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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1068/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 04/04/2025 alle ore 10,30 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to GARGANI ELISA Parte_1
Per , l'avv.to PETRAI SARA CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Gargani si riporta alla memoria di discussione depositata in atti ed a tutto quanto ivi dedotto.
Rileva come la prestazione di sia stata negligente e che l'inadempimento consiste negli errori e CP_1
ritardi commessi dalla parte convenuta non tanto nel mancato raggiungimento del risultato. Per il resto si riporta agli atti e precedenti scritti difensivi.
L'avv. Petrai impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto;
richiama in particolare il preventivo - doc. 33- a riprova della buona fede e correttezza della . Nessun errore è stato commesso da CP_1 CP_1
pagina 1 di 11 che si è attenuta alle normative vigenti all'epoca dei fatti per cui è causa. In punto di danni la domanda va rigettata perché non provata. Si riporta per il resto a tutti i propri atti e scritti difensivi.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARGANI ELISA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. GARGANI ELISA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI GIAN PAOLO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. PETRAI SARA ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._1
STEFANELLI GIAN PAOLO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI:
parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, in accoglimento della spiegata opposizione: in via principale, per tutti i motivi spiegati in narrativa e in diritto, accertato il grave inadempimento della Voglia dichiarare risolto il CP_1 rapporto contrattuale tra le parti ex art. 1453 cod. civ. e per l'effetto condannare la in CP_1
persona del Suo legale rappresentante pro tempore: a) alla restituzione del prezzo pagato e quindi di tutte le somme versate dalla e meglio specificate in narrativa e in diritto, ovvero alla Parte_1 restituzione della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio
pagina 3 di 11 e/o b) al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dalla quale danno emergente, a Parte_1
causa del grave inadempimento contrattuale della per tutti i motivi già spiegati in narrativa, CP_1 danno pari ad euro 14.208,00, ovvero alla somma maggiore e/o minore che verrà provata all'esito dell'istruttoria ovvero che sarà ritenuta equa e di giustizia anche in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 cod. civ. e/o c) al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dalla quale lucro Parte_1
cessante, a causa del grave inadempimento contrattuale della per tutti i motivi già spiegati in CP_1 narrativa nella somma che verrà provata all'esito dell'istruttoria ovvero che sarà ritenuta equa e di giustizia anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..In ogni caso, Voglia condannare la
al pagamento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria del CP_1
danno da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 2.000,00 o in quella diversa, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge”.
parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale rigettare le domande promosse dalla società attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto sopra argomentato e eccepito;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di risarcimento del danno da lucro cessante, limitare lo stesso al solo periodo successivo al
12.05.2021. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Ciò premesso e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti della società convenuta, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, sia pure nei limiti – in punto quantum – che di seguito si vanno ad esplicitare.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La fattispecie prospettata dalla società attrice costituisce un'ipotesi di inadempimento contrattuale,
pagina 4 di 11 e precisamente, la domanda appare fondata su un presupposto in fatto, assunto dall'attrice quale fonte dei danni lamentati, cioè la mancata ovvero negligente esecuzione della prestazione dovuta da parte della società convenuta.
Orbene, l'art. 1218 codice civile pone a carico del debitore da un lato l'obbligo di eseguire esattamente la prestazione dovuta e dall'altro l'obbligo del risarcimento dei danni ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La riportata disposizione fissa una presunzione di responsabilità a carico del debitore, superabile attraverso la dimostrazione dell'avvenuto adempimento ovvero della dipendenza dell'inadempimento da un fatto al medesimo non imputabile, e postula in ogni caso che da parte del creditore sia stata fornita la prova dell'esistenza del vincolo contrattuale e del diritto destinato ad essere soddisfatto (Cass. SS. UU. 6 aprile – 4 ottobre 2001 n. 13533). Tali principi valgono sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento contrattuale, sia qualora egli intenda conseguire una pronunzia di risoluzione del contratto ovvero di condanna al risarcimento del danno. Sul punto, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite,
Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n.
11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446)– in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Era, quindi, onere della società attrice dimostrare la sussistenza del titolo negoziale mentre era onere della parte convenuta dimostrare di aver correttamente ed integralmente adempiuto alle obbligazioni dal predetto derivanti a suo carico.
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti da entrambe le parti, e delle risultanze emerse dall'espletata istruttoria, in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi escussi della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, risulta sicuramente assolto l'onere probatorio posto a carico dell'attrice.
