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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.4024/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli-Sezione Distaccata di Ischia n.1227/2020, vertente
TRA
, con sede Parte_1
legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, (Codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona: ), in persona dell'Amministratore Delegato P.IVA_1
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv.Lorenzo Conti (C.F. Controparte_1
) - (PEC: e dall'Avv. Michele C.F._1 Email_1
Lombardo ( -(PEC: , CodiceFiscale_2 Email_2 entrambi del Foro di Milano e dall'Avv. Giorgio Fontana( - CodiceFiscale_3
(PEC: del Foro di Avellino, presso lo Studio del Email_3
quale ultimo in Napoli alla via Giordano Bruno n. 169, elettivamente domicilia in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E , (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
Giuseppe Di Meglio (C.F. - (PEC: C.F._5
, presso il cui studio in Ischia alla via Email_4
Alfredo De Luca n.161, elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
, residente in [...] CP_3
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1227/2020 il Tribunale di Napoli-Sezione Distaccata di Ischia, sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.52/2007, così statuiva: “a) Rigetta la proposta opposizione, così come formulata da parte della in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t. ed in conseguenza;
b) dichiara la solidale responsabilità di della in persona del CP_3 Controparte_4
legale rappresentante p.t., in relazione ai fatti dedotti in narrativa, e li condanna al pagamento della somma di euro 20.600,00, oltre interessi e rivalutazione della data del
24.09.2004 sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna, altresì, i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite pari ad euro 5.435,00 così determinate: euro 1.620,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.147,00 per la fase introduttiva;
euro 1.720,00 per la fase istruttoria;
euro 2.7677,00 per la fase decisoria;
euro 600,00 per spese;
il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge .”
Con atto notificato in data 06.11.2020 CP_4 Parte_1
, proponeva appello con il quale chiedeva in riforma della impugnata sentenza
[...]
la revoca del decreto ingiuntivo n. 52/2007, emesso in data 14 marzo 2007 e il rigetto di tutte le domande formulate da nei suoi confronti. Controparte_2
Si costituiva , che contestava l'appello e chiedeva la conferma della Controparte_2
impugnata sentenza con vittoria delle spese del grado. Non si costituiva l'appellato , benchè regolarmente citato, restando pertanto CP_3
contumace.
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, all'udienza del 5.6.2025, cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti costituite compariva.
La causa era rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c., con provvedimento ritualmente notificato, all'udienza del 19.06.2025.
Nessuna delle parti costituite è comparsa.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art.309 c.p.c., trova applicazione anche «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza».
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso, Cass. n. 858/00).
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2020, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto notificato in data 06.11.2020, nei Parte_1
confronti di e , avverso la sentenza n.1227/2020 del Controparte_2 CP_3
Tribunale di Napoli, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 20.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.4024/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli-Sezione Distaccata di Ischia n.1227/2020, vertente
TRA
, con sede Parte_1
legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, (Codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona: ), in persona dell'Amministratore Delegato P.IVA_1
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv.Lorenzo Conti (C.F. Controparte_1
) - (PEC: e dall'Avv. Michele C.F._1 Email_1
Lombardo ( -(PEC: , CodiceFiscale_2 Email_2 entrambi del Foro di Milano e dall'Avv. Giorgio Fontana( - CodiceFiscale_3
(PEC: del Foro di Avellino, presso lo Studio del Email_3
quale ultimo in Napoli alla via Giordano Bruno n. 169, elettivamente domicilia in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E , (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
Giuseppe Di Meglio (C.F. - (PEC: C.F._5
, presso il cui studio in Ischia alla via Email_4
Alfredo De Luca n.161, elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
, residente in [...] CP_3
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1227/2020 il Tribunale di Napoli-Sezione Distaccata di Ischia, sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.52/2007, così statuiva: “a) Rigetta la proposta opposizione, così come formulata da parte della in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t. ed in conseguenza;
b) dichiara la solidale responsabilità di della in persona del CP_3 Controparte_4
legale rappresentante p.t., in relazione ai fatti dedotti in narrativa, e li condanna al pagamento della somma di euro 20.600,00, oltre interessi e rivalutazione della data del
24.09.2004 sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna, altresì, i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite pari ad euro 5.435,00 così determinate: euro 1.620,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.147,00 per la fase introduttiva;
euro 1.720,00 per la fase istruttoria;
euro 2.7677,00 per la fase decisoria;
euro 600,00 per spese;
il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge .”
Con atto notificato in data 06.11.2020 CP_4 Parte_1
, proponeva appello con il quale chiedeva in riforma della impugnata sentenza
[...]
la revoca del decreto ingiuntivo n. 52/2007, emesso in data 14 marzo 2007 e il rigetto di tutte le domande formulate da nei suoi confronti. Controparte_2
Si costituiva , che contestava l'appello e chiedeva la conferma della Controparte_2
impugnata sentenza con vittoria delle spese del grado. Non si costituiva l'appellato , benchè regolarmente citato, restando pertanto CP_3
contumace.
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, all'udienza del 5.6.2025, cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti costituite compariva.
La causa era rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c., con provvedimento ritualmente notificato, all'udienza del 19.06.2025.
Nessuna delle parti costituite è comparsa.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art.309 c.p.c., trova applicazione anche «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza».
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso, Cass. n. 858/00).
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2020, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto notificato in data 06.11.2020, nei Parte_1
confronti di e , avverso la sentenza n.1227/2020 del Controparte_2 CP_3
Tribunale di Napoli, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 20.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio