Ordinanza presidenziale 2 luglio 2019
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00352/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2006, proposto da
GO RE, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Benato, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via G. Allegri, 30;
contro
Comune di Cavallino – Treporti, non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
del provvedimento comunale 16/12/2005, prot. n. 41767;
del decreto dirigenziale 9/12/2005;
del parere della Commissione Edilizia Integrata, espresso nella seduta del 5/7/2005 al punto 10.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
CE EL, proprietaria di un terreno catastalmente censito al fg. 49, part. 621, sez. Burano, sito nel Comune di Cavallino - Treporti, via del Marinaio, in data 11.12.1985 ha presentato domanda di sanatoria, ai sensi dell'art. 31, l. 28 febbraio 1985, n. 47, relativa a un manufatto costruito abusivamente su detto terreno e consistente in una “casa mobile” prefabbricata ad uso residenziale, un piano fuori terra, di mq 25 e mc 52 (composta da due stanze e un vano accessorio).
Il suddetto terreno è stato acquistato da GO RE, odierno ricorrente, con atto di compravendita datato 9 settembre 1991.
In data 8 ottobre 2005 il Comune di Cavallino - Treporti ha comunicato al ricorrente il parere, contrario alla sanatoria, espresso, all’unanimità, della Commissione edilizia integrata (“CEI”), <<trattandosi di manufatto precario privo di fondazione come documentato dagli elaborati fotografici; inoltre la posizione la tipologia e l'uso di materiali impropri altera negativamente il sito oggetto di tutela>>.
Il GO, con memoria di osservazioni comunicata in data 17 ottobre 2005, ha sottolineato, in sintesi, che:
- la casa in questione poggia su una gettata di cemento e il ricorrente, pur a conoscenza della natura abusiva del manufatto, non poteva avere contezza della mancanza di fondazioni, proprio perché né dalla domanda di condono, né dall’esame visivo della situazione di fatto, al momento dell’acquisto sarebbe stato possibile scorgere il difetto lamentato dal Comune;
- non sono stati indicati dal Comune né la posizione, né i materiali idonei ad alterare il sito oggetto di tutela, quest’ultimo, peraltro, trattandosi di zona degradata sottoposta a piano di recupero; inoltre, il Comune non avrebbe motivato in ordine all’interesse pubblico al diniego tenuto conto del lasso di tempo (venti anni) trascorso dalla presentazione della domanda di condono.
Il Comune, d’altronde, ritenendo le osservazioni del ricorrente non idonee ad incidere sulle ragioni indicate nel parere negativo della CEI, con provvedimento 16 dicembre 2005, prot. n. 41767, ha negato il permesso di costruire in sanatoria, <<sulla base del parere dell’organo competente alla tutela del vincolo…>> come sopra riportato.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, parte ricorrente ha depositato ricorso, in data 14 marzo 2006, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto il manufatto oggetto di condono consiste in un prefabbricato di mq 25, stabilmente infisso al terreno, poggiante su quattro mattoni su platea in calcestruzzo, mattoni, peraltro, tamponati in tutti i lati con cemento e malta, esistente in loco dal 1978, nel quale il ricorrente vive per tutto l’anno; peraltro, alla luce dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 380 del 2001, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, utilizzati come abitazioni, non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, così come necessitano di permesso di costruire, allo stesso modo devono ritenersi condonabili;
2. il provvedimento è illegittimo in quanto reca una motivazione generica non essendo state indicate le ragioni sostanziali del diniego e le caratteristiche del manufatto che si porrebbero in contrasto con i valori paesaggistici tutelati;
3. il parere della CEI si pone in contraddizione con la precedente statuizione del Comune di Venezia che aveva disposto l’acquisizione del manufatto de quo , in tal senso presupponendo trattarsi di un immobile, posto che un mero bene mobile non potrebbe integrare un abuso edilizio;
4. la CEI era incompetente ad adottare il parere impugnato in quanto, ai sensi dell’art. 148, d.lgs. n. 42 del 2004, la Commissione avrebbe dovuto essere <<composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza per la tutela del paesaggio>>; inoltre, non risulta che l’Amministrazione abbia accertato, ai sensi dell’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004, a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile e dell'area; c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica;
5. non si ravviserebbe un interesse pubblico idoneo a giustificare il provvedimento, anche in considerazione del fatto che in zona esistono molte opere simili a quella di parte ricorrente diversamente condonate dal Comune;
6. il parere della CEI non ha comparato adeguatamente lo stato dell’immobile con gli elementi di bellezza naturale che hanno giustificato l’imposizione del vincolo e alla cui conservazione tende la protezione ambientale, il manufatto oggetto di condono non determinando un diretto e concreto pregiudizio irreversibile al paesaggio;
7. la zona in cui insiste l’immobile di parte ricorrente è stata inserita in un piano di recupero dalla variante al PALAV, prevista dal PRG del 1995, resa esecutiva dal Comune di Cavallino-Treporti in data 02.11.2004, sicché la zona stessa non risulterebbe più vincolata, o comunque, sarebbe assoggettata ad una sanatoria urbanistica generalizzata, sicché il condono edilizio sarebbe doveroso; inoltre, il provvedimento di diniego non reca alcuna motivazione in ordine alla contrarietà dell’immobile con le norme urbanistiche di piano.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Comune resistente.