Tanto premesso è da escludere che invece la parte convenuta abbia fornito idonea prova dell'adempimento integrale degli obblighi a lei facenti carico.
pagina 5 di 11 Ciò posto va rilevato, in punto di fatto, quanto segue: in data 5.6.2021 la società si Parte_1
opponeva dinanzi al Giudice di Pace di Empoli al decreto ingiuntivo n. 230/01 emesso a favore della chiedendone la revoca. In via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto e quindi CP_1
la restituzione del compenso pagato, nonché il risarcimento degli asseriti danni subiti a causa del presunto inadempimento contrattuale da parte della società ricorrente in via monitoria, quantificati in €
14.208,00, con ulteriore domanda ex art. 96 cpc. per lite temeraria e risarcimento del relativo danno nella misura di € 2.000,00. Si radicava così avanti al Giudice di Pace la causa n. 718/2021 R.G. con prima udienza in data 02.11.2021. Si costituiva la egando tutto quanto dedotto, contestato CP_1
e prodotto dall' opponente. Alla prima udienza il Giudice di Pace di Empoli, in ragione della propria competenza per valore, sospendeva il giudizio avanti a sé concedendo i termini di legge per la riassunzione, che osservava depositando – dinanzi a questo Tribunale - comparsa in Parte_1
riassunzione notificata in data 31.01.22, con la quale riformulava tutte le domande spiegate avanti al
Giudice di Pace fatta eccezione per la domanda di revoca del decreto ingiuntivo che restava nella competenza del Giudice di Pace di Empoli. -Con comparsa del 27.05.2022 si costitutiva CP_1
contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree.
Ha dedotto l'attrice che è società dedita all'importazione, all'esportazione, al commercio Parte_1 in generale, sia all'ingrosso che al dettaglio (doc. 2); nel mese di maggio 2020, avendo acquistato una partita di mascherine filtranti mod. KN95 senza valvola per un numero totale di 9.600 mascherine da destinare a farmacie e consumatori finali, si rivolgeva alla società di consulenza per ricevere CP_1 assistenza fino all'ottenimento della autocertificazione in deroga ex art. 15 co. 3 del D.L. del
17/03/2020 n. 18. La , nell'ambito dell'opera richiesta, indicava e specificava sia le procedure da CP_1
seguire sia la documentazione tecnica da predisporre sia i test necessari secondo standard EN149:2009 atti a verificare la conformità delle mascherine mod. KN95 alla normativa europea (EN 149:2009) ed alle prescrizioni di legge previste dai vari DPCM ai fini della validazione in deroga ai sensi del comma
3 dell'art. 15 del D.L. del 17.03.2020 n.18 e tutti i documenti tecnici necessari alla predisposizione e presentazione della relativa domanda di autocertificazione all' (D.L. 18/2020). La CP_2 CP_1
sottoponeva quindi alla Recomm il preventivo datato 07/05/2020 e corredato dalle condizioni generali di fornitura, con cui esponeva la sua offerta per predisporre quanto necessario alla domanda di autocertificazione in deroga e per l'effettuazione di tutti i test necessari ai fini del buon esito dell'istanza suddetta (doc. 4: preventivo del 07/05/2020). Tale offerta prevedeva - come risulta anche dalla mail del 12.05.2020 a firma dell'ing. (doc. 5) - la predisposizione e l'invio della Parte_2 domanda di autocertificazione in deroga all' con i test report CNAS (euro 9.040,00 + IVA) nonché CP_2 un'eventuale seconda istanza di autocertificazione con test di un laboratorio accreditato (euro 1.300,00 pagina 6 di 11 + IVA). La società accettava l'offerta provvedendo al saldo della fattura 24/00 del 15/05/2020 Pt_1 per gli importi richiesti per l'esecuzione dei test, euro 9.040,00 oltre Iva e così per un totale di euro
11.028,80 chiedendo poi una nota di credito per altri importi non venendo eseguito uno dei testi previsti: Penetrazione del materiale filtrante (8.11) Olio di Paraffina. In data 9 luglio 2020 venivano - con ritardo - completati i test report con successo (doc. 17) e la inoltrava l'istanza all' che CP_1 CP_2
tuttavia la rigettava a causa di: mancato completamento di tutte le prova tecniche necessarie, inutilizzabilità del certificato allegato per insufficienza dei rapporti di prova riportanti i risultati dei test in conformità alla normativa UNI EN 149:2009 e, impossibilità per l'Ente di verificare, a mezzo della documentazione presentata, le caratteristiche prestazionali richieste secondo la norma europea
EN 149:2001 + A1:2009.
La sosteneva che - ai fini dell'ottenimento della marcatura CE - si rendesse necessario sia CP_1
predisporre il certificato UE - modulo B (per un costo pari ad euro 1500 oltre iva), sia conferire un incarico ad un ente notificato per il modulo C2 (per un costo pari ad euro 1500 oltre iva). Mentre per l'attività di consulenza relativa al rilascio del modulo B la procedeva personalmente, viceversa CP_1 indicava per il rilascio del modulo C2 di voler procedere con l'azienda Dolomiticert per un totale di
900 euro + spese di trasferta. Quest'ultima chiedeva per il modulo C2, in luogo dei costi preventivati da pari ad euro 900,00 oltre spese di trasferta, euro 8.364,50, costringendo di fatto la a CP_1 Pt_1
interrompere la vendita e la produzione delle mascherine oggetto di ottenimento della certificazione CE
(modulo B + modulo C) (doc. 15).
