Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/1966, n. 1665
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Sentenza 27 giugno 1966

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Poiche il termine di cui all'art. 1503 cod.civ. entro il quale il venditore deve comunicare al compratore la dichiarazione di riscatto e corrispondergli od offrirgli realmente le somme liquidate dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, e stabilito a pena di decadenza, la suddetta norma, appunto perche stabilisce una decadenza per l'Esercizio del riscatto convenzionale, e norme di carattere eccezionale e,non potendo operare oltre i limiti nella stessa previsti, non puo essere applicata in tema di retratto successorio.*

Esercitandosi il retratto -sia esso successorio o avvenga in applicazione dell'art. 966 cod.civ.sull'enfiteusi- mediante dichiarazione recettizia del retraente al retrattato e non essendo l'obbligazione del prezzo e del pagamento delle eventuali spese in funzione causale al re tratto, non ha Rilevanza che il pagamento o l'offerta reale delle somme dovute al retrattato non siano contemporanei alla dichiarazione di retratto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/1966, n. 1665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1665
    Data del deposito : 27 giugno 1966

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