CASS
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2024, n. 23047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23047 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IF ME nato il [...] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 23047 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze/ con sentenza emessa il 3 dicembre 2021, in integrale riforma della sentenza, appellata dal Pubblico Ministero, con cui il Tribunale di Firenze il 22 ottobre 2016/ ha assolto RS AM dal reato di detenzione illecita di droga pesante, fletto commesso il 13 ottobre 2016, con la recidiva qualificata, invece ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale riformato in peius la pronunzia assolutoria di primo grado, senza avere doverosamente rinnovato l'istruttoria, peraltro ponendo a fondamento della condanna la espressa valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato. In subordine, ove la lettura proposta dalla Difesa fosse valutata non condivisibile, si propone alla S.C. di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli att. 10 e 77 Cost., quali parametri interposti dell'art. 6 Cedu. 3. Il ricorso, inizialmente assegnato a Sez. 7, con ordinanza del 14 dicembre 2023, è stato restituito a Sez. 4 per la trattazione in udienza ordinaria. 4. Il P.G ') nella requisitoria scritta del 25 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. Dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado risulta che la versione resa dall'imputato nel corso dell'interrogatorio, secondo cui lo stesso si era recato in un luogo ritrovo di spacciatori ed assuntori per acquistare droga per proprio uso ed anche per pagare un debito che aveva contratto con un ragazzo per l'affitto di una camera, è stata stimata credibile dal Tribunale (ultima e penultima pagina) e, invece, non credibile dalla Corte di appello (pp. 2-3). In tale contesto, sarebbe stato necessario da parte della Corte di appello fare applicazione del seguente principio di diritto (essendo l'esame dell'imputato un mezzo di prova, sia perché tale è qualificato nella sistematica del codice di 2 tt ít E r4 t g rito, v. libro III, titolo II, capo II, sia Mtp affermato da Corte e.d.u., sentenza 8 luglio 2021, Maestri e altri vs. Italia) che occorre convintamente ribadire: «In tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni si desume dal testo dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma "prove dichiarative" riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta)» (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B, Rv. 284493-02: v. specc. pp. 19-22 della motivazione, sub nn. da 5 a 13 del "considerato in diritto"); «Nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere all'esame dell'imputato, anche se non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito, nel solo caso in cui effettui un diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive dallo stesso rese in precedenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta e in linea con la giurisprudenza convenzionale la decisione dei giudici di appello che, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado e senza procedere al suo esame, avevano condannato l'imputato, che era rimasto assente e non aveva mai reso dichiarazioni)» (Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih Ibrahim, Rv. 283981). Donde, di necessità, l'accoglimento dell'impugnazione. 3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Cort di appello di Firenzer altra Sezione.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 22/02/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 23047 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze/ con sentenza emessa il 3 dicembre 2021, in integrale riforma della sentenza, appellata dal Pubblico Ministero, con cui il Tribunale di Firenze il 22 ottobre 2016/ ha assolto RS AM dal reato di detenzione illecita di droga pesante, fletto commesso il 13 ottobre 2016, con la recidiva qualificata, invece ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale riformato in peius la pronunzia assolutoria di primo grado, senza avere doverosamente rinnovato l'istruttoria, peraltro ponendo a fondamento della condanna la espressa valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato. In subordine, ove la lettura proposta dalla Difesa fosse valutata non condivisibile, si propone alla S.C. di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli att. 10 e 77 Cost., quali parametri interposti dell'art. 6 Cedu. 3. Il ricorso, inizialmente assegnato a Sez. 7, con ordinanza del 14 dicembre 2023, è stato restituito a Sez. 4 per la trattazione in udienza ordinaria. 4. Il P.G ') nella requisitoria scritta del 25 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. Dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado risulta che la versione resa dall'imputato nel corso dell'interrogatorio, secondo cui lo stesso si era recato in un luogo ritrovo di spacciatori ed assuntori per acquistare droga per proprio uso ed anche per pagare un debito che aveva contratto con un ragazzo per l'affitto di una camera, è stata stimata credibile dal Tribunale (ultima e penultima pagina) e, invece, non credibile dalla Corte di appello (pp. 2-3). In tale contesto, sarebbe stato necessario da parte della Corte di appello fare applicazione del seguente principio di diritto (essendo l'esame dell'imputato un mezzo di prova, sia perché tale è qualificato nella sistematica del codice di 2 tt ít E r4 t g rito, v. libro III, titolo II, capo II, sia Mtp affermato da Corte e.d.u., sentenza 8 luglio 2021, Maestri e altri vs. Italia) che occorre convintamente ribadire: «In tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni si desume dal testo dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma "prove dichiarative" riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta)» (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B, Rv. 284493-02: v. specc. pp. 19-22 della motivazione, sub nn. da 5 a 13 del "considerato in diritto"); «Nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere all'esame dell'imputato, anche se non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito, nel solo caso in cui effettui un diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive dallo stesso rese in precedenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta e in linea con la giurisprudenza convenzionale la decisione dei giudici di appello che, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado e senza procedere al suo esame, avevano condannato l'imputato, che era rimasto assente e non aveva mai reso dichiarazioni)» (Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih Ibrahim, Rv. 283981). Donde, di necessità, l'accoglimento dell'impugnazione. 3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Cort di appello di Firenzer altra Sezione.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 22/02/2024.