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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3045/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3045
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 624/2023 (RG 1239/2023)
- affitto di azienda
TRA
Parte
(C.F. ), con sede legale in Angri (SA) in via Papa CP_1 P.IVA_1
Giovanni XXIII n. 47, in persona della amministratrice p.t. rap- Controparte_2
presentata e difesa dagli avvocati Sergio Nitrato Izzo (C.F.
) - PEC e Cira Ca- C.F._1 Email_1
sillo (C.F. – PEC ed elettiva- C.F._2 Email_2
1 mente domiciliata presso il loro studio in Torre Annunziata (NA) al Corso Vitto-
rio Emanuele III n. 365,
-opponente-
E
(C.F con sede in Napoli (NA) in Via Nuova Die- Controparte_3 P.IVA_2
tro La Vigna n. 41, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Guerriero (C.F CP_4
) - PEC ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli (Na) in Via Seggio del
Popolo n. 22
- opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec in data 15.06.2023,
Part
in persona della amministratrice p.t. proponeva op- CP_1 Controparte_2
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 624/2023 (relativamente al giudizio con
RG. 1239/2023) emesso da Questo Tribunale, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 13.338,72 oltre interessi Parte_2
e spese.
Nello specifico, con contratto a rogito del Notaio, dr. CP_3 Persona_1
dell' 08.10.2019 (Rep. n. 18390; Racc. n. 8305) concedeva, in fitto, il ramo
[...]
di azienda, ubicato in Gragnano (NA) in Via Roma n. 91, concernente l'attività di laboratorio di pasticceria fresca sotto l'insegna “Pasticceria e Rosticceria Bene-
detto” in favore di (in data 23.02.2021 modificava la denominazione CP_5
2 Pa sociale, la forma giuridica nonché la sede legale e, pertanto, mutava in .
[...]
CP_
.
La durata di detto contratto di affitto di ramo di azienda veniva convenuta in anni uno con decorrenza dall' 08.10.2019 al 07.10.2020 e con proroga tacita, mentre il canone annuo veniva fissato nella somma di Euro 24.000,00 oltre iva, da pagarsi con rate mensili di Euro 2.000,00, oltre iva, entro il giorno cinque di ogni mese.
Nel corso dell'esecuzione del succitato rapporto contrattuale, Controparte_3
emetteva le fatture n. 424 del 17.11.2022 di Euro 6.588,00; n 425 del 17.11.2022
della somma di Euro 6.588,00; n. 426 del 17.11.2022 dell'importo di Euro
6.588,00; n. 427 del 17.11.2022 per Euro 6.588,00; n. 428 del 17.11.2022 di Euro
6.588,00; n. 431 del 21.11.2022 della somma di Euro 2.192,05, rimaste inevase e pertanto ricorreva all'autorità giudiziaria per l'emissione del decreto ingiuntivo,
poi opposto.
In particolare, l'opponente eccepiva e chiedeva: (i) in via pregiudiziale, di accerta-
re e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice Ordinario per essere com-
petente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) sempre in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'erronea proposizione della domanda con rito monitorio e quindi l'incompetenza per materia del Giudice adìto sotto diverso profilo, con conseguente nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
(iii)
ancora in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia di affitto di azienda, con le con-
seguenze di legge;
(iv) nel merito, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza della prova scritta del preteso credito vantato, per difetto di trasparenza e comunque per totale infondatezza. La fattura
3 nei casi contestati non assurgeva a documento valido ai fini della prova del nego-
zio e della certezza del credito vantato. Le fatture elettroniche poste a base del de-
creto opposto non rispecchiavano i requisiti minimi previsti in materia di fattura-
zione elettronica. Controparte aveva depositato un mero file pdf, senza alcuna at-
testazione di conformità, senza firma digitale e comunque non vi era agli atti il fi-
le .xml, l'unico formato consentito dal sistema in grado di attestarne la autenticità,
l'integrità e l'immodificabilità di quanto fosse in esso contenuto. Trattandosi di un documento informatico, la fattura elettronica doveva essere prodotta secondo spe-
cifiche e precise norme tecniche, per cui non era possibile stamparla sic et simpli-
citer ovvero trasformarla in un formato digitale, come era accaduto nel caso de
quo. Controparte avrebbe dovuto allegare il duplicato informatico delle fatture elettroniche generate dallo S.D.I.; (v) in via riconvenzionale, di accertare e dichia-
rare l'importo di Euro 30.000,00 versato dalla Società opponente a titolo di cau-
zione, in compensazione estintiva - totale o parziale – del preteso credito vantato
ex adverso, se provato. La Società opponente, in occasione della sottoscrizione dei contratti di fitto di ramo di azienda, versava alla società opposta a titolo di cauzio-
ne l'importo complessivo di Euro 30.000,00 (mai restituito all'odierna opponen-
te); (iv) in via incidentale, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del de-
creto opposto per insussistenza dei presupposti ex art. 648 c.p.c.; con rivalsa di spese ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
In data 29.07.2023 si costituiva impugnando e contestando tutto Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare di rigettare, integralmente, l'avversa eccezione di competenza del Tribunale delle Imprese in luogo della competenza
4 del Tribunale Ordinario adìto perché la doglianza mossa dall'opponente era pale-
semente infondata;
di concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecu-
zione del decreto opposto, essendo il credito non contestato e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, di riget-
tare le domande di parte opponente, ivi compresa l'avversa domanda riconvenzio-
nale, infondata in fatto ed in diritto e confermare, pertanto, integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la sussistenza del credito maturato e vantato dalla ricorrente nei confronti di Pt_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, cosi come portato nel-
[...]
