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Sentenza 27 agosto 2024
Sentenza 27 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/08/2024, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 311/2024
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.SA Monica Vitali Presidente
Dott.SA Serena Sommariva Consigliera
Dott.SA Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 4319/2023 del Tribunale di Milano (est. Porcelli), promoSA da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Franzoso, presso il cui studio in Milano, via
Chiossetto n. 2, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Testa, presso il cui studio in Milano, piazzale
Cadorna n. 4, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : riformi la sentenza di primo grado n.
4319/2023 di cui a dispositivo letto in udienza del Tribunale del Lavoro di Milano, dichiarando che la Dr.SA ha diritto ad essere sussunta al secondo livello Parte_1 del CCNL applicato da parte odierna appellata a far data dal 2018, data di rinnovo del
CCNL, od in subordine dalla data di prima richiesta da parte dell'appellante in data 25 ottobre 2022, o del proprio Legale in data 29 novembre 2022, con la conseguenza di richiesta di attribuzione del secondo livello CCNL e della conseguente corresponsione delle differenze retributive e contributive che Le spettano dalla data di attribuzione del secondo livello, delle quali si chiede la liquidazione in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, richiamato per l'effetto devolutivo dell'appello, ex art. 346 c.p.c., le difese, le domande e le eccezioni già svolte e proposte nel giudizio di primo grado,
• In via preliminare: per le ragioni indicate nel § 4, dichiarare l'inammissibilità dell'appello
• Nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dalla dott.SA avverso la Pt_1 sentenza n. 4319 pubblicata dal Tribunale di Milano-sezione lavoro in data 05.01.2024,
e rigettare le domande tutte ex adverso proposte, per le ragioni dedotte nel presente atto e confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese e compenso di avvocato, importo da aumentarsi del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso forfettario per spese generali e oneri, come dovuti per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 5 gennaio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6292/2023 R.G. promoSA da contro ha respinto le Parte_1 Controparte_1 domande della ricorrente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di essere dipendente di da più di 25 Controparte_2 anni, con mansioni di produttore esecutivo, inquadrata nel 3° livello, profilo programmista regista, del CCL Rai 2003;
- che il Tribunale di Milano nel 2014 e la Corte d'appello di Milano nel 2016 avevano condannato la società datrice di lavoro ad adibirla a mansioni di produttore esecutivo e a risarcirle il danno da demansionamento, rigettando invece la domanda di inquadramento superiore nel 1° livello;
Con
- che il CCL el 2018 aveva introdotto nuovamente il 2° livello e, anche a proposito del periodo c.d. transitorio (dal 2018 sino a fine 2021), aveva inquadrato le mansioni del programmista regista – produttore esecutivo nel 1° livello o quantomeno, come minimo, nel 2° livello;
- che dal 22 settembre 2022 la datrice di lavoro aveva introdotto una differenziazione tra produttori creativi e delegati di produzione, attribuendo a tale ultimo ruolo e svuotando la funzione di Parte_1
pag. 2/9 ogni contenuto editoriale/produttivo per appiattirla su contenuti esclusivamente amministrativi/segretariali; ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiari che la Dr.SA ha diritto ad essere sussunta nel secondo livello Parte_1
CCNL applicato da parte resistente a far data dal 2018, data di rinnovo CCNL, od in subordine dalla data di prima richiesta da parte della ricorrente in data 25 ottobre
2022, o del proprio Legale in data 29 novembre 2022, con la conseguenza di richiesta di attribuzione del secondo livello CCNL e della conseguente corresponsione delle differenze retributive e contributive che Le spettano dalla data di attribuzione del secondo livello, di cui si richiede la liquidazione in favore della ricorrente.
Dichiari altresì che dal settembre 2022 la Dr.SA ha subito un Parte_1 demansionamento reale illegittimo ed in contrasto con l'art. 13 Statuto dei Lavoratori per i motivi di cui in narrativa e condanni conseguentemente la resistente al risarcimento dei danni specifico riguardante il demansionamento”. si è costituita nel giudizio di primo grado, Controparte_1 eccependo preliminarmente la nullità della domanda di condanna al pagamento delle pretese differenze retributive, come pure della domanda di risarcimento del danno da demansionamento, per difetto di specifiche allegazioni;
nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, premesso che tra le parti vi era stato un pregresso contenzioso, ha evidenziato che tanto la sentenza del Tribunale di Milano n.
2044/2016, quanto la sentenza della Corte d'appello n. 334/2018 (che aveva confermato la pronuncia di primo grado), avevano accertato il demansionamento subito da respingendo la domanda di inquadramento superiore, ed Parte_1 avevano condannato la RA ad adibire la lavoratrice “a mansioni idonee al terzo livello del CCNL di riferimento”.
Ad avviso del giudice non corrispondeva al vero, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, che secondo le anzidette sentenze dovesse Parte_1 essere inquadrata nel 2° livello già nel 2016: in esse, infatti, mancava qualsiasi statuizione al riguardo, principalmente per assenza di ogni domanda di inquadramento nel 2° livello (peraltro previsto anche dal CCL Rai precedente al rinnovo del 2018); la sentenza della Corte d'appello, paSAta in giudicato, aveva anzi espreSAmente affermato che “dalle prove orali espletate emerge come l'attività della fosse Pt_1 perfettamente coerente con il livello di inquadramento”, vale a dire il 3° livello.
Tanto premesso, con riguardo alla domanda di superiore inquadramento il Tribunale ha osservato che il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva alcuna descrizione delle mansioni concretamente svolte da a decorrere dal Parte_1
2018 (ossia da quando la steSA rivendicava il superiore inquadramento); non riportava la declaratoria contrattuale del livello richiesto, né operava alcun raffronto tra mansioni effettive e declaratoria contrattuale.
pag. 3/9 La ricorrente, secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado, si era limitata ad affermare “di aver svolto mansioni di programmista regista- produttore esecutivo e, dopo la sentenza di secondo grado, di avere ottenuto un incarico ma di non essere stata reintrodotta concretamente e definitivamente nel ruolo di produttore esecutivo, fino al settembre 2022, quando sarebbe stata illegittimamente demansionata”. Il Tribunale ha, perciò, respinto la domanda in base alla motivazione che risultava mancante l'indicazione delle attività svolte nel periodo oggetto di causa dalla ricorrente, la quale aveva riconosciuto di non essere stata reintrodotta nel ruolo di produttore esecutivo dopo la sentenza della Corte d'appello.
Ha poi osservato che la domanda risultava infondata anche per l'ulteriore ragione che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il CCL Rai 2018 non prevede alcun automatismo nell'attribuzione dei livelli di inquadramento, ma stabilisce una fase transitoria e una fase a regime e dispone che: nel 3° livello rientra nella fase transitoria il “programmista” e nella fase a regime il “programmista multimediale”; nel 2° livello rientra nella fase transitoria il “produttore esecutivo- programmista (produzioni di media complessità)” e nella fase a regime il “produttore esecutivo-programmista multimediale (produzioni di media complessità)”.
Ad avviso del primo giudice, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre ed allegare tutti gli elementi volti a dimostrare la riconducibilità dell'attività dalla steSA svolta al 2° livello, ossia: a) che i programmi ai quali era stata assegnata rientravano in quelli di “media complessità” (per risorse coinvolte, budget assegnato e fascia oraria di programmazione); b) di aver agito con “discrezionalità di poteri e autonomia di decisione” o di avere svolto “funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale o mansioni specialistiche di medio livello”, come previsto dalla declaratoria generale del livello enunciata nel CCL Rai 2018.
Il Tribunale ha respinto anche la domanda relativa al demansionamento, osservando che mancava, innanzitutto, la descrizione delle mansioni dequalificanti asseritamente assegnate alla lavoratrice;
mancava, inoltre, qualsiasi allegazione relativa alla professionalità acquisita, nonché qualsiasi descrizione della posizione rivestita prima del demansionamento, sicché risultava impossibile valutare la rispondenza delle mansioni assegnate a quelle precedentemente svolte dalla ricorrente, alla professionalità acquisita e al livello di inquadramento attribuito alla steSA.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1 il 25 marzo 2024.
Con un unico, articolato, motivo impugna il capo di sentenza che ha respinto la domanda di inquadramento della lavoratrice nel 2° livello del CCL Rai.
Evidenzia di avere svolto mansioni di “produttore esecutivo” e che tale circostanza non è mai stata contestata dalla controparte ed anzi riconosciuta anche dal pag. 4/9 Tribunale;
deduce che da ciò, in base ad una corretta interpretazione del contratto collettivo, discenderebbe la sicura attribuzione del 2° livello.
Sottolinea come anche la sentenza n. 334/2018 della Corte d'appello di
Milano abbia così statuito: “per come descritte dalla steSA ricorrente, le mansioni svolte avrebbero potuto essere al massimo ricondotte al secondo livello, che però non è stato oggetto di domanda, ma non al primo livello, difettando appunto, l'ampio grado di autonomia da questo richiesto”.
Richiama la differenza tra “programmista regista” e “produttore esecutivo” e deduce che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il “produttore esecutivo” non è previsto dal CCL Rai 2018 solo come specificazione del “programmista regista”, ma ha una propria dignità e autonomia, con una specifica declaratoria e descrizione di mansioni.
Avrebbe pertanto errato il Tribunale nel ritenere che, per poter inquadrare il
“produttore esecutivo” nel 2° livello, occorre che egli si occupi di “produzione di media complessità”.
Nell'ottica del gravame, infatti, per chi esercita il ruolo di produttore esecutivo non è previsto, in base al contratto collettivo, l'inquadramento al 3° livello, in quanto tale ruolo è automaticamente inquadrato a partire dal 2° livello.
Sulla base delle ragioni esposte, l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma, in parte qua, della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata Controparte_1 ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per difetto
[...] dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza del gravame, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 12 giugno 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
pag. 5/9 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto da Pt_1 indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed
[...]
i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura il capo di sentenza che ha respinto la domanda di inquadramento superiore, siccome fondato su un'errata interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo in tema di classificazione del personale.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
Nel merito l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Va premesso che le sentenze intervenute tra le parti (sentenza n. 2044/2016 del Tribunale di Milano e sentenza n. 334/2018 della Corte d'appello Milano, che ha confermato la pronuncia di primo grado ed è paSAta in giudicato) hanno respinto la domanda di inquadramento superiore proposta da in relazione alle Parte_1 mansioni svolte da dicembre 2011 a luglio 2012. In quel giudizio la lavoratrice rivendicava unicamente l'inquadramento nel 1° livello.
Nel presente giudizio ha chiesto il riconoscimento del diritto Parte_1 all'inquadramento nel 2° livello in relazione ad un diverso periodo, ossia dal 2018 (data di rinnovo del CCL Rai) in poi.
Dal momento che le fattispecie oggetto dei due giudizi hanno fatti costitutivi differenti, tra i quali non sussiste alcuna relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico, il giudicato formatosi sull'accertamento contenuto nelle sentenze sopra richiamate non ha efficacia diretta né rifleSA nel presente giudizio. Tanto premesso, può ritenersi pacifico in causa, alla luce delle convergenti allegazioni contenute negli atti difensivi delle parti, nonché delle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio libero nel giudizio di primo grado (cfr. verbale di Parte_1 udienza del 21 novembre 2023), che la steSA abbia svolto, sia pure non in via esclusiva, mansioni di “produttore esecutivo”. Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, tuttavia, lo svolgimento di tali mansioni non è di per sé sufficiente a sancire il diritto all'inquadramento nel 2° livello CCL Rai 2018.
pag. 6/9 Va, infatti, pienamente condivisa la statuizione, contenuta nella sentenza di prime cure, secondo cui, in base al CCL Rai 2018, il ruolo di “produttore esecutivo” costituisce una specializzazione nell'ambito del profilo professionale di
“programmista” (“programmista multimediale” nella fase a regime), con la conseguenza che, anche per il “produttore esecutivo” (così come per il “programmista” ed il “programmista multimediale”), l'inquadramento nel 2° livello presuppone che l'attività afferisca a “produzioni di media complessità”.
A tali conclusioni si perviene sulla base di una lettura delle disposizioni del CCL condotta alla stregua dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362
e ss. c.c. ed in particolare valorizzando, accanto all'univoco dato testuale, il criterio dell'interpretazione logico-sistematica ex art. 1363 c.c., che impone all'interprete di non limitarsi ad una lettura “atomistica” delle parole, ma di scrutinare l'intero contenuto delle dichiarazioni, collegando e raffrontando tra loro frasi e parole e interpretando le une per mezzo delle altre.
