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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1655 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Centola (SA), alla Parte_1 C.F._1
Via T. Tasso n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaele Mangia, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisciotta (SA) alla Via CP_1 C.F._2
Salerno n. 13, presso lo studio dell'avv. Filippo Puglia dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice pagina 1 di 3 consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c. con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio − ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006) − la domanda attorea è da accogliere.
Dall'esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, difatti, emerge con adeguata chiarezza che le odierne parti in causa hanno sempre posseduto la medesima porzione di fabbricato, sin dal momento dell'acquisto delle rispettive quote di proprietà.
Inoltre, dopo l'accatastamento dell'immobile operato da parte attrice con il consenso di parte convenuta, le porzioni del fabbricato oggetto di lite sono state pienamente definite con adesione di entrambe le parti al progetto di divisione, così come anche previsto dal consulente tecnico.
D'altra parte, il consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa, con accurata relazione redatta all'esito di un attento esame dei luoghi e della documentazione in atti, ha confermato che la divisione del fabbricato può essere effettuata attribuendo a ciascuna parte la porzione dalle stesse indicata in ordine al rispettivo possesso, nonché ha individuato i lavori necessari per rendere autonomi gli ingressi di entrambe le unità immobiliari, da assegnarsi in proprietà esclusiva delle odierne parti, con conguaglio in favore del condividente a cui verrà attribuita la porzione di minor valore.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda attorea può essere accolta con attribuzione definitiva delle porzioni di fabbricato così come da sempre possedute dalle parti e secondo quanto indicato nel progetto divisionale elaborato ed indicato dal consulente tecnico e, più in particolare, alla sig.ra il piano terra, avente ingresso da via Sole, e alla sig.ra il primo CP_1 Parte_1
piano, con ingresso da via Giardinetto, con conguaglio in danaro in favore della quota di minor valore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Mario Miele definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra e Parte_1 CP_1 sull'immobile sito in Centola alla Via Giardinetto n.101, censito nel N.C.E.U. al foglio 33, part. 287 sub 3, 6 e, al foglio 33, part. 867, sub 1,2, 3, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2932 c.c.:
2) assegna a le unità immobiliari iscritte nel N.C.E.U. del Comune di Centola al Parte_1
foglio 33, part. 287, sub 3 e al foglio 33, part. 867, sub 2, 3;
3) assegna a le unità immobiliari iscritte nel N.C.E.U. del Comune di Centola al foglio 33, CP_1
part. 287 sub 3, 6 e, al foglio 33, part. 867, sub 1;
4) pone a carico di un conguaglio di € 187,20 a favore di Parte_1 CP_1
5) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
6) compensa integralmente le spese di lite;
7) pone, definitivamente, le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, solidalmente a carico delle parti.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6.2.2025
Dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1655 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Centola (SA), alla Parte_1 C.F._1
Via T. Tasso n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaele Mangia, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisciotta (SA) alla Via CP_1 C.F._2
Salerno n. 13, presso lo studio dell'avv. Filippo Puglia dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice pagina 1 di 3 consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c. con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio − ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006) − la domanda attorea è da accogliere.
Dall'esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, difatti, emerge con adeguata chiarezza che le odierne parti in causa hanno sempre posseduto la medesima porzione di fabbricato, sin dal momento dell'acquisto delle rispettive quote di proprietà.
Inoltre, dopo l'accatastamento dell'immobile operato da parte attrice con il consenso di parte convenuta, le porzioni del fabbricato oggetto di lite sono state pienamente definite con adesione di entrambe le parti al progetto di divisione, così come anche previsto dal consulente tecnico.
D'altra parte, il consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa, con accurata relazione redatta all'esito di un attento esame dei luoghi e della documentazione in atti, ha confermato che la divisione del fabbricato può essere effettuata attribuendo a ciascuna parte la porzione dalle stesse indicata in ordine al rispettivo possesso, nonché ha individuato i lavori necessari per rendere autonomi gli ingressi di entrambe le unità immobiliari, da assegnarsi in proprietà esclusiva delle odierne parti, con conguaglio in favore del condividente a cui verrà attribuita la porzione di minor valore.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda attorea può essere accolta con attribuzione definitiva delle porzioni di fabbricato così come da sempre possedute dalle parti e secondo quanto indicato nel progetto divisionale elaborato ed indicato dal consulente tecnico e, più in particolare, alla sig.ra il piano terra, avente ingresso da via Sole, e alla sig.ra il primo CP_1 Parte_1
piano, con ingresso da via Giardinetto, con conguaglio in danaro in favore della quota di minor valore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Mario Miele definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra e Parte_1 CP_1 sull'immobile sito in Centola alla Via Giardinetto n.101, censito nel N.C.E.U. al foglio 33, part. 287 sub 3, 6 e, al foglio 33, part. 867, sub 1,2, 3, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2932 c.c.:
2) assegna a le unità immobiliari iscritte nel N.C.E.U. del Comune di Centola al Parte_1
foglio 33, part. 287, sub 3 e al foglio 33, part. 867, sub 2, 3;
3) assegna a le unità immobiliari iscritte nel N.C.E.U. del Comune di Centola al foglio 33, CP_1
part. 287 sub 3, 6 e, al foglio 33, part. 867, sub 1;
4) pone a carico di un conguaglio di € 187,20 a favore di Parte_1 CP_1
5) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
6) compensa integralmente le spese di lite;
7) pone, definitivamente, le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, solidalmente a carico delle parti.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6.2.2025
Dott. Mario Miele
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