Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10353/2017
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 10353 del R.G. dell'anno 2017, trattenuta in decisione nell'udienza del 16.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente t r a in atti generalizzato difeso da se medesimo ed elett.te domiciliato presso il suo studio;
Parte_1
- Attore -
E
( ), in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marina Colarieti ( ), giusto provvedimento autorizzativo elettivamente C.F._1 dom.ta in Salerno - Sezione Avvocatura Regionale,
- Convenuta -
E in persona del sindaco pro tempore, con sede a TE RO Controparte_2
(SA), piazza P.B. Giovanni da (c.f.: ), rapp.to e difeso, in virtù di procura in CP_2 P.IVA_2 atti, rilasciata in forza di delibera della Giunta Comunale n. 207 del 29-12-2017 e di determina n. 4 dell'08-
01-2018, dall'avv. Francesco Arminio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TE
RO (SA), via Diaz n. 21,
- Convenuto -
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; non costituito, Controparte_3
- Convenuto contumace -
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem pagina 1 di 9
Dati per letti e noti i fatti di causa, lo scrivente innanzitutto conferma il contenuto della propria ordinanza del 23.10.23 in cui così statuiva “Con atto di citazione dell'8.9.2015, introduttivo del giudizio n.
7863/2015, evocava in giudizio il chiedendo accogliersi le seguenti Parte_1 Controparte_2 conclusioni “1) prendere atto della lunghissima inattività del , ente morale a suo tempo giuridicamente CP_3 riconosciuto, dichiarandone l'estinzione con il contestuale riconoscimento della proprietà del complesso immobiliare in favore dell'attore, con diritto di goderne in via esclusiva, con tutti i cespiti annessi e connessi, spazi, cortili, accessioni e pertinenze;
2) in subordine, procedersi alla divisione dei due complessi immobiliari (SS CH e SS
) ed, in ogni caso, condannare il di TE RO al risarcimento di tutti i danni, subiti e CP_3 CP_2 subendi dall'attore, conseguenti ad ogni omissione e/o fatto illecito posto in essere, anche in relazione ai fatti pregressi, ivi quelli di epoca più recente denunziati ai Carabinieri di TE RO”. Con atto di citazione, introduttivo del presente giudizio N. R.G. 2017/10353 ritualmente notificato alla , al ed al Controparte_1 Controparte_3 [...]
chiedeva sentirsi accogliere le seguenti conclusioni “A) Nei confronti della Controparte_2 Parte_1 CP_1
Voglia l'on. Tribunale dichiarare soltanto la totale irrilevanza ed attuale inefficacia delle proposte, fatte
[...] dall'esponente personalmente ed in via epistolare alla Vice Presidenza, con quest'atto formalmente ritirate, prendendo atto quindi il Tribunale della estraneità e del disinteresse dell'Ente alle dette proposte. B) Nei confronti dei litisconsorti necessari e , Voglia l'On/le Tribunale accogliere, in via principale, le rispettive domande di CP_2 Controparte_3 revindica e di rilascio (Comune) e di estinzione dell'Ente di Assistenza e Beneficenza (Conservatorio) e dichiarare l'attore proprietario esclusivo dell'intero monumento, unico, come individuato dalla Sovraintendenza Archeologica di Salerno nel
1989, disponendone la restituzione a favore dell'attore, libero e da persone o da cose;
In via del tutto subordinata e Pt_2 gradata, salvo gravame, condannare il alla restitutio in integrum dell'intero complesso immobiliare della CP_2 [...]
, da cielo a terra con tutti i superiori livelli, torre campanaria, campane a vela, orologio ed ogni altra pertinenza Parte_3 annessa, connessa conseguenziale alla detta chiesa, disponendone la totale materiale riattazione, separazione e divisione dalla costruzione del conservatorio, a carico, cura e spese del solo Comune di TE RO, obbligato ad eseguire il giudicato costituito dalla sentenza n.106/2011. Voglia il Tribunale in qualsiasi caso, condannare altresì il a pagare CP_2 all'attore, tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali: euro 120.000,00, dall'1-1-12, per la perdurante non utilizzazione del complesso immobiliare a tutt'oggi; euro 170.000,00 equitativamente o mediante C.T.U. per gli arredi ed oggetti sacri della
CH NON restituiti all'attore, ivi l'organo del 600-700; euro 50.000,00 per la omessa trascrizione della proprietà immobiliare a favore dell'attore, oltre euro 30.000, danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa, importi comunque maggiori o minori secondo quanto dal Giudicante ritenuto ragionevole, equo e giusto e non eccessivamente contrastante con la giurisprudenza CEDU. Nel caso di ritenuta indivisibilità, per ragionevoli motivi di opportunità, voglia il Tribunale dichiarare di proprietà del l'intero monumento (come individuato a suo tempo dalla Sovrintendenza) nella sua unicità CP_2
(compreso la CH), condannando contestualmente il al pagamento, a favore dell'attore, almeno dell'importo di euro CP_2
900.000,00 od altra somma, maggiore o minore ritenuta equa e giusta, in via equitativa