Ed infatti, l'art. 59, paragrafo D), del CCL Rai 2018, rubricato
“specializzazioni/attività aggiuntive”, stabilisce, per quanto qui intereSA, che
“nell'ambito del profilo professionale del programmista (programmista multimediale nella fase a regime) costituiscono specializzazioni qualitativamente equivalenti nei livelli 1 e 2 di inquadramento, in relazione a prodotti caratterizzati da complessità (per risorse coinvolte, budget assegnato e fascia oraria di programmazione), i ruoli di seguito indicati: […] - Produttore esecutivo”, definito come chi “Effettua la valutazione economica e il controllo del budget (sopra e sotto la linea) e delle spese delegate, in accordo con il controller e con la pianificazione di rete;
definisce e richiede i fabbisogni di personale editoriale interno ed esterno e di personale e mezzi della produzione;
E' la figura di riferimento redazionale che segue tutto l'iter ideativo e produttivo: riunioni di impostazione e produzione del prodotto, chiusure, collaudi;
sovraintende tutti i processi produttivi organizzando, insieme al curatore, le attività redazionali” (cfr. CCL allegato sub doc. 2 fascicolo appellata di primo grado).
L'art. 59, paragrafo A), dello stesso CCL, rubricato “livelli”, indica tra i profili professionali esemplificativi del 1° livello “- Produttore Esecutivo – Programmista
Multimediale (produzioni complesse)” e tra i profili professionali esemplificativi del 2° livello “- Produttore Esecutivo – Programmista Multimediale (produzioni media complessità)”.
Il contratto collettivo, dunque, chiarisce espreSAmente che il ruolo di
“produttore esecutivo” costituisce una specializzazione all'interno del profilo professionale di “programmista” (a regime “programmista multimediale”) e che tale ruolo è professionalmente equivalente ai livelli 1° e 2° “in relazione a prodotti caratterizzati da complessità”.
Coerentemente, lo stesso contratto collettivo ribadisce che elemento qualificante ai fini dell'inquadramento del “produttore esecutivo” e del pag. 7/9 “programmista” (a regime “programmista multimediale”) nel 1° e/o nel 2° livello è rappresentato dal fatto di prestare attività in produzioni caratterizzate da complessità
(specificamente “produzioni complesse” ai fini dell'inquadramento nel 1° livello e
“produzioni di media complessità” ai fini dell'inquadramento al 2° livello).
La suesposta esegesi delle disposizioni del CCL Rai 2018 (che il Collegio condivide con il giudice di prime cure) non è efficacemente confutata dalle argomentazioni di parte appellante, che si limita sostanzialmente ad affermare l'autonomia della figura professionale del “produttore esecutivo” rispetto a quella del
“programmista” (o “programmista multimediale”), senza tuttavia esaminare specificamente le previsioni contrattuali sopra scrutinate, delle quali non propone una lettura alternativa. Alla luce dell'interpretazione qui accolta delle clausole del contratto collettivo relative alla classificazione del personale, va condivisa la statuizione della sentenza appellata secondo cui, ai fini dell'inquadramento nel 2° livello, avrebbe Parte_1 dovuto allegare tutti gli elementi volti a dimostrare la riconducibilità al livello rivendicato dell'attività dalla steSA svolta quale “produttore esecutivo”, vale a dire che le produzioni cui tale attività afferiva erano connotate da “media complessità” quanto a risorse coinvolte, budget assegnato e fascia oraria di programmazione;
ciò che la lavoratrice ha omesso di fare.
L'assegnazione a produzioni di “media complessità” è stata espreSAmente negata dalla società appellata, la quale ha analiticamente indicato le produzioni nell'ambito delle quali l'appellante prestò attività di “produttore esecutivo” e ne ha evidenziato il carattere di produzioni di “baSA complessità”, trattandosi di documentari che vengono realizzati senza studio;
ai quali è assegnato un budget contenuto;
che coinvolgono un numero limitato di risorse (1-2 persone); sono realizzati quasi interamente con materiale d'archivio, non implicano la presenza di un presentatore ed i cui contenuti sono di competenza esclusiva degli autori. In assenza di qualsiasi allegazione e prova in ordine alla “media complessità”
(nel senso sopra precisato) delle produzioni nell'ambito delle quali Parte_1 svolse attività di “produttore esecutivo” – che era onere della lavoratrice fornire, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie – non sussiste il diritto della steSA Con ad essere inquadrata nel 2° livello del CCL 2018: difetta, infatti, un elemento essenziale a tal fine, secondo la valutazione del contenuto professionale dello specifico ruolo operata dalle parti collettive.
Per altro verso, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure (con statuizione neppure specificamente impugnata), difetta radicalmente qualsiasi allegazione e deduzione istruttoria in ordine alla sussistenza, nell'attività lavorativa prestata dall'appellante, dei tratti qualificanti il 2° livello di inquadramento, come tratteggiati dalla declaratoria generale del contratto collettivo (secondo cui
“appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o
pag. 8/9 innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale o mansioni specialistiche di medio livello”).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4319/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 12 giugno 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Monica Vitali
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 311/2024
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.SA Monica Vitali Presidente
Dott.SA Serena Sommariva Consigliera
Dott.SA Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 4319/2023 del Tribunale di Milano (est. Porcelli), promoSA da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Franzoso, presso il cui studio in Milano, via
Chiossetto n. 2, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Testa, presso il cui studio in Milano, piazzale
Cadorna n. 4, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : riformi la sentenza di primo grado n.
4319/2023 di cui a dispositivo letto in udienza del Tribunale del Lavoro di Milano, dichiarando che la Dr.SA ha diritto ad essere sussunta al secondo livello Parte_1 del CCNL applicato da parte odierna appellata a far data dal 2018, data di rinnovo del
CCNL, od in subordine dalla data di prima richiesta da parte dell'appellante in data 25 ottobre 2022, o del proprio Legale in data 29 novembre 2022, con la conseguenza di richiesta di attribuzione del secondo livello CCNL e della conseguente corresponsione delle differenze retributive e contributive che Le spettano dalla data di attribuzione del secondo livello, delle quali si chiede la liquidazione in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, richiamato per l'effetto devolutivo dell'appello, ex art. 346 c.p.c., le difese, le domande e le eccezioni già svolte e proposte nel giudizio di primo grado,
• In via preliminare: per le ragioni indicate nel § 4, dichiarare l'inammissibilità dell'appello
• Nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dalla dott.SA avverso la Pt_1 sentenza n. 4319 pubblicata dal Tribunale di Milano-sezione lavoro in data 05.01.2024,
e rigettare le domande tutte ex adverso proposte, per le ragioni dedotte nel presente atto e confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese e compenso di avvocato, importo da aumentarsi del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso forfettario per spese generali e oneri, come dovuti per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 5 gennaio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6292/2023 R.G. promoSA da contro ha respinto le Parte_1 Controparte_1 domande della ricorrente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di essere dipendente di da più di 25 Controparte_2 anni, con mansioni di produttore esecutivo, inquadrata nel 3° livello, profilo programmista regista, del CCL Rai 2003;
- che il Tribunale di Milano nel 2014 e la Corte d'appello di Milano nel 2016 avevano condannato la società datrice di lavoro ad adibirla a mansioni di produttore esecutivo e a risarcirle il danno da demansionamento, rigettando invece la domanda di inquadramento superiore nel 1° livello;
Con
- che il CCL el 2018 aveva introdotto nuovamente il 2° livello e, anche a proposito del periodo c.d. transitorio (dal 2018 sino a fine 2021), aveva inquadrato le mansioni del programmista regista – produttore esecutivo nel 1° livello o quantomeno, come minimo, nel 2° livello;
- che dal 22 settembre 2022 la datrice di lavoro aveva introdotto una differenziazione tra produttori creativi e delegati di produzione, attribuendo a tale ultimo ruolo e svuotando la funzione di Parte_1
pag. 2/9 ogni contenuto editoriale/produttivo per appiattirla su contenuti esclusivamente amministrativi/segretariali; ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiari che la Dr.SA ha diritto ad essere sussunta nel secondo livello Parte_1
CCNL applicato da parte resistente a far data dal 2018, data di rinnovo CCNL, od in subordine dalla data di prima richiesta da parte della ricorrente in data 25 ottobre
2022, o del proprio Legale in data 29 novembre 2022, con la conseguenza di richiesta di attribuzione del secondo livello CCNL e della conseguente corresponsione delle differenze retributive e contributive che Le spettano dalla data di attribuzione del secondo livello, di cui si richiede la liquidazione in favore della ricorrente.
Dichiari altresì che dal settembre 2022 la Dr.SA ha subito un Parte_1 demansionamento reale illegittimo ed in contrasto con l'art. 13 Statuto dei Lavoratori per i motivi di cui in narrativa e condanni conseguentemente la resistente al risarcimento dei danni specifico riguardante il demansionamento”. si è costituita nel giudizio di primo grado, Controparte_1 eccependo preliminarmente la nullità della domanda di condanna al pagamento delle pretese differenze retributive, come pure della domanda di risarcimento del danno da demansionamento, per difetto di specifiche allegazioni;
nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, premesso che tra le parti vi era stato un pregresso contenzioso, ha evidenziato che tanto la sentenza del Tribunale di Milano n.
