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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza – I unità composta dai magistrati: dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere rel. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2915/2022 r. g. sez. lav.
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti Angelo Pandolfo,
Marialucrezia Turco e Silvia Lucantoni, con cui elett.te domicilia in Napoli, via Arenella n.84, presso lo studio dell'avv. Rosario Iervolino.
APPELLANTE
E
, anche quale mandatario della Controparte_1 CP_2
, in persona del Presidente p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Rossella Quarta, con cui elett.te domicilia
[...] presso l'Ufficio Legale di Nola. CP_3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza emessa in data 10.10.2022, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da avverso due avvisi di Parte_1
addebito - il n. 32820160007706624000 del 24 dicembre 2016 per complessivi euro 15.379,02, relativamente al periodo dal 4/2007 al 12/2011, e il n. 32820160007308037000 del 9 dicembre 2016, per complessivi euro 4.486,01, relativamente al periodo 1/2009-12/2009 - con i quali gli era stato intimato dall' , sulla scorta del verbale di accertamento del 16.1.2013, il pagamento dei contributi CP_3 IVS (oltre a sanzioni e morosità), dovuti alla gestione autonoma ME per gli anni 2007-
2011.
2.Con ricorso depositato in via telematica in data 21.11.2022, ha proposto Parte_1
appello avverso la suindicata sentenza e – premesso di essere un produttore c.d. diretto di Compagnia di assicurazione, autorizzato, in virtù di lettera di autorizzazione, solo a segnalare nominativi di clienti, senza potere di firma delle proposte assicurative, senza vincolo di zona e con obbligo di esclusiva – censurava l'errore del primo giudice nel ritenere applicabile ai produttori c.d. diretti di Compagnia assicurativa, l'art. 44, co. 2 d.l. n. 269/03, posto che il CCNL del 1939 disciplina esclusivamente i rapporti tra produttori ed agenti di assicurazione, ovvero nel ritenere legittima un'applicazione analogica della disciplina de qua ai produttori di compagnia assicurativa, trattandosi di norma speciale (sia dal punto di vista definitorio che della disciplina) rispetto alla generale previsione dell'art. 1, comma 203
l.n. 662/1996; in ogni caso, nell'interpretare in maniera eccessivamente formalistica l'art.44 del d.l.
n.269/2003 ed il rinvio, ivi contenuto, alle figure dei produttori di assicurazione così come descritte nei gruppi III e IV del CCNL del 1939, facendone discendere l'obbligo di iscrizione in discorso anche in capo ai cc.dd. produttori liberi, in relazione alla mera circostanza del conferimento o meno a costoro di una lettera di autorizzazione da parte della Compagnia, e negando ogni rilevanza alle altre caratteristiche oggettive dell'incarico assegnato e dell'attività svolta in virtù di tale lettera (se, cioè, implicante o meno un potere di firma, l'assegnazione di una zona di competenza, vincoli di produzione minima, una certa entità del compenso).
3.Ha evidenziato, inoltre, di aver instaurato autonomo giudizio volto all'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione autonoma dei ME (impugnando il verbale di accertamento del 16.1.2013) e che la Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 883/2021 del 24.2.2021, nel riformare la sentenza reiettiva del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (n. 80/2017 del 12/01/2017), aveva accertato l'insussistenza dell'obbligo per di iscriversi alla gestione autonoma dei Parte_1
commercianti e di versare i contributi.
4.Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le istanze avanzate in primo grado, e cioè dichiararsi l'inesistenza dell'obbligo di versare contributi alla gestione degli esercenti attività commerciali oggetto degli avvisi di addebito opposto, con il conseguente annullamento degli stessi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_
5.L' si è costituito in giudizio anche quale mandatario della ed ha contestato, CP_2
sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
6.All'udienza di discussione odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
8.Sulla questione al vaglio del Collegio, di natura squisitamente interpretativa delle disposizioni del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e dell'art. 44, comma due, del d.l. n. 269/2003 conv. con modif. in legge n. 326/2003, che lo richiama, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.1768/18, che ha escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione commercio per i produttori liberi di compagnia assicurativa, come appunto l'odierno appellante.
Invero, l'art. 44, secondo comma, del d.l. 269/2003 conv. con mod. in legge n.326/2003 individua i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei “…produttori di
3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti
e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939…”.
Il contratto collettivo corporativo richiamato all'art.1 suddivide l'intera categoria dei produttori delle agenzie di assicurazione, comunque denominati, nei seguenti gruppi: I, II e III;
in particolare assegna al gruppo III i Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni;
al gruppo IV i Produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione;
al gruppo V i Produttori occasionali, cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione.
9.Questo Collegio, adeguandosi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte – ormai da ritenersi consolidato in virtù di numerose ulteriori pronunce di legittimità, anche recenti1- non ritiene corretta la scelta ermeneutica del primo giudice di assegnare l'appellante al IV gruppo, in considerazione della circostanza formale dell'essere stato destinatario di lettera di autorizzazione all'incarico di produttori da parte dell' atteso che la lettura testuale dell'art. 44 citato e Controparte_4 del contratto corporativo richiamato rende evidente che ciò che rileva ai fini dell'obbligo assicurativo è il presupposto specifico che il produttore lavori in favore di agenzie o sub-agenzie, che nel caso concreto
è del tutto mancante.
10.La Corte di Cassazione nella sentenza prima richiamata così si esprime: “… Come conferma anche il contenuto della stessa lettera di nomina tipo per i produttori del quarto gruppo» allegata all'Accordo
Corporativo del 1939, che esordisce con l'enunciazione dell'autorizzazione da parte dell' Pt_2
procurarci affari di assicurazione per i rami…>, il produttore di cui si parla è un intermediario non obbligato a promuovere affari, bensì autorizzato a raccogliere proposte ed in ciò sta la differenza con la figura dell'agente (e del subagente), che, invece, assume un preciso obbligo promozionale ai sensi dell'art.1742 c.c.. Anche la giurisprudenza di questa Corte di legittimità definisce tale figura come
«colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale» (Cass. n. 18737/2003). Così ricostruiti i diversi contenuti economici delle attività proprie dei produttori diretti e di quelli correlati ad agenti o subagenti, risulta comprensibile e razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire
l'obbligo dell'iscrizione nella gestione commercianti di questi ultimi, lasciando che i primi ricadano senz'altro nella regola comune ai lavoratori autonomi non rientranti nelle gestioni esistenti di cui alla CP_ cd. quarta gestione speciale dell' (art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995)…” (così in parte motiva
Cass. 24 gennaio 2018, n. 1768).
11.Proprio in applicazione di tali principi, la Corte d'Appello di Napoli, nel pronunciarsi nell'ambito del giudizio instaurato da volto all'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Parte_1
CP_ gestione dei commercianti, sulla scorta del verbale dell' del 6.1.2013, con la sentenza n. 883/2021 del 24.2.2021, ha riformato la sentenza reiettiva del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (n. 80/2017 del 12/01/2017), ed ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo per di iscriversi alla gestione Parte_1
dei commercianti e di versare i contributi.
12.Alla luce di quanto innanzi, dunque, la sentenza impugnata va riformata in senso conforme alla domanda proposta dal ricorrente in primo grado, posto che, accertata l'insussistenza dell'obbligo di di iscriversi e di versare i contributi alla Gestione degli esercenti attività Parte_1
commerciali relativamente al periodo di cui al verbale di accertamento del 16.1.2013, va conseguentemente dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di pagamento oggetto degli avvisi di addebito opposti, che dunque vanno annullati.
13.La natura interpretativa delle questioni trattate, che hanno dato luogo a contrasti giurisprudenziali di merito costituisce grave ragione per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'inesistenza dell'obbligo di di versare contributi alla gestione per gli esercenti attività commerciali Parte_1
CP_ dell' oggetto degli avvisi di addebito n. 32820160007706624000 del 24 dicembre 2016, e n.
32820160007308037000 del 9 dicembre 2016, ed annulla i suindicati avvisi;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 17 febbraio 2015
Consigliere rel. Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano, tra le più recenti, Cass. Sez. L, ord. N. 6777/2021 e Cass. N. 29381/2022, non massimate.