Decreto decisorio 7 giugno 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 07/06/2017, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2017
N. 02298/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2008, proposto da:
AL LO , Soc NR ET RL ,rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Agnello, Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso lo studio Marco NI in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Frosinone non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
OB TA RL Unipersonale ed Altre, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Caterina Inzillo, con domicilio eletto presso lo studio Maria Ida OR in Roma, C.Ne Clodia, 36;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’ istanza di autorizzazione per l'attività di intermediazione nel settore delle scommesse - ricorso pervenuto dal TAR Abruzzo sede per reg. comp. con ord.n. 41/08 (r.g. n. 403/07)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12.03.2008;
Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione, avvenuta il 6.06.2016, di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerare perento.
Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.
Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, ai sensi dell’art. 85 del codice del processo amministrativo.
Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2017.
| Il Presidente |
| Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO