Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 47
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per erronea individuazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta

    Il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato per quel che riguarda il recupero dell'imposta è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico della Ricorrente_1, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per illegittima individuazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta e errata individuazione del soggetto obbligato principale

    Il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato per quel che riguarda il recupero dell'imposta è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico della Ricorrente_1, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto eurounitario e richiesta di rinvio pregiudiziale

    Non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate nel ricorso. La Corte di Cassazione ha affermato che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 212/2000 per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso

    Il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato per quel che riguarda il recupero dell'imposta è infondato. La Corte di Cassazione ha affermato che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Imposta Unica

    La Corte di Cassazione ha affermato che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica

    La Corte di Cassazione ha affermato che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010.

  • Rigettato
    Incompatibilità con gli artt. 56 ss. FU e annullamento dell'Avviso di accertamento

    La Corte di Cassazione ha affermato che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010.

  • Altro
    Compensazione spese di giudizio

    La novità della questione, anche relativamente alle sanzioni, è grave ed eccezionale ragione che induce alla compensazione totale delle spese.

  • Accolto
    Eccessività della sanzione e applicazione del potere riduttivo

    Il giudice ritiene che l'applicazione del 120% sull'importo evaso potrebbe considerarsi eccessivo e non conforme ai dettami costituzionali. Si ritiene che ricorrono le circostanze previste dalla legge per l'applicazione della riduzione stabilita dall'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997, potendo ridurre la sanzione della metà, giungendo quindi al 60% dell'imposta evasa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 47
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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