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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice AR ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2359/2023 R.G.
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pio Giorgio di Leo, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._4 studio dell'avv. Furore Norma, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 30.3.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza, in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 hanno intimato lo sfratto per morosità a , conduttore dell'immobile sito a Controparte_1
Foggia alla via Silvio Pellico n. 29 M al piano terra.
I locatori hanno rappresentato:
− di aver concesso l'immobile in locazione ad uso abitativo al dal 1.6.2020, con CP_1
contratto stipulato il 12.6.2020 e registrato lo stesso giorno a Foggia al n. 2470 Serie 3° T;
− che il canone annuale contrattualmente pattuito era pari ad € 2.400, da versare in dodici rate uguali da € 200 il primo giorno di ogni mese;
− che il conduttore non ha versato i canoni scaduti da luglio 2022 a gennaio 2023, rendendosi così inadempiente per complessivi € 1.400 (sette mensilità);
Gli intimanti hanno, quindi, insistito per la convalida dello sfratto e per l'ordine di rilascio immediato dell'immobile in caso di opposizione.
All'udienza del 6.4.2023, si è costituito in giudizio il conduttore , Controparte_1
comparendo personalmente e con il proprio procuratore, riferendo di aver condotto in locazione l'immobile fin dal 2013, come attestato dai certificati di residenza, dai contratti di fornitura e dalle ricevute di pagamento versati in atto;
di aver versato dal 2013 e fino alla stipula del contratto in forma scritta (maggio 2020) la somma mensile di € 250 dal 2013 al 2017 e di € 300 dal 2017 a maggio 2020, senza mai ricevere alcuna quietanza di pagamento (per complessivi € 22.800). Il conduttore ha, altresì, esposto di aver versato nelle mani di , per il periodo Parte_1 contrattualizzato decorrente da giugno 2020 a gennaio 2022, la somma di € 300 in contanti, in luogo del canone contrattualmente pattuito pari ad € 200 (per complessivi € 3.100 versati in nero), somma quest'ultima che è stata versata a partire da gennaio 2022 fino a luglio 2022, momento a partire dal quale, trovandosi in difficoltà economica in quanto disoccupato, ha smesso di corrispondere il canone.
L'intimato ha, quindi, eccepito la nullità della clausola di durata della locazione per violazione del termine minimo stabilito dalla legge con conseguente conversione del contratto nullo in contratto conforme alla L. n. 431/1998. Previo mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., ha chiesto il rigetto dell'intimazione e della richiesta dell'ordine di rilascio, sussistendo gravi motivi ex art. 665 c.p.c.
Ritenendo l'opposizione del conduttore non fondata su prova scritta, il Tribunale ha pronunciato l'ordinanza di rilascio del 12.4.2023, con cui ha altresì mutato il rito e assegnato un termine per l'integrazione degli atti processuali.
Le parti hanno depositato le proprie memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
2 Con memoria del 27.10.2023, il conduttore resistente ha rappresentato che l'immobile presentava problemi strutturali e di infiltrazioni fin dall'inizio del rapporto nel 2013, ai quali ha dovuto far fronte a proprie spese data l'inerzia dei locatori;
inoltre, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento della illegittima maggiorazione occulta del canone previsto dal contratto del 12.6.2020 e la condanna dei locatori alla sola restituzione degli importi versati “in nero” per € 9.700 oltre interessi, con vittoria di spese di lite.
Con memoria del 28.10.2023, i locatori ricorrenti hanno rappresentato che il ha CP_1 rilasciato l'immobile in data 18.10.2023 in condizioni pessime e asportato gli arredi;
hanno, quindi, insistito per il rigetto delle difese di controparte, con condanna del risarcimento dei danni per lite temeraria e con vittoria di spese di lite.
II.- Rigettate le richieste istruttorie ed istruita documentalmente, la causa è pervenuta all'udienza di discussione del 22.5.2025, svoltasi in modalità cartolare e, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429 c.p.c.
III.- In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio formulata dai ricorrenti, avendo il resistente rilasciato l'immobile oggetto di causa in data 18.10.2023 a seguito dell'ordinanza emessa in data 12.4.2023, come dichiarato dai ricorrenti con la memoria integrativa del 28.10.2023.
Resta, dunque, da scrutinare la domanda di risoluzione negoziale formulata da parte ricorrente. La domanda è fondata e va accolta.
Deve, in premessa, osservarsi che “in materia di locazione l'intimazione di sfratto per morosità e la citazione per la convalida sono tra loro strettamente collegate dando origine a una domanda giudiziale diretta a ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile con conseguente condanna al rilascio dell'immobile locato. L'intimazione di sfratto per morosità possiede, infatti, un contenuto sia sostanziale che processuale” (Tr. Potenza n. 834/2016).
Ne consegue che, a seguito del mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, formulata in sede di intimazione per la convalida, ancorché non reiterata con la memoria integrativa, costituisce l'oggetto principale del giudizio di cognizione piena e va, pertanto, esaminata nel merito.
A tal fine, sul piano probatorio, va ribadito che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale […] deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
3 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. n.
3373/2010).
Come è noto, però, la risoluzione per inadempimento è ammessa solo quando questo sia di grave entità, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; di regola, dunque, il Giudice, accertato l'inadempimento, è chiamato a valutare la misura dell'inadempimento della parte.
Tuttavia, tale valutazione è preclusa per le locazioni abitative dall'art. 5 L. n. 392/1978, il quale predetermina ex lege la gravità dell'inadempimento del conduttore, laddove sancisce che
“salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”.
La norma, dettando una presunzione assoluta di gravità dell'inadempimento, ha inteso sottrarre alla discrezionalità del Giudice l'apprezzamento della “non scarsa importanza dell'inadempimento”, ancorando tale valutazione a due presupposti oggettivi, uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una rata del canone o di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone, ed uno di ordine temporale, dato dal protrarsi dell'inadempimento per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto o di due mesi in caso di oneri accessori.
Ciò posto, si deve rilevare che parte locatrice ha certamente assolto all'onere probatorio che la legge pone a suo carico, dimostrando l'esistenza e la validità del contratto di locazione, concluso in data 12.6.2020 e ritualmente registrato in pari data, per il canone locativo annuale di € 2.400, da pagarsi in dodici rate mensili anticipate di € 200,00 ciascuna (all. 1 dell'atto di intimazione) ed allegando l'inadempimento al pagamento dei canoni a far data da Luglio 2022 sino a Gennaio 2023
(pari a n. 7 mensilità).
L'odierno resistente, invece, oltre ad aver confermato la propria inadempienza dichiarando che “l'intimato si è trovato in una situazione di tale difficoltà economica […] tanto da non riuscire più a versare da luglio 2022 nemmeno il costo € 200,00 mensili” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta della fase sommaria), non ha dimostrato l'esistenza di validi fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
4 È pacifico, infatti, che il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisce (cfr. Cass. n. 18991/2016).
Non può, certamente, considerarsi idoneo fatto impeditivo dell'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione gravante sul conduttore, l'allegazione di aver sostenuto spese per lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria dell'immobile.
Innanzitutto, per principio giurisprudenziale consolidato, il sinallagma proprio del rapporto locativo non consente al conduttore di sospendere il pagamento del canone: infatti la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga completamente a mancare la controprestazione costituendo, altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (cfr. Cass. n.
4913/2017; 11783/2017); sicché le asserite spese sostenute dal conduttore per rimuovere i lamentati vizi dell'immobile non potrebbero giustificare né legittimare la sospensione dei pagamenti.
In secondo luogo, tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio, non avendo il conduttore prodotto alcun giustificativo di spesa e/o articolato richieste istruttorie sul punto.
A ciò si aggiunga, da ultimo, che il conduttore si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi, senza null'altro specificare.
A sostegno della inammissibilità di una siffatta domanda, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa” (Cassazione civile, sez. III,
30/06/2015, n. 13328).
Ne consegue che, dovendosi ritenere provati il rapporto contrattuale e l'inadempimento del conduttore il contratto di locazione in oggetto deve essere dichiarato risolto per grave CP_1
inadempimento del conduttore.
Passando all'esame delle domande riconvenzionali formulate dal conduttore, deve innanzitutto evidenziarsi che il conduttore ha chiesto accertarsi la nullità dell'art. 1 del contratto di locazione del 12.6.2020 nella parte in cui prevede, come termine di durata, il periodo che va
5 dall'1.6.2020 fino al 31.5.2022, in palese violazione del disposto di cui all'art. 2, 1 co., L. n.
431/1998, e ha conseguentemente chiesto la conversione del contratto in modello conforme a legge.
A tal proposito, è necessario evidenziare che, per le locazioni ad uso abitativo a canone libero, come quella per cui vi è causa, l'art. 2 l. 431/1998 fissa la durata minima del rapporto locatizio in quattro anni, con rinnovo automatico per altro quattro anni, salvo disdetta del locatore consentita nei soli casi espressamente indicati all'art. 3 l. cit.
Occorre poi rilevare che l'art. 13 della L. n. 431/1998 contiene la disciplina dei c.d. patti contrari alla legge, ossia i casi di nullità delle clausole contrattuali volte ad attribuire al locatore benefici economici in contrasto con i limiti legali. Si tratta di una norma di protezione per il conduttore, tradizionalmente ritenuto la “parte debole” del rapporto locativo. Tale articolo è stato parzialmente riscritto dal 59 comma dell'art. 1 della Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015, pubblicata in G.U. in data 30.12.2015 ed entrata in vigore il 1 Gennaio 2016).
La predetta Legge di Stabilità non ha apportato modifiche all'art. 13, 3 co., in base al quale
“è nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge”, il cui testo è rimasto inalterato.
In virtù di tale disposizione, le clausole che prevedono una durata inferiore a quattro anni
(nei contratti a canone libero) sono nulle in quanto contrarie a norme imperative. La predetta nullità comporta l'applicazione automatica del termine di legge.
Applicando tali coordinate al caso di specie, la clausola n. 1 del contratto del 12.6.2020 deve ritenersi nulla ed il contratto deve essere ricondotto al tipo previsto all'art. 2 L. n. 431/1998 che regola i contratti a canone libero, statuendo che la durata legale non debba essere inferiore a quattro anni rinnovabili di ulteriori quattro anni in mancanza di diniego di rinnovo.
L'accertata nullità parziale, tuttavia, non è idonea a paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento fondatamente proposta dal locatore, in quanto non fa venire meno la morosità accumulata dal conduttore e dallo stesso non contestata.
In secondo luogo, il conduttore ha chiesto, sempre in via riconvenzionale, la ripetizione della somma di € 9.700, ai sensi dell'art. 13 della L. 431/98. In particolare, il resistente ha sostenuto che, fin dall'inizio del rapporto di locazione, ha corrisposto a parte locatrice un importo mensile maggiore di quello pattuito oralmente dal 2013 a Maggio 2020 e di quello concordato per iscritto a partire da Giugno 2020.
A sostegno della propria tesi ha prodotto in giudizio un prospetto analitico delle differenze che, mese per mese, avrebbe pagato in eccedenza rispetto al canone pattuito e ne ha chiesto l'integrale restituzione ai sensi dell'art. 13, 1 co., in virtù del quale “è nulla ogni pattuizione volta a
6 determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.
Il principio contemplato dal citato comma, che non è stato modificato dalla Legge di
Stabilità del 2016, sancisce la nullità di ogni pattuizione del contratto di locazione volta a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
Come si evince dal chiaro tenore letterale della norma in questione, la nullità parziale di detto patto occulto, da cui discende la possibilità per il conduttore di richiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone concordato (ai sensi del successivo comma), è invocabile solo nell'ipotesi di contratto comunque valido (tanto è vero che nei commi 1 e 2 dell'art. 13 viene fatto espresso riferimento al contratto scritto e registrato).
Non può, quindi, trovare applicazione nell'ipotesi di locazione di fatto (o in nero), in cui a difettare è proprio la forma scritta (oltreché la registrazione).
L'art. 1 comma 4 L. n. 431/98 stabilisce, infatti, che, a decorrere dall'entrata in vigore di tale legge, per la stipula di validi contratti di locazione per immobili adibiti ad uso abitativo è richiesta la forma scritta.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di forma scritta integra una ipotesi di nullità relativa di protezione rilevabile solo dal conduttore (Cass. Civ.
n. 9475/2021).
La pronuncia della Corte di Cassazione richiamata si fonda sul disposto dell'art. 13 comma 6
L. n. 431/98 (così come modificato ad opera dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015), che riconosce al conduttore l'azione di riconduzione del contratto a condizioni conformi alla legge nei casi in cui il locatore non abbia proceduto alla prescritta registrazione nel termine di cui al comma 1 dello stesso articolo: azione che secondo la pronuncia deve ritenersi riconosciuta in tutti i casi di mancata registrazione del contratto, a prescindere dalla forma verbale o scritta, con conseguente carattere relativo della nullità per mancanza di forma scritta.
In altri termini, i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della Legge n. 431/1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine indicato al comma 1 dell'art. 13 L. cit., sono affetti da nullità relativa di protezione, a prescindere dal fatto che siano stati conclusi o meno in forma scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti prima della modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13.
Riassumendo, secondo la Corte, la stipula del contratto in forma verbale e la connessa mancata registrazione è da ritenersi causa di nullità (solo) relativa del contratto, come tale dunque
7 azionabile solo dal conduttore, non anche dal locatore, né rilevabile d'ufficio dal Giudice, con l'ulteriore conseguenza che l'unica ipotesi di nullità a carattere assoluto è quella del contratto non scritto ma registrato (Cass. Civ. n. 9475/2021).
Anche la successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformata a tale principio (Cass. Civ.
n. 32574/2024).
Tanto precisato, in relazione alla presente fattispecie, si osserva che il non ha CP_1
eccepito la nullità del contratto di locazione perché stipulato in forma verbale (né esperito la correlata azione di riconduzione), ma anzi ha fondato l'azione di ripetizione sul presupposto della validità del titolo contrattuale e della nullità del solo patto di maggiorazione del canone.