All’esito dell’udienza straordinaria del 9 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In ordine al primo motivo di impugnazione va rammentato l’insegnamento secondo il quale <<ai sensi dell'art. 31 l. 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere rilasciata concessione edilizia in sanatoria per opere di carattere assolutamente precario, carattere che va valutato dal punto di vista funzionale, cioè con riferimento all'uso cui le opere sono destinate (nel caso di specie, il manufatto precario, costituito da un prefabbricato, era temporalmente destinato a soddisfare le esigenze di funzionalità di un cantiere edile, e, quindi, ad essere rimosso insieme con questo una volta conclusi i lavori di costruzione di alcune palazzine)>> (C. Stato, sez. V, 04 febbraio 1998, n. 131).
Ai fini della individuazione della precarietà non rilevano la tipologia dei materiali utilizzati o il sistema di ancoraggio al suolo; pertanto anche l’immobile realizzato con materiali non abitualmente impiegati nella realizzazione di stabili costruzioni, e facilmente rimovibile, non può definirsi precario e richiede il permesso di costruire se comporta una modifica dell’assetto del territorio, poiché ciò che rileva è la sua obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti e limitate nel tempo.
La giurisprudenza ha elaborato, in proposito, il principio secondo il quale l'utilità prolungata esclude la precarietà: secondo C. Stato, sez. V, 28 marzo 2008 n. 1354 ai fini della concessione, la precarietà della costruzione va presunta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla struttura e dalla qualità dei materiali usati e comunque, la precarietà dell’opera va esclusa quando si tratti di costruzione destinata ad utilità prolungata.
Nel caso di specie, risulta dagli atti la natura non precaria del manufatto in contestazione che oltre ad essere stabilmente situato in loco da oltre trent’anni, risulta poggiare, “su 4 mattoni su platea di calcestruzzo” (come dato conto già nella sentenza n. 792/1982 depositata in data 3 novembre 1982, ed emessa dall’intestato TAR, su ricorso Rg 462/82 presentato dalla Petucelli EL).
Pertanto, il primo motivo di impugnazione è fondato e la motivazione del provvedimento di diniego comunale al riguardo risulta erronea.
In ordine al secondo motivo di impugnazione va osservato, in linea generale, che l'Amministrazione è tenuta a motivare in ordine a quali siano i concreti profili di incompatibilità del manufatto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali non ritiene che le opere edilizie considerate non siano adeguate alle caratteristiche ambientali protette.
Ciò posto, questo Tribunale, in molteplici arresti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 8 aprile 2019, n. 431 e precedenti ivi citati), ha sottolineato come una data tipologia di manufatto abusivo possa avere un impatto assai diverso, a seconda del contesto in cui si colloca.
Più in dettaglio, ove l’opera vada a inserirsi nell’ambito del centro monumentale di Venezia, non sarà necessaria una motivazione particolarmente approfondita circa l’inadeguatezza dell’abuso rispetto al contesto monumentale della città storica, quantomeno se tale inadeguatezza sia ictu oculi percepibile: in questi casi, infatti, l’obbligo di motivazione potrà dirsi adeguatamente soddisfatto dal diniego di condono pur in forma sintetica, risultando le ragioni della determinazione amministrativa evidenti ed apprezzabili dal contesto.
A conclusioni diverse si dovrà, invece, pervenire per le opere abusive ubicate in contesti diversi dal centro monumentale di Venezia: in questi casi, infatti, non potendo percepirsi ictu oculi le ragioni di “inadeguatezza” dell’abuso rispetto al contesto, ai fini della legittimità del diniego di condono sarà, di regola, necessaria una specificazione concreta per dimostrare il contrasto dell’opera con il tutelato interesse paesaggistico-ambientale.
Proprio in relazione a taluni manufatti abusivi siti nel territorio del (nuovo) Comune di Cavallino-Treporti, questo Tribunale ha giudicato insufficiente - in alcuni recenti arresti (si veda tra le altre TAR Veneto, sez. II, 11 dicembre 2020, n. 1232) - la motivazione del diniego di sanatoria incentrata sulla tipologia della costruzione e/o sui materiali utilizzati nell’edificazione.
Nel caso in esame, dagli atti avversati non si possono evincere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a considerare il manufatto in questione, di relativamente modeste dimensioni, un’opera tale da comportare un’alterazione manifestamente negativa del sito oggetto di tutela.
Da un lato, infatti, il riferimento all’uso di materiali “impropri” appare generico e non in grado di esplicitare le ragioni di fatto poste alla base dell’atto di diniego: invero, nulla viene specificato al fine di illustrare il contrasto del manufatto in questione con l’interesse tutelato, non precisandosi in cosa consista l’improprietà del materiale.
Parimenti inidoneo ad esplicitare le ragioni poste alla base delle determinazioni avversate è l’ermetico riferimento alla “posizione” e alla “tipologia” dei detti manufatti, non risultando contestualmente esplicitato come in concreto gli stessi conducano ad una valutazione sfavorevole.
Va invero richiamato l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, in base al quale è doveroso rendere intelligibili all'interessato le ragioni del ritenuto contrasto dell'opera con il paesaggio circostante, così da permettere, se del caso, l’adozione di eventuali accorgimenti volti a consentirne il recupero della compatibilità ambientale e paesaggistica (cfr. anche T.A.R. Veneto, nn. 671/2020, 825/2019 e precedenti ivi citati).
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, entrambe le ragioni indicate nella motivazione del diniego impugnato risultano erroneamente o insufficientemente esposte, sicché i provvedimenti censurati devono, per ciò solo, essere annullati, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO