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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Luigi Canali 12 06100
UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15190012481U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t.
1) in via pregiudiziale , richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, si rileva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
2) in via sempre pregiudiziale , alla luce della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 945, (legge di stabilità 2016), ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio interpretativo ai sensi dell'art. 267, secondo comma, FU , e, ove possibile, alla Grande Sezione ex art. 158 Reg. Proc. della Corte di Giustizia in combinato disposto con l'art. 104 del predetto regolamento ,
e dell' art. 16 dello Statuto della Corte di Giustizia, per conoscere a)“Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano ”
4) in via preliminare , annullare l'Avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 L.
212/2000 per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso;
5) in via principale , annullare l'Avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
6) in via principale , annullare l'Avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
7) in via subordinata , disapplicare gli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. FU e, per l'effetto, annullare l'Avviso di accertamento impugnato;
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 546/1992.
Per Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t.
rigetto ricorso e vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato giovedì 3 luglio 2025 - 11:50 a mezzo PEC la società Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t. conveniva in giudizio la Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria in persona del l.r.p.t. davanti alla CGT di UG esponendo che:
in data 5.5.2025 le era stato notificato avviso di accertamento nr. M15190012481U ('Avviso'), con il quale si affermava la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2019 , quantificandola in € 17.347,44, oltre interessi pari a € 3.602,56 e sanzioni pari a
€ 20.816,93. in qualità di coobbligato solidale con XXXBET srls, con cui si è dato seguito alla determinazione della base imponibile e al calcolo dell'imposta unica dovuta per l'anno d'imposta 2019, come dettagliatamente descritto nella sezione “Controllo Contabile” del PVC.
Con dovizia di particolari la ricorrente, nel ripercorrere la vicenda che ha portato lo Stato italiano a sostituire l'imposta il prelievo sui giochi con una imposta sulle somme ricevute dagli scommettitori, ha evidenziato:
l'erroneità della tesi di ADM, nell'ipotesi di attività di scommessa condotta da un bookmaker fuori concessione
(a dispetto di quanto accade nel caso di bookmaker concessionario), la qualifica di “gestore” competerebbe non già a Ricorrente_1 (considerato nell'Avviso quale mero beneficiario della gestione altrui), bensì alla ricevitoria, che per contratto si limita a prestare servizi di trasmissione dati, di custodia delle poste di gioco e di pagamento delle vincite (nei casi in cui non vi provveda già direttamente il bookmaker tramite canale bancario); evidenziava al riguardo, anche con la produzione del contratto tra Ricorrente_1 e il ricorrente, che in ragione dell'assetto dei reciproci rapporti contrattuali, il CT (il cd. centro trasmissione dati sito in Italia) rimane completamente estraneo al rischio connesso alla scommessa, il quale grava esclusivamente sulle due parti del contratto di scommessa, ossia il bookmaker Ricorrente_1 e lo scommettitore. E' oltremodo evidente che i servizi offerti dal CT sono del tutto ausiliari e accessori e, peraltro, costituiscono soltanto una fase, anche limitata, dell'intera attività di gestione.
Asseriva che il contratto non fosse stato concluso sul territorio italiano;
Evidenziava che sussistono indubbiamente «obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e art. 45
10, comma 3, L. 212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a eventuali profili sanzionatori.
Sottolineava la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente. Insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso
Pertanto chiedeva l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si era costituita Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie integrative.
Successivamente, disposti rinvii per bonario componimento alla udienza del 20.11.2025 la causa è stata rinviata su richiesta di parte ricorrente al 22.1.2026 e in quella data è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato § 1. L'IMPOSTA
Il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato per quel che riguarda il recupero dell'imposta è infondato.
Si premette, innanzitutto, l'irrilevanza della mancanza di illiceità penale al fine di non applicare l'imposizione disposta dalla amministrazione, ed in questo quadro, la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione
(che ha sancito l'inesistenza di reato a carico della Ricorrente_1) è irrilevante.
Essa richiama la diversa questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, che la Suprema Corte ha escluso, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione Europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni. Difatti, ha sottolineato la Cassazione, "In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia..., il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione Europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali".
