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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 5737/2021, vertente fra le parti:
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio D'Antona, giusta mandato in atti
-ricorrente in riassunzione-
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Angela Barbuto
-resistente in riassunzione, contumace-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 aprile 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 22 ottobre 2021 da Controparte_2 con cui le è stato intimato il pagamento di complessivi € 71.187,51, oltre interessi da calcolarsi al momento del saldo ex art. 1284, IV comma, c.c.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, limitatamente agli interessi richiesti e conteggiati ex art. 1284, ult. comma, c.c.
1 Segnatamente, la società opponente ha rilevato che il titolo su cui si fonda la minacciata esecuzione è la sentenza del Tribunale di Bari n. 2074/2021 del 27.5.2021 che ha condannato al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_2 della somma di €143.034,20, per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali sulla
[...] somma via via rivalutata dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo”.
Di talchè, in assenza di un accertamento ad hoc del giudice in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie speciale di cui all'art. 1284, comma quarto c.c., la locuzione “interessi legali” deve necessariamente intendersi quale saggio legale ex art. 1284, I comma, c.c. Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha chiesto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “ - accertare e dichiarare la illegittimità o comunque la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 22/10/2021 con il quale ha intimato a Controparte_2 [...]
i pagare in suo favore la somma di € 70.642,23 oltre spese e competenze Parte_1
– … accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di a Controparte_2 procedere a esecuzione forzata.
In via subordinata, rideterminare gli interessi
- Determinare la somma eventualmente dovuta da computando gli Parte_1
“interessi legali sulla somma” di € 143.034,20 “via via rivalutata dalla data della domanda giudiziale”, imputando la somma di € 181.193,94 corrisposta da per Parte_1
€ 143.034,20 quale sorte capitale, € 7.965,80 per interessi legali e rivalutazione, € 25.693,94 per spese e competenze legali, € 4.500,00 per spese CTU”.
Si è costituita in giudizio la società che ha specificamente Controparte_2 contestato le avverse doglianze.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, né sono state depositate le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
Il precedente GI ha formulato proposta ex art. 185 bis c.p.c. che tuttavia non è stata accettata dalla società convenuta.
E' stata fissata l'udienza del 2 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preso atto dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno della società opponente, il giudizio è stato interrotto.
Tempestivamente riassunto da , all'udienza del 19 marzo 2025, Controparte_1 verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della Liquidatela, ne è
2 stata dichiarata la contumacia ed è stata fissata l'udienza odierna per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di brevi note conclusive, cui parte opponente ha provveduto.
*****
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizioni all'esecuzione poiché vertono sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata della società opponente nei suoi confronti sulla scorta della sentenza del Tribunale di Bari n. 2074/2021 del 27.5.2021.
Invero, con l'opposizione al vaglio di questo Tribunale è stato contestato il diritto dell'intimante di procedere a esecuzione forzata per il credito relativo agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., sull'obbligazione risultante dal titolo esecutivo, sia per non essere l'applicabilità del tasso in questione specificamente prevista nel suddetto titolo esecutivo, sia per non essere, in radice, applicabile l'indicata disposizione, in virtù della natura dell'obbligazione stessa.
Non è poi inutile rimarcare che l'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno della società opposta non rende improseguibile il presente giudizio, trattandosi di giudizio di mero accertamento negativo (arg. Corte di Appello di Bari 30 agosto 2024 n. 1111).
Ciò precisato, preme evidenziare che, di fronte a un titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta al giudice dell'esecuzione e, tanto meno, al giudice adito a seguito di una opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta, infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.
Al contrario, al giudice dell'esecuzione (e/o al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione) spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione, se una siffatta decisione vi sia stata, e trarne le conseguenze, al fine di liquidare l'importo per il quale vi è diritto di procedere a esecuzione forzata.
3 Ne deriva, altresì, che, se, al contrario, una siffatta decisione non sia affatto ravvisabile nella pronuncia costituente titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione (e/o il giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione) non può che prendere atto del difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente a oggetto gli interessi al tasso eventualmente più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere a esecuzione forzata per il relativo importo, sulla base del titolo esecutivo fatto valere.
Questi principi, da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità, sono stati ribaditi e precisati, proprio con riguardo alla particolare fattispecie in esame nel presente giudizio, relativa all'ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all'esito di un giudizio di cognizione non indichi esattamente il tasso degli interessi (legali) dovuti sul credito (costituente la sorta capitale) oggetto di condanna.
È stato, quindi, in proposito affermato il seguente principio di diritto: "se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024, Rv. 670951 - 02).
È opportuno precisare che la pronuncia appena richiamata si limita, condivisibilmente, ad escludere il potere del giudice dell'esecuzione di integrare la portata cognitiva del titolo esecutivo.
Deve, pertanto, ritenersi che il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli
"interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche
4 in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione (cfr. Cass.
n. 19015/2024).
In definitiva, l'opposizione è fondata e merita accoglimento atteso che l'intimazione di pagamento di interessi calcolati al saggio della N. 231/2002 avanzata dall'opposta è CP_3 illegittima.