le fatture poste alla base dell'opposto decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di Euro 13.338,72 iva Controparte_3
compresa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino al saldo, ovvero delle diverse maggiori o mi-
nori somme accertate in corso di causa e/o ritenute eque e/o di giustizia, oltre inte-
ressi e rivalutazione monetaria;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa, con aumento nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014,
con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 16.01.2024, il Tribunale nello sciogliere la riserva dell'udienza del 15.01.2024, verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive per la detta udienza, atteso che trattavasi di opposizione a decreto ingiuntivo originato da credito derivante da canoni di affitto di ramo di azienda, da trattarsi nelle forme del rito speciale del lavoro, rilevato che non era stato esperito il disponeva il mutamento del rito da ordinario in Pt_4
5 speciale ed onerava la parte opposta di effettuare il nel termine di giorni Pt_4
15 dalla comunicazione.
In ottemperanza a quanto chiesto dall'autorità giudiziaria, parte opposta introdu-
ceva il procedimento di mediazione obbligatorio davanti all'organismo di media-
zione che, tuttavia, si concludeva con esito negativo. CP_6
Le parti procedevano, pertanto, ad integrare le proprie difese depositando memo-
rie integrative ex artt. 426 e 447 bis c.p.c. e la relativa documentazione.
La causa, all'udienza dell'udienza del 19.05.2025, celebrata mediante il deposito in telematico di note di discussione scritte, risultava matura per la sua decisione.
Si rileva, in primis, l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligato-
ria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Va subito evidenziato che le opposizioni a decreto ingiuntivo pronunciate per cre-
diti la cui esistenza è geneticamente da ricondursi ad un contratto di locazione,
sono assoggettate al cosiddetto rito speciale locativo e che pertanto vanno intro-
dotte con ricorso depositato ai sensi dell'art 415 cpc.
Non v'è dubbio peraltro che, qualora tali cause siano introdotte con citazione, an-
ziché con ricorso, non si determina alcun vizio del procedimento, dovendosi provvedere, in tal caso, alla trasformazione del rito, ai sensi degli artt 447-bis e
426 cpc.
Occorre, però, nel caso di specie, che il deposito dell'atto di citazione sia stato ef-
fettuato nel termine perentorio, previsto dall'art. 641 cpc.
Qualora il deposito segua lo spirare del detto termine perentorio, consegue l'i-
nammissibilità dell'opposizione.
Dalle risultanze processuali emerge pacificamente che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec al debitore in data 08.05.2023 e che la citazione in opposi-
6 zione è stata notificata telematicamente in data 15.06.2023 e che in pari data è sta-
ta iscritta a ruolo, ossia nel termine di quaranta giorni, stabilito dall'art. 641,
comma 1, cpc per la tempestiva proposizione dell'opposizione.
Sempre preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di incompetenza per materia del giudice ordinario per essere competente la sezione specializzata in ma-
teria di impresa del Tribunale di Napoli.