Però, il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse ed è espressione del principio di solidarietà contributiva di cui all'art. 53 della Cost..
E' appena il caso di ricordare, tra l'altro, il principio di autonomia delle giurisdizioni sancito dal c.p.p. del 1989
e dalla legge nr. 97 del 2001.
Di conseguenza non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate nel ricorso.
Quanto al merito questa Corte non può che richiamare i principi espressi recentemente dalla Corte di
Cassazione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021) secondo cui L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra “bookmakers” nazionali e “bookmakers” esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione – contrastante col principio di lealtà fiscale – per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21).
Ed ancora:
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di "bookmakers" esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.
In motivazione la Corte ha avuto modo di precisare, con argomentazioni ampiamente convincenti, la soggettività passiva rispetto alla imposta istituita nel 1998, sia nei confronti del centro trasmissione dati che in relazione alla società Ricorrente_1. Sulla base di queste coordinate ermeneutiche, e anche perchè l'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche, i motivi di ricorso relativi vanno rigettati.
§ 2 IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
E' viceversa parzialmente fondato, seppur con motivi parzialmente diversi da quelli indicati nello stesso, per quel che riguarda le sanzioni inflitte dalla Agenzia, e previste dall'art. 5, comma 1 del dlgs 504 del 1998 che così dispone
Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Si premette che nel caso di specie difettano i requisiti della obiettiva incertezza sulla portata e l'ambito delle disposizioni che prevedono la tassazione (all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 applicabile anche all'Imposta Unica ex art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1998) che comporterebbero la non applicazione dell'intera sanzione applicata.
Quello del contribuente sanzionato, infatti, è un comportamento quanto meno negligente, tale da non giustificare l'esenzione invocata nel ricorso Cass Sez. 5 - , Sentenza n. 2139 del 30/01/2020.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza.
Ritiene il giudice, però, che l'applicazione del 120% sull'importo evaso potrebbe considerarsi eccessivo e non conforme ai dettami costituzionali, specificati dal giudice delle leggi con la sentenza nr. 95 del 2022 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 726 cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309». La verifica della proporzionalità della cornice edittale censurata dal Giudice di pace di Sondrio - relativa a condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi in definitiva in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza - fa sì che la sanzione prevista appaia manifestamente sproporzionata, sol che la si confronti con quelle comminate, ad esempio, per illeciti amministrativi di assai frequente realizzazione come quelli previsti in materia di circolazione stradale.
Secondo la Corte l'eccessività del minimo indicato si coglie agevolmente anche nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni, illecito da sempre considerato in rapporto di gravità maggiore - perché comprende condotte connotate da gravità tutt'altro che trascurabile, come in particolare gli atti esibizionistici, i quali sono spesso percepiti dalla persona che ne sia involontariamente spettatrice come atti aggressivi - rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza.
La sentenza così continua. Accertato il vulnus al principio di proporzionalità della pena, è possibile ricondurre a legalità costituzionale la disposizione censurata, mediante la soluzione "costituzionalmente adeguata", stabilita dalla cornice edittale per la peculiare ipotesi di atti osceni realizzati per colpa. Per quanto, infatti, la condotta di tale illecito sia caratterizzata, dal punto di vista materiale, dal necessario coinvolgimento della sfera sessuale da parte dell'agente, estranea agli atti contrari alla pubblica decenza, la natura meramente colposa della condotta esclude in radice quella dimensione aggressiva posseduta, invece, dagli atti sessuali deliberatamente compiuti in pubblico. Né tale conclusione potrebbe essere inficiata dall'obiezione per cui l'illecito di atti contrari alla pubblica decenza comprende anche condotte dolose. Rispetto infatti alla generalità degli illeciti amministrativi, come accade anche per le contravvenzioni, il fuoco del disvalore del fatto non risiede nel peculiare atteggiarsi dell'elemento soggettivo (che rileva normalmente soltanto quale criterio di quantificazione della sanzione), bensì nella materialità della condotta, e in particolare nella sua oggettiva dimensione di offensività per gli interessi protetti dalla norma. Offensività che pare, per l'appunto, non distante da quella caratteristica dell'illecito di atti osceni, allorché compiuto meramente per colpa. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il legislatore di individuare altra e in ipotesi più congrua cornice sanzionatoria, purché nel rispetto del principio di proporzionalità tra gravità dell'illecito e severità della sanzione, che risulta invece macroscopicamente violato dalla disposizione qui esaminata.
Si rileva, però, che proprio in tema si sanzioni amministrative pecuniarie la Corte, con la sentenza nr. 46 del
2023 ha, nel rigettare una questione di legittimità, affermato il seguente principio Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali anche si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato, sulla base del disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Il principio di proporzionalità postula infatti l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44241; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 161/2018 - 40069).
(Nel caso di specie è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Bari in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare. La sanzione prevista dalla norma censurata
- connessa all'esigenza che il contribuente collabori con l'amministrazione finanziaria in vista dell'adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà - può essere ricondotta, senza minarne in radice l'effetto deterrente, entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza sulla base di una sua lettura sistematica in correlazione con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il perimetro di applicazione del comma 4 di tale ultima norma può infatti essere dilatato considerando, tra le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 del medesimo articolo, e in particolare la condotta dell'agente e l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze. Valorizzato in questi termini, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione, atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano) Traendo spunto dall'insegnamento del giudice delle leggi, e dall'articolato normativo di cui al dlgs nr. 472 del 1997, ritiene questo giudice che ricorrono le circostanze previste dalla legge per l'applicazione della riduzione stabilita dall'art. 7, secondo cui qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
Ciò premesso tenuto conto del limitato importo contestato, indice di una limitata attività (sicchè una sanzione del 120% sarebbe eccessivamente afflittiva), ritiene questa Corte di poter far uso del potere riduttivo di cui all'art. 7 del dlgs nr. 472 del 1997 e ridurre la sanzione della metà, giungendo, quindi, al 60% dell'imposta rvasa. Secondo il giudice, infatti, l'art. 7, comma 4, consente alla Amministrazione in prima istanza e poi al Giudice di limitare la portata afflittiva della sanzione rendendola coerente con le circostanze del caso concreto.
Secondo la Corte nell'arresto citato
Valorizzato in questi termini, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, che fornisce maggiore chiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti, l'art. 7, comma 4, del d.lgs.
n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano.
Peraltro, la riduzione nei sensi indicati ben può essere operata già da parte dell'Agenzia delle entrate, poiché questa spesso dispone, fin dal momento della irrogazione della sanzione, degli elementi di valutazione utili al riguardo. In ogni caso ad essa potrà ricorrere il giudice nell'ambito del contenzioso, anche a prescindere da una formale istanza di parte, ogni qualvolta sia stato articolato un motivo di impugnazione sulla debenza o sull'entità delle sanzioni irrogate e risultino allegate circostanze tali da consentirlo.
Inoltre l'art. 20 lett. c) della legge n. 111 del 2023 (che impone fra i princìpi e criteri direttivi quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri
Stati europei) e l'impianto complessivo del decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che, sebbene non applicabile alla fattispecie, può servire, retrospettivamente, per confermare l'esistenza di un principio generale di adattamento della sanzione al caso concreto, vigente anche in materia tributaria e rispondente ai princìpi generali di ragionevolezza e proporzionalità (cfr. articolo 3, comma 3 bis, del novellato d. lgs. nr.
472, secondo cui “La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità
e di offensività”).
E, in tema di possibilità di riduzione della sanzione, il nuovo comma 4 dell'art. 7 statuisce che
Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.
La novità della questione, anche relativamente alle sanzioni, è grave ed eccezionale ragione che induce alla compensazione totale delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di UG, sezione 2^, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t. in persona del l.r.p.t., nei confronti di Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t., con ricorso notificato il giovedì 3 luglio 2025 - 11:50 a mezzo PEC, relativamente all' avviso di accertamento nr. M15190012481U così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ridetermina le sanzioni nel 50% dell'importo applicato;
b) compensa per intero le spese di giudizio.
Così deciso in UG, in camera di consiglio, il 22.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Luigi Canali 12 06100
UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15190012481U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t.
1) in via pregiudiziale , richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, si rileva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
2) in via sempre pregiudiziale , alla luce della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 945, (legge di stabilità 2016), ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio interpretativo ai sensi dell'art. 267, secondo comma, FU , e, ove possibile, alla Grande Sezione ex art. 158 Reg. Proc. della Corte di Giustizia in combinato disposto con l'art. 104 del predetto regolamento ,
e dell' art. 16 dello Statuto della Corte di Giustizia, per conoscere a)“Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano ”
4) in via preliminare , annullare l'Avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 L.
212/2000 per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso;
5) in via principale , annullare l'Avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
6) in via principale , annullare l'Avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
7) in via subordinata , disapplicare gli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. FU e, per l'effetto, annullare l'Avviso di accertamento impugnato;
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 546/1992.
Per Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t.
rigetto ricorso e vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato giovedì 3 luglio 2025 - 11:50 a mezzo PEC la società Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t. conveniva in giudizio la Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria in persona del l.r.p.t. davanti alla CGT di UG esponendo che:
in data 5.5.2025 le era stato notificato avviso di accertamento nr. M15190012481U ('Avviso'), con il quale si affermava la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2019 , quantificandola in € 17.347,44, oltre interessi pari a € 3.602,56 e sanzioni pari a
€ 20.816,93. in qualità di coobbligato solidale con XXXBET srls, con cui si è dato seguito alla determinazione della base imponibile e al calcolo dell'imposta unica dovuta per l'anno d'imposta 2019, come dettagliatamente descritto nella sezione “Controllo Contabile” del PVC.
Con dovizia di particolari la ricorrente, nel ripercorrere la vicenda che ha portato lo Stato italiano a sostituire l'imposta il prelievo sui giochi con una imposta sulle somme ricevute dagli scommettitori, ha evidenziato:
l'erroneità della tesi di ADM, nell'ipotesi di attività di scommessa condotta da un bookmaker fuori concessione
(a dispetto di quanto accade nel caso di bookmaker concessionario), la qualifica di “gestore” competerebbe non già a Ricorrente_1 (considerato nell'Avviso quale mero beneficiario della gestione altrui), bensì alla ricevitoria, che per contratto si limita a prestare servizi di trasmissione dati, di custodia delle poste di gioco e di pagamento delle vincite (nei casi in cui non vi provveda già direttamente il bookmaker tramite canale bancario); evidenziava al riguardo, anche con la produzione del contratto tra Ricorrente_1 e il ricorrente, che in ragione dell'assetto dei reciproci rapporti contrattuali, il CT (il cd. centro trasmissione dati sito in Italia) rimane completamente estraneo al rischio connesso alla scommessa, il quale grava esclusivamente sulle due parti del contratto di scommessa, ossia il bookmaker Ricorrente_1 e lo scommettitore. E' oltremodo evidente che i servizi offerti dal CT sono del tutto ausiliari e accessori e, peraltro, costituiscono soltanto una fase, anche limitata, dell'intera attività di gestione.
Asseriva che il contratto non fosse stato concluso sul territorio italiano;
Evidenziava che sussistono indubbiamente «obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e art. 45
10, comma 3, L. 212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a eventuali profili sanzionatori.
Sottolineava la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente. Insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso
Pertanto chiedeva l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si era costituita Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie integrative.
Successivamente, disposti rinvii per bonario componimento alla udienza del 20.11.2025 la causa è stata rinviata su richiesta di parte ricorrente al 22.1.2026 e in quella data è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato § 1. L'IMPOSTA
Il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato per quel che riguarda il recupero dell'imposta è infondato.
Si premette, innanzitutto, l'irrilevanza della mancanza di illiceità penale al fine di non applicare l'imposizione disposta dalla amministrazione, ed in questo quadro, la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione
(che ha sancito l'inesistenza di reato a carico della Ricorrente_1) è irrilevante.
Essa richiama la diversa questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, che la Suprema Corte ha escluso, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione Europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni. Difatti, ha sottolineato la Cassazione, "In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia..., il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione Europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali".
Però, il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse ed è espressione del principio di solidarietà contributiva di cui all'art. 53 della Cost..
E' appena il caso di ricordare, tra l'altro, il principio di autonomia delle giurisdizioni sancito dal c.p.p. del 1989
e dalla legge nr. 97 del 2001.
Di conseguenza non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate nel ricorso.
Quanto al merito questa Corte non può che richiamare i principi espressi recentemente dalla Corte di
Cassazione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021) secondo cui L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra “bookmakers” nazionali e “bookmakers” esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione – contrastante col principio di lealtà fiscale – per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21).
Ed ancora:
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di "bookmakers" esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.
In motivazione la Corte ha avuto modo di precisare, con argomentazioni ampiamente convincenti, la soggettività passiva rispetto alla imposta istituita nel 1998, sia nei confronti del centro trasmissione dati che in relazione alla società Ricorrente_1. Sulla base di queste coordinate ermeneutiche, e anche perchè l'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche, i motivi di ricorso relativi vanno rigettati.
§ 2 IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
E' viceversa parzialmente fondato, seppur con motivi parzialmente diversi da quelli indicati nello stesso, per quel che riguarda le sanzioni inflitte dalla Agenzia, e previste dall'art. 5, comma 1 del dlgs 504 del 1998 che così dispone
Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Si premette che nel caso di specie difettano i requisiti della obiettiva incertezza sulla portata e l'ambito delle disposizioni che prevedono la tassazione (all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 applicabile anche all'Imposta Unica ex art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1998) che comporterebbero la non applicazione dell'intera sanzione applicata.
Quello del contribuente sanzionato, infatti, è un comportamento quanto meno negligente, tale da non giustificare l'esenzione invocata nel ricorso Cass Sez. 5 - , Sentenza n. 2139 del 30/01/2020.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza.
Ritiene il giudice, però, che l'applicazione del 120% sull'importo evaso potrebbe considerarsi eccessivo e non conforme ai dettami costituzionali, specificati dal giudice delle leggi con la sentenza nr. 95 del 2022 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 726 cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309». La verifica della proporzionalità della cornice edittale censurata dal Giudice di pace di Sondrio - relativa a condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi in definitiva in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza - fa sì che la sanzione prevista appaia manifestamente sproporzionata, sol che la si confronti con quelle comminate, ad esempio, per illeciti amministrativi di assai frequente realizzazione come quelli previsti in materia di circolazione stradale.
Secondo la Corte l'eccessività del minimo indicato si coglie agevolmente anche nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni, illecito da sempre considerato in rapporto di gravità maggiore - perché comprende condotte connotate da gravità tutt'altro che trascurabile, come in particolare gli atti esibizionistici, i quali sono spesso percepiti dalla persona che ne sia involontariamente spettatrice come atti aggressivi - rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza.
La sentenza così continua. Accertato il vulnus al principio di proporzionalità della pena, è possibile ricondurre a legalità costituzionale la disposizione censurata, mediante la soluzione "costituzionalmente adeguata", stabilita dalla cornice edittale per la peculiare ipotesi di atti osceni realizzati per colpa. Per quanto, infatti, la condotta di tale illecito sia caratterizzata, dal punto di vista materiale, dal necessario coinvolgimento della sfera sessuale da parte dell'agente, estranea agli atti contrari alla pubblica decenza, la natura meramente colposa della condotta esclude in radice quella dimensione aggressiva posseduta, invece, dagli atti sessuali deliberatamente compiuti in pubblico. Né tale conclusione potrebbe essere inficiata dall'obiezione per cui l'illecito di atti contrari alla pubblica decenza comprende anche condotte dolose. Rispetto infatti alla generalità degli illeciti amministrativi, come accade anche per le contravvenzioni, il fuoco del disvalore del fatto non risiede nel peculiare atteggiarsi dell'elemento soggettivo (che rileva normalmente soltanto quale criterio di quantificazione della sanzione), bensì nella materialità della condotta, e in particolare nella sua oggettiva dimensione di offensività per gli interessi protetti dalla norma. Offensività che pare, per l'appunto, non distante da quella caratteristica dell'illecito di atti osceni, allorché compiuto meramente per colpa. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il legislatore di individuare altra e in ipotesi più congrua cornice sanzionatoria, purché nel rispetto del principio di proporzionalità tra gravità dell'illecito e severità della sanzione, che risulta invece macroscopicamente violato dalla disposizione qui esaminata.
Si rileva, però, che proprio in tema si sanzioni amministrative pecuniarie la Corte, con la sentenza nr. 46 del
2023 ha, nel rigettare una questione di legittimità, affermato il seguente principio Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali anche si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato, sulla base del disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Il principio di proporzionalità postula infatti l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44241; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 161/2018 - 40069).
(Nel caso di specie è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Bari in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare. La sanzione prevista dalla norma censurata
- connessa all'esigenza che il contribuente collabori con l'amministrazione finanziaria in vista dell'adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà - può essere ricondotta, senza minarne in radice l'effetto deterrente, entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza sulla base di una sua lettura sistematica in correlazione con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il perimetro di applicazione del comma 4 di tale ultima norma può infatti essere dilatato considerando, tra le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 del medesimo articolo, e in particolare la condotta dell'agente e l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze. Valorizzato in questi termini, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione, atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano) Traendo spunto dall'insegnamento del giudice delle leggi, e dall'articolato normativo di cui al dlgs nr. 472 del 1997, ritiene questo giudice che ricorrono le circostanze previste dalla legge per l'applicazione della riduzione stabilita dall'art. 7, secondo cui qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
Ciò premesso tenuto conto del limitato importo contestato, indice di una limitata attività (sicchè una sanzione del 120% sarebbe eccessivamente afflittiva), ritiene questa Corte di poter far uso del potere riduttivo di cui all'art. 7 del dlgs nr. 472 del 1997 e ridurre la sanzione della metà, giungendo, quindi, al 60% dell'imposta rvasa. Secondo il giudice, infatti, l'art. 7, comma 4, consente alla Amministrazione in prima istanza e poi al Giudice di limitare la portata afflittiva della sanzione rendendola coerente con le circostanze del caso concreto.
Secondo la Corte nell'arresto citato
Valorizzato in questi termini, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, che fornisce maggiore chiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti, l'art. 7, comma 4, del d.lgs.
n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano.
Peraltro, la riduzione nei sensi indicati ben può essere operata già da parte dell'Agenzia delle entrate, poiché questa spesso dispone, fin dal momento della irrogazione della sanzione, degli elementi di valutazione utili al riguardo. In ogni caso ad essa potrà ricorrere il giudice nell'ambito del contenzioso, anche a prescindere da una formale istanza di parte, ogni qualvolta sia stato articolato un motivo di impugnazione sulla debenza o sull'entità delle sanzioni irrogate e risultino allegate circostanze tali da consentirlo.
Inoltre l'art. 20 lett. c) della legge n. 111 del 2023 (che impone fra i princìpi e criteri direttivi quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri
Stati europei) e l'impianto complessivo del decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che, sebbene non applicabile alla fattispecie, può servire, retrospettivamente, per confermare l'esistenza di un principio generale di adattamento della sanzione al caso concreto, vigente anche in materia tributaria e rispondente ai princìpi generali di ragionevolezza e proporzionalità (cfr. articolo 3, comma 3 bis, del novellato d. lgs. nr.
472, secondo cui “La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità
e di offensività”).
E, in tema di possibilità di riduzione della sanzione, il nuovo comma 4 dell'art. 7 statuisce che
Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.
La novità della questione, anche relativamente alle sanzioni, è grave ed eccezionale ragione che induce alla compensazione totale delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di UG, sezione 2^, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t. in persona del l.r.p.t., nei confronti di Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t., con ricorso notificato il giovedì 3 luglio 2025 - 11:50 a mezzo PEC, relativamente all' avviso di accertamento nr. M15190012481U così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ridetermina le sanzioni nel 50% dell'importo applicato;
b) compensa per intero le spese di giudizio.
Così deciso in UG, in camera di consiglio, il 22.1.2026