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e l'intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite, pendente il presente giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accoglie l'opposizione proposta avverso il precetto notificato a Controparte_1
da il 22 ottobre 2021 e per l'effetto dichiara Controparte_2 insussistente il diritto del creditore a richiedere il pagamento degli interessi di cui alla sentenza n. 2074/2021 del Tribunale di Bari al tasso ex art. 1284 ul. comma c.c.;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani il 16 aprile 2025 mediante pubblica lettura
La Giudice
Diletta Calò
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 5737/2021, vertente fra le parti:
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio D'Antona, giusta mandato in atti
-ricorrente in riassunzione-
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Angela Barbuto
-resistente in riassunzione, contumace-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 aprile 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 22 ottobre 2021 da Controparte_2 con cui le è stato intimato il pagamento di complessivi € 71.187,51, oltre interessi da calcolarsi al momento del saldo ex art. 1284, IV comma, c.c.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, limitatamente agli interessi richiesti e conteggiati ex art. 1284, ult. comma, c.c.
1 Segnatamente, la società opponente ha rilevato che il titolo su cui si fonda la minacciata esecuzione è la sentenza del Tribunale di Bari n. 2074/2021 del 27.5.2021 che ha condannato al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_2 della somma di €143.034,20, per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali sulla
[...] somma via via rivalutata dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo”.
Di talchè, in assenza di un accertamento ad hoc del giudice in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie speciale di cui all'art. 1284, comma quarto c.c., la locuzione “interessi legali” deve necessariamente intendersi quale saggio legale ex art. 1284, I comma, c.c. Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha chiesto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “ - accertare e dichiarare la illegittimità o comunque la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 22/10/2021 con il quale ha intimato a Controparte_2 [...]
i pagare in suo favore la somma di € 70.642,23 oltre spese e competenze Parte_1
– … accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di a Controparte_2 procedere a esecuzione forzata.
In via subordinata, rideterminare gli interessi
- Determinare la somma eventualmente dovuta da computando gli Parte_1
“interessi legali sulla somma” di € 143.034,20 “via via rivalutata dalla data della domanda giudiziale”, imputando la somma di € 181.193,94 corrisposta da per Parte_1
€ 143.034,20 quale sorte capitale, € 7.965,80 per interessi legali e rivalutazione, € 25.693,94 per spese e competenze legali, € 4.500,00 per spese CTU”.
Si è costituita in giudizio la società che ha specificamente Controparte_2 contestato le avverse doglianze.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, né sono state depositate le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
Il precedente GI ha formulato proposta ex art. 185 bis c.p.c. che tuttavia non è stata accettata dalla società convenuta.
E' stata fissata l'udienza del 2 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preso atto dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno della società opponente, il giudizio è stato interrotto.
Tempestivamente riassunto da , all'udienza del 19 marzo 2025, Controparte_1 verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della Liquidatela, ne è
2 stata dichiarata la contumacia ed è stata fissata l'udienza odierna per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di brevi note conclusive, cui parte opponente ha provveduto.
*****
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizioni all'esecuzione poiché vertono sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata della società opponente nei suoi confronti sulla scorta della sentenza del Tribunale di Bari n. 2074/2021 del 27.5.2021.
Invero, con l'opposizione al vaglio di questo Tribunale è stato contestato il diritto dell'intimante di procedere a esecuzione forzata per il credito relativo agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., sull'obbligazione risultante dal titolo esecutivo, sia per non essere l'applicabilità del tasso in questione specificamente prevista nel suddetto titolo esecutivo, sia per non essere, in radice, applicabile l'indicata disposizione, in virtù della natura dell'obbligazione stessa.
Non è poi inutile rimarcare che l'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno della società opposta non rende improseguibile il presente giudizio, trattandosi di giudizio di mero accertamento negativo (arg. Corte di Appello di Bari 30 agosto 2024 n. 1111).
Ciò precisato, preme evidenziare che, di fronte a un titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta al giudice dell'esecuzione e, tanto meno, al giudice adito a seguito di una opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta, infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.
Al contrario, al giudice dell'esecuzione (e/o al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione) spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione, se una siffatta decisione vi sia stata, e trarne le conseguenze, al fine di liquidare l'importo per il quale vi è diritto di procedere a esecuzione forzata.
3 Ne deriva, altresì, che, se, al contrario, una siffatta decisione non sia affatto ravvisabile nella pronuncia costituente titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione (e/o il giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione) non può che prendere atto del difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente a oggetto gli interessi al tasso eventualmente più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere a esecuzione forzata per il relativo importo, sulla base del titolo esecutivo fatto valere.
Questi principi, da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità, sono stati ribaditi e precisati, proprio con riguardo alla particolare fattispecie in esame nel presente giudizio, relativa all'ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all'esito di un giudizio di cognizione non indichi esattamente il tasso degli interessi (legali) dovuti sul credito (costituente la sorta capitale) oggetto di condanna.
È stato, quindi, in proposito affermato il seguente principio di diritto: "se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024, Rv. 670951 - 02).
È opportuno precisare che la pronuncia appena richiamata si limita, condivisibilmente, ad escludere il potere del giudice dell'esecuzione di integrare la portata cognitiva del titolo esecutivo.
Deve, pertanto, ritenersi che il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli
"interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche
4 in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione (cfr. Cass.
n. 19015/2024).
In definitiva, l'opposizione è fondata e merita accoglimento atteso che l'intimazione di pagamento di interessi calcolati al saggio della N. 231/2002 avanzata dall'opposta è CP_3 illegittima.
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e l'intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite, pendente il presente giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accoglie l'opposizione proposta avverso il precetto notificato a Controparte_1
da il 22 ottobre 2021 e per l'effetto dichiara Controparte_2 insussistente il diritto del creditore a richiedere il pagamento degli interessi di cui alla sentenza n. 2074/2021 del Tribunale di Bari al tasso ex art. 1284 ul. comma c.c.;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani il 16 aprile 2025 mediante pubblica lettura
La Giudice
Diletta Calò
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