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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 2610/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
E , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentate e difese dall'avv. Maria Grazia Cimaomo, come da procura in atti
[...] appellanti
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Giuseppe Caputo e Anna Rosa Maria De Carlo, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 579/2024 pubblicata il
26.3.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2022, conveniva in giudizio l' al fine Persona_1 CP_1 di ottenere il riconoscimento della malattia professionale, denunciata con domanda del 5.5.2021, asseritamente contratta in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, nonché la condanna dell' al pagamento “dell'indennizzo per capitale o per rendita, della differenza del danno CP_1
1 biologico tra la misura riconosciuta dall' 8% e quella quantificata dal medico legale pari al CP_1
16%”.
Con ricorso depositato in data 26.4.2023, e , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 di deceduto il 7.2.2023, riassumevano il giudizio esponendo: che Persona_1 Per_1 aveva svolto attività lavorativa che gli aveva causato la malattia professionale
[...] dell'artrosi cervicale e lombosacrale con protrusioni discali multiple;
che l' aveva riconosciuto CP_1 la natura professionale della malattia e un danno biologico nella misura dell'8%; che costui era, invece, affetto da un danno biologico nella misura del 16%.
Concludevano, chiedendo di condannare l' alla costituzione di una rendita rapportata ad un CP_1 danno biologico del 16%.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che il danno biologico CP_1 subito dal in relazione alla malattia professionale riconosciuta era stato correttamente Per_1 quantificato in sede amministrativa.
Il Tribunale di Frosinone, espletata la prova testimoniale e una CTU medico legale, rigettava il ricorso, avendo il consulente riconosciuto che la malattia professionale da cui era affetto il incideva sullo stesso, in termini di danno biologico, nella misura dell'8%, ovvero nella Per_1 stessa misura già riconosciuta in sede amministrativa. Condannava le ricorrenti al pagamento delle CP_ spese di lite, e l' al pagamento delle spese di CTU.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 lamentando un vizio di motivazione e l'erroneità delle valutazioni medico-legali formulate dal CTU nella relazione peritale.
Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
a) in riforma totale della sentenza impugnata, accogliere la domanda introduttiva e per l'effetto accertare e dichiarare la malattia professionale richiesta con domanda n. 518321696 del 5.5.2021, di cui risultava affetto il , asseritamene contratta in occasione dello svolgimento Persona_1 dell'attività lavorativa e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento dell'indennizzo per capitale o per rendita, della differenza del danno biologico tra la misura riconosciuta dall' 8% e quella quantificata dal medico legale pari al 16% come CP_1 stabilito nella relazione e/o nella misura che sarà accertata a seguito di consulenza medica d'ufficio, di cui si chiede sin da ora l'ammissione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
b) condannare l' , in persona del Presidente in carica pro tempore, a corrispondere agli eredi di CP_1
il relativo indennizzo in rendita di cui al D. Lgs n. 38/2000, successive Persona_1 modificazioni ed integrazioni nella corrispondente misura di legge e con decorrenza di legge, oltre alle
2 ulteriori prestazioni di legge e agli interessi legali con decorrenza di legge, oltre alle spese mediche sostenute dal ricorrente a causa dell'infortunio di cui è causa;
c) condannare l' , in persona del Presidente in carica pro tempore, al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio, per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
In via istruttoria, hanno chiesto disporsi la prova testi, richiesta nel giudizio di primo grado, e il rinnovo della CTU medico legale.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto.
Disposta una CTU medico legale, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa dando lettura della presente sentenza contestuale.
2. l'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Risulta documentato in atti che ha presentato in data 5.5.2021 domanda Persona_1 all' per il riconoscimento dell'eziologia professionale di due distinte malattie, la CP_1 spondilodiscopatia lombare e la spondilodiscopatia cervicale;
che l' ha riconosciuto la natura CP_1 professionale solo della “spondilodiscopatia LS, con protrusioni discali” con valutazione del danno biologico nella misura dell'8%.
Alla luce delle deduzioni contenute nel ricorso in appello e della documentazione allegata al ricorso di primo grado, questa Corte ha ritenuto necessario disporre una nuova CTU medico legale al fine di quantificare i postumi della malattia professionale riconosciuta dall' ai sensi dell'art. 13 CP_1
D.lgs. n. 38/2000.
La CTU nominata, dott.ssa , ha così concluso il suo elaborato peritale: “La Persona_2 spondilodiscoartrosi lombare, già riconosciuta malattia di origine professionale, ha determinato postumi permanenti complessivamente valutabili nella misura del 10% (dieci per cento) come danno biologico (ex art. 13, D. Lgs n. 38/2000), a decorrere dalla data della domanda amministrativa”. CP_1
Le conclusioni dell'ausiliare della Corte trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal
Collegio perché precise ed immuni da vizi logici e ricostruttivi, in mancanza di contestazioni delle parti.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, deve essere dichiarato che era affetto da postumi Persona_1 inabilitanti permanenti nella misura dell'10%, a seguito di malattia professionale, e, per l'effetto, deve essere condannato l' a corrispondere alle appellanti, n.q. di eredi di , CP_1 Persona_1 un indennizzo in conto capitale pari alla differenza tra la misura percentuale di inabilità di cui sopra
(10%) e quella riconosciuta in via amministrativa (8%), oltre interessi legali.
3 4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cimaomo, che si è dichiarata antistataria.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- dichiara che era affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura Persona_1 dell'10%, a seguito di malattia professionale;
- condanna l' a corrispondere alle appellanti, n.q. di eredi di , un indennizzo CP_1 Persona_1 in conto capitale pari alla differenza tra la misura percentuale di inabilità di cui sopra (10%) e quella riconosciuta in via amministrativa (8%), oltre interessi legali;
- condanna l' a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, che CP_1 si liquidano in € 2.500,00 quanto al primo grado e in € 3.500,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' CP_1
Roma, 7.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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