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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2380/2024 RGL introdotta da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], in Parte_1 proprio e in qualità di liquidatore della , rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1
Domenico Runco , nel cui studio in Montalto Uffugo alla via Annea, 10, domicilia;
Opponente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Controparte_2
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta in virtù di procura alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974/21569, elettivamente Persona_1 domiciliato in Cosenza, in Piazza Loreto, n. 22/26, presso gli uffici dell' CP_2
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. OI-001617977 notificata il 21.05.24, con la quale veniva intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (euro 3.009,00) per la violazione consistita nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2017, di cui all'atto di accertamento notificato il 29.1.2019.
Quale unico motivo di opposizione, parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento richiamato nell'opposta ordinanza ingiunzione e che tale atto non è stato trasmesso dall' neppure a seguito di richiesta a mezzo del proprio difensore con nota del 28.05.24. CP_3
Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, previa sospensione della sua esecutorietà.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l' , chiedendone il rigetto per CP_3 infondatezza. In particolare, eccepiva l'infondatezza dell'assunto attoreo, siccome l'atto di accertamento è stato regolarmente notificato in data 7.2.2019, come da allegata documentazione e che l'atto di accertamento e la relativa notifica sono stati trasmessi alla difesa attorea a seguito della sua istanza di accesso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 18/6/2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione opposta, avvenuta in data 21/05/2024 per come pacifico oltre che comprovato dall'avviso di ricevimento allegato alla memoria dell' . CP_3
Tanto rilevato preliminarmente, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni qui di seguito esposte.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato intimato alla CP_3
ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti – nell'annualità 2017, sulla base delle denunce contributive allegate alla memoria- per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' ). CP_3
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1°gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_3 amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dal ricorrente e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 7 febbraio 2019, come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) contenente l'analitica indicazione dei periodi e CP_3
delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi CP_4 dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
L'atto di accertamento, come da allegato avviso di ricevimento, è stato consegnato nelle mani dello stesso ricorrente;
pertanto, la documentazione prodotta dall' dimostra Parte_1 CP_3
l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione proposto.
Orbene, il ricorrente non ha provveduto al versamento delle quote né nel termine di legge e neppure, di poi, nel termine di tre mesi dalla ricezione dell'atto di accertamento donde il perfezionarsi dell'illecito amministrativo e la conseguente irrogazione della sanzione con l'opposta ordinanza ingiunzione.
Posto che la mancata ricezione dell'atto di accertamento è smentita dall'allegata documentazione, il ricorso deve essere respinto.
Infine, i rilievi svolti sulla infondatezza dell'unico motivo di opposizione proposto valgono a configurare la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione difensiva ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso in opposizione (cfr. Cass. n. 18057/2016 e succ. conf.).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è relativa – in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) – ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. n. 3311/2017), rispondendo alla ratio dei c.d. punitives damages, quale sanzione economica privata legata al solo comportamento processuale abusivo della parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha agito in giudizio con la piena consapevolezza della infondatezza del motivo di opposizione, stante la notifica in mani proprie dell'atto di accertamento;
inoltre, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, a seguito di istanza di accesso agli atti a firma del proprio legale in data 28.5.2024, l' in data 6.6.2024 (antecedente all'introduzione del giudizio) ha CP_3 trasmesso l'atto di accertamento e la relativa notifica. Avendo, quindi, anche ricevuto in data 6.6.2024 la prova della notifica, il ricorrente – con ricorso proposto il 18.6.2024- ha agito con la consapevolezza della totale infondatezza del ricorso, peraltro fondato soltanto su tale motivo. Evidente, quindi, la piena consapevolezza della infondatezza dell'unico motivo di opposizione proposto.
