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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2024, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3981/2023 promossa da:
(già Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, iscritta nel Registro delle
[...]
Imprese di Roma R.E.A. n. 1516984, Codice fiscale e Partita Iva , Agente P.IVA_1
della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione siciliana, in persona del signor dr. Controparte_3
( ), nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al CodiceFiscale_1
medesimo conferiti giusta procura speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, (che si produce), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giulia Alviggi (C.F.
), unitamente alla quale elegge domicilio in Salerno alla via M. C.F._2
Ripa 2, pec: Email_1
APPELLANTE
contro pagina 1 di 17 (C.F. ); CP_4 C.F._3
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1034/2023 resa dal G.d.P. di GR – in data
09.03.2022; opposizione ex art 615 co. 1 c.p.c./accertamento negativo del credito;
tassa smaltimento rifiuti.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato alle controparti in data 25/03/2021, conveniva innanzi al Giudice di Pace di CP_4
GR l' , impugnando l'estratto di ruolo - Controparte_5
autonomamente richiesto, e rilasciato telematicamente dal Concessionario in data
14.01.2021- relativo al ruolo esattoriale n. 0005882 anno 2014, portato dalla cartella esattoriale n. 07120140112034760000, notificata data 10.12.2014, di importo pari ad €
1.717,53, relativa al mancato pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti dell'anno 2011.
Asserendo di aver effettuato una previa istanza di sgravio, rimasta poi inevasa, e ritenuta la giurisdizione ordinaria e la competenza del giudice adito, fondava l'opposizione sul rilievo della prescrizione del credito esattoriale per intervenuto decorso del termine quinquennale. Chiedeva pertanto annullarsi la cartella esattoriale n.
07120140112034760000, con vittoria di spese ed attribuzione a favore dell'avvocato antistatario. Si costituiva l' , depositando il proprio Controparte_1
fascicolo di parte, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in particolare, rilevava: il difetto di giurisdizione ordinaria;
la carenza d'interesse ad agire;
la improcedibilità e tardività dell'opposizione; formazione del giudicato;
mancato decorso della prescrizione.
Il Giudice di Pace, ritenuta la propria giurisdizione e la sussistenza dell'interesse ad agire, dichiarava prescritto il credito esattoriale, condannando il concessionario alla pagina 2 di 17 rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Proponeva pertanto appello l' chiedendo l'integrale riforma della sentenza di CP_6
primo grado per i seguenti motivi: 1) difetto di giurisdizione del G.O., già debitamente rilevato in primo grado, in favore della , stante la Controparte_7
natura tributaria dei crediti in esame e l'assenza di atti di esecuzione;
2) la carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, anche alla luce del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotto con D.L. n. 146/2021;
3) in ogni caso, la mancata prescrizione dei crediti esattoriali, il cui decorso veniva debitamente interrotto a mezzo di Avviso di Intimazione n. 07120169041590048000, notificata il 30.11.2016 e già prodotta sin dal primo grado. Chiedeva pertanto accogliersi il gravame, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Restava contumace All'udienza del 17.10.2024 la CP_4
causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'appello proposto da è fondato, e pertanto va Controparte_5
accolto, per i motivi che verranno esposti.
Occorre preliminarmente vagliare il motivo con il quale l' fa valere il difetto CP_6
di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e dunque accertare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante la natura della pretesa creditoria, avente ad oggetto un tributo (Tassa Smaltimento rifiuti).
Invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria;
la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità, di talché si rende necessaria la disamina che segue. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2,
pagina 3 di 17 della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria;
con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court
(giurisdizione del G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni
Nella giurisprudenza di legittimità si sono alternate e si alternano pronunce di diverso tenore, che si riportano schematicamente.
I) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “
…non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...).
II) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del citato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale pagina 4 di 17 verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
III) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass.
Civ., S.U., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di pagina 5 di 17 detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
IV) Identici i percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del
15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del
25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
V) Ancora, Cass. civ. S.U. 16986/2022, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria:
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e pagina 6 di 17 dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
VI) Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.
Ricostruita in tali termini la questione, è possibile delineare il riparto di giurisdizione nella maniera seguente: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse pagina 7 di 17 conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata agli atti (cfr. produzione attore depositata in data 31.8.2023) l' ha provveduto, già in Controparte_5
primo grado, a fornire piena prova non solo della notifica della cartella esattoriale n.
07120140112034760000, avvenuta data 10.12.2014, bensì anche Avviso di Intimazione n.
07120169041590048000, notificata il 30.11.2016. Deve dunque ritenersi, alla luce dei criteri discretivi sopra esposti, che sia sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, dovendosi sul punto rigettare il primo motivo di gravame.
Ciò posto e passando al vaglio dell'ulteriore motivo di gravame con cui il concessionario fa valere la inammissibilità della impugnazione proposta dal per CP_4
difetto di interesse ad agire, occorre operare una corretta qualificazione della domanda proposta in primo grado da Questi, invero, agiva dinanzi al GdP di CP_4
GR con un atto intestato come “citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e/o di accertamento negativo del credito”.
A tal proposito, si rileva come in ogni caso il giudice, secondo un principio ampiamento consolidato, sia dotato del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22),
pagina 8 di 17 prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Ciò premesso, si evidenzia come abbia agito in primo grado per far CP_4
valere la prescrizione della pretesa creditoria, intervenuta per inutile decorso del termine triennale decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale n.
07120140112034760000.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il “quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di
“contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad CP_6
alcun atto impositivo. La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Ciò premesso, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 CP_6
c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR
602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
pagina 9 di 17 Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C.
In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella
(ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
pagina 10 di 17 3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle
Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la già menzionata generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione potrebbe ritenersi valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass.
pagina 11 di 17 Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente Cass. Civ. 27799/2018, ma anche
Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”. Analoghi principi sono stati espressi da Cass
n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel
2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale della inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagina 12 di 17 pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore,
l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal pagina 13 di 17 legislatore, debba essere dimostrato: “sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori ... e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, l' ha prodotto, fin dal CP_5
primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'odierno appellato;
questi, peraltro, pur ammettendo essere intervenuta detta notifica, affermava di dolersi di una prescrizione successiva alla notifica della cartella, per non essere la stessa stata seguita da alcun altro atto interruttivo: pertanto, la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato.
Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire.
Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella.
pagina 14 di 17 Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, precisa la S.C.
“nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la
S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015”.
Alla luce di quanto finora esposto, deve rilevarsi come la ratio sottesa alla modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R. 602/73, si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato) interesse: tale requisito non appare soddisfatto nel caso di specie.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 15 di 17 Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) dal momento che, quando è stato instaurato il rapporto giuridico processuale(con notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in data
25/03/2021), la modifica normativa non era ancora intervenuta, e non era da considerarsi ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse. A tali considerazioni si aggiunge, in ogni caso, anche il profilo, menzionato al punto 4.2, dell'istanza di sgravio rimasta inevasa dall' CP_6
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile da domanda spiegata da avverso il ruolo relativo alla CP_4
cartella n. 07120140112034760000;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
(riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Torre Annunziata, 18.11.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3981/2023 promossa da:
(già Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, iscritta nel Registro delle
[...]
Imprese di Roma R.E.A. n. 1516984, Codice fiscale e Partita Iva , Agente P.IVA_1
della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione siciliana, in persona del signor dr. Controparte_3
( ), nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al CodiceFiscale_1
medesimo conferiti giusta procura speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, (che si produce), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giulia Alviggi (C.F.
), unitamente alla quale elegge domicilio in Salerno alla via M. C.F._2
Ripa 2, pec: Email_1
APPELLANTE
contro pagina 1 di 17 (C.F. ); CP_4 C.F._3
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1034/2023 resa dal G.d.P. di GR – in data
09.03.2022; opposizione ex art 615 co. 1 c.p.c./accertamento negativo del credito;
tassa smaltimento rifiuti.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato alle controparti in data 25/03/2021, conveniva innanzi al Giudice di Pace di CP_4
GR l' , impugnando l'estratto di ruolo - Controparte_5
autonomamente richiesto, e rilasciato telematicamente dal Concessionario in data
14.01.2021- relativo al ruolo esattoriale n. 0005882 anno 2014, portato dalla cartella esattoriale n. 07120140112034760000, notificata data 10.12.2014, di importo pari ad €
1.717,53, relativa al mancato pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti dell'anno 2011.
Asserendo di aver effettuato una previa istanza di sgravio, rimasta poi inevasa, e ritenuta la giurisdizione ordinaria e la competenza del giudice adito, fondava l'opposizione sul rilievo della prescrizione del credito esattoriale per intervenuto decorso del termine quinquennale. Chiedeva pertanto annullarsi la cartella esattoriale n.
07120140112034760000, con vittoria di spese ed attribuzione a favore dell'avvocato antistatario. Si costituiva l' , depositando il proprio Controparte_1
fascicolo di parte, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in particolare, rilevava: il difetto di giurisdizione ordinaria;
la carenza d'interesse ad agire;
la improcedibilità e tardività dell'opposizione; formazione del giudicato;
mancato decorso della prescrizione.
Il Giudice di Pace, ritenuta la propria giurisdizione e la sussistenza dell'interesse ad agire, dichiarava prescritto il credito esattoriale, condannando il concessionario alla pagina 2 di 17 rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Proponeva pertanto appello l' chiedendo l'integrale riforma della sentenza di CP_6
primo grado per i seguenti motivi: 1) difetto di giurisdizione del G.O., già debitamente rilevato in primo grado, in favore della , stante la Controparte_7
natura tributaria dei crediti in esame e l'assenza di atti di esecuzione;
2) la carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, anche alla luce del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotto con D.L. n. 146/2021;
3) in ogni caso, la mancata prescrizione dei crediti esattoriali, il cui decorso veniva debitamente interrotto a mezzo di Avviso di Intimazione n. 07120169041590048000, notificata il 30.11.2016 e già prodotta sin dal primo grado. Chiedeva pertanto accogliersi il gravame, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Restava contumace All'udienza del 17.10.2024 la CP_4
causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'appello proposto da è fondato, e pertanto va Controparte_5
accolto, per i motivi che verranno esposti.
Occorre preliminarmente vagliare il motivo con il quale l' fa valere il difetto CP_6
di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e dunque accertare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante la natura della pretesa creditoria, avente ad oggetto un tributo (Tassa Smaltimento rifiuti).
Invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria;
la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità, di talché si rende necessaria la disamina che segue. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2,
pagina 3 di 17 della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria;
con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court
(giurisdizione del G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni
Nella giurisprudenza di legittimità si sono alternate e si alternano pronunce di diverso tenore, che si riportano schematicamente.
I) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “
…non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...).
II) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del citato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale pagina 4 di 17 verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
III) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass.
Civ., S.U., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di pagina 5 di 17 detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
IV) Identici i percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del
15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del
25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
V) Ancora, Cass. civ. S.U. 16986/2022, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria:
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e pagina 6 di 17 dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
VI) Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.
Ricostruita in tali termini la questione, è possibile delineare il riparto di giurisdizione nella maniera seguente: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse pagina 7 di 17 conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata agli atti (cfr. produzione attore depositata in data 31.8.2023) l' ha provveduto, già in Controparte_5
primo grado, a fornire piena prova non solo della notifica della cartella esattoriale n.
07120140112034760000, avvenuta data 10.12.2014, bensì anche Avviso di Intimazione n.
07120169041590048000, notificata il 30.11.2016. Deve dunque ritenersi, alla luce dei criteri discretivi sopra esposti, che sia sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, dovendosi sul punto rigettare il primo motivo di gravame.
Ciò posto e passando al vaglio dell'ulteriore motivo di gravame con cui il concessionario fa valere la inammissibilità della impugnazione proposta dal per CP_4
difetto di interesse ad agire, occorre operare una corretta qualificazione della domanda proposta in primo grado da Questi, invero, agiva dinanzi al GdP di CP_4
GR con un atto intestato come “citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e/o di accertamento negativo del credito”.
A tal proposito, si rileva come in ogni caso il giudice, secondo un principio ampiamento consolidato, sia dotato del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22),
pagina 8 di 17 prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Ciò premesso, si evidenzia come abbia agito in primo grado per far CP_4
valere la prescrizione della pretesa creditoria, intervenuta per inutile decorso del termine triennale decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale n.
07120140112034760000.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il “quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di
“contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad CP_6
alcun atto impositivo. La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Ciò premesso, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 CP_6
c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR
602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
pagina 9 di 17 Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C.
In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella
(ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
pagina 10 di 17 3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle
Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la già menzionata generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione potrebbe ritenersi valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass.
pagina 11 di 17 Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente Cass. Civ. 27799/2018, ma anche
Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”. Analoghi principi sono stati espressi da Cass
n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel
2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale della inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagina 12 di 17 pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore,
l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal pagina 13 di 17 legislatore, debba essere dimostrato: “sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori ... e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, l' ha prodotto, fin dal CP_5
primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'odierno appellato;
questi, peraltro, pur ammettendo essere intervenuta detta notifica, affermava di dolersi di una prescrizione successiva alla notifica della cartella, per non essere la stessa stata seguita da alcun altro atto interruttivo: pertanto, la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato.
Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire.
Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella.
pagina 14 di 17 Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, precisa la S.C.
“nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la
S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015”.
Alla luce di quanto finora esposto, deve rilevarsi come la ratio sottesa alla modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R. 602/73, si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato) interesse: tale requisito non appare soddisfatto nel caso di specie.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 15 di 17 Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) dal momento che, quando è stato instaurato il rapporto giuridico processuale(con notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in data
25/03/2021), la modifica normativa non era ancora intervenuta, e non era da considerarsi ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse. A tali considerazioni si aggiunge, in ogni caso, anche il profilo, menzionato al punto 4.2, dell'istanza di sgravio rimasta inevasa dall' CP_6
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile da domanda spiegata da avverso il ruolo relativo alla CP_4
cartella n. 07120140112034760000;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
(riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Torre Annunziata, 18.11.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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