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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 251/2023 alla udienza del 13/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp e dif. da Avv. ; Parte_1
ricorrente
e
rapp. Controparte_1
e dif. da Avv.
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2023 chiedeva Parte_1 di accertare e dichiarare il diritto della dipendente al Parte_1 passaggio dal 1° al 3° livello dei quadri direttivi del CCNL delle Banche di
Credito Cooperativo a far data dal 26/11/2018 con ogni conseguenza di legge e quindi di condannare la Controparte_2 del legale rappresentante P.T. al pagamento di
[...] tutte le somme dovute tempo per tempo a titolo di differenze retributive ed oneri accessori a far data dall'aprile 2012 per le ragioni sovra esposte, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente ricorso e che dello stesso costituiscono parte integrante per la somma complessiva di euro 86.198,54 maggiorata delle differenze maturate e maturande successivamente al periodo temporale indicato nel predetto calcolo, in relazione al riconoscimento del 3° livello dei quadri direttivi e dei precedenti inquadramenti di diritto, o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva la Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 13.3.2025 i procuratori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto un accordo conciliativo stragiudiziale e pertanto chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, va dichiarata, dunque, attesa l'intervenuta conciliazione, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
b) spese integralmente compensate.
Ascoli Piceno, il 13.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Iannielli
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