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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa
NA ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4787 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello;
nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Martina Vetere;
Parte_1
- appellante- contro
Controparte_1
- appellato contumace-
*****
Fatto e diritto
Con il presente gravame, ha impugnato la sentenza n. 434/2024, depositata Parte_1 il 28.05.2024, resa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio n. 7/2024 r.g., che ha integralmente accolto l'opposizione formulata dalla stessa avverso il verbale di contestazione n.
Z2320452/2023 elevato dalla Polizia Locale del compensando le spese di Controparte_1 giudizio;
in particolare, l'appellante ha chiesto la parziale riforma della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese di lite, censurando la decisione del giudice di prime cure per averne immotivatamente disposto la compensazione, nonostante l'esito del giudizio, in contrasto con quanto statuito dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Il non si è costituito e il giudizio è proseguito in sua contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita in forma documentale mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 04.11.2025 è stata trattenuta per la decisione
********
Nel merito, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento, nei termini e per i motivi che seguono.
Come noto, ai fini della ripartizione finale e definitiva delle spese di giudizio, il Codice di procedura civile utilizza il criterio della soccombenza, in particolare l'art. 91, co. 1, c.p.c. stabilisce che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. È parimenti noto, altresì, che il criterio per cui le spese vanno poste a carico del soccombente, tuttavia, non è affatto rigido né assoluto. La deroga più rilevante al criterio della soccombenza è infatti rappresentata dalla possibilità di compensare le spese come previsto dall'art. 92, co. 2, c.p.c., il quale, così come modificato dal o dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 stabilisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
V'è tuttavia da considerare che l'art. 92 c.p.c., nel testo previgente, consentiva la compensazione anche per “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”; sicché la circostanza che il legislatore abbia voluto tipizzare rigidamente le deroghe del principio della soccombenza si spiega indubbiamente con la volontà di porre rimedio ad abusi o ad opinabili estensioni dell'istituto.
Ad ogni modo, occorre rammentare che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, co. 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Considerando che gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima, l'apprezzamento della sussistenza del vizio denunciato dev'essere fatto con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità.
Orbene, nel caso di specie il giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dalla in quanto ha ritenuto che dalla documentazione allegata dalla ricorrente sia possibile Pt_1 ritenere la sussistenza di una presumibile causa di esclusione della violazione, rilevando che non fosse quindi possibile accertare la responsabilità dell'opponente.
Appare dunque evidente che la compensazione basata sulla sussistenza di “giusti motivi”, come argomentato dal giudice di pace, risulta essere una mera formula di stile, trattandosi di motivazione del tutto apparente, non supportata da alcuna sostanziale ragione, che non può essere assolutamente ritenuta conforme ai principi legislativi e giurisprudenziali sopra rassegnati, non trattandosi né delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. né di questioni di particolare gravità ed eccezionalità in grado di giustificare la compensazione delle spese a seguito della richiamata pronuncia della Corte costituzionale.
In ossequio al principio della soccombenza, occorre dunque condannare il CP_1 alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, oltreché a quelle del
[...] presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, - accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite sostenute da nel primo grado di Parte_1 giudizio, liquidate in € 43 per spese vive ed € 200,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite sostenute da per il Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 64,50 per spese vive ed € 300,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 04.11.2025
Il giudice
NA ST
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato. NA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa
NA ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4787 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello;
nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Martina Vetere;
Parte_1
- appellante- contro
Controparte_1
- appellato contumace-
*****
Fatto e diritto
Con il presente gravame, ha impugnato la sentenza n. 434/2024, depositata Parte_1 il 28.05.2024, resa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio n. 7/2024 r.g., che ha integralmente accolto l'opposizione formulata dalla stessa avverso il verbale di contestazione n.
Z2320452/2023 elevato dalla Polizia Locale del compensando le spese di Controparte_1 giudizio;
in particolare, l'appellante ha chiesto la parziale riforma della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese di lite, censurando la decisione del giudice di prime cure per averne immotivatamente disposto la compensazione, nonostante l'esito del giudizio, in contrasto con quanto statuito dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Il non si è costituito e il giudizio è proseguito in sua contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita in forma documentale mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 04.11.2025 è stata trattenuta per la decisione
********
Nel merito, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento, nei termini e per i motivi che seguono.
Come noto, ai fini della ripartizione finale e definitiva delle spese di giudizio, il Codice di procedura civile utilizza il criterio della soccombenza, in particolare l'art. 91, co. 1, c.p.c. stabilisce che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. È parimenti noto, altresì, che il criterio per cui le spese vanno poste a carico del soccombente, tuttavia, non è affatto rigido né assoluto. La deroga più rilevante al criterio della soccombenza è infatti rappresentata dalla possibilità di compensare le spese come previsto dall'art. 92, co. 2, c.p.c., il quale, così come modificato dal o dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 stabilisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
V'è tuttavia da considerare che l'art. 92 c.p.c., nel testo previgente, consentiva la compensazione anche per “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”; sicché la circostanza che il legislatore abbia voluto tipizzare rigidamente le deroghe del principio della soccombenza si spiega indubbiamente con la volontà di porre rimedio ad abusi o ad opinabili estensioni dell'istituto.
Ad ogni modo, occorre rammentare che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, co. 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Considerando che gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima, l'apprezzamento della sussistenza del vizio denunciato dev'essere fatto con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità.
Orbene, nel caso di specie il giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dalla in quanto ha ritenuto che dalla documentazione allegata dalla ricorrente sia possibile Pt_1 ritenere la sussistenza di una presumibile causa di esclusione della violazione, rilevando che non fosse quindi possibile accertare la responsabilità dell'opponente.
Appare dunque evidente che la compensazione basata sulla sussistenza di “giusti motivi”, come argomentato dal giudice di pace, risulta essere una mera formula di stile, trattandosi di motivazione del tutto apparente, non supportata da alcuna sostanziale ragione, che non può essere assolutamente ritenuta conforme ai principi legislativi e giurisprudenziali sopra rassegnati, non trattandosi né delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. né di questioni di particolare gravità ed eccezionalità in grado di giustificare la compensazione delle spese a seguito della richiamata pronuncia della Corte costituzionale.
In ossequio al principio della soccombenza, occorre dunque condannare il CP_1 alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, oltreché a quelle del
[...] presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, - accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite sostenute da nel primo grado di Parte_1 giudizio, liquidate in € 43 per spese vive ed € 200,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite sostenute da per il Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 64,50 per spese vive ed € 300,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 04.11.2025
Il giudice
NA ST
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato. NA ST