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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5460/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5460
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1154/2020 (R.G. 4169/2020)
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Monica
Cirillo (C.F. ) – PEC e C.F._2 Email_1
dall'avv. Fausta Antonella Cirillo (C.F. ) – PEC C.F._3 [...]
presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre An- Email_2
nunziata (NA) al Corso Umberto I, n. 47/E,
-opponente-
1 E
(p. iva C.F , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
socio unico, con sede in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4 Email_3
– PEC con studio in La SP (SP) C.F._5 Email_4
alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La SP (SP) in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposi- Parte_1
zione avverso il decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 10.09.2020 (R.G. 4169/2020)
emesso da Questo Tribunale, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro €. 14.934,84 oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Il credito azionato fondava sull'inadempimento da parte dell'ingiunto del contratto di apertura carta di credito stipulato con (società poi cessata a seguito di CP_3
fusione per incorporazione con ), credito poi ceduto a Controparte_4
e da quest'ultima ceduto, a sua volta, ad CP_5 CP_1
In particolare, l'opponente eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché tardivamente notificato;
la carenza di titolarità del credito di Controparte_1
non avendo la stessa prodotto idonea documentazione comprovante la titolarità del credito oggetto di cessione;
la prescrizione del credito;
l'assenza di prova dell'ero-
gazione del finanziamento;
l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, con
2 conseguente nullità delle relative clausole e rideterminazione del debito secondo il tasso legale.
Concludeva chiedendo di: “1) dichiarare inefficace, nullo ovvero inammissibile e/o
improponibile il decreto di ingiunzione opposto e per l'effetto revocarlo;
2) accer-
tare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) sempre in via preliminare ac-
certare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito;
4) rigettare nel merito la
domanda di pagamento formulata dall'opposta e per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo opposto anche per totale mancanza di prova del credito;
5) accertare e
dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in vio-
lazione degli artt. 1346 – 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di
inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per
violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c, e/o per
violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
6) accertare la
difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, e
dichiarare, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c., la nullità della clausola
dell'interesse ultralegale con ricalcolo dell'intero rimborso senza interessi;
7) ri-
gettare in ogni caso la domanda di pagamento della società opposta;
8) accertare
e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del contratto e
perché la convenuta, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e ha
applicato e riscosso interessi anatocistici, per l'effetto revocarlo;
9) accertare e
dichiarare invalido l'opposto decreto ingiuntivo violazione dell'art. 124 TUB e per
l'effetto revocarlo;
10) in via gradata, salvo gravame, ridurre la condanna nei limiti
del dovuto quale risulta dal ricalcolo degli interessi per i motivi esposti in diritto,
3 utilizzando il tasso legale;
11) condannare la società al pagamento delle spese e
degli onorari di causa”.
In data 21.03.2022 si costituiva chiedendo di “rigettare l'opposi- Controparte_1
zione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in
diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni
caso, il Sig. al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 14.934,84 o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà
all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e com-
pensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
L'opposta esponeva di essere successore a titolo particolare del credito ingiunto in ragione di un'operazione di cessioni di credito in blocco e di aver osservato gli obblighi pubblicitari attraverso la pubblicazione dell'operazione di cessione in Gaz-
zetta Ufficiale (art. 58 T.U.B).
In relazione alla doglianza della mancata individuazione dello specifico credito,
poi, rilevava che lo stesso fosse individuabile sulla base dei criteri indicati nell'atto di cessione e che, in ogni caso, al contratto era allegata la lista dei crediti ceduti tra i quali quello oggetto di causa.
In punto di prescrizione, rilevava che la stessa era stata validamente interrotta nel corso degli anni.
In relazione agli altri motivi di merito, in punto di differenza tra I.S.C. pattuito ed applicato, divieto di anatocismo e prova del credito ingiunto, l'infondatezza delle doglianze dell'opponente, poiché generiche.
In corso di causa veniva ammessa C.T.U. contabile, depositata la quale il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.2024 ed assegnato a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
4 Si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5,
comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue la procedibilità della domanda.
Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività dei termini di no-
tifica ex art. 644 c.p.c..
Preliminarmente va analizzata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo op-
posto poiché tardivamente notificato.
L'eccezione è fondata
Si osserva infatti che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso e pubblicato in data 10.09.2020, mentre la notifica all'ingiunto è stata eseguita e si è perfezionata in data 31.08.2021, oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c..
Consegue che il decreto opposto va revocato poiché divenuto inefficace.
Nel merito.
Resta in ogni caso da valutare la domanda proposta da in relazione al suo CP_1
diritto di credito nei confronti dell'opponente. Sul punto, deve osservarsi come l'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggi come successiva fase di cognizione in virtù della quale l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che dunque sotto tale aspetto vadano in ogni caso vagliate, anche nel merito, le domande proposte in monitorio, riguardo la loro fondatezza.
Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di valutare nel merito la fondatezza della domanda nell' an e nel quantum. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente
5 emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso - sia dell'opponente per contestarla.
A tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, anche laddove rilevi l'inefficacia del decreto notificato ex art. 644 c.p.c., ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve in ogni caso pronunciarsi sul merito della domanda in monitorio.
Secondo le ordinarie regole processuali e tenuto conto dell'onere probatorio gravante sulle parti: sull'opposto quale attore in senso sostanziale e sull'opponente quale convenuto in senso sostanziale.
Da quanto sopra esposto, va pertanto, esaminata la preliminare contestazione circa il difetto di legittimazione attiva, sollevata dall'opponente.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, vantata in giudizio è, infatti,
un elemento costitutivo della domanda e spetta all'attore allegarla e provarla.
Nel caso di specie ha depositato in atti la comunicazione inviata all'op- CP_1
ponente della cessione del credito (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo monitorio) indicando quale cedente nonché l'estratto della G.U. nella quale è stata pubblicata CP_5
la predetta cessione dei crediti. Tuttavia, come osserva l'opponente, manca in atti qualsivoglia prova in relazione alla prima cessione, ovvero quella intercorsa tra
6 Banca MP (originaria titolare del credito in virtù della fusione con e CP_3
(cedente dell'opposta). CP_5
Come evidenziato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7866/2024),
in tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione, pur esimendo dalla notifica al debitore ceduto, non
è di per sé sufficiente a dimostrare la legittimazione processuale del cessionario che agisce in giudizio.
La pubblicazione opera in via di sostituzione in relazione al disposto dell'art. 1264
c.c., valendo ad impedire il verificarsi dell'effetto liberatorio di pagamenti per il caso in cui il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria presta-
zione nelle mani del cedente.
In sede giudiziale, tuttavia, in caso di contestazione, spetta al cessionario successore a titolo particolare fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso nell'operazione di cessione in blocco proprio al fine di provare la titola-
rità del credito.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore origi-
nario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 24798/2020).
Si è anche osservato che, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, “è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza
che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
7 comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consen-
tano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”(Cass.
4277/2023). Ed ancora, che la prova della cessione può essere fornita anche attra-
verso documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Uffi-
ciale, mediante produzione nel corso del giudizio (Cass. 10200/2001).
Tuttavia, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in modo circostanziato che il cre-
dito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
La prova dell'esistenza del credito, infatti, prescinde dalla pubblicazione della ces-
sione poiché riguarda lo specifico contenuto del contratto.
Qualora, come nel caso in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del mede-
simo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto.
Nel caso di specie, il credito oggetto di causa, come detto, ha subito una pluralità
di cessioni: originariamente, il credito era vantato da (poi incorporata in CP_3
MP); successivamente, sarebbe stato ceduto da MP a;
infine, da CP_5
ad Nessuna documentazione è stata fornita in relazione alla CP_5 CP_1
cessione tra MP (incorporante e , passaggio fondamentale CP_3 CP_5
per dimostrare la titolarità del credito.
8 In caso di pluralità di cessioni successive del medesimo credito, il cessionario finale che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'intera catena dei trasferimenti, produ-
cendo la documentazione relativa a ciascuna cessione intervenuta. Non è sufficiente la prova di una sola cessione intermedia (Cfr Tribunale Pavia, sent. 620 del
4.5.2023). “nel caso di plurime cessioni successive del medesimo credito, è neces-
sario provare documentalmente l'intera catena di trasferimenti, non essendo suffi-
ciente dimostrare solo l'ultimo passaggio” (Corte di Appello Milano 22.11.22 n.
3674).
Nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova della cessione tra MP e
, viene meno un passaggio fondamentale della catena dei trasferimenti, CP_5
con conseguente carenza di titolarità del credito in capo all'opposta Controparte_1
e conseguente impossibilità di individuare se l'ultima operazione di cessione abbia riguardato anche il credito di causa poiché asseritamente appartenente alla cedente
CP_
.
La domanda dell'opposta al pagamento del credito oggetto di ingiunzione va, per-
tanto, rigettata.
Le spese e competenze di lite, in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento della opposi-
zione così dispone:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1154/2020 (R.G. 4169/2020) per le ragioni di cui in motivazione e lo revoca;
2) rigetta la domanda di in quanto non provata;
Controparte_1
9 3) compensa tra le parti le spese e competenze di lite ivi comprese quelle di C.T.U...
