Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2023, proposto da
RE RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Mastrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Capitaneria di Porto di AL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento:
a) dei provvedimenti prot. nn. 0543895 e 0543976 del 25.10.2022, con cui la Dir. Gen. della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura PEMAC III del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche in ragione della nota della Capitaneria del Porto di AL prot. n. 36162/2022, ha disposto la cancellazione delle motobarche RE IC e RE V”, rispettivamente iscritte al numero SA2407 (UE13666) e SA2374 (UE18151), dal registro flotta e della relativa licenza dall'archivio delle licenze;
b) delle note della Capitaneria del Porto di AL prot. n. 36162/22 e M_INF.CPSA.REGISTRO UFFICIALE. U.0051986.07-11-2022;
c) di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, al momento non conosciuti, ivi incluse, ove e per quanto occorrano, le note del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dip. delle politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica – Dir. Gen. della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC III prot. nn. 72251/21 e 72336/21.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio per le amministrazioni sopraindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimenti prot. nn. 0543895 e 0543976 del 25.10.2022 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha disposto la cancellazione dal registro flotta e della licenza dall’archivio licenze rispettivamente della motobarca da pesca denominata RE RI (iscritta al numero SA 2407 – UE 13666) e della motobarca da pesca denominata RE V (iscritta al numero SA 2374 – UE 18151).
A fondamento di tali provvedimenti è stata richiamata la nota prot. 0036162 del 13.9.2022 della Capitaneria di Porto di AL, la mancata produzione della documentazione utile al rilascio della licenza di pesca, la mancanza di imprese attive in capo al ricorrente presso la Camera di Commercio di AL, il lungo lasso di tempo trascorso e lo stato di abbandono in cui si trovano le suddette imbarcazioni.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 19.12.2022 e depositato in data 12.1.2023) il ricorrente ha impugnato tali provvedimenti e ne ha chiesto l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento che laddove intervenuta avrebbe consentito al ricorrente di rappresentare all’amministrazione le cause di forza maggiore che avrebbero ritardato gli adempimenti amministrativi ed il completamento dei lavori di riattazione delle imbarcazioni, tenuto conto delle difficoltà determinate dal periodo di emergenza pandemica e dalle vicende familiari del ricorrente.
Tale comunicazione sarebbe stata a maggior ragione necessaria, in quanto i provvedimenti impugnati si sarebbero fondati su circostanze nuove e mai contestate in precedenza dall’amministrazione.
L’amministrazione per mezzo delle note prot. nn. 72251 e 72336 del 15.2.2021 avrebbe prima valutato favorevolmente quanto rappresentato dal ricorrente, salvo poi contraddirsi con i provvedimenti di cancellazione impugnati.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha poi sostenuto la violazione da parte dell’amministrazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, perché la documentazione richiesta dall’amministrazione ben avrebbe potuto formare oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Inoltre, tale documentazione e le informazioni necessarie ben avrebbero potuto essere acquisite d’ufficio presso la Capitaneria di Porto di AL e gli altri competenti uffici delle amministrazioni marittime coinvolte.
3. Si sono poi costituiti il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Capitaneria di Porto di AL ed hanno chiesto la reiezione del ricorso, difendendosi come in atti.
4. Con ordinanza n. 239/2023 (pubblicata in data 14.6.2023) questa Sezione ha respinto la domanda cautelare e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
In particolare, in punto di fumus boni iuris questa Sezione ha evidenziato che “ impregiudicati gli attuali sforzi volti alla ripresa dell’attività di pesca (come da documentazione versata agli atti del giudizio), l’amministrazione resistente ha sostanzialmente proceduto ad adeguare la situazione di diritto alla situazione di fatto, in ragione della condotta non scusabile del ricorrente (il quale ha lasciato i motopescherecci in stato di abbandono, sulla banchina del porto di AL, per un tempo prolungato) ”.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito le parti non hanno depositato alcunché.
All’udienza pubblica del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
Dalla lettura degli atti allegati al ricorso risulta che il ricorrente era certamente a conoscenza della pendenza del procedimento amministrativo sfociato nei provvedimenti impugnati. In effetti, nelle suddette note prot. nn. 72251 e 72336 del 15.2.2021 viene indicato espressamente il precedente intervenuto avvio del procedimento di dichiarazione della cessazione di validità delle licenze di pesca relative alle summenzionate imbarcazioni.
Inoltre, emerge altresì chiaramente da tali note come fosse necessaria la produzione di una serie di documenti ai fini della stampa della licenza di pesca, documenti che il ricorrente avrebbe dovuto produrre al Ministero per mezzo della Capitaneria di Porto di AL.
Tuttavia, nessuna prova dell’intervenuta produzione di tali documenti è stata fornita dal ricorrente nel presente giudizio.
Del resto, sulla scorta della lettura di tale elenco dei documenti neppure è sostenibile che si tratti di documentazione che doveva essere acquisita a cura dell’amministrazione indipendentemente da qualsivoglia iniziativa del ricorrente. Così, non poteva che essere il ricorrente a compilare il modello B (allegato B al D.M. 26.1.2012) in relazione agli attrezzi di pesca e del pari ricadeva certamente a carico del ricorrente l’onere di produrre le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’unità per dimostrare la conformità delle stesse alla normativa vigente.
Essendo mancata qualsivoglia iniziativa sul punto i provvedimenti emanati dall’amministrazione dovevano ritenersi sostanzialmente imposti e di natura vincolata alla luce dell’assai lungo lasso di tempo intercorso tra le note del 15.2.2021 e l’ottobre 2022, debitamente tenuto conto dello stato di abbandono nel quale versavano le imbarcazioni di cui si discute, come attestato dalla nota del 29.7.2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Del resto, non vale a smentire tale attestazione la documentazione fotografica prodotta dal ricorrente in data 23.5.2023, non essendo le relative fotografie neppure univocamente riferibili alle imbarcazioni di cui si discute.
In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
7. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di AL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO