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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n.2836/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice rel. ed est.
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2836/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LUCIANI FRANCESCA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
1
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “Come da ricorso introduttivo”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso chiedeva la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto il 01/12/2018 con CP_1
formulando ulteriori domande.
[...]
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 20.2.2025, il
Giudice Relatore procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente e all'esito il difensore precisava le conclusioni nei temini di cui in epigrafe e discuteva oralmente la causa.
All'esito il giudice si riservava di riferire al collegio.
2 Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio e agli assunti della ricorrente osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti l'1.12.2018 a Verona e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VERONA (v. allegato n. 1), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 12.04.2023 è passata in giudicato (v. allegato 2) e dalla data di comparizione davanti al Presidente
del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Anche le altre domande della ricorrente meritano di essere accolte.
Tale conclusione, con riguardo alla domanda di affido c.d. super-
esclusivo alla ricorrente del figlio delle parti n. il Controparte_2
12.12.2017, è giustificata dalle condotte tenute dal resistente che già
avevano indotto questo tribunale a disporre, all'esito del giudizio di separazione, l'affido esclusivo del minore alla Pt_1
Ad esse, a ben vedere, se ne sono aggiunte altre, sempre di valenza negativa, dopo la pronuncia della sentenza di separazione ed in particolare il reiterato inadempimento del resistente all'obbligo di contribuire al
3 mantenimento del figlio nonché alle spese straordinarie per il medesimo, che ha determinato un suo debito di quasi diecimila euro verso la ricorrente,
meglio quantificato in ricorso, nonché la sua scelta di non costituirsi nel presente giudizio, che è indicativa del suo disinteresse alla gestione anche concreta della vita del minore.
Rimangono immutate anche le ragioni che avevano giustificato la definizione da parte del Tribunale con la sentenza di separazione di particolari modalità di esercizio del diritto-dovere del padre di incontrare e tenere con sé il figlio.
Al resistente va infine imposto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrente la somma mensile di euro 400,90,
risultante dalla rivalutazione Istat dell'importo stabilito in sede di separazione, atteso che, sebbene non sia noto se e quale attività lavorativa egli svolga, ha una età (38 anni) che lo rende sicuramente capace di dedicarvisi.
Quanto alle spese di lite, mentre la pronuncia sullo status risulta neutra al fine del loro riparto il resistente risulta soccombente rispetto alle altre domande svolte dalla ricorrente e quindi in misura prevalente, stimabile nei due terzi del complessivo ammontare delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed
4 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia /lo scioglimento del matrimonio, celebrato in VERONA il
01/12/2018 tra e Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
VERONA (anno 2018, parte I, n. 320/P.)
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) attribuisce alla ricorrente il diritto di assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alle sue istruzione,
educazione, salute e scelta della residenza abituale;
4) conferma il diritto-dovere di di Controparte_1
incontrare il figlio, durante tutto l'anno, comprese le festività presso la casa dei nonni paterni, e alla presenza di costoro, il mercoledì
dall'uscita da scuola sino alle 20,30, con trasporto del minore curato dalla madre sabato a fine settimana alternati dalle 10 alle 20,30, con trasporto curato da familiari del padre come stabilito in sede di separazione;
5) conferma le modalità di visita stabilite in separazione disponendo che nei giorni in cui il padre incontrerà il minore presso l'abitazione dei
5 suoi genitori il minore sia prelevato da familiari del resistente all'esterno dell'abitazione, all'inizio dell'orario di visita, e riaccompagnato dai medesimi all'esterno dell'abitazione per affidarlo nuovamente alla madre al termine dell'orario di visita;
6) pone a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1
ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
400,90, quale contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione
ISTAT a decorrere dalla notifica del ricorso nonché di contribuire al
50% delle spese straordinarie per il figlio come individuate dal
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona;
7) condanna al pagamento dei due terzi Controparte_1
delle spese di lite a favore di che liquida in euro Parte_1
2.400,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre ad euro 120,00 per esborsi (CU e marca), oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Verona il 01/04/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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