Il Tribunale delle Imprese è infatti competente per materia quando la lite ha un fondamento endosocietario, ossia ha come oggetto vicende in grado di incidere e modificare concretamente la struttura della società, dei rapporti societari e quindi la vita sociale stessa. A norma dell'art. 3 d. lgs. n. 168/2003 come sostituito dal decreto legge n.1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto: a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili socie-
tari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni deri-
vanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della so-
cietà che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizio-
ni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c. ed art. 2482, co. 2, c.c. (opposizione dei cre-
ditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale ri-
spettivamente nella s. p. a., e nella s.r.l.), art. 2447 quater, comma 2, c.c., (opposi-
zione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio de-
stinato nella s. p. a.), art. 2487 ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali
7 alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c.,
art. 2503 bis, comma 1, c.c. ed art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società); b) il trasferimento delle partecipazioni sociali e ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) i patti pa-
rasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341 bis c.c.; d) le azioni di re-
sponsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all'art. 2359,
comma 1, n. 3) del codice civile, la società esercitante l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 septies c.c. e le società cooperative di cui all'art. 2545 septies c.c..
Ora, non può dirsi che la fattispecie concreta de quo rientri nell'ambito delle tipo-
logie di controversie disciplinate dalla lettera della legge istitutiva del Tribunale
delle Imprese, in quanto essa riguarda il mancato pagamento dei canoni di fitto del ramo di azienda di cui al rogito notarile sottoscritto tra l'opposta e l'opponente e non attiene a rapporti societari.
L'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente, pertanto,
va integralmente rigettata.
Esaminando il merito del giudizio, si rileva che l'opposizione al decreto ingiunti-
vo è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Secondo parte opponente, la sola produzione delle fatture elettroniche non prove-
rebbe l'esistenza del credito o, comunque, non sarebbe idonea a far ottenere il de-
creto ingiuntivo.
Trattasi di un'argomentazione difensiva che non coglie nel segno, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizio-
8 ne: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente,
nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della
pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore,
mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'o-
nere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modifi-
cativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ebbene, è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto parteci-
pativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernen-
ti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza n. 299 del 12/01/2016), essendo invece utile all'ottenimento del decreto ingiuntivo.
È noto che le fatture elettroniche, in quanto documenti informatici generati dal Si-
stema di Interscambio (SdI), generino documenti informatici autentici ed immodi-
ficabili, non semplici “copie informatiche di documenti informatici”, bensì “du-
plicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma
1, lettera l) quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digita-
le”).
Inoltre, dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti i.v.a. attraverso la trasmissione di fatture con il Sistema di Interscambio,
dunque le imprese sono esonerate dall'obbligo di annotazione delle scritture nei
9 registri contabili e, di conseguenza, dagli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2,
c.p.c. (si veda Trib. Padova 8 agosto 2019; Trib. Verona 19 novembre 2018; Trib.
Torino 12 aprile 2023).
Conseguentemente, ha legittimamente ottenuto il decreto ingiuntivo CP_3
avendo depositato nel fascicolo monitorio (copia contratto a rogito del Notaio, dr.
dell' 8 Ottobre 2019 -Rep. n.18390 - Racc. n. 8305; copia fat- Persona_2
ture emesse dalla ricorrente in PDF e XML;
copia rogito di risoluzione del
15.11.2022 del fitto del ramo di azienda sito in Gragnano). Nel caso di specie è
pacifico che le somme portate dalle fatture su cui poggia la domanda di pagamen-
to azionata da sono dovute da che non ha mai con- Controparte_3 Parte_3
testato e/o disconosciuto in maniera esplicita i relativi documenti fiscali.
Nell'odierno giudizio l'opponente, infatti, si limita solo a prospettare mere infon-
date e stilistiche doglianze di rito.
Va altresì rigettata la richiesta di compensazione dei crediti in quanto agli atti del giudizio non c'è prova che l'opponente abbia versato, in occasione della sottoscri-
zione dei contratti di fitto di ramo di azienda, alla Società opposta, a titolo di cau-
zione, l'importo complessivo di Euro 30.000,00.
Inoltre, risulta che l'opponente abbia formulato la medesima doglianza anche nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 1160/2022 e 411/2023 emessi en-
trambi dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Per tali motivi l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo al quale va conferita l'efficacia esecutiva.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e si liquida-
no, come in dispositivo.
10 Per quanto attiene alla richiesta della alla condanna di parte opponente CP_3
all'aumento nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, non si ritiene doversi accordare in ragione della esiguità dei collegamenti ipertestuali presenti per la natura stessa del giudizio, as-
similabile al procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione promossa da FA. CP_1
-conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 624/2023 del 24/04/2023 (relativa-
mente al procedimento con RG. 1239/2023) emesso da Questo Tribunale, dichia-
randolo definitivamente esecutivo;
-condanna FA. al pagamento dei compensi professionali in favore CP_1
dell'opposta che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Guer-
riero, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 16.06.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
11
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3045
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 624/2023 (RG 1239/2023)
- affitto di azienda
TRA
Parte
(C.F. ), con sede legale in Angri (SA) in via Papa CP_1 P.IVA_1
Giovanni XXIII n. 47, in persona della amministratrice p.t. rap- Controparte_2
presentata e difesa dagli avvocati Sergio Nitrato Izzo (C.F.
) - PEC e Cira Ca- C.F._1 Email_1
sillo (C.F. – PEC ed elettiva- C.F._2 Email_2
1 mente domiciliata presso il loro studio in Torre Annunziata (NA) al Corso Vitto-
rio Emanuele III n. 365,
-opponente-
E
(C.F con sede in Napoli (NA) in Via Nuova Die- Controparte_3 P.IVA_2
tro La Vigna n. 41, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Guerriero (C.F CP_4
) - PEC ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli (Na) in Via Seggio del
Popolo n. 22
- opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec in data 15.06.2023,
Part
in persona della amministratrice p.t. proponeva op- CP_1 Controparte_2
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 624/2023 (relativamente al giudizio con
RG. 1239/2023) emesso da Questo Tribunale, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 13.338,72 oltre interessi Parte_2
e spese.
Nello specifico, con contratto a rogito del Notaio, dr. CP_3 Persona_1
dell' 08.10.2019 (Rep. n. 18390; Racc. n. 8305) concedeva, in fitto, il ramo
[...]
di azienda, ubicato in Gragnano (NA) in Via Roma n. 91, concernente l'attività di laboratorio di pasticceria fresca sotto l'insegna “Pasticceria e Rosticceria Bene-
detto” in favore di (in data 23.02.2021 modificava la denominazione CP_5
2 Pa sociale, la forma giuridica nonché la sede legale e, pertanto, mutava in .
[...]
CP_
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La durata di detto contratto di affitto di ramo di azienda veniva convenuta in anni uno con decorrenza dall' 08.10.2019 al 07.10.2020 e con proroga tacita, mentre il canone annuo veniva fissato nella somma di Euro 24.000,00 oltre iva, da pagarsi con rate mensili di Euro 2.000,00, oltre iva, entro il giorno cinque di ogni mese.
Nel corso dell'esecuzione del succitato rapporto contrattuale, Controparte_3
emetteva le fatture n. 424 del 17.11.2022 di Euro 6.588,00; n 425 del 17.11.2022
della somma di Euro 6.588,00; n. 426 del 17.11.2022 dell'importo di Euro
6.588,00; n. 427 del 17.11.2022 per Euro 6.588,00; n. 428 del 17.11.2022 di Euro
6.588,00; n. 431 del 21.11.2022 della somma di Euro 2.192,05, rimaste inevase e pertanto ricorreva all'autorità giudiziaria per l'emissione del decreto ingiuntivo,
poi opposto.
In particolare, l'opponente eccepiva e chiedeva: (i) in via pregiudiziale, di accerta-
re e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice Ordinario per essere com-
petente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) sempre in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'erronea proposizione della domanda con rito monitorio e quindi l'incompetenza per materia del Giudice adìto sotto diverso profilo, con conseguente nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
(iii)
ancora in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia di affitto di azienda, con le con-
seguenze di legge;
(iv) nel merito, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza della prova scritta del preteso credito vantato, per difetto di trasparenza e comunque per totale infondatezza. La fattura
3 nei casi contestati non assurgeva a documento valido ai fini della prova del nego-
zio e della certezza del credito vantato. Le fatture elettroniche poste a base del de-
creto opposto non rispecchiavano i requisiti minimi previsti in materia di fattura-
zione elettronica. Controparte aveva depositato un mero file pdf, senza alcuna at-
testazione di conformità, senza firma digitale e comunque non vi era agli atti il fi-
le .xml, l'unico formato consentito dal sistema in grado di attestarne la autenticità,
l'integrità e l'immodificabilità di quanto fosse in esso contenuto. Trattandosi di un documento informatico, la fattura elettronica doveva essere prodotta secondo spe-
cifiche e precise norme tecniche, per cui non era possibile stamparla sic et simpli-
citer ovvero trasformarla in un formato digitale, come era accaduto nel caso de
quo. Controparte avrebbe dovuto allegare il duplicato informatico delle fatture elettroniche generate dallo S.D.I.; (v) in via riconvenzionale, di accertare e dichia-
rare l'importo di Euro 30.000,00 versato dalla Società opponente a titolo di cau-
zione, in compensazione estintiva - totale o parziale – del preteso credito vantato
ex adverso, se provato. La Società opponente, in occasione della sottoscrizione dei contratti di fitto di ramo di azienda, versava alla società opposta a titolo di cauzio-
ne l'importo complessivo di Euro 30.000,00 (mai restituito all'odierna opponen-
te); (iv) in via incidentale, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del de-
creto opposto per insussistenza dei presupposti ex art. 648 c.p.c.; con rivalsa di spese ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
In data 29.07.2023 si costituiva impugnando e contestando tutto Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare di rigettare, integralmente, l'avversa eccezione di competenza del Tribunale delle Imprese in luogo della competenza
4 del Tribunale Ordinario adìto perché la doglianza mossa dall'opponente era pale-
semente infondata;
di concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecu-
zione del decreto opposto, essendo il credito non contestato e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, di riget-
tare le domande di parte opponente, ivi compresa l'avversa domanda riconvenzio-
nale, infondata in fatto ed in diritto e confermare, pertanto, integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la sussistenza del credito maturato e vantato dalla ricorrente nei confronti di Pt_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, cosi come portato nel-
[...]
le fatture poste alla base dell'opposto decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di Euro 13.338,72 iva Controparte_3
compresa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino al saldo, ovvero delle diverse maggiori o mi-
nori somme accertate in corso di causa e/o ritenute eque e/o di giustizia, oltre inte-
ressi e rivalutazione monetaria;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa, con aumento nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014,
con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 16.01.2024, il Tribunale nello sciogliere la riserva dell'udienza del 15.01.2024, verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive per la detta udienza, atteso che trattavasi di opposizione a decreto ingiuntivo originato da credito derivante da canoni di affitto di ramo di azienda, da trattarsi nelle forme del rito speciale del lavoro, rilevato che non era stato esperito il disponeva il mutamento del rito da ordinario in Pt_4
5 speciale ed onerava la parte opposta di effettuare il nel termine di giorni Pt_4
15 dalla comunicazione.
In ottemperanza a quanto chiesto dall'autorità giudiziaria, parte opposta introdu-
ceva il procedimento di mediazione obbligatorio davanti all'organismo di media-
zione che, tuttavia, si concludeva con esito negativo. CP_6
Le parti procedevano, pertanto, ad integrare le proprie difese depositando memo-
rie integrative ex artt. 426 e 447 bis c.p.c. e la relativa documentazione.
La causa, all'udienza dell'udienza del 19.05.2025, celebrata mediante il deposito in telematico di note di discussione scritte, risultava matura per la sua decisione.
Si rileva, in primis, l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligato-
ria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Va subito evidenziato che le opposizioni a decreto ingiuntivo pronunciate per cre-
diti la cui esistenza è geneticamente da ricondursi ad un contratto di locazione,
sono assoggettate al cosiddetto rito speciale locativo e che pertanto vanno intro-
dotte con ricorso depositato ai sensi dell'art 415 cpc.
Non v'è dubbio peraltro che, qualora tali cause siano introdotte con citazione, an-
ziché con ricorso, non si determina alcun vizio del procedimento, dovendosi provvedere, in tal caso, alla trasformazione del rito, ai sensi degli artt 447-bis e
426 cpc.
Occorre, però, nel caso di specie, che il deposito dell'atto di citazione sia stato ef-
fettuato nel termine perentorio, previsto dall'art. 641 cpc.
Qualora il deposito segua lo spirare del detto termine perentorio, consegue l'i-
nammissibilità dell'opposizione.
Dalle risultanze processuali emerge pacificamente che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec al debitore in data 08.05.2023 e che la citazione in opposi-
6 zione è stata notificata telematicamente in data 15.06.2023 e che in pari data è sta-
ta iscritta a ruolo, ossia nel termine di quaranta giorni, stabilito dall'art. 641,
comma 1, cpc per la tempestiva proposizione dell'opposizione.
Sempre preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di incompetenza per materia del giudice ordinario per essere competente la sezione specializzata in ma-
teria di impresa del Tribunale di Napoli.
Il Tribunale delle Imprese è infatti competente per materia quando la lite ha un fondamento endosocietario, ossia ha come oggetto vicende in grado di incidere e modificare concretamente la struttura della società, dei rapporti societari e quindi la vita sociale stessa. A norma dell'art. 3 d. lgs. n. 168/2003 come sostituito dal decreto legge n.1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto: a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili socie-
tari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni deri-
vanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della so-
cietà che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizio-
ni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c. ed art. 2482, co. 2, c.c. (opposizione dei cre-
ditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale ri-
spettivamente nella s. p. a., e nella s.r.l.), art. 2447 quater, comma 2, c.c., (opposi-
zione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio de-
stinato nella s. p. a.), art. 2487 ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali
7 alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c.,
art. 2503 bis, comma 1, c.c. ed art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società); b) il trasferimento delle partecipazioni sociali e ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) i patti pa-
rasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341 bis c.c.; d) le azioni di re-
sponsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all'art. 2359,
comma 1, n. 3) del codice civile, la società esercitante l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 septies c.c. e le società cooperative di cui all'art. 2545 septies c.c..
Ora, non può dirsi che la fattispecie concreta de quo rientri nell'ambito delle tipo-
logie di controversie disciplinate dalla lettera della legge istitutiva del Tribunale
delle Imprese, in quanto essa riguarda il mancato pagamento dei canoni di fitto del ramo di azienda di cui al rogito notarile sottoscritto tra l'opposta e l'opponente e non attiene a rapporti societari.
L'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente, pertanto,
va integralmente rigettata.
Esaminando il merito del giudizio, si rileva che l'opposizione al decreto ingiunti-
vo è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Secondo parte opponente, la sola produzione delle fatture elettroniche non prove-
rebbe l'esistenza del credito o, comunque, non sarebbe idonea a far ottenere il de-
creto ingiuntivo.
Trattasi di un'argomentazione difensiva che non coglie nel segno, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizio-
8 ne: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente,
nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della
pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore,
mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'o-
nere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modifi-
cativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ebbene, è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto parteci-
pativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernen-
ti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza n. 299 del 12/01/2016), essendo invece utile all'ottenimento del decreto ingiuntivo.
È noto che le fatture elettroniche, in quanto documenti informatici generati dal Si-
stema di Interscambio (SdI), generino documenti informatici autentici ed immodi-
ficabili, non semplici “copie informatiche di documenti informatici”, bensì “du-
plicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma
1, lettera l) quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digita-
le”).
Inoltre, dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti i.v.a. attraverso la trasmissione di fatture con il Sistema di Interscambio,
dunque le imprese sono esonerate dall'obbligo di annotazione delle scritture nei
9 registri contabili e, di conseguenza, dagli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2,
c.p.c. (si veda Trib. Padova 8 agosto 2019; Trib. Verona 19 novembre 2018; Trib.
Torino 12 aprile 2023).
Conseguentemente, ha legittimamente ottenuto il decreto ingiuntivo CP_3
avendo depositato nel fascicolo monitorio (copia contratto a rogito del Notaio, dr.
dell' 8 Ottobre 2019 -Rep. n.18390 - Racc. n. 8305; copia fat- Persona_2
ture emesse dalla ricorrente in PDF e XML;
copia rogito di risoluzione del
15.11.2022 del fitto del ramo di azienda sito in Gragnano). Nel caso di specie è
pacifico che le somme portate dalle fatture su cui poggia la domanda di pagamen-
to azionata da sono dovute da che non ha mai con- Controparte_3 Parte_3
testato e/o disconosciuto in maniera esplicita i relativi documenti fiscali.
Nell'odierno giudizio l'opponente, infatti, si limita solo a prospettare mere infon-
date e stilistiche doglianze di rito.
Va altresì rigettata la richiesta di compensazione dei crediti in quanto agli atti del giudizio non c'è prova che l'opponente abbia versato, in occasione della sottoscri-
zione dei contratti di fitto di ramo di azienda, alla Società opposta, a titolo di cau-
zione, l'importo complessivo di Euro 30.000,00.
Inoltre, risulta che l'opponente abbia formulato la medesima doglianza anche nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 1160/2022 e 411/2023 emessi en-
trambi dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Per tali motivi l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo al quale va conferita l'efficacia esecutiva.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e si liquida-
no, come in dispositivo.
10 Per quanto attiene alla richiesta della alla condanna di parte opponente CP_3
all'aumento nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, non si ritiene doversi accordare in ragione della esiguità dei collegamenti ipertestuali presenti per la natura stessa del giudizio, as-
similabile al procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione promossa da FA. CP_1
-conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 624/2023 del 24/04/2023 (relativa-
mente al procedimento con RG. 1239/2023) emesso da Questo Tribunale, dichia-
randolo definitivamente esecutivo;
-condanna FA. al pagamento dei compensi professionali in favore CP_1
dell'opposta che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Guer-
riero, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 16.06.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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