Così deciso in Torre Annunziata il 06.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
10
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5460
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1154/2020 (R.G. 4169/2020)
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Monica
Cirillo (C.F. ) – PEC e C.F._2 Email_1
dall'avv. Fausta Antonella Cirillo (C.F. ) – PEC C.F._3 [...]
presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre An- Email_2
nunziata (NA) al Corso Umberto I, n. 47/E,
-opponente-
1 E
(p. iva C.F , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
socio unico, con sede in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4 Email_3
– PEC con studio in La SP (SP) C.F._5 Email_4
alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La SP (SP) in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposi- Parte_1
zione avverso il decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 10.09.2020 (R.G. 4169/2020)
emesso da Questo Tribunale, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro €. 14.934,84 oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Il credito azionato fondava sull'inadempimento da parte dell'ingiunto del contratto di apertura carta di credito stipulato con (società poi cessata a seguito di CP_3
fusione per incorporazione con ), credito poi ceduto a Controparte_4
e da quest'ultima ceduto, a sua volta, ad CP_5 CP_1
In particolare, l'opponente eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché tardivamente notificato;
la carenza di titolarità del credito di Controparte_1
non avendo la stessa prodotto idonea documentazione comprovante la titolarità del credito oggetto di cessione;
la prescrizione del credito;
l'assenza di prova dell'ero-
gazione del finanziamento;
l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, con
2 conseguente nullità delle relative clausole e rideterminazione del debito secondo il tasso legale.
Concludeva chiedendo di: “1) dichiarare inefficace, nullo ovvero inammissibile e/o
improponibile il decreto di ingiunzione opposto e per l'effetto revocarlo;
2) accer-
tare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) sempre in via preliminare ac-
certare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito;
4) rigettare nel merito la
domanda di pagamento formulata dall'opposta e per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo opposto anche per totale mancanza di prova del credito;
5) accertare e
dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in vio-
lazione degli artt. 1346 – 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di
inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per
violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c, e/o per
violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
6) accertare la
difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, e
dichiarare, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c., la nullità della clausola
dell'interesse ultralegale con ricalcolo dell'intero rimborso senza interessi;
7) ri-
gettare in ogni caso la domanda di pagamento della società opposta;
8) accertare
e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del contratto e
perché la convenuta, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e ha
applicato e riscosso interessi anatocistici, per l'effetto revocarlo;
9) accertare e
dichiarare invalido l'opposto decreto ingiuntivo violazione dell'art. 124 TUB e per
l'effetto revocarlo;
10) in via gradata, salvo gravame, ridurre la condanna nei limiti
del dovuto quale risulta dal ricalcolo degli interessi per i motivi esposti in diritto,
3 utilizzando il tasso legale;
11) condannare la società al pagamento delle spese e
degli onorari di causa”.
In data 21.03.2022 si costituiva chiedendo di “rigettare l'opposi- Controparte_1
zione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in
diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni
caso, il Sig. al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 14.934,84 o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà
all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e com-
pensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
L'opposta esponeva di essere successore a titolo particolare del credito ingiunto in ragione di un'operazione di cessioni di credito in blocco e di aver osservato gli obblighi pubblicitari attraverso la pubblicazione dell'operazione di cessione in Gaz-
zetta Ufficiale (art. 58 T.U.B).
In relazione alla doglianza della mancata individuazione dello specifico credito,
poi, rilevava che lo stesso fosse individuabile sulla base dei criteri indicati nell'atto di cessione e che, in ogni caso, al contratto era allegata la lista dei crediti ceduti tra i quali quello oggetto di causa.
In punto di prescrizione, rilevava che la stessa era stata validamente interrotta nel corso degli anni.
In relazione agli altri motivi di merito, in punto di differenza tra I.S.C. pattuito ed applicato, divieto di anatocismo e prova del credito ingiunto, l'infondatezza delle doglianze dell'opponente, poiché generiche.
In corso di causa veniva ammessa C.T.U. contabile, depositata la quale il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.2024 ed assegnato a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
4 Si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5,
comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue la procedibilità della domanda.
Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività dei termini di no-
tifica ex art. 644 c.p.c..
Preliminarmente va analizzata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo op-
posto poiché tardivamente notificato.
L'eccezione è fondata
Si osserva infatti che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso e pubblicato in data 10.09.2020, mentre la notifica all'ingiunto è stata eseguita e si è perfezionata in data 31.08.2021, oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c..
Consegue che il decreto opposto va revocato poiché divenuto inefficace.
Nel merito.
Resta in ogni caso da valutare la domanda proposta da in relazione al suo CP_1
diritto di credito nei confronti dell'opponente. Sul punto, deve osservarsi come l'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggi come successiva fase di cognizione in virtù della quale l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che dunque sotto tale aspetto vadano in ogni caso vagliate, anche nel merito, le domande proposte in monitorio, riguardo la loro fondatezza.
Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di valutare nel merito la fondatezza della domanda nell' an e nel quantum. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente
5 emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso - sia dell'opponente per contestarla.
A tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, anche laddove rilevi l'inefficacia del decreto notificato ex art. 644 c.p.c., ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve in ogni caso pronunciarsi sul merito della domanda in monitorio.
Secondo le ordinarie regole processuali e tenuto conto dell'onere probatorio gravante sulle parti: sull'opposto quale attore in senso sostanziale e sull'opponente quale convenuto in senso sostanziale.
Da quanto sopra esposto, va pertanto, esaminata la preliminare contestazione circa il difetto di legittimazione attiva, sollevata dall'opponente.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, vantata in giudizio è, infatti,
un elemento costitutivo della domanda e spetta all'attore allegarla e provarla.
Nel caso di specie ha depositato in atti la comunicazione inviata all'op- CP_1
ponente della cessione del credito (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo monitorio) indicando quale cedente nonché l'estratto della G.U. nella quale è stata pubblicata CP_5
la predetta cessione dei crediti. Tuttavia, come osserva l'opponente, manca in atti qualsivoglia prova in relazione alla prima cessione, ovvero quella intercorsa tra
6 Banca MP (originaria titolare del credito in virtù della fusione con e CP_3
(cedente dell'opposta). CP_5
Come evidenziato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7866/2024),
in tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione, pur esimendo dalla notifica al debitore ceduto, non
è di per sé sufficiente a dimostrare la legittimazione processuale del cessionario che agisce in giudizio.
La pubblicazione opera in via di sostituzione in relazione al disposto dell'art. 1264
c.c., valendo ad impedire il verificarsi dell'effetto liberatorio di pagamenti per il caso in cui il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria presta-
zione nelle mani del cedente.
In sede giudiziale, tuttavia, in caso di contestazione, spetta al cessionario successore a titolo particolare fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso nell'operazione di cessione in blocco proprio al fine di provare la titola-
rità del credito.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore origi-
nario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 24798/2020).
Si è anche osservato che, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, “è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza
che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
7 comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consen-
tano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”(Cass.
4277/2023). Ed ancora, che la prova della cessione può essere fornita anche attra-
verso documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Uffi-
ciale, mediante produzione nel corso del giudizio (Cass. 10200/2001).
Tuttavia, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in modo circostanziato che il cre-
dito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
La prova dell'esistenza del credito, infatti, prescinde dalla pubblicazione della ces-
sione poiché riguarda lo specifico contenuto del contratto.
Qualora, come nel caso in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del mede-
simo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto.
Nel caso di specie, il credito oggetto di causa, come detto, ha subito una pluralità
di cessioni: originariamente, il credito era vantato da (poi incorporata in CP_3
MP); successivamente, sarebbe stato ceduto da MP a;
infine, da CP_5
ad Nessuna documentazione è stata fornita in relazione alla CP_5 CP_1
cessione tra MP (incorporante e , passaggio fondamentale CP_3 CP_5
per dimostrare la titolarità del credito.
8 In caso di pluralità di cessioni successive del medesimo credito, il cessionario finale che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'intera catena dei trasferimenti, produ-
cendo la documentazione relativa a ciascuna cessione intervenuta. Non è sufficiente la prova di una sola cessione intermedia (Cfr Tribunale Pavia, sent. 620 del
4.5.2023). “nel caso di plurime cessioni successive del medesimo credito, è neces-
sario provare documentalmente l'intera catena di trasferimenti, non essendo suffi-
ciente dimostrare solo l'ultimo passaggio” (Corte di Appello Milano 22.11.22 n.
3674).
Nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova della cessione tra MP e
, viene meno un passaggio fondamentale della catena dei trasferimenti, CP_5
con conseguente carenza di titolarità del credito in capo all'opposta Controparte_1
e conseguente impossibilità di individuare se l'ultima operazione di cessione abbia riguardato anche il credito di causa poiché asseritamente appartenente alla cedente
CP_
.
La domanda dell'opposta al pagamento del credito oggetto di ingiunzione va, per-
tanto, rigettata.
Le spese e competenze di lite, in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento della opposi-
zione così dispone:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1154/2020 (R.G. 4169/2020) per le ragioni di cui in motivazione e lo revoca;
2) rigetta la domanda di in quanto non provata;
Controparte_1
9 3) compensa tra le parti le spese e competenze di lite ivi comprese quelle di C.T.U...
Così deciso in Torre Annunziata il 06.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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