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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22094/23 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SABINA Parte_1 C.F._1
TRAVASCIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ANNAMARIA GHELLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vinovo (TO) il 07/09/2002 tra la sig.ra e il sig. ordinando Parte_1 Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei registri dei
Comuni di rispettiva residenza delle parti”
Per parte resistente:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vinovo (TO) il 07/09/2002 tra la sig.ra e il sig. ordinando Parte_1 Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri”
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori E contraevano Parte_1 Controparte_2 matrimonio con rito concordatario in Vinovo (To), in data 7/9/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vinovo (TO) n.
22, parte II serie A, dell'anno 2002.
Dall'unione coniugale sono nate due figlie gemelle: e il 25/11/2009 Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Lodi in data 8/2/2019.
Con ricorso depositato il 20/12/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il signor si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il 16/07/2024 CP_1 instando anch'egli per la pronuncia di divorzio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si richiamo ai propri scritti introduttivi in punto status. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
E i cui estremi di trascrizione Parte_1 Controparte_2 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vinovo di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
8.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22094/23 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SABINA Parte_1 C.F._1
TRAVASCIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ANNAMARIA GHELLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vinovo (TO) il 07/09/2002 tra la sig.ra e il sig. ordinando Parte_1 Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei registri dei
Comuni di rispettiva residenza delle parti”
Per parte resistente:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vinovo (TO) il 07/09/2002 tra la sig.ra e il sig. ordinando Parte_1 Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri”
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori E contraevano Parte_1 Controparte_2 matrimonio con rito concordatario in Vinovo (To), in data 7/9/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vinovo (TO) n.
22, parte II serie A, dell'anno 2002.
Dall'unione coniugale sono nate due figlie gemelle: e il 25/11/2009 Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Lodi in data 8/2/2019.
Con ricorso depositato il 20/12/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il signor si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il 16/07/2024 CP_1 instando anch'egli per la pronuncia di divorzio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si richiamo ai propri scritti introduttivi in punto status. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
E i cui estremi di trascrizione Parte_1 Controparte_2 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vinovo di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
8.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.