2044/2016, quanto la sentenza della Corte d'appello n. 334/2018 (che aveva confermato la pronuncia di primo grado), avevano accertato il demansionamento subito da respingendo la domanda di inquadramento superiore, ed Parte_1 avevano condannato la RA ad adibire la lavoratrice “a mansioni idonee al terzo livello del CCNL di riferimento”.
Ad avviso del giudice non corrispondeva al vero, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, che secondo le anzidette sentenze dovesse Parte_1 essere inquadrata nel 2° livello già nel 2016: in esse, infatti, mancava qualsiasi statuizione al riguardo, principalmente per assenza di ogni domanda di inquadramento nel 2° livello (peraltro previsto anche dal CCL Rai precedente al rinnovo del 2018); la sentenza della Corte d'appello, paSAta in giudicato, aveva anzi espreSAmente affermato che “dalle prove orali espletate emerge come l'attività della fosse Pt_1 perfettamente coerente con il livello di inquadramento”, vale a dire il 3° livello.
Tanto premesso, con riguardo alla domanda di superiore inquadramento il Tribunale ha osservato che il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva alcuna descrizione delle mansioni concretamente svolte da a decorrere dal Parte_1
2018 (ossia da quando la steSA rivendicava il superiore inquadramento); non riportava la declaratoria contrattuale del livello richiesto, né operava alcun raffronto tra mansioni effettive e declaratoria contrattuale.
pag. 3/9 La ricorrente, secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado, si era limitata ad affermare “di aver svolto mansioni di programmista regista- produttore esecutivo e, dopo la sentenza di secondo grado, di avere ottenuto un incarico ma di non essere stata reintrodotta concretamente e definitivamente nel ruolo di produttore esecutivo, fino al settembre 2022, quando sarebbe stata illegittimamente demansionata”. Il Tribunale ha, perciò, respinto la domanda in base alla motivazione che risultava mancante l'indicazione delle attività svolte nel periodo oggetto di causa dalla ricorrente, la quale aveva riconosciuto di non essere stata reintrodotta nel ruolo di produttore esecutivo dopo la sentenza della Corte d'appello.
Ha poi osservato che la domanda risultava infondata anche per l'ulteriore ragione che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il CCL Rai 2018 non prevede alcun automatismo nell'attribuzione dei livelli di inquadramento, ma stabilisce una fase transitoria e una fase a regime e dispone che: nel 3° livello rientra nella fase transitoria il “programmista” e nella fase a regime il “programmista multimediale”; nel 2° livello rientra nella fase transitoria il “produttore esecutivo- programmista (produzioni di media complessità)” e nella fase a regime il “produttore esecutivo-programmista multimediale (produzioni di media complessità)”.
Ad avviso del primo giudice, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre ed allegare tutti gli elementi volti a dimostrare la riconducibilità dell'attività dalla steSA svolta al 2° livello, ossia: a) che i programmi ai quali era stata assegnata rientravano in quelli di “media complessità” (per risorse coinvolte, budget assegnato e fascia oraria di programmazione); b) di aver agito con “discrezionalità di poteri e autonomia di decisione” o di avere svolto “funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale o mansioni specialistiche di medio livello”, come previsto dalla declaratoria generale del livello enunciata nel CCL Rai 2018.
Il Tribunale ha respinto anche la domanda relativa al demansionamento, osservando che mancava, innanzitutto, la descrizione delle mansioni dequalificanti asseritamente assegnate alla lavoratrice;
mancava, inoltre, qualsiasi allegazione relativa alla professionalità acquisita, nonché qualsiasi descrizione della posizione rivestita prima del demansionamento, sicché risultava impossibile valutare la rispondenza delle mansioni assegnate a quelle precedentemente svolte dalla ricorrente, alla professionalità acquisita e al livello di inquadramento attribuito alla steSA.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1 il 25 marzo 2024.
Con un unico, articolato, motivo impugna il capo di sentenza che ha respinto la domanda di inquadramento della lavoratrice nel 2° livello del CCL Rai.
Evidenzia di avere svolto mansioni di “produttore esecutivo” e che tale circostanza non è mai stata contestata dalla controparte ed anzi riconosciuta anche dal pag. 4/9 Tribunale;
deduce che da ciò, in base ad una corretta interpretazione del contratto collettivo, discenderebbe la sicura attribuzione del 2° livello.
Sottolinea come anche la sentenza n. 334/2018 della Corte d'appello di
Milano abbia così statuito: “per come descritte dalla steSA ricorrente, le mansioni svolte avrebbero potuto essere al massimo ricondotte al secondo livello, che però non è stato oggetto di domanda, ma non al primo livello, difettando appunto, l'ampio grado di autonomia da questo richiesto”.
Richiama la differenza tra “programmista regista” e “produttore esecutivo” e deduce che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il “produttore esecutivo” non è previsto dal CCL Rai 2018 solo come specificazione del “programmista regista”, ma ha una propria dignità e autonomia, con una specifica declaratoria e descrizione di mansioni.
Avrebbe pertanto errato il Tribunale nel ritenere che, per poter inquadrare il
“produttore esecutivo” nel 2° livello, occorre che egli si occupi di “produzione di media complessità”.
Nell'ottica del gravame, infatti, per chi esercita il ruolo di produttore esecutivo non è previsto, in base al contratto collettivo, l'inquadramento al 3° livello, in quanto tale ruolo è automaticamente inquadrato a partire dal 2° livello.
Sulla base delle ragioni esposte, l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma, in parte qua, della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata Controparte_1 ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per difetto
[...] dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza del gravame, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 12 giugno 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
pag. 5/9 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto da Pt_1 indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed
[...]
i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura il capo di sentenza che ha respinto la domanda di inquadramento superiore, siccome fondato su un'errata interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo in tema di classificazione del personale.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
Nel merito l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Va premesso che le sentenze intervenute tra le parti (sentenza n. 2044/2016 del Tribunale di Milano e sentenza n. 334/2018 della Corte d'appello Milano, che ha confermato la pronuncia di primo grado ed è paSAta in giudicato) hanno respinto la domanda di inquadramento superiore proposta da in relazione alle Parte_1 mansioni svolte da dicembre 2011 a luglio 2012. In quel giudizio la lavoratrice rivendicava unicamente l'inquadramento nel 1° livello.
Nel presente giudizio ha chiesto il riconoscimento del diritto Parte_1 all'inquadramento nel 2° livello in relazione ad un diverso periodo, ossia dal 2018 (data di rinnovo del CCL Rai) in poi.
Dal momento che le fattispecie oggetto dei due giudizi hanno fatti costitutivi differenti, tra i quali non sussiste alcuna relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico, il giudicato formatosi sull'accertamento contenuto nelle sentenze sopra richiamate non ha efficacia diretta né rifleSA nel presente giudizio. Tanto premesso, può ritenersi pacifico in causa, alla luce delle convergenti allegazioni contenute negli atti difensivi delle parti, nonché delle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio libero nel giudizio di primo grado (cfr. verbale di Parte_1 udienza del 21 novembre 2023), che la steSA abbia svolto, sia pure non in via esclusiva, mansioni di “produttore esecutivo”. Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, tuttavia, lo svolgimento di tali mansioni non è di per sé sufficiente a sancire il diritto all'inquadramento nel 2° livello CCL Rai 2018.
pag. 6/9 Va, infatti, pienamente condivisa la statuizione, contenuta nella sentenza di prime cure, secondo cui, in base al CCL Rai 2018, il ruolo di “produttore esecutivo” costituisce una specializzazione nell'ambito del profilo professionale di
“programmista” (“programmista multimediale” nella fase a regime), con la conseguenza che, anche per il “produttore esecutivo” (così come per il “programmista” ed il “programmista multimediale”), l'inquadramento nel 2° livello presuppone che l'attività afferisca a “produzioni di media complessità”.
A tali conclusioni si perviene sulla base di una lettura delle disposizioni del CCL condotta alla stregua dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362
e ss. c.c. ed in particolare valorizzando, accanto all'univoco dato testuale, il criterio dell'interpretazione logico-sistematica ex art. 1363 c.c., che impone all'interprete di non limitarsi ad una lettura “atomistica” delle parole, ma di scrutinare l'intero contenuto delle dichiarazioni, collegando e raffrontando tra loro frasi e parole e interpretando le une per mezzo delle altre.
Ed infatti, l'art. 59, paragrafo D), del CCL Rai 2018, rubricato
“specializzazioni/attività aggiuntive”, stabilisce, per quanto qui intereSA, che
“nell'ambito del profilo professionale del programmista (programmista multimediale nella fase a regime) costituiscono specializzazioni qualitativamente equivalenti nei livelli 1 e 2 di inquadramento, in relazione a prodotti caratterizzati da complessità (per risorse coinvolte, budget assegnato e fascia oraria di programmazione), i ruoli di seguito indicati: […] - Produttore esecutivo”, definito come chi “Effettua la valutazione economica e il controllo del budget (sopra e sotto la linea) e delle spese delegate, in accordo con il controller e con la pianificazione di rete;
definisce e richiede i fabbisogni di personale editoriale interno ed esterno e di personale e mezzi della produzione;
E' la figura di riferimento redazionale che segue tutto l'iter ideativo e produttivo: riunioni di impostazione e produzione del prodotto, chiusure, collaudi;
sovraintende tutti i processi produttivi organizzando, insieme al curatore, le attività redazionali” (cfr. CCL allegato sub doc. 2 fascicolo appellata di primo grado).
L'art. 59, paragrafo A), dello stesso CCL, rubricato “livelli”, indica tra i profili professionali esemplificativi del 1° livello “- Produttore Esecutivo – Programmista
Multimediale (produzioni complesse)” e tra i profili professionali esemplificativi del 2° livello “- Produttore Esecutivo – Programmista Multimediale (produzioni media complessità)”.
Il contratto collettivo, dunque, chiarisce espreSAmente che il ruolo di
“produttore esecutivo” costituisce una specializzazione all'interno del profilo professionale di “programmista” (a regime “programmista multimediale”) e che tale ruolo è professionalmente equivalente ai livelli 1° e 2° “in relazione a prodotti caratterizzati da complessità”.
Coerentemente, lo stesso contratto collettivo ribadisce che elemento qualificante ai fini dell'inquadramento del “produttore esecutivo” e del pag. 7/9 “programmista” (a regime “programmista multimediale”) nel 1° e/o nel 2° livello è rappresentato dal fatto di prestare attività in produzioni caratterizzate da complessità
(specificamente “produzioni complesse” ai fini dell'inquadramento nel 1° livello e
“produzioni di media complessità” ai fini dell'inquadramento al 2° livello).
La suesposta esegesi delle disposizioni del CCL Rai 2018 (che il Collegio condivide con il giudice di prime cure) non è efficacemente confutata dalle argomentazioni di parte appellante, che si limita sostanzialmente ad affermare l'autonomia della figura professionale del “produttore esecutivo” rispetto a quella del
“programmista” (o “programmista multimediale”), senza tuttavia esaminare specificamente le previsioni contrattuali sopra scrutinate, delle quali non propone una lettura alternativa. Alla luce dell'interpretazione qui accolta delle clausole del contratto collettivo relative alla classificazione del personale, va condivisa la statuizione della sentenza appellata secondo cui, ai fini dell'inquadramento nel 2° livello, avrebbe Parte_1 dovuto allegare tutti gli elementi volti a dimostrare la riconducibilità al livello rivendicato dell'attività dalla steSA svolta quale “produttore esecutivo”, vale a dire che le produzioni cui tale attività afferiva erano connotate da “media complessità” quanto a risorse coinvolte, budget assegnato e fascia oraria di programmazione;
ciò che la lavoratrice ha omesso di fare.
L'assegnazione a produzioni di “media complessità” è stata espreSAmente negata dalla società appellata, la quale ha analiticamente indicato le produzioni nell'ambito delle quali l'appellante prestò attività di “produttore esecutivo” e ne ha evidenziato il carattere di produzioni di “baSA complessità”, trattandosi di documentari che vengono realizzati senza studio;
ai quali è assegnato un budget contenuto;
che coinvolgono un numero limitato di risorse (1-2 persone); sono realizzati quasi interamente con materiale d'archivio, non implicano la presenza di un presentatore ed i cui contenuti sono di competenza esclusiva degli autori. In assenza di qualsiasi allegazione e prova in ordine alla “media complessità”
(nel senso sopra precisato) delle produzioni nell'ambito delle quali Parte_1 svolse attività di “produttore esecutivo” – che era onere della lavoratrice fornire, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie – non sussiste il diritto della steSA Con ad essere inquadrata nel 2° livello del CCL 2018: difetta, infatti, un elemento essenziale a tal fine, secondo la valutazione del contenuto professionale dello specifico ruolo operata dalle parti collettive.
Per altro verso, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure (con statuizione neppure specificamente impugnata), difetta radicalmente qualsiasi allegazione e deduzione istruttoria in ordine alla sussistenza, nell'attività lavorativa prestata dall'appellante, dei tratti qualificanti il 2° livello di inquadramento, come tratteggiati dalla declaratoria generale del contratto collettivo (secondo cui
“appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o
pag. 8/9 innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale o mansioni specialistiche di medio livello”).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4319/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 12 giugno 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Monica Vitali
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