Pertanto, oltre al pagamento delle spese di lite in base all'ordinario criterio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento di somma in favore dell' ai sensi dell'art. 96 c. 3 CP_3
c.p.c. – che si determina nella metà delle spese di lite - oltre che in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'u.c. dell'art. 96 c.p.c. di somma che si individua nel minimo edittale (euro 500,00) in ragione dell'esiguo valore della controversia (euro 3.009,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché al pagamento in favore dell' dell'ulteriore somma di euro 656,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c. e della somma di euro 500,00 CP_3
in favore della cassa delle ammende ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2380/2024 RGL introdotta da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], in Parte_1 proprio e in qualità di liquidatore della , rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1
Domenico Runco , nel cui studio in Montalto Uffugo alla via Annea, 10, domicilia;
Opponente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Controparte_2
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta in virtù di procura alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974/21569, elettivamente Persona_1 domiciliato in Cosenza, in Piazza Loreto, n. 22/26, presso gli uffici dell' CP_2
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. OI-001617977 notificata il 21.05.24, con la quale veniva intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (euro 3.009,00) per la violazione consistita nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2017, di cui all'atto di accertamento notificato il 29.1.2019.
Quale unico motivo di opposizione, parte ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento richiamato nell'opposta ordinanza ingiunzione e che tale atto non è stato trasmesso dall' neppure a seguito di richiesta a mezzo del proprio difensore con nota del 28.05.24. CP_3
Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, previa sospensione della sua esecutorietà.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l' , chiedendone il rigetto per CP_3 infondatezza. In particolare, eccepiva l'infondatezza dell'assunto attoreo, siccome l'atto di accertamento è stato regolarmente notificato in data 7.2.2019, come da allegata documentazione e che l'atto di accertamento e la relativa notifica sono stati trasmessi alla difesa attorea a seguito della sua istanza di accesso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 18/6/2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione opposta, avvenuta in data 21/05/2024 per come pacifico oltre che comprovato dall'avviso di ricevimento allegato alla memoria dell' . CP_3
Tanto rilevato preliminarmente, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni qui di seguito esposte.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato intimato alla CP_3
ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti – nell'annualità 2017, sulla base delle denunce contributive allegate alla memoria- per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' ). CP_3
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1°gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_3 amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dal ricorrente e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 7 febbraio 2019, come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) contenente l'analitica indicazione dei periodi e CP_3
delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi CP_4 dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
L'atto di accertamento, come da allegato avviso di ricevimento, è stato consegnato nelle mani dello stesso ricorrente;
pertanto, la documentazione prodotta dall' dimostra Parte_1 CP_3
l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione proposto.
Orbene, il ricorrente non ha provveduto al versamento delle quote né nel termine di legge e neppure, di poi, nel termine di tre mesi dalla ricezione dell'atto di accertamento donde il perfezionarsi dell'illecito amministrativo e la conseguente irrogazione della sanzione con l'opposta ordinanza ingiunzione.
Posto che la mancata ricezione dell'atto di accertamento è smentita dall'allegata documentazione, il ricorso deve essere respinto.
Infine, i rilievi svolti sulla infondatezza dell'unico motivo di opposizione proposto valgono a configurare la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione difensiva ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso in opposizione (cfr. Cass. n. 18057/2016 e succ. conf.).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è relativa – in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) – ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. n. 3311/2017), rispondendo alla ratio dei c.d. punitives damages, quale sanzione economica privata legata al solo comportamento processuale abusivo della parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha agito in giudizio con la piena consapevolezza della infondatezza del motivo di opposizione, stante la notifica in mani proprie dell'atto di accertamento;
inoltre, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, a seguito di istanza di accesso agli atti a firma del proprio legale in data 28.5.2024, l' in data 6.6.2024 (antecedente all'introduzione del giudizio) ha CP_3 trasmesso l'atto di accertamento e la relativa notifica. Avendo, quindi, anche ricevuto in data 6.6.2024 la prova della notifica, il ricorrente – con ricorso proposto il 18.6.2024- ha agito con la consapevolezza della totale infondatezza del ricorso, peraltro fondato soltanto su tale motivo. Evidente, quindi, la piena consapevolezza della infondatezza dell'unico motivo di opposizione proposto.
Pertanto, oltre al pagamento delle spese di lite in base all'ordinario criterio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento di somma in favore dell' ai sensi dell'art. 96 c. 3 CP_3
c.p.c. – che si determina nella metà delle spese di lite - oltre che in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'u.c. dell'art. 96 c.p.c. di somma che si individua nel minimo edittale (euro 500,00) in ragione dell'esiguo valore della controversia (euro 3.009,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché al pagamento in favore dell' dell'ulteriore somma di euro 656,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c. e della somma di euro 500,00 CP_3
in favore della cassa delle ammende ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti