.a.).
12.6. Inoltre, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, in ragione del fatto che l’impianto deve essere realizzato su di un’area idonea ex lege nonché tenuto conto della potenza espressa dallo stesso, il progetto è esente dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA ex art. 47, comma 11- bis , del decreto legge n. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023 e letto in combinato disposto con l’art. 19, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.
12.7. Nondimeno, a differenza di quanto affermato dalla parte ricorrente – come emerge ex actis dalla lettura del parere della NZ (cfr. doc. 7 prodotto dalla parte ricorrente) – l’impianto in questione è stato correttamente assoggettato all’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 delle NTA al PPTR – Regione Puglia.
12.8. Invero, l’art. 89 cit., al comma 1, lettera b) e b1), sottopone all’accertamento di compatibilità paesaggistica quegli interventi che “ comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell’art. 38 co. 3.1” .
12.9. Tra gli ulteriori contesti individuati nell’art. 38, comma 3.1. delle NTA al PPTR in questione figurano, alla lettera u), le c.d. “strade a valenza paesaggistica”.
12.10. Ebbene, nella specie, dall’esame del parere della NZ (cfr. pagina 3 del documento 7 prodotto dalla parte ricorrente), sebbene emerga chiaramente come i lotti interessati dal progetto non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili e aree di cui all’art 134 lett. c) e all’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, tuttavia si evince altresì che il cavidotto di cui al progetto in questione interferisce con una “ strada a valenza paesaggistica” (la SS 7 TER ). Dunque, nel caso in esame, l’accertamento di compatibilità paesaggistica ben poteva essere espletato (cfr. art. 143 co 1 lett. e) del d.lgs. n. 42 del 2004 e art. 38 comma 3, 3.1., lett. u) e comma 7 delle NTA al PPTR citato).
12.11. Da ultimo, occorre in questa sede precisare che ex art. 22, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 199 del 2021, il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante, ricadendo l’impianto in questione in area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- quater del d.lgs. n. 199 cit.
12.12. Così ricostruito il quadro normativo e fattuale di riferimento, il Collegio ritiene opportuno evidenziare come, nella specie, la valenza paesaggistica dell’area sia già tutelata dal coordinamento col 3° comma dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 cit. che afferma, con riferimento ai decreti attuativi ma con indicazione riferibile anche al regime transitorio, la necessità di “tener conto” delle esigenze di tutela del paesaggio, senza dunque che si possa addivenire ad una preclusione del regime semplificatorio individuato per gli impianti in questione, in assenza di una concreta evidenza paesaggistica da tutelare.
12.13. In altre parole, nell’attuale fase emergenziale il bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti come quello in esame è stato operato direttamente dal legislatore, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili, piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio sotto tale punto di vista.
12.13.1. Deve dunque ritenersi che in questa fase interinale ed emergenziale il legislatore abbia optato, in virtù della straordinaria contingenza energetica, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico, salvo evidenti ragioni ostative che devono integrare una motivazione rafforzata (cfr. ex multis , T.a.r. Sardegna, Sez. I, sentenza n. 844 del 2023).
12.14. Ebbene nella specie, dalla disamina della determinazione finale impugnata, non emerge in alcun modo tale motivazione rafforzata quanto alle concrete evidenze paesaggistiche da tutelare; la stessa infatti risulta del tutto generica e astratta, priva di ogni concreto e specifico riferimento ai lotti interessati dall’impianto in questione.
12.15. Più precisamente, anzitutto va evidenziato come la motivazione del provvedimento impugnato in esame riprenda integralmente il parere dell’Ufficio Urbanistica Comune di San Pancrazio Salentino prot. 3514 del 14.03.2024.
12.15.1 Già tale circostanza fa emergere un profilo di illegittimità della motivazione posto che dalla disamina del predetto atto consultivo (cfr. in particolare le conclusioni di cui a pagina 8 del suindicato parere), emerge come l’ufficio tecnico dell’ente locale abbia impropriamente valutato il progetto agri-voltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che, per le ragioni di favor indicate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8262/2023, mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agri-voltaici.
12.15.2. Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali, ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica.
12.15.3. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agri-voltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci di rendere compatibili interessi pubblici comprimari.
12.5.4. Ebbene, nella specie, è del tutto evidente come gli atti impugnati non abbiano in alcun modo tenuto conto – in concreto – delle effettive caratteristiche di tale impianto di ultima generazione.
12.16. Inoltre, il Collegio ritiene che la documentazione fotografica versata in atti dalla parte ricorrente (contenuta nelle relazioni di cui ai documenti 27 e 28) evidenzi una situazione paesaggistica del tutto priva di elementi meritevoli di tutela, non rinvenendosi elementi di pregio nell’area in questione.
12.17. Non ricorrono, dunque, nella specie, le particolari evidenze di natura paesaggistica che, a prescindere dall’esistenza di vincoli formali, giustifichino la disapplicazione di un regime semplificatorio che, a chiare lettere, il legislatore ha voluto introdurre in materia di impianti di produzione di energia rinnovabili con la novella del 2022.
12.18. Inoltre, nella determinazione finale impugnata, l’ente locale si limita a ribadire – riprendendo acriticamente i pareri negativi alla base – il contrasto del progetto con le prescrizioni delle NTA indicate e con le linee guida 4.4.1., obliterando del tutto il fatto che il progetto ricade in area idonea ex lege .
12.18.1. Proprio per tale ragione, infatti, occorre una motivazione rafforzata a supporto del diniego visto che il legislatore – per quella tipologia di area – ha già operato, a monte, la valutazione di compatibilità paesaggistica.
12.18.2. Non basta, dunque, richiamare genericamente le NTA presuntivamente violate o le linee-guida per fondare la motivazione rafforzata, puntuale e specifica del provvedimento di diniego in questione.
12.18.3. Nella determinazione finale, l’Amministrazione procedente si limita ad evidenziare – del tutto astrattamente e genericamente – che: “- l’opera in oggetto non è compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell’area interessata; - è in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. Comunale, con particolare riferimento all’art. 61; - è in contrasto con gli strumenti di programmazione comunali (Delibera di C.C. n. 16 del 29 marzo 2017); - è in contrasto con il PPTR della Regione Puglia, con particolare riferimento agli artt. 60 e 61 delle Norme Tecniche di Attuazione”.
12.18.4. Anche i pareri posti alla base della predetta determinazione (ossia tanto il parere della soprintendenza quanto il parere dell’ufficio tecnico comunale), dopo aver rilevato come non sussistano vincoli né culturali, né paesaggistici né architettonici, guardano agli ulteriori contesti paesaggistici nelle aree limitrofe e motivano in maniera del tutto astratta l’asserita incompatibilità paesaggistica.
12.18.5. Dunque, anche sotto tale profilo, emerge ictu oculi il difetto di motivazione rafforzata necessaria nella specie, alla luce della normativa e della giurisprudenza succitata.
12.19. Ciò chiarito, la ricorrenza del vizio di motivazione in questione emerge anche laddove la determinazione finale fa riferimento alla violazione – in astratto – del d.m. 10/09/2010, recante le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, senza operare alcuna valutazione in concreto.
12.19.1. Ebbene anzitutto, il Collegio ritiene – in proposito – di dover precisare che, per costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV - 11/09/2023, sentenza n. 8258), le predette linee guida non sono vincolanti.
12.19.2. Peraltro, le predette linee guida di cui all’elaborato 4.4.1 non sono idonee (in quanto risalenti) a contemplare una tipologia progettuale, quale quella oggetto di esame, di recente sviluppo e implementazione tecnica.
12.19.3. Infatti tali “Linee guida”, approvate ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (nell’ottica di un bilanciamento operato a monte dal legislatore tra l’interesse all’aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del territorio), sono state adottate con il d.m. 10 settembre 2010, il quale, all’allegato 3 indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Com’è noto, la Corte Costituzionale ha affermato (cfr. più di recente, le sent. nn. 177/2021; 77/2022; 121/2022) che il bilanciamento tra gli interessi in gioco deve essere effettuato in sede di adozione dell’atto di programmazione ai sensi del d.m. 10.09.2010 (ossia mediante l’individuazione delle c.d. “aree non idonee” ).
12.19.4. Ebbene, come già osservato, nel caso di specie il progetto non ricade in “area non idonea” con la conseguenza per cui, nei suoi confronti, non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all’interesse paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica area non fosse caratterizzata da elementi tali da sconsigliare la realizzazione di impianti.
12.19.5. La proposta di intervento, infatti, riguarda terreni: a) situati in area agricola (come tale potenzialmente idonea ad ospitare impianti FER, ex art. 12 co. 7 d.lgs. n. 387/03), e in area non qualificabile come inidonea ai sensi del d.m. 10.09.2010 e del Reg. reg. n. 24/10; b) non soggetti a vincolo idrogeologico, archeologico, culturale, paesaggistico; c) in area idonea ex lege sussistendo i presupposti di cui all’art. 20, comma 8, lettera c- quater del d.lgs. n. 199 del 2021. Inoltre, il progetto non è nemmeno soggetto a VIA ex art. 47, comma 11- bis , del decreto legge n. 13 del 2023.
12.19.6. Peraltro, come emerge ex actis ( cfr. parere ARPA – organo tecnico incompetente in proposito, non essendo l’impianto sottoposto a VIA, come emerge dall’art. 4, comma 1, lett. o ) della l.r. Puglia n. 6 del 1999 – e dell’ufficio tecnico Comunale prot. 3514 del 14/03/2024), il preteso contrasto con le previsioni del PPTR è stato rilevato anche rispetto alle Linee Guida sulle Energie rinnovabili del PPTR nella parte in cui ritengono “ sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)” (cfr. Linee guida 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Sezione B2.1.3).
12.19.7. Senonché, come già chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 6 novembre 2017, sentenza n. 5122), “ le linee guida non sono vincolanti, ma operano alla stregua di mere raccomandazioni e cioè alla stregua di criteri di indirizzo suscettibili di essere assunti quale ipotesi decisionale preferenziale ma non vincolante per l’autorità procedente, e comunque da ponderare con le altre possibili, rispetto agli ulteriori criteri normativi direttivi, tra cui primeggia quello del favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione – come quello in esame – con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo, in linea peraltro proprio con le finalità di tutela del PPTR sottese al richiamato criterio direttivo preferenziale contenuto nelle Linee guida (cfr. Consiglio di Stato sez. IV - 11/09/2023, sentenza n. 8258)”.
12.20. Infine, occorre evidenziare come l’area in questione non possa neppure essere qualificata come sito inidoneo ai sensi del regolamento regionale (Puglia) n. 24 del 30 dicembre 2010, attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico ( “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), recante l’individuazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.
12.20.1. Ciò in quanto all’allegato 2 del predetto regolamento n. 24, contenente la classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica rinnovabile, funzionale alla definizione dell’inidoneità delle aree rispetto a specifiche tipologie di impianti, non è contemplato l’agri-voltaico, ma solo il fotovoltaico “con moduli ubicati al suolo” ; inoltre nell’allegato 3 – che contiene l’individuazione delle aree e siti non idonei alla localizzazione di determinate tipologie di impianti – si precisa, per quanto concerne le aree agricole interessate da produzioni agro alimentari di qualità, alla voce “tipologie di impianti non compatibili ”, che sono tali solo quelli che comportano, in fase di realizzazione, “ espianto” di piante della specie sottoposta a riconoscimento di denominazione, mentre nel caso di specie non emerge che la realizzazione dell’impianto comporterebbe espianto di produzioni agro-alimentari di qualità.
12.20.2. Nel caso in esame, infatti, come emerge dalla disamina della determinazione finale impugnata, l’Amministrazione procedente si è limitata – del tutto illegittimamente – ad evidenziare la sussistenza di colture di pregio in astratto, senza specificare se nell’area oggetto dell’intervento effettivamente sussistano in concreto tali colture (peraltro, dall’esame del materiale fotografico prodotto da parte ricorrente non emerge tale circostanza cfr. doc. 27 e doc. 28); inoltre, non evidenzia nemmeno quanto richiesto dall’allegato 3 del predetto regolamento, ossia che l’intervento implica l’espianto delle predette produzioni agro-alimentari.
12.21. Quanto, da ultimo, all’impatto visivo – valorizzato dall’Amministrazione nella determinazione finale quale ragione ostativa alla realizzazione del progetto –, il Collegio ritiene di dover sottolineare come la visibilità e co-visibilità devono ritenersi una naturale conseguenza dell’antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ricordate aree non idonee all’istallazione degli impianti in questione la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull’ambiente.
12.21.1. Ebbene, anche sotto tale profilo – nella specie – sussiste il lamentato difetto di motivazione posto che l’Amministrazione non ha prodotto alcuno studio tecnico specifico volto a dimostrare l’impatto visivo dell’impianto sull’area interessata, limitandosi a una valutazione del tutto astratta e generica.
13. In conclusione, il Collegio, sulla base delle ragioni esposte, ritiene di dover accogliere il ricorso.
14. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, sentenza n. 3260, e, per quelle più recenti, cfr. Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, sentenza n. 7663).
15. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna solidalmente le Amministrazioni alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO