Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza breve 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 18/11/2021, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 00963/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Gadenz, Alessandra Barana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine delle Professioni Infermieristiche di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
quanto all'ULSS-OMISSIS-: della determinazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, prot. n. -OMISSIS- del 4/8/21; della nota Direttore del Dipartimento di Prevenzione ,prot. n. -OMISSIS- del 4/8/21; della deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 6/8/21; della determinazione del Direttore U.O.C.-Gestione Risorse Umane, prot. n. -OMISSIS- del 25/6/2;
quanto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di-OMISSIS-: dell'atto prot. n. -OMISSIS-. 1 del 7/8/21; della delibera di Consiglio dell'Ordine n. 132 del 6/8/21;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 3/11/2021:
della nota prot. n. -OMISSIS--U del 4/8/21; della nota prot. n. -OMISSIS- del 13/9/21; della delibera dell'AULSS--OMISSIS- n. -OMISSIS- del 25/5/21, assunta in applicazione della nota Regione Veneto prot. n. -OMISSIS- del 25.5.21.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
premesso che merita uno specifico approfondimento in sede di merito la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’intera vicenda per cui è causa (e non solo in relazione alla sospensione dal servizio della ricorrente, come eccepito dalla difesa dell’Amministrazione resistente);
considerato, quanto al fumus , da un lato, che le censure relative al rispetto, da parte dell’Amministrazione, della procedura prevista dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021 non appaiono assistite da profili di fondatezza e, dall’altro, che le doglianze inerenti all’inquadramento sistematico della materia con conseguente richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia non appaiono condivisibili, giusta quanto di recente precisato da autorevole giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 7045/2021);
ritenuto, in ogni caso, anche in relazione al periculum , che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba comunque riconoscersi prevalenza alla tutela della salute collettiva, stante la situazione di emergenza sanitaria, cui è preordinata la disciplina normativa applicabile (e che è stata applicata) al caso in esame, rispetto alla temporanea (allo stato fino al 31.12.2021) compressione del diritto al lavoro della parte ricorrente e, quindi, al pregiudizio meramente economico dalla stessa patito;
ritenuto che la particolarità e delicatezza della vicenda consenta la compensazione delle spese della presente fase del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) Respinge l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.