Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1978, n. 910
Articolo 2
Versione
8 febbraio 1979
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977.
Entrata in vigore il 8 febbraio 1979