TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4915/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4915/2019
All'udienza del 1 aprile 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi: per il l'avv. Egeo Anna Caterina in sostituzione dell'avv. Mentullo Cinzia. Parte_1 per l'avv. D'Arienzo Federico ha depositato le note sostitutive di udienza in Controparte_1
data.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Egeo si riporta alle note conclusive autorizzate, nonché a tutti gli scritti difensivi del e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Parte_1
L'avv. D'Arienzo si riporta alle note conclusive, ribadisce che la richiesta di ripetizione dell'indebito ha ad oggetto somme riconosciute da un decreto ingiuntivo e da una successiva ordinanza di assegnazione, per cui sono divenute incontestabili. Precisa che non vi è stata alcuna doppia percezione di somme, come accertato in identici analoghi giudizi, e che da parte del non è pervenuta alcuna richiesta di bonario componimento. Parte_1
L'avv. Egeo si riporta a quanto esposto nei propri scritti difensivi.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:50, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4915/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco te pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Mentullo ed elettivamente domiciliato in , Viale IV Pt_1
Novembre n. 25, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Federico D'Arienzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Via dei Bruzi n. Pt_1
26, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 27.09.2019,il conveniva in giudizio Parte_1
per ottenere la condanna della stessa alla restituzione della somma di € Controparte_1
6.579,46 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a titolo di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in via subordinata, ex art. 2043 c.c. ovvero a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A sostegno della domanda, parte attrice rappresentava che in data 31.08.2017 la CP_1
notificava al il Decreto Ingiuntivo n. 577/2017 del 29.08.2017,
[...] Parte_1
pagina 2 di 10 emesso dal Tribunale di Latina – Sezione Lavoro, sulla base di spettanze economiche derivanti da prestazioni lavorative che la medesima aveva svolto alle dipendenze della Controparte_2
[...]
Il predetto titolo ingiungeva al il pagamento dell'importo in linea capitale di € Parte_1
4.675,59, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda, spese di lite complessivamente liquidate in € 225,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Quindi, l'attore evidenziava che, nonostante nessun rapporto obbligatorio fosse mai intercorso tra il e i dipendenti assunti dalla società parte convenuta Parte_1 Controparte_2 in data 26.02.2018 notificava l'atto di precetto al , intimando il pagamento Pt_1 Parte_1 della somma complessiva di € 5.254,79 e, successivamente, l'atto di pignoramento presso il tesoriere Monte dei Paschi di Siena.
Pertanto, il si costituiva nella procedura esecutiva iscritta al n. 481/2018 Parte_1
R.G.E., chiedendo il rigetto della domanda e lo svincolo delle somme pignorate presso il tesoriere, Monte dei Paschi di Siena di , in forza di quanto stabilito dalla Deliberazione di Pt_1
Giunta Municipale n. 573 del 27.12.2017: procedura esecutiva che si concludeva con l'assegnazione, in favore della della somma in linea capitale pari ad € Controparte_1
5.254,79, oltre accessori e spese liquidate per € 1.100,00, per un esborso complessivamente pari ad € 6.579,46. Il dunque, procedeva con il pagamento delle somme assegnate Parte_1
in sede esecutiva, con la conseguente adozione degli atti amministrativi e contabili giustificativi dell'esborso e del debito fuori bilancio.
Ciò posto, parte attrice rappresentava come il pagamento in questione non fosse dovuto, costituendo all'evidenza indebito oggettivo, con conseguente diritto ex art. 2033 c.c. a ripetere dall'odierna convenuta la somma di € 6.579,46.
In diritto, eccepiva la sussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito, stante la piena prova della carenza di causa debendi e del perdurante conseguente danno erariale: infatti,
l'esecuzione della prestazione – da identificarsi con il pagamento della somma di € 6.579,46 a favore della Sig.ra – risultava per tabulas mentre, quanto all'assoluta carenza Controparte_1
di causa debendi, secondo parte attrice, la chiara evidenza derivava dalla documentazione prodotta.
Inoltre, affermava la mala fede dell'accipiens indebiti, in quanto la stessa era pienamente consapevole di aver lavorato alle dipendenze della società dichiarata Controparte_2
pagina 3 di 10 fallita in data antecedente alle azioni (monitoria ed esecutiva) intentate dalla medesima contro il nei confronti della quale avrebbe dovuto agire in via esclusiva per vedere Parte_1
soddisfatte le proprie pretese;
inoltre, rappresentava il conseguente diritto alla restituzione dei frutti e degli interessi.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis: • In principale: accertare e dichiarare che la Sig.ra ha in mala fede, Controparte_1
senza titolo o con titolo sostanzialmente illegittimo, agito nei confronti del Parte_1
sulla base di un rapporto lavorativo intercorso esclusivamente con la Controparte_2
dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Latina n°. 205/2016 del 07.12.2016, e, per
l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 6.579,46, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data della percezione dell'indebito ovvero dalla data della presente domanda, nell'ipotesi di mancato riconoscimento della mala fede, ai sensi dell'art. 2033 c.c.; • In via subordinata: accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1
per le medesime causali e con le denunziate condotte, si è illecitamente e senza causa arricchita del menzionato importo di € 6.579,46, corrispondente al danno erariale subito dal Parte_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento per equivalente, ovvero al pagamento di
[...] eguale indennizzo ex art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente gradata, ex art. 2041 c.c.; • In via ulteriormente subordinata e gradata: per i fatti di cui in premessa in ogni caso condannare la convenuta al pagamento in favore del di altra diversa somma, maggiore o Parte_1
minore, che risulterà provata, da liquidarsi nel corso del giudizio, anche in via equitativa;
• in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre accessori, come per legge”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto. Preliminarmente, esponeva che la pretesa fatta valere nel presente giudizio aveva ad oggetto la ripetizione di indebito oggettivo e, in via subordinata, il risarcimento del danno o ingiustificato arricchimento, per effetto di un pagamento di somme assegnate in sede esecutiva all'esito di un procedimento in materia di competenza del Giudice del Lavoro;
pertanto, eccepiva il difetto di competenza del Giudice adito, in quanto la somma domandata in restituzione dal era stata dallo stesso corrisposta per crediti di natura Parte_1
retributiva, a titolo di pagamento del Decreto ingiuntivo n. 577/2017 del 29.08.2017 R.G. n.
2137/2017, del Tribunale di Latina - Sezione Lavoro e dichiarato esecutivo dal medesimo
Giudice in data 31.10.2017, a seguito di Ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione pagina 4 di 10 R.G. n. 481/2018., con la conseguenza che la materia risultava di competenza esclusiva del
Giudice del Lavoro.
Nel merito, parte convenuta contestava e respingeva le richieste di pagamento a titolo di indebito, di illecito arricchimento ed equo indennizzo e risarcimento in via equitativa, atteso che il pagamento da parte del era stato disposto a seguito di Ordinanza di assegnazione delle Pt_1
somme disposta dal Giudice in data 22.10.2018 nel procedimento R.G. 481/2018 per l'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 577/2017, dichiarato esecutivo a far data dal 31.10.2017.
Inoltre, contestava l'asserita mala fede dell'accipiens indebiti; infatti, parte convenuta, a seguito della apertura del concordato preventivo e poi della dichiarazione di con Parte_2 contemporanea disposizione dell'esercizio provvisorio da parte del Giudice Delegato alla procedura, agiva secondo quanto consentito dalla legge presentando la richiesta di intervento sostitutivo, poi il ricorso per decreto ingiuntivo, l'atto di precetto e infine il pignoramento.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza domanda e deduzione: - Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del
Giudice adito e condannare il al risarcimento dei danni per lite temeraria ex Parte_1
art. 96 c.p.c. da liquidare in via equitativa in favore di - In caso di mancato Controparte_1
accertamento e dichiarazione del difetto di competenza, respingere tutte le domande formulate da parte Attrice, infondate in fatto e in diritto, per quanto ivi dedotto, condannando il Parte_1
al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidare in via equitativa
[...] in favore di . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, dopodiché veniva rinviata per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'1.4.2025.
