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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr. Massimo DE CESARE - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 19 dicembre 2024, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 250/23 R.G.
TRA
Parte_1 elett.te domicil.ta in L'Aquila, Via Poggio Picenze, n. 21 rappr. e dif. dall'Avv.to Ferdinando D'Amario giusta procura in atti APPELLANTE E
CP_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Corso Federico II, n. 68 rappr. e dif. dagli Avv.ti Antonella Trovati ed Emanuela Capannolo giusta procura generale alle liti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del 07.12.2022 del Tribunale di L'Aquila.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.06.2023 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza emessa in data 07.12.2022, pubblicata in pari data e non
1 notificata, con cui il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore dell ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. CP_1
276/2003, della complessiva somma di € 23.419,00 per mancato versamento, da parte della ditta , di contributi relativi al periodo ottobre 2013/giugno 2018. Controparte_2
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale erroneamente qualificato come contratto di appalto anziché come contratto di trasporto il contratto stipulato dall'opponente con la ditta , senza considerare che il Controparte_2 contratto aveva ad oggetto il trasporto e la consegna, per conto della committente, di plichi e documenti, che tutte le attività anteriori al prelievo e successive alla consegna
– quali lo stoccaggio, la catalogazione, la promozione, la vendita e la commercializzazione della merce – erano di competenza di , che la Parte_1 continuatività del servizio non modificava la qualificazione del rapporto, che attività quali il carico, la custodia e lo scarico della merce, nonché la ricezione dei pagamenti in contrassegno avevano carattere meramente accessorio ed erano, perciò, del tutto compatibili con la qualificazione del rapporto in termini di trasporto.
Si costituiva in giudizio l il quale sosteneva la correttezza della sentenza CP_1 impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti in data 17.12.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Con decreto ingiuntivo notificato in data 17.06.2020 il Tribunale di L'Aquila ha intimato a quale committente solidalmente obbligato con Parte_1
l'appaltatore ai sensi dell'art. 29 D.Lgs n. 276/2003, il pagamento, in favore dell CP_1 della complessiva somma di € 23.419,00 per omesso versamento di contributi obbligatori dovuti dalla ditta per il periodo ottobre 2013/giugno 2018. Controparte_2
La società ha proposto opposizione con ricorso al Tribunale di L'Aquila depositato in data 16.07.2020, eccependo preliminarmente la parziale estinzione del credito per prescrizione e sostenendo, nel merito, l'inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 29 D.Lgs n. 276/2003, in quanto la società era un operatore logistico che si era servito della “solamente quale CP_3 spedizioniere/vettore per la consegna di posta interna bancaria”, ragion per cui il contratto stipulato doveva essere considerato un contratto di trasporto e non un contratto di appalto, essendo configurabile un appalto di servizi di trasporto soltanto in presenza di obbligazioni ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle tipiche del contratto
2 di trasporto, “quali lo stoccaggio, la catalogazione della merce, la gestione della stessa all'interno del magazzino, la promozione e commercializzazione dei prodotti trasportati” e non essendo affatto necessario, ai fini della configurabilità del rapporto in termini di trasporto, che il contratto abbia ad oggetto “un'unica operazione”.
Nel costituirsi in giudizio, l ha ribadito la correttezza del proprio operato, CP_1 sostenendo che gli accertamenti ispettivi avevano evidenziato “l'assunzione da parte della ditta di una serie di obblighi contrattuali non riconducibili a Controparte_2 sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, ma concretantesi in una pluralità di prestazioni, anche eventualmente ulteriori ed aggiuntive, svolte con continuità e sistematicità per il raggiungimento di un risultato complessivo”.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di sette testimoni;
ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione;
ritenuto che
“quanto alla sussistenza di un contratto di appalto o, invece, di un mero contratto di trasporto” era sufficiente
“leggere il contratto medesimo per optare per la prima soluzione”, in quanto “le parti lo defini[vano] 'contratto di appalto per la fornitura di servizi logistici ed operativi'; il contratto [aveva] durata di due anni ed [era] tacitamente rinnovabile;
la ditta obbligata al servizio di spedizione [doveva] fornire alla committente documentazione sui propri mezzi e sul proprio personale;
[doveva] altresì fornire il Durc aggiornato;
[doveva] anche obbligare i propri dipendenti ad indossare una divisa fornita dalla committente e apporre i loghi voluti da quest'ultima sui mezzi di trasporto (…) il compenso giornaliero [era] fisso (…) nelle zone oggetto di contratto la ditta non
[poteva] svolgere la sua attività in favore di soggetti diversi dalla committente”; ritenuto, pertanto, che “per la continuità del rapporto (oltre 10 anni), della compenetrazione dell'attività dell'appaltatore con quella del committente (logistica) (…) per le stesse garanzie richieste dalla committente, per la pattuizione di un compenso unitario per le diverse prestazioni” doveva ritenersi che si fosse in presenza di “un appalto di servizi di trasporto”; ritenuto che le dichiarazioni dei testimoni escussi nulla aggiungevano “a quanto finora detto”; tanto premesso, ha rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese di lite.
censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente Parte_1 qualificato come contratto di appalto anziché come contratto di trasporto il contratto stipulato dall'opponente con la ditta , senza considerare che il Controparte_2 contratto ha ad oggetto il trasporto e la consegna, per conto della committente, di plichi e documenti, che tutte le attività anteriori al prelievo e successive alla consegna – quali lo stoccaggio, la catalogazione, la promozione, la vendita e la commercializzazione della merce – sono di competenza di , che la continuatività del servizio Parte_1 non modifica la qualificazione del rapporto, che attività quali il carico, la custodia e lo scarico della merce, nonché la ricezione dei pagamenti in contrassegno hanno carattere meramente accessorio e sono, perciò, del tutto compatibili con la qualificazione del rapporto in termini di trasporto.
3 Le censure sono infondate.
Invero, risulta documentalmente che in data 03.06.2009 la società Parte_1 ha stipulato con la ditta individuale un “contratto di appalto per
[...] Controparte_2 la fornitura di servizi logistici ed operativi” della durata di due anni, tacitamente rinnovabile alla scadenza, con il quale ha conferito alla controparte, “spedizioniere- vettore”, il “mandato di provvedere, per conto di esso mandante ed a nome dello stesso mandante, alla spedizione delle merci di seguito specificate”, nella specie, documenti bancari.
Nel contratto si afferma che “la ditta vettore è obbligata a tenere Parte_2 in perfetto ordine ed indossare correttamente le divise fornite agli addetti della distribuzione” dalla committente, nonché ad “apporre su propri mezzi i loghi e le scritte identificative che gli verranno fornite” dalla medesima;
che “la soc. Spedizioniere-vettore è tenuta ad osservare le istruzioni del committente relativamente alla scelta delle modalità di consegna e di trasporto”; che “la soc. Spedizioniere- vettore sarà ritenuta responsabile per l'eventuale perdita o deterioramento della merce affidatagli, ma la sua responsabilità ed il suo compito terminano con la consegna della merce al destinatario”; che “il compenso spettante alla Soc. spedizioniere-vettore per l'esecuzione del mandato” è di “euro 70,00 (…) + iva giornaliero per il giro bancario/RI”; che “la ditta spedizioniere vettore sarà ritenuta responsabile nei confronti della Soc. committente nel caso di mancata riscossione dei contrassegni, nel caso di mancata o ritardata restituzione dell'incasso degli stessi e, in generale, in tutti i casi di perdita dell'incasso del contrassegno” dovuta alla mancata adozione “di tutte le precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di tale evento”; che “la ditta spedizioniere vettore si obbliga, per tutta la durata del (…) contratto, nelle zone affidate per la distribuzione nonché nella Regione in cui la stessa ha sede, per il servizio dei pacchi e corriere espresso, ad operare in esclusiva per la soc. committente ed ad utilizzare i predetti automezzi dedicati al servizio, obbligandosi anche a non utilizzare gli stessi mezzi per effettuare servizi in favore di ditte concorrenti”; che nel caso in cui si avvalga di collaboratori per l'espletamento del servizio il titolare della ditta dovrà “esibire copia del libro matricola, Documento unico di regolarità contributiva (DURC), copia F24 che attestino il pagamento delle quote Irpef conto dipendente” (cfr. doc. n. 7) fascicolo di primo grado). CP_1
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, nel caso di specie non ci troviamo in presenza di un contratto di trasporto, bensì di un contratto di appalto per la fornitura di servizi logistici (così correttamente qualificato dalle parti del contratto), finalizzato alla realizzazione di un'operazione di outsourcing, cioè di esternalizzazione, da parte della committente – società a sua volta operante nel settore della logistica – di un ramo di attività.
A tale conclusione conducono non soltanto la durata e la continuatività del rapporto instaurato, nonché la previsione di un corrispettivo giornaliero che prescinde
4 dal numero di consegne eseguite, ma anche la presenza, nel contratto, di numerose clausole (quali l'obbligo di indossare le divise fornite dal committente, l'obbligo di apporre sui propri mezzi i loghi e le scritte identificative del committente, la clausola di esclusiva, l'obbligo di attenersi alle istruzioni del committente nella scelta delle modalità di consegna e di trasporto della merce, l'obbligo di fornire documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi assunti nei confronti dei dipendenti impiegati nell'appalto) del tutto estranee alla disciplina legale ed alla natura del contratto di trasporto, consone, invece, alla realizzazione, mediante contratto di appalto, di un'operazione di esternalizzazione.
Rebus sic stantibus, è irrilevante il fatto che gli obblighi e la responsabilità del vettore terminino con la consegna della merce e che il contratto non preveda l'esecuzione di “servizi aggiuntivi (…) quali ad esempio lo stoccaggio, la catalogazione, la gestione della merce all'interno del magazzino, la promozione, la vendita e la commercializzazione dei prodotti trasportati” (peraltro inconferenti con il tipo di merce – documentazione bancaria – da consegnare); allo stesso modo, è irrilevante il fatto che “la custodia, il carico e lo scarico delle merci”, nonché “la ricezione dei pagamenti in contrassegno per i beni trasportati” siano obbligazioni accessorie rispetto all'obbligo di trasporto e consegna della merce (cfr. pag. 7) dell'atto di appello); irrilevante, infine, è anche il fatto che la prova testimoniale abbia confermato come “tutte le attività successive al ritiro e alla consegna” (rectius precedenti al ritiro e successive alla consegna) vengano “svolte dalla ricorrente”.
Infatti, nel caso di specie ci troviamo in presenza di un'operazione di esternalizzazione di un servizio rientrante nella normale attività svolta dal committente, realizzata mediante il suo affidamento in appalto ad una ditta esterna.
Deve, perciò, trovare applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (Cass. Lav., ord. 06.03.2020, n. 6449, la quale, in una fattispecie pressoché sovrapponibile alla presente, ha confermato la decisione di merito che aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti come di sub-trasporto, rientrante
“nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di outsourcing”; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 21.03.1980, n. 1902; Cass. Civ., Sez. 1, 29.04.1981, n. 2620; Cass. Civ., Sez. 3, 14.07.2015, n. 14670; Cass. Lav., ord. 13.07.2018, n. 18751; Cass. Lav., 29.07.2019, n. 20413).
La Corte premette che i giudici d'appello, ai fini della qualificazione del rapporto, avevano, tra l'altro, valorizzato la presenza, nel contratto stipulato, di
5 clausole “estranee al tipo contrattuale prescelto, come l'uso, per il personale Parte_ Parte_
, di badge di riconoscimento forniti da di divise e inoltre CP_4 Parte_ Parte_ l'esposizione del marchio sui furgoni e il diritto di di ispezionare, in qualsiasi momento, pacchi e colli affidati alla ”, nonché “la CP_4 predeterminazione di un corrispettivo comprensivo, fra l'altro, di un fisso giornaliero” ed avevano affermato che l'appalto del servizio di trasporto si caratterizza per la esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o sub-trasporto e a singoli sub-trasporti, con la necessaria presenza, in capo all'appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, atti a realizzare una strategia di outsourcing nel settore trasporti”. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, in quanto “costituisce principio consolidato quello secondo il quale è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare” e “connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore”, ragion per cui “la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o subtrasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (…) non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo”. Conclusione coerente – secondo i giudici di legittimità – con quanto affermato nella sentenza n. 254/2017 dalla Corte Costituzionale, secondo la quale “la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento” e “nelle esternalizzazioni della produzione, con spezzettamento di segmenti produttivi”, è necessario “che il beneficiario finale della prestazione non si sottragga all'obbligo contributivo nei confronti di coloro che hanno partecipato all'esecuzione del servizio, rispetto al caso di un «normale» appalto” (Cass. Lav., ord. 06.03.2020, n. 6449 cit.).
Nel caso di specie, peraltro, non ci troviamo in presenza di una pluralità di contratti, bensì di un unico contratto, correttamente qualificato dalle parti stesse come
“contratto di appalto per la fornitura di servizi logistici ed operativi”.
Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha considerato contratto di appalto di servizi di trasporto e non contratto di trasporto il contratto stipulato da con la ditta , con conseguente responsabilità solidale Parte_1 Controparte_2
6 della committente, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, per le obbligazioni contributive assunte dall'appaltatrice.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte
respinge l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1984,00;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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