Orbene, l'art. 1218 c.c. sopra citato è da leggersi in combinato disposto con l'art. 1176 c.c. che impone al debitore di usare la diligenza del buon padre di famiglia - dunque, da valutarsi in senso oggettivo - con riguardo alla natura dell'attività esercitata se trattasi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale. Proprio con riferimento al piano della diligenza si era soliti - soprattutto in passato - fare una distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Entrambe sono finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas giuridicamente apprezzabile fermo restando che - nel primo caso - il risultato dipende oltre che dal comportamento del debitore, anche da fattori estranei e concomitanti e lo sforzo di diligenza viene in rilevo di per sé, costituendo essenza stessa del comportamento esecutivo a prescindere dal risultato ottenuto. Nel caso dell'obbligazione di risultato invece il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore non dipendendo da nessun fattore ad essa estraneo e lo sforzo di diligenza non rileva di per sé, ma solo sotto un mero profilo strumentale. A tale distinzione conseguono differenze in punto di onere probatorio: in caso di obbligazioni di mezzi, spetta al creditore dare la prova della negligenza del debitore;
circa le obbligazioni di risultato, vale la regola pagina 7 di 11 di cui all'art. 1218 c.c. (per cui sul debitore incombe l'onere della prova che il mancato risultato è dipeso da causa a lui non imputabile). Tale distinzione (salvo casi eccezionali) è stata, tuttavia, superata dalla Suprema Corte nel 2005 non avendo la stessa dunque alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a dati parametri di professionalità e risultando - sempre nell'ambito della responsabilità contrattuale - identico il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.
(Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Pertanto, come affermato in giurisprudenza: “mentre sull'attore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento o per l'adempimento graverà soltanto
l'onere di provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, graverà sul debitore convenuto
l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile nel caso in cui ci si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (Cass. n 19715/2023).
Ebbene nel caso di specie stante l'eccezione sollevata fin dagli atti introduttivi e la corretta allegazione da parte della del titolo contrattuale, gravava sulla società l'onere di fornire la prova di Pt_1 CP_1
aver correttamente eseguito la prestazione richiesta che era quella di una consulenza qualificata e idonea al fine di ottenere le certificazioni necessarie per la messa sul mercato delle mascherine.
Tuttavia, è emerso dall'istruttoria, documentale e testimoniale, che la risultava inadempiente con CP_1 riferimento alla procedura di validazione delle mascherine presso l' Essa infatti non eseguiva una CP_2
diligente e corretta attività di consulenza e assistenza a favore di parte attrice omettendo sia di indicare che di effettuare tutti i test necessari ad ottenere l'autocertificazione in deroga come richiesti dalla CP_2 normativa vigente in materia e riportati nell'offerta datata 7.5.2020 dove si legge che l'attività oggetto dell'incarico affidato alle consisteva in: “predisposizione e invio di Domanda di CP_1
Autocertificazione con relativa documentazione tecnica: relazione descrittiva completa del DPI e dell'uso cui è destinato, valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere, elenco dei requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili al DPI, i riferimenti delle norme che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI e verifica di conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili, istruzioni e informazioni per il datore di lavoro”.
Invero, come emerge dal doc. 9 allegato alla comparsa l' in data 27.7.2020 rigettava la richiesta di CP_2 validazione in deroga: “in definitiva non risulta possibile per il DPI la verifica puntuale delle caratteristiche prestazionali richieste secondo la norma europea EN 149:2001 + A1:2009, con pagina 8 di 11 particolare riferimento ai punti 7.9.1 (Perdita tenuta verso l'interno), 7.9.2 (Penetrazione del materiale filtrante) e 7.16 (Resistenza respiratoria). La documentazione prodotta non permette pertanto di esprimere un parere positivo per gli aspetti tecnici. In considerazione di ciò, allo stato, quanto presentato non può essere validato come dispositivo di protezione individuale ai sensi della disposizione in oggetto.”
Dunque, appare evidente come i test indicati dalla si siano rivelati insufficienti ai fini CP_1 dell'ottenimento della certificazione in deroga laddove la si obbligava ad eseguire i test CP_2 CP_1
necessari "Test su maschere filtranti secondo EN149:2009", a fronte della richiesta di euro 9.040,00 oltre Iva che la pagava per un totale di euro 11.028,8, per l'esecuzione di tutti i test tecnici Pt_1
funzionali a garantire - in caso di esito positivo - : il rispetto dei protocolli richiesti ai fini del rilascio dell'autocertificazione in deroga da parte dell' dell'ottenimento - ove richiesto - della CP_2 certificazione e marcatura CE. Con riferimento a quest'ultima è a dirsi che neppure la stessa veniva ottenuta. Tale circostanza è stata confermata anche dai testi escussi.
All'udienza del 28/09/2023 sia il teste sia il teste confermavano: “la società Tes_1 Tes_2 CP_1 nell'ambito della consulenza richiesta di cui al capitolo 1) indicava e specificava alla società Pt_1
tutti i test RFU necessari a verificare la conformità delle mascherine mod. KN95 alla normativa
[...]
europea (tra cui la richiamata EN 149:2009) ed alle prescrizioni di legge previste dai DPCM vigenti, il tutto al fine di ottenere la validazione in deroga ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del D.L. del
17.03.2020 n.18 rilasciata dall'Ente ” e ancora: “la società , nell'ambito della consulenza CP_2 CP_1
richiesta di cui al capitolo 1), indicava e specificava alla società tutti i documenti tecnici Parte_1
necessari alla predisposizione e presentazione della relativa domanda al fine di ottenere la validazione in deroga della relativa domanda al fine di ottenere la validazione in deroga
Peraltro – risulta dagli atti – che la si era impegnata ad anticipare tutti gli importi riferibili CP_1 all'ottenimento certificato Modulo B, C2 e (quindi compresi dell'asserita consulenza) per poi procedere alla richiesta di rimborso soltanto dopo l'ottenimento della certificazione CE come emerge dalla mail dell' Ing. del 25/08/2020: “concordato con la direzione l'anticipo da parte di delle Parte_2 CP_1 spese preventivate dall'Ente notificato, prevedendo il rimborso di queste da parte di a Pt_1 CP_1 solo una volta ottenuta la certificazione”).
Né coglie nel segno l'eccezione formulata dalla secondo cui l'indicazione di quali test eseguire CP_1 venne formulata direttamente da . L'eccezione è risultata smentita dalla documentazione in Pt_1
atti: la chiese alla di indicare la procedura necessaria da seguire per ottenere la Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 certificazione (oggetto di consulenza) e quest'ultima, indicò espressamente i test da eseguire e CP_2 le procedure da applicare, test e procedure dettagliati nell'offerta del giorno 07/05/2020. Il contenuto dell'offerta venne poi confermata, al momento dello scambio avvenuto via mail, dall'Ing. Parte_2
(cfr. doc. 5 mail Ing. del giorno 12/05/2020). Né valgono come idonea prova le statistiche di Parte_2
rigetto richiamate in atti dalla in quanto nulla provano in ordine ai motivi che hanno determinato il diniego subito dalla società attrice e comunque non sono prova della diligenza prestata dalla CP_1 nell'esecuzione della prestazione.
Conclusivamente, è risultato provato che non otteneva la validazione in deroga per difetto Pt_1 della domanda depositata all' non otteneva il modulo C2 per l'errata quantificazione dei costi CP_2
che di fatto la costringevano ad abbandonare il progetto, perdeva l'ottenimento della certificazione
CE. Ciò posto, la somma di euro 11.028,80 va restituita.
Quanto ai danni reclamati da parte attrice, ritiene questo giudice che non possa essere riconosciuta l'intera cifra richiesta in mancanza di prova certa sulla effettiva vendita delle mascherine, tuttavia in considerazione dell'attività esercitata dalla società attrice e dell'investimento effettuato durante un periodo di forte crisi economica come quello determinato dall'emergenza epidemiologica, e del costo delle mascherine all'epoca dei fatti per cui è causa, appare adeguato e rispondente alla fattispecie in esame la liquidazione, in via equitativa, dell'importo di euro 3.500,00.
Trattandosi di debito di valore, la cui funzione è quella di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato sia pure attraverso un somma di denaro per equivalente, all'attrice va riconosciuto (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite 22.4.1994 - 17.2.1995 n. 1712 e successivamente, tra le altre, da Cass. civ., sez. 3°, n. 5234, del 10/03/2006) il c.d. lucro cessante, per compensare il danneggiato del mancato tempestivo godimento dell'equivalente in denaro del bene perduto dalla data dell'evento all'attualità. Tale somma può essere liquidata con la tecnica degli interessi legali, devalutando l'importo dovuto alla data dell'evento (in questo caso dalla data della prima diffida ad adempiere) e poi calcolando gli interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno in base agli indici annuali di rivalutazione.
Considerato che con la presente pronuncia il credito di valore si converte in credito di valuta in quanto liquidato, sulla somma complessiva riconosciuta, all'attrice spettano inoltre gli interessi di mora in misura legale, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Quanto alla richiesta di condanna relativamente alla responsabilità aggravata dell'opponente ai sensi dell'art. 96, tale domanda deve essere respinta considerando il comportamento tenuto dalla stessa opponente non idoneo a integrare gli estremi della lite temeraria. L'art. 96 c. 1 c.p.c. sancisce che “Se pagina 10 di 11 risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale asserto non risulta tuttavia provato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa (scaglione da 5.200,00 a 26.000,00) con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società attrice, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara risolto il contratto inter-partes;
b) accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
della somma complessiva di Euro 14.528,80 oltre interessi come in parte motiva;
c) condanna al pagamento a favore di al pagamento delle spese di lite CP_1 Parte_1
che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, esborsi pari al contributo unificato, ed oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,37 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1068/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 04/04/2025 alle ore 10,30 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to GARGANI ELISA Parte_1
Per , l'avv.to PETRAI SARA CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Gargani si riporta alla memoria di discussione depositata in atti ed a tutto quanto ivi dedotto.
Rileva come la prestazione di sia stata negligente e che l'inadempimento consiste negli errori e CP_1
ritardi commessi dalla parte convenuta non tanto nel mancato raggiungimento del risultato. Per il resto si riporta agli atti e precedenti scritti difensivi.
L'avv. Petrai impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto;
richiama in particolare il preventivo - doc. 33- a riprova della buona fede e correttezza della . Nessun errore è stato commesso da CP_1 CP_1
pagina 1 di 11 che si è attenuta alle normative vigenti all'epoca dei fatti per cui è causa. In punto di danni la domanda va rigettata perché non provata. Si riporta per il resto a tutti i propri atti e scritti difensivi.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARGANI ELISA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. GARGANI ELISA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI GIAN PAOLO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. PETRAI SARA ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._1
STEFANELLI GIAN PAOLO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI:
parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, in accoglimento della spiegata opposizione: in via principale, per tutti i motivi spiegati in narrativa e in diritto, accertato il grave inadempimento della Voglia dichiarare risolto il CP_1 rapporto contrattuale tra le parti ex art. 1453 cod. civ. e per l'effetto condannare la in CP_1
persona del Suo legale rappresentante pro tempore: a) alla restituzione del prezzo pagato e quindi di tutte le somme versate dalla e meglio specificate in narrativa e in diritto, ovvero alla Parte_1 restituzione della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio
pagina 3 di 11 e/o b) al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dalla quale danno emergente, a Parte_1
causa del grave inadempimento contrattuale della per tutti i motivi già spiegati in narrativa, CP_1 danno pari ad euro 14.208,00, ovvero alla somma maggiore e/o minore che verrà provata all'esito dell'istruttoria ovvero che sarà ritenuta equa e di giustizia anche in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 cod. civ. e/o c) al risarcimento di ogni danno patrimoniale subito dalla quale lucro Parte_1
cessante, a causa del grave inadempimento contrattuale della per tutti i motivi già spiegati in CP_1 narrativa nella somma che verrà provata all'esito dell'istruttoria ovvero che sarà ritenuta equa e di giustizia anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..In ogni caso, Voglia condannare la
al pagamento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria del CP_1
danno da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 2.000,00 o in quella diversa, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge”.
parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale rigettare le domande promosse dalla società attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto sopra argomentato e eccepito;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di risarcimento del danno da lucro cessante, limitare lo stesso al solo periodo successivo al
12.05.2021. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Ciò premesso e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti della società convenuta, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, sia pure nei limiti – in punto quantum – che di seguito si vanno ad esplicitare.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La fattispecie prospettata dalla società attrice costituisce un'ipotesi di inadempimento contrattuale,
pagina 4 di 11 e precisamente, la domanda appare fondata su un presupposto in fatto, assunto dall'attrice quale fonte dei danni lamentati, cioè la mancata ovvero negligente esecuzione della prestazione dovuta da parte della società convenuta.
Orbene, l'art. 1218 codice civile pone a carico del debitore da un lato l'obbligo di eseguire esattamente la prestazione dovuta e dall'altro l'obbligo del risarcimento dei danni ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La riportata disposizione fissa una presunzione di responsabilità a carico del debitore, superabile attraverso la dimostrazione dell'avvenuto adempimento ovvero della dipendenza dell'inadempimento da un fatto al medesimo non imputabile, e postula in ogni caso che da parte del creditore sia stata fornita la prova dell'esistenza del vincolo contrattuale e del diritto destinato ad essere soddisfatto (Cass. SS. UU. 6 aprile – 4 ottobre 2001 n. 13533). Tali principi valgono sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento contrattuale, sia qualora egli intenda conseguire una pronunzia di risoluzione del contratto ovvero di condanna al risarcimento del danno. Sul punto, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite,
Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n.
11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446)– in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Era, quindi, onere della società attrice dimostrare la sussistenza del titolo negoziale mentre era onere della parte convenuta dimostrare di aver correttamente ed integralmente adempiuto alle obbligazioni dal predetto derivanti a suo carico.
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti da entrambe le parti, e delle risultanze emerse dall'espletata istruttoria, in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi escussi della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, risulta sicuramente assolto l'onere probatorio posto a carico dell'attrice.
Tanto premesso è da escludere che invece la parte convenuta abbia fornito idonea prova dell'adempimento integrale degli obblighi a lei facenti carico.
pagina 5 di 11 Ciò posto va rilevato, in punto di fatto, quanto segue: in data 5.6.2021 la società si Parte_1
opponeva dinanzi al Giudice di Pace di Empoli al decreto ingiuntivo n. 230/01 emesso a favore della chiedendone la revoca. In via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto e quindi CP_1
la restituzione del compenso pagato, nonché il risarcimento degli asseriti danni subiti a causa del presunto inadempimento contrattuale da parte della società ricorrente in via monitoria, quantificati in €
14.208,00, con ulteriore domanda ex art. 96 cpc. per lite temeraria e risarcimento del relativo danno nella misura di € 2.000,00. Si radicava così avanti al Giudice di Pace la causa n. 718/2021 R.G. con prima udienza in data 02.11.2021. Si costituiva la egando tutto quanto dedotto, contestato CP_1
e prodotto dall' opponente. Alla prima udienza il Giudice di Pace di Empoli, in ragione della propria competenza per valore, sospendeva il giudizio avanti a sé concedendo i termini di legge per la riassunzione, che osservava depositando – dinanzi a questo Tribunale - comparsa in Parte_1
riassunzione notificata in data 31.01.22, con la quale riformulava tutte le domande spiegate avanti al
Giudice di Pace fatta eccezione per la domanda di revoca del decreto ingiuntivo che restava nella competenza del Giudice di Pace di Empoli. -Con comparsa del 27.05.2022 si costitutiva CP_1
contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree.
Ha dedotto l'attrice che è società dedita all'importazione, all'esportazione, al commercio Parte_1 in generale, sia all'ingrosso che al dettaglio (doc. 2); nel mese di maggio 2020, avendo acquistato una partita di mascherine filtranti mod. KN95 senza valvola per un numero totale di 9.600 mascherine da destinare a farmacie e consumatori finali, si rivolgeva alla società di consulenza per ricevere CP_1 assistenza fino all'ottenimento della autocertificazione in deroga ex art. 15 co. 3 del D.L. del
17/03/2020 n. 18. La , nell'ambito dell'opera richiesta, indicava e specificava sia le procedure da CP_1
seguire sia la documentazione tecnica da predisporre sia i test necessari secondo standard EN149:2009 atti a verificare la conformità delle mascherine mod. KN95 alla normativa europea (EN 149:2009) ed alle prescrizioni di legge previste dai vari DPCM ai fini della validazione in deroga ai sensi del comma
3 dell'art. 15 del D.L. del 17.03.2020 n.18 e tutti i documenti tecnici necessari alla predisposizione e presentazione della relativa domanda di autocertificazione all' (D.L. 18/2020). La CP_2 CP_1
sottoponeva quindi alla Recomm il preventivo datato 07/05/2020 e corredato dalle condizioni generali di fornitura, con cui esponeva la sua offerta per predisporre quanto necessario alla domanda di autocertificazione in deroga e per l'effettuazione di tutti i test necessari ai fini del buon esito dell'istanza suddetta (doc. 4: preventivo del 07/05/2020). Tale offerta prevedeva - come risulta anche dalla mail del 12.05.2020 a firma dell'ing. (doc. 5) - la predisposizione e l'invio della Parte_2 domanda di autocertificazione in deroga all' con i test report CNAS (euro 9.040,00 + IVA) nonché CP_2 un'eventuale seconda istanza di autocertificazione con test di un laboratorio accreditato (euro 1.300,00 pagina 6 di 11 + IVA). La società accettava l'offerta provvedendo al saldo della fattura 24/00 del 15/05/2020 Pt_1 per gli importi richiesti per l'esecuzione dei test, euro 9.040,00 oltre Iva e così per un totale di euro
11.028,80 chiedendo poi una nota di credito per altri importi non venendo eseguito uno dei testi previsti: Penetrazione del materiale filtrante (8.11) Olio di Paraffina. In data 9 luglio 2020 venivano - con ritardo - completati i test report con successo (doc. 17) e la inoltrava l'istanza all' che CP_1 CP_2
tuttavia la rigettava a causa di: mancato completamento di tutte le prova tecniche necessarie, inutilizzabilità del certificato allegato per insufficienza dei rapporti di prova riportanti i risultati dei test in conformità alla normativa UNI EN 149:2009 e, impossibilità per l'Ente di verificare, a mezzo della documentazione presentata, le caratteristiche prestazionali richieste secondo la norma europea
EN 149:2001 + A1:2009.
La sosteneva che - ai fini dell'ottenimento della marcatura CE - si rendesse necessario sia CP_1
predisporre il certificato UE - modulo B (per un costo pari ad euro 1500 oltre iva), sia conferire un incarico ad un ente notificato per il modulo C2 (per un costo pari ad euro 1500 oltre iva). Mentre per l'attività di consulenza relativa al rilascio del modulo B la procedeva personalmente, viceversa CP_1 indicava per il rilascio del modulo C2 di voler procedere con l'azienda Dolomiticert per un totale di
900 euro + spese di trasferta. Quest'ultima chiedeva per il modulo C2, in luogo dei costi preventivati da pari ad euro 900,00 oltre spese di trasferta, euro 8.364,50, costringendo di fatto la a CP_1 Pt_1
interrompere la vendita e la produzione delle mascherine oggetto di ottenimento della certificazione CE
(modulo B + modulo C) (doc. 15).
Orbene, l'art. 1218 c.c. sopra citato è da leggersi in combinato disposto con l'art. 1176 c.c. che impone al debitore di usare la diligenza del buon padre di famiglia - dunque, da valutarsi in senso oggettivo - con riguardo alla natura dell'attività esercitata se trattasi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale. Proprio con riferimento al piano della diligenza si era soliti - soprattutto in passato - fare una distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Entrambe sono finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas giuridicamente apprezzabile fermo restando che - nel primo caso - il risultato dipende oltre che dal comportamento del debitore, anche da fattori estranei e concomitanti e lo sforzo di diligenza viene in rilevo di per sé, costituendo essenza stessa del comportamento esecutivo a prescindere dal risultato ottenuto. Nel caso dell'obbligazione di risultato invece il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore non dipendendo da nessun fattore ad essa estraneo e lo sforzo di diligenza non rileva di per sé, ma solo sotto un mero profilo strumentale. A tale distinzione conseguono differenze in punto di onere probatorio: in caso di obbligazioni di mezzi, spetta al creditore dare la prova della negligenza del debitore;
circa le obbligazioni di risultato, vale la regola pagina 7 di 11 di cui all'art. 1218 c.c. (per cui sul debitore incombe l'onere della prova che il mancato risultato è dipeso da causa a lui non imputabile). Tale distinzione (salvo casi eccezionali) è stata, tuttavia, superata dalla Suprema Corte nel 2005 non avendo la stessa dunque alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a dati parametri di professionalità e risultando - sempre nell'ambito della responsabilità contrattuale - identico il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.
(Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Pertanto, come affermato in giurisprudenza: “mentre sull'attore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento o per l'adempimento graverà soltanto
l'onere di provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, graverà sul debitore convenuto
l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile nel caso in cui ci si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (Cass. n 19715/2023).
Ebbene nel caso di specie stante l'eccezione sollevata fin dagli atti introduttivi e la corretta allegazione da parte della del titolo contrattuale, gravava sulla società l'onere di fornire la prova di Pt_1 CP_1
aver correttamente eseguito la prestazione richiesta che era quella di una consulenza qualificata e idonea al fine di ottenere le certificazioni necessarie per la messa sul mercato delle mascherine.
Tuttavia, è emerso dall'istruttoria, documentale e testimoniale, che la risultava inadempiente con CP_1 riferimento alla procedura di validazione delle mascherine presso l' Essa infatti non eseguiva una CP_2
diligente e corretta attività di consulenza e assistenza a favore di parte attrice omettendo sia di indicare che di effettuare tutti i test necessari ad ottenere l'autocertificazione in deroga come richiesti dalla CP_2 normativa vigente in materia e riportati nell'offerta datata 7.5.2020 dove si legge che l'attività oggetto dell'incarico affidato alle consisteva in: “predisposizione e invio di Domanda di CP_1
Autocertificazione con relativa documentazione tecnica: relazione descrittiva completa del DPI e dell'uso cui è destinato, valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere, elenco dei requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili al DPI, i riferimenti delle norme che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI e verifica di conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili, istruzioni e informazioni per il datore di lavoro”.
Invero, come emerge dal doc. 9 allegato alla comparsa l' in data 27.7.2020 rigettava la richiesta di CP_2 validazione in deroga: “in definitiva non risulta possibile per il DPI la verifica puntuale delle caratteristiche prestazionali richieste secondo la norma europea EN 149:2001 + A1:2009, con pagina 8 di 11 particolare riferimento ai punti 7.9.1 (Perdita tenuta verso l'interno), 7.9.2 (Penetrazione del materiale filtrante) e 7.16 (Resistenza respiratoria). La documentazione prodotta non permette pertanto di esprimere un parere positivo per gli aspetti tecnici. In considerazione di ciò, allo stato, quanto presentato non può essere validato come dispositivo di protezione individuale ai sensi della disposizione in oggetto.”
Dunque, appare evidente come i test indicati dalla si siano rivelati insufficienti ai fini CP_1 dell'ottenimento della certificazione in deroga laddove la si obbligava ad eseguire i test CP_2 CP_1
necessari "Test su maschere filtranti secondo EN149:2009", a fronte della richiesta di euro 9.040,00 oltre Iva che la pagava per un totale di euro 11.028,8, per l'esecuzione di tutti i test tecnici Pt_1
funzionali a garantire - in caso di esito positivo - : il rispetto dei protocolli richiesti ai fini del rilascio dell'autocertificazione in deroga da parte dell' dell'ottenimento - ove richiesto - della CP_2 certificazione e marcatura CE. Con riferimento a quest'ultima è a dirsi che neppure la stessa veniva ottenuta. Tale circostanza è stata confermata anche dai testi escussi.
All'udienza del 28/09/2023 sia il teste sia il teste confermavano: “la società Tes_1 Tes_2 CP_1 nell'ambito della consulenza richiesta di cui al capitolo 1) indicava e specificava alla società Pt_1
tutti i test RFU necessari a verificare la conformità delle mascherine mod. KN95 alla normativa
[...]
europea (tra cui la richiamata EN 149:2009) ed alle prescrizioni di legge previste dai DPCM vigenti, il tutto al fine di ottenere la validazione in deroga ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del D.L. del
17.03.2020 n.18 rilasciata dall'Ente ” e ancora: “la società , nell'ambito della consulenza CP_2 CP_1
richiesta di cui al capitolo 1), indicava e specificava alla società tutti i documenti tecnici Parte_1
necessari alla predisposizione e presentazione della relativa domanda al fine di ottenere la validazione in deroga della relativa domanda al fine di ottenere la validazione in deroga
Peraltro – risulta dagli atti – che la si era impegnata ad anticipare tutti gli importi riferibili CP_1 all'ottenimento certificato Modulo B, C2 e (quindi compresi dell'asserita consulenza) per poi procedere alla richiesta di rimborso soltanto dopo l'ottenimento della certificazione CE come emerge dalla mail dell' Ing. del 25/08/2020: “concordato con la direzione l'anticipo da parte di delle Parte_2 CP_1 spese preventivate dall'Ente notificato, prevedendo il rimborso di queste da parte di a Pt_1 CP_1 solo una volta ottenuta la certificazione”).
Né coglie nel segno l'eccezione formulata dalla secondo cui l'indicazione di quali test eseguire CP_1 venne formulata direttamente da . L'eccezione è risultata smentita dalla documentazione in Pt_1
atti: la chiese alla di indicare la procedura necessaria da seguire per ottenere la Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 certificazione (oggetto di consulenza) e quest'ultima, indicò espressamente i test da eseguire e CP_2 le procedure da applicare, test e procedure dettagliati nell'offerta del giorno 07/05/2020. Il contenuto dell'offerta venne poi confermata, al momento dello scambio avvenuto via mail, dall'Ing. Parte_2
(cfr. doc. 5 mail Ing. del giorno 12/05/2020). Né valgono come idonea prova le statistiche di Parte_2
rigetto richiamate in atti dalla in quanto nulla provano in ordine ai motivi che hanno determinato il diniego subito dalla società attrice e comunque non sono prova della diligenza prestata dalla CP_1 nell'esecuzione della prestazione.
Conclusivamente, è risultato provato che non otteneva la validazione in deroga per difetto Pt_1 della domanda depositata all' non otteneva il modulo C2 per l'errata quantificazione dei costi CP_2
che di fatto la costringevano ad abbandonare il progetto, perdeva l'ottenimento della certificazione
CE. Ciò posto, la somma di euro 11.028,80 va restituita.
Quanto ai danni reclamati da parte attrice, ritiene questo giudice che non possa essere riconosciuta l'intera cifra richiesta in mancanza di prova certa sulla effettiva vendita delle mascherine, tuttavia in considerazione dell'attività esercitata dalla società attrice e dell'investimento effettuato durante un periodo di forte crisi economica come quello determinato dall'emergenza epidemiologica, e del costo delle mascherine all'epoca dei fatti per cui è causa, appare adeguato e rispondente alla fattispecie in esame la liquidazione, in via equitativa, dell'importo di euro 3.500,00.
Trattandosi di debito di valore, la cui funzione è quella di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato sia pure attraverso un somma di denaro per equivalente, all'attrice va riconosciuto (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite 22.4.1994 - 17.2.1995 n. 1712 e successivamente, tra le altre, da Cass. civ., sez. 3°, n. 5234, del 10/03/2006) il c.d. lucro cessante, per compensare il danneggiato del mancato tempestivo godimento dell'equivalente in denaro del bene perduto dalla data dell'evento all'attualità. Tale somma può essere liquidata con la tecnica degli interessi legali, devalutando l'importo dovuto alla data dell'evento (in questo caso dalla data della prima diffida ad adempiere) e poi calcolando gli interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno in base agli indici annuali di rivalutazione.
Considerato che con la presente pronuncia il credito di valore si converte in credito di valuta in quanto liquidato, sulla somma complessiva riconosciuta, all'attrice spettano inoltre gli interessi di mora in misura legale, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Quanto alla richiesta di condanna relativamente alla responsabilità aggravata dell'opponente ai sensi dell'art. 96, tale domanda deve essere respinta considerando il comportamento tenuto dalla stessa opponente non idoneo a integrare gli estremi della lite temeraria. L'art. 96 c. 1 c.p.c. sancisce che “Se pagina 10 di 11 risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale asserto non risulta tuttavia provato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa (scaglione da 5.200,00 a 26.000,00) con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società attrice, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara risolto il contratto inter-partes;
b) accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
della somma complessiva di Euro 14.528,80 oltre interessi come in parte motiva;
c) condanna al pagamento a favore di al pagamento delle spese di lite CP_1 Parte_1
che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, esborsi pari al contributo unificato, ed oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,37 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 11 di 11