Tanto premesso in fatto, le domande spiegate dal non meritano di trovare Pt_1 Parte_1
accoglimento per le ragioni in seguito esposte.
Preliminarmente, giova precisare che nel caso in esame non viene in discussione la causale del pagamento effettuato dal costituita da crediti di lavoro subordinato vantati Parte_1
dalla convenuta nei confronti di ditta appaltatrice/partecipata del sicché può Parte_1
ritenersi pacifica la competenza di questo giudice . In ogni caso, è noto che la questione relativa all'attribuzione di una controversia nell'ambito di uno stesso ufficio alla cognizione del giudice del lavoro o a quella del giudice ordinario, riguarda un problema di cosiddetta competenza interna, non di competenza in senso proprio, in quanto il primo non è un giudice specializzato in pagina 5 di 10 senso tecnico, bensì un giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. lav., 13/10/2017, n.
24192).
Ciò chiarito, nel merito, il ha inteso avanzare una domanda di restituzione di Parte_1
quanto corrisposto alla parte convenuta in forza del Decreto Ingiuntivo n. 577/2017 del
29.08.2017, R.G. n. 2137/2017, e di una successiva procedura esecutiva di pignoramento presso terzi.
Ebbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie difettino del tutto i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Tale fattispecie, infatti, presuppone che sia stato effettuato un pagamento “non dovuto”, in quanto non sorretto da un valido titolo giustificativo, di guisa che l'esistenza di un titolo esecutivo, costituito nel caso in esame dall'ordinanza di assegnazione emessa in esito alla procedura esecutiva n. RG. 481/2018, esclude che il pagamento possa essere considerato “indebito”, rappresentando, al contrario, un atto dovuto. Al contempo, non sono suscettibili di essere vagliate in questa sede le censure svolte dal con riferimento al merito della pretesa Parte_1
creditoria, concernenti cioè il rapporto di lavoro sottostante tra la e la società CP_1 [...]
nonché la responsabilità solidale del ex art 1676 c.c., poiché CP_2 Parte_1
integranti elementi costituivi del credito monitorio, la cui insussistenza doveva necessariamente essere dedotta mediante opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 577/2017 del 29.08.2017 RG n.
481/2018.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. Civ., sez.
I, 19.09.2024, n. 25180).
Dunque, non avendo il spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 risulta precluso all'odierno Giudicante di valutare la sussistenza del titolo costitutivo del credito azionato dalla risultando il punto ormai coperto da giudicato. CP_1
pagina 6 di 10 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla circostanza, dedotta dal Parte_1
, secondo cui lo stesso avrebbe successivamente appreso, da parte della
[...] [...]
l'avvenuto pagamento di ogni spettanza nei confronti Parte_3 dell'odierna convenuta.
Ed invero, parte attrice avrebbe potuto far valere tale pagamento, eccependo l'insussistenza del credito, attraverso lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1,
c.p.c., ciò quand'anche si ritenesse che il opponente non avesse potuto avere Parte_1
contezza, prima della formale comunicazione degli organi della procedura, del suddetto pagamento estintivo del debito. Sul punto va osservato che “la mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto” (Cass. civ. 28044/2021).
Tale eccezione, dunque, non può più essere sollevata in questa sede, atteso che la procedura esecutiva nella quale poteva e doveva essere dedotta si è conclusa con la definitiva assegnazione delle somme nel procedimento RG. 481/2018, che ha stabilizzato e definitivamente consolidato il credito di parte convenuta.
Né la citata ordinanza di assegnazione risulta essere stata impugnata mediante il ricorso all'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c.
Le suesposte considerazioni inducono, quindi, ad escludere in radice l'esperibilità, nella fattispecie, dell'azione di ripetizione dell'indebito, giacché in forza dell'ordinanza di assegnazione, titolo esecutivo non altrimenti contestato, l'amministrazione era tenuta al pagamento in favore della adempimento che si configura dunque come un atto CP_1 dovuto, di per sé incompatibile con il paradigma di cui all' art. 2033 c.c. invocato dall' amministrazione.
pagina 7 di 10 Rispetto alla domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata dal va Parte_1 osservato che, anche ad ammettere che l'esecuzione intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto possa costituire fonte di responsabilità aquiliana, nella fattispecie non sono stati allegati da parte attrice sufficienti elementi dai quali dedurre la mala fede o la condotta “contra ius” di parte convenuta, che si è avvalsa del decreto ingiuntivo ai fini di ottenere il pagamento di spettanze retributive che si configuravano dovute. Inoltre, la risulta aver agito secondo CP_1
quanto consentito dalla legge, presentando la richiesta di intervento sostitutivo, in seguito il ricorso per decreto ingiuntivo, l'atto di precetto e, infine, il pignoramento. Ne consegue che da tali circostanze si evince una condotta trasparente ed in buona fede di parte convenuta, la quale si
è avvalsa degli strumenti processuali previsti dal nostro ordinamento al fine di veder soddisfatto il proprio credito, a prescindere da ogni valutazione della fondatezza nel merito delle proprie domande, che andavano avversate dal con gli strumenti processuali e le azioni Parte_1
tipiche sopra indicate.
Né sussistono elementi da cui poter inferire che l'odierna convenuta abbia ottenuto il titolo giudiziale - decreto ingiuntivo non opposto - mediante un'attività fraudolenta.
Ne consegue il rigetto dell'azione di cui all' art 2043 c.c. formulata dal in Parte_1
assenza di prova della antigiuridicità della condotta di parte attrice.
Con riferimento, infine, alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., in via ancor più subordinata, dal la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di Parte_1 sussidiarietà ai sensi dell'art. 2042 c.c., atteso che parte attrice aveva gli strumenti processuali, sopra evidenziati, per sollevare tanto la citata eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale, quanto quella del sopravvenuto pagamento del terzo.
Ai sensi dell'art. 2042 c.c., infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, anche nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito, per farsi indennizzare il pregiudizio subito. La logica sottesa all'art. 2042 c.c. ”è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”
(Cass. Civ. n. 4246/2024).
pagina 8 di 10 Dunque, a fronte della proposizione di una domanda ex art. 2041 c.c., il Giudice è chiamato ad accertare d'ufficio che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito contro lo stesso arricchito o contro altra persona.
Orbene, nel caso di specie gli strumenti di tutela tipici a disposizione del Parte_1
(opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) sono andati perduti per causa imputabile alla parte che avrebbe potuto tempestivamente esercitarli.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., per difetto di sussidiarietà, alla luce della sussistenza di strumenti processuali tipici con i quali dedurre la sopravvenuta estinzione del debito.
In conclusione, dunque, l'eventuale arricchimento della in danno del CP_1 Parte_1
, per effetto del pagamento da parte dell'ente della somma di € 6.579,46, non è accertabile
[...]
in questa sede in ragione del passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo n. 577/2017, dichiarato esecutivo a far data dal 31.10.2017, e della mancata proposizione da parte dello stesso degli ulteriori rimedi esperibili in via esecutivi Pt_1
In definitiva, allora, come correttamente evidenziato dall'intestato Tribunale nel definire fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di causa, l'eventuale indebito vantaggio patrimoniale conseguito da parte convenuta è, in definitiva, dovuto non ad un vuoto del sistema in relazione agli strumenti di tutela astrattamente azionabili dal soggetto pregiudicato, quanto all'inerzia di quest'ultimo che non si è tempestivamente attivato opponendo il decreto ingiuntivo e non formulando opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nella successiva fase esecutiva
(cfr. Tribunale di Latina, sentenza n. 2590/2023)
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate in dispositivo Parte_1
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia – compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 – ed applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna del ex art. 96 c.p.c., né ai Parte_1
sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta dal in via principale, di ripetizione Parte_1 dell'indebito;
- Rigetta la domanda proposta dal in via subordinata, di risarcimento del Parte_1
danno ex art. 2043 c.c.;
- Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dal in via Parte_1
ancor più subordinata;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4915/2019
All'udienza del 1 aprile 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi: per il l'avv. Egeo Anna Caterina in sostituzione dell'avv. Mentullo Cinzia. Parte_1 per l'avv. D'Arienzo Federico ha depositato le note sostitutive di udienza in Controparte_1
data.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Egeo si riporta alle note conclusive autorizzate, nonché a tutti gli scritti difensivi del e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Parte_1
L'avv. D'Arienzo si riporta alle note conclusive, ribadisce che la richiesta di ripetizione dell'indebito ha ad oggetto somme riconosciute da un decreto ingiuntivo e da una successiva ordinanza di assegnazione, per cui sono divenute incontestabili. Precisa che non vi è stata alcuna doppia percezione di somme, come accertato in identici analoghi giudizi, e che da parte del non è pervenuta alcuna richiesta di bonario componimento. Parte_1
L'avv. Egeo si riporta a quanto esposto nei propri scritti difensivi.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:50, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4915/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco te pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Mentullo ed elettivamente domiciliato in , Viale IV Pt_1
Novembre n. 25, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Federico D'Arienzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Via dei Bruzi n. Pt_1
26, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 27.09.2019,il conveniva in giudizio Parte_1
per ottenere la condanna della stessa alla restituzione della somma di € Controparte_1
6.579,46 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a titolo di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in via subordinata, ex art. 2043 c.c. ovvero a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A sostegno della domanda, parte attrice rappresentava che in data 31.08.2017 la CP_1
notificava al il Decreto Ingiuntivo n. 577/2017 del 29.08.2017,
[...] Parte_1
pagina 2 di 10 emesso dal Tribunale di Latina – Sezione Lavoro, sulla base di spettanze economiche derivanti da prestazioni lavorative che la medesima aveva svolto alle dipendenze della Controparte_2
[...]
Il predetto titolo ingiungeva al il pagamento dell'importo in linea capitale di € Parte_1
4.675,59, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda, spese di lite complessivamente liquidate in € 225,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Quindi, l'attore evidenziava che, nonostante nessun rapporto obbligatorio fosse mai intercorso tra il e i dipendenti assunti dalla società parte convenuta Parte_1 Controparte_2 in data 26.02.2018 notificava l'atto di precetto al , intimando il pagamento Pt_1 Parte_1 della somma complessiva di € 5.254,79 e, successivamente, l'atto di pignoramento presso il tesoriere Monte dei Paschi di Siena.
Pertanto, il si costituiva nella procedura esecutiva iscritta al n. 481/2018 Parte_1
R.G.E., chiedendo il rigetto della domanda e lo svincolo delle somme pignorate presso il tesoriere, Monte dei Paschi di Siena di , in forza di quanto stabilito dalla Deliberazione di Pt_1
Giunta Municipale n. 573 del 27.12.2017: procedura esecutiva che si concludeva con l'assegnazione, in favore della della somma in linea capitale pari ad € Controparte_1
5.254,79, oltre accessori e spese liquidate per € 1.100,00, per un esborso complessivamente pari ad € 6.579,46. Il dunque, procedeva con il pagamento delle somme assegnate Parte_1
in sede esecutiva, con la conseguente adozione degli atti amministrativi e contabili giustificativi dell'esborso e del debito fuori bilancio.
Ciò posto, parte attrice rappresentava come il pagamento in questione non fosse dovuto, costituendo all'evidenza indebito oggettivo, con conseguente diritto ex art. 2033 c.c. a ripetere dall'odierna convenuta la somma di € 6.579,46.
In diritto, eccepiva la sussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito, stante la piena prova della carenza di causa debendi e del perdurante conseguente danno erariale: infatti,
l'esecuzione della prestazione – da identificarsi con il pagamento della somma di € 6.579,46 a favore della Sig.ra – risultava per tabulas mentre, quanto all'assoluta carenza Controparte_1
di causa debendi, secondo parte attrice, la chiara evidenza derivava dalla documentazione prodotta.
Inoltre, affermava la mala fede dell'accipiens indebiti, in quanto la stessa era pienamente consapevole di aver lavorato alle dipendenze della società dichiarata Controparte_2
pagina 3 di 10 fallita in data antecedente alle azioni (monitoria ed esecutiva) intentate dalla medesima contro il nei confronti della quale avrebbe dovuto agire in via esclusiva per vedere Parte_1
soddisfatte le proprie pretese;
inoltre, rappresentava il conseguente diritto alla restituzione dei frutti e degli interessi.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis: • In principale: accertare e dichiarare che la Sig.ra ha in mala fede, Controparte_1
senza titolo o con titolo sostanzialmente illegittimo, agito nei confronti del Parte_1
sulla base di un rapporto lavorativo intercorso esclusivamente con la Controparte_2
dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Latina n°. 205/2016 del 07.12.2016, e, per
l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 6.579,46, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data della percezione dell'indebito ovvero dalla data della presente domanda, nell'ipotesi di mancato riconoscimento della mala fede, ai sensi dell'art. 2033 c.c.; • In via subordinata: accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1
per le medesime causali e con le denunziate condotte, si è illecitamente e senza causa arricchita del menzionato importo di € 6.579,46, corrispondente al danno erariale subito dal Parte_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento per equivalente, ovvero al pagamento di
[...] eguale indennizzo ex art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente gradata, ex art. 2041 c.c.; • In via ulteriormente subordinata e gradata: per i fatti di cui in premessa in ogni caso condannare la convenuta al pagamento in favore del di altra diversa somma, maggiore o Parte_1
minore, che risulterà provata, da liquidarsi nel corso del giudizio, anche in via equitativa;
• in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre accessori, come per legge”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto. Preliminarmente, esponeva che la pretesa fatta valere nel presente giudizio aveva ad oggetto la ripetizione di indebito oggettivo e, in via subordinata, il risarcimento del danno o ingiustificato arricchimento, per effetto di un pagamento di somme assegnate in sede esecutiva all'esito di un procedimento in materia di competenza del Giudice del Lavoro;
pertanto, eccepiva il difetto di competenza del Giudice adito, in quanto la somma domandata in restituzione dal era stata dallo stesso corrisposta per crediti di natura Parte_1
retributiva, a titolo di pagamento del Decreto ingiuntivo n. 577/2017 del 29.08.2017 R.G. n.
2137/2017, del Tribunale di Latina - Sezione Lavoro e dichiarato esecutivo dal medesimo
Giudice in data 31.10.2017, a seguito di Ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione pagina 4 di 10 R.G. n. 481/2018., con la conseguenza che la materia risultava di competenza esclusiva del
Giudice del Lavoro.
Nel merito, parte convenuta contestava e respingeva le richieste di pagamento a titolo di indebito, di illecito arricchimento ed equo indennizzo e risarcimento in via equitativa, atteso che il pagamento da parte del era stato disposto a seguito di Ordinanza di assegnazione delle Pt_1
somme disposta dal Giudice in data 22.10.2018 nel procedimento R.G. 481/2018 per l'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 577/2017, dichiarato esecutivo a far data dal 31.10.2017.
Inoltre, contestava l'asserita mala fede dell'accipiens indebiti; infatti, parte convenuta, a seguito della apertura del concordato preventivo e poi della dichiarazione di con Parte_2 contemporanea disposizione dell'esercizio provvisorio da parte del Giudice Delegato alla procedura, agiva secondo quanto consentito dalla legge presentando la richiesta di intervento sostitutivo, poi il ricorso per decreto ingiuntivo, l'atto di precetto e infine il pignoramento.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza domanda e deduzione: - Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del
Giudice adito e condannare il al risarcimento dei danni per lite temeraria ex Parte_1
art. 96 c.p.c. da liquidare in via equitativa in favore di - In caso di mancato Controparte_1
accertamento e dichiarazione del difetto di competenza, respingere tutte le domande formulate da parte Attrice, infondate in fatto e in diritto, per quanto ivi dedotto, condannando il Parte_1
al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidare in via equitativa
[...] in favore di . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, dopodiché veniva rinviata per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'1.4.2025.
Tanto premesso in fatto, le domande spiegate dal non meritano di trovare Pt_1 Parte_1
accoglimento per le ragioni in seguito esposte.
Preliminarmente, giova precisare che nel caso in esame non viene in discussione la causale del pagamento effettuato dal costituita da crediti di lavoro subordinato vantati Parte_1
dalla convenuta nei confronti di ditta appaltatrice/partecipata del sicché può Parte_1
ritenersi pacifica la competenza di questo giudice . In ogni caso, è noto che la questione relativa all'attribuzione di una controversia nell'ambito di uno stesso ufficio alla cognizione del giudice del lavoro o a quella del giudice ordinario, riguarda un problema di cosiddetta competenza interna, non di competenza in senso proprio, in quanto il primo non è un giudice specializzato in pagina 5 di 10 senso tecnico, bensì un giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. lav., 13/10/2017, n.
24192).
Ciò chiarito, nel merito, il ha inteso avanzare una domanda di restituzione di Parte_1
quanto corrisposto alla parte convenuta in forza del Decreto Ingiuntivo n. 577/2017 del
29.08.2017, R.G. n. 2137/2017, e di una successiva procedura esecutiva di pignoramento presso terzi.
Ebbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie difettino del tutto i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Tale fattispecie, infatti, presuppone che sia stato effettuato un pagamento “non dovuto”, in quanto non sorretto da un valido titolo giustificativo, di guisa che l'esistenza di un titolo esecutivo, costituito nel caso in esame dall'ordinanza di assegnazione emessa in esito alla procedura esecutiva n. RG. 481/2018, esclude che il pagamento possa essere considerato “indebito”, rappresentando, al contrario, un atto dovuto. Al contempo, non sono suscettibili di essere vagliate in questa sede le censure svolte dal con riferimento al merito della pretesa Parte_1
creditoria, concernenti cioè il rapporto di lavoro sottostante tra la e la società CP_1 [...]
nonché la responsabilità solidale del ex art 1676 c.c., poiché CP_2 Parte_1
integranti elementi costituivi del credito monitorio, la cui insussistenza doveva necessariamente essere dedotta mediante opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 577/2017 del 29.08.2017 RG n.
481/2018.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. Civ., sez.
I, 19.09.2024, n. 25180).
Dunque, non avendo il spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 risulta precluso all'odierno Giudicante di valutare la sussistenza del titolo costitutivo del credito azionato dalla risultando il punto ormai coperto da giudicato. CP_1
pagina 6 di 10 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla circostanza, dedotta dal Parte_1
, secondo cui lo stesso avrebbe successivamente appreso, da parte della
[...] [...]
l'avvenuto pagamento di ogni spettanza nei confronti Parte_3 dell'odierna convenuta.
Ed invero, parte attrice avrebbe potuto far valere tale pagamento, eccependo l'insussistenza del credito, attraverso lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1,
c.p.c., ciò quand'anche si ritenesse che il opponente non avesse potuto avere Parte_1
contezza, prima della formale comunicazione degli organi della procedura, del suddetto pagamento estintivo del debito. Sul punto va osservato che “la mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto” (Cass. civ. 28044/2021).
Tale eccezione, dunque, non può più essere sollevata in questa sede, atteso che la procedura esecutiva nella quale poteva e doveva essere dedotta si è conclusa con la definitiva assegnazione delle somme nel procedimento RG. 481/2018, che ha stabilizzato e definitivamente consolidato il credito di parte convenuta.
Né la citata ordinanza di assegnazione risulta essere stata impugnata mediante il ricorso all'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c.
Le suesposte considerazioni inducono, quindi, ad escludere in radice l'esperibilità, nella fattispecie, dell'azione di ripetizione dell'indebito, giacché in forza dell'ordinanza di assegnazione, titolo esecutivo non altrimenti contestato, l'amministrazione era tenuta al pagamento in favore della adempimento che si configura dunque come un atto CP_1 dovuto, di per sé incompatibile con il paradigma di cui all' art. 2033 c.c. invocato dall' amministrazione.
pagina 7 di 10 Rispetto alla domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata dal va Parte_1 osservato che, anche ad ammettere che l'esecuzione intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto possa costituire fonte di responsabilità aquiliana, nella fattispecie non sono stati allegati da parte attrice sufficienti elementi dai quali dedurre la mala fede o la condotta “contra ius” di parte convenuta, che si è avvalsa del decreto ingiuntivo ai fini di ottenere il pagamento di spettanze retributive che si configuravano dovute. Inoltre, la risulta aver agito secondo CP_1
quanto consentito dalla legge, presentando la richiesta di intervento sostitutivo, in seguito il ricorso per decreto ingiuntivo, l'atto di precetto e, infine, il pignoramento. Ne consegue che da tali circostanze si evince una condotta trasparente ed in buona fede di parte convenuta, la quale si
è avvalsa degli strumenti processuali previsti dal nostro ordinamento al fine di veder soddisfatto il proprio credito, a prescindere da ogni valutazione della fondatezza nel merito delle proprie domande, che andavano avversate dal con gli strumenti processuali e le azioni Parte_1
tipiche sopra indicate.
Né sussistono elementi da cui poter inferire che l'odierna convenuta abbia ottenuto il titolo giudiziale - decreto ingiuntivo non opposto - mediante un'attività fraudolenta.
Ne consegue il rigetto dell'azione di cui all' art 2043 c.c. formulata dal in Parte_1
assenza di prova della antigiuridicità della condotta di parte attrice.
Con riferimento, infine, alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., in via ancor più subordinata, dal la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di Parte_1 sussidiarietà ai sensi dell'art. 2042 c.c., atteso che parte attrice aveva gli strumenti processuali, sopra evidenziati, per sollevare tanto la citata eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale, quanto quella del sopravvenuto pagamento del terzo.
Ai sensi dell'art. 2042 c.c., infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, anche nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito, per farsi indennizzare il pregiudizio subito. La logica sottesa all'art. 2042 c.c. ”è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”
(Cass. Civ. n. 4246/2024).
pagina 8 di 10 Dunque, a fronte della proposizione di una domanda ex art. 2041 c.c., il Giudice è chiamato ad accertare d'ufficio che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito contro lo stesso arricchito o contro altra persona.
Orbene, nel caso di specie gli strumenti di tutela tipici a disposizione del Parte_1
(opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) sono andati perduti per causa imputabile alla parte che avrebbe potuto tempestivamente esercitarli.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., per difetto di sussidiarietà, alla luce della sussistenza di strumenti processuali tipici con i quali dedurre la sopravvenuta estinzione del debito.
In conclusione, dunque, l'eventuale arricchimento della in danno del CP_1 Parte_1
, per effetto del pagamento da parte dell'ente della somma di € 6.579,46, non è accertabile
[...]
in questa sede in ragione del passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo n. 577/2017, dichiarato esecutivo a far data dal 31.10.2017, e della mancata proposizione da parte dello stesso degli ulteriori rimedi esperibili in via esecutivi Pt_1
In definitiva, allora, come correttamente evidenziato dall'intestato Tribunale nel definire fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di causa, l'eventuale indebito vantaggio patrimoniale conseguito da parte convenuta è, in definitiva, dovuto non ad un vuoto del sistema in relazione agli strumenti di tutela astrattamente azionabili dal soggetto pregiudicato, quanto all'inerzia di quest'ultimo che non si è tempestivamente attivato opponendo il decreto ingiuntivo e non formulando opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nella successiva fase esecutiva
(cfr. Tribunale di Latina, sentenza n. 2590/2023)
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate in dispositivo Parte_1
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia – compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 – ed applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna del ex art. 96 c.p.c., né ai Parte_1
sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta dal in via principale, di ripetizione Parte_1 dell'indebito;
- Rigetta la domanda proposta dal in via subordinata, di risarcimento del Parte_1
danno ex art. 2043 c.c.;
- Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dal in via Parte_1
ancor più subordinata;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 10 di 10