Conseguentemente, alla luce delle complessive osservazioni sopra svolte, non essendo invocabile la nullità del patto di maggiorazione del canone di cui all'art. 13 L. n. 431/1998, né essendo rilevabile d'ufficio la nullità del contratto di locazione verbale, la domanda di ripetizione di indebito deve essere in parte qua rigettata.
Per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere la ripetizione delle somme versate dalla data di stipula del contratto in forma scritta (12.6.2020) sino a Luglio 2022 nella misura di € 300 mensili, in luogo dei € 200 pattuiti in contratto, va precisato quanto segue.
Come è stato già rilevato, l'art. 13 l. n. 431/1998 sanziona il patto occulto di maggiorazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo con la nullità, consentendo al conduttore di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate al locatore purché proponga azione nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile.
Essendo l'azione promossa dal conduttore qualificabile come domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., egli, secondo le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere probatorio, è tenuto a dimostrare – anche mediante presunzioni – la nullità del titolo (la clausola di maggiorazione occulta) e i versamenti effettuati, onde ottenerne la restituzione degli importi eccedenti il canone pattuito.
Nel caso di specie, il conduttore, a sostegno della propria domanda, si è limitato a formulare richieste di prova orale volte a dimostrare l'avvenuto pagamento del canone in misura superiore a quanto pattuito, senza dimostrare, e nemmeno allegare, di aver esternato ai locatori la contestazione sulla misura del canone, pur avendo dedotto di aver ripreso a pagare il canone indicato in contratto
(pari ad € 200,00) a partire da Gennaio 2022.
Sul punto, appare opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda
è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone superiore rispetto a
8 quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo” (cfr. Cass. Civ. n. 9672/2020).
Mette conto precisare che le richieste istruttorie articolate dall'intimato non sono state ammesse non solo perché il conduttore non ha fornito alcun principio di prova scritta da cui inferire l'esistenza del patto e i propri versamenti, ma anche perché la versione dei fatti dallo stessa descritta, oltre ad essere inverosimile, è anche contraddittoria.
Ed, infatti, se, da un lato, il conduttore ha dedotto di aver pagato un canone maggiorato (pari ad € 300,00) rispetto a quello pattuito dal 16.6.2020 sino al mese di Luglio 2022 e ha articolato capitoli di prova volti a provare tale circostanza (cfr. memoria integrativa del 27.10.2023), dall'altro lato, nella comparsa di costituzione e risposta dell'11.4.2023 depositata nella fase sommaria (i cui atti sono stati espressamente richiamati nella memoria integrativa), ha allegato e dedotto circostanze diverse, ossia di aver pagato da Giugno 2020 a Dicembre 2021 la complessiva somma di € 5.700 (e, quindi, € 300 mensili) in luogo dei € 2.600 che avrebbe dovuto versare in base alle pattuizioni contrattuali, mentre a partire da Gennaio 2022 fino al mese di Luglio 2022 (ultima data di corresponsione del canone) la somma concordata di € 200,00 mensili mediante vaglia postali (non depositati in atti).
Per questi motivi
, i mezzi istruttori dallo stesso articolati non sono stati ammessi.
In conclusione, non avendo la parte provato né l'esistenza del patto né il versamento di somme a titolo di maggiorazione occulta del canone, la domanda di ripetizione di indebito deve essere rigettata.
III.- Non merita accoglimento la domanda formulata dai locatori di condanna per lite teme- raria, mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave della contropar- te, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
IV.- Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite si pongono a carico di par- te resistente in virtù del principio di soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi – d'ufficio – ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione dei giudizi di cognizione con scaglione indeterminabile a complessità bassa (sino ad € 26.000), applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva ed i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della causa e l'esigua attività difensiva svolta.
P. Q. M.
9 Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda riconvenzionale del resistente di accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto, DICHIARA nulla la clausola di durata, contemplata all'art. 1 del contratto stipulato e regolarmente registrato in data 12.6.2020 tra Parte_4
e , nella qualità di locatori, e
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2
, nella qualità di conduttore, e, per l'effetto, riconduce il rapporto allo Parte_5 schema previsto dall'art. 2 L. 431/98 con durata di anni quattro più quattro a far data dall'1.6.2020;
2. in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti, DICHIARA risolto per grave ina-
dempimento del conduttore il contratto di locazione sottoscritto inter partes in data 12.6.2020, in relazione all'immobile sito in Foggia alla via Silvio Pellico n. 29;
3. DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile citato;
4. RIGETTA la domanda di ripetizione di indebito formulata in via riconvenzionale dal resisten- te;
5. DA , alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_6
, E , delle spese di lite che liquida nel-
[...] Parte_2 Parte_3 la somma complessiva di € 3.463,00, di cui € 76,00 per esborsi ed € 3.387 per compensi pro- fessionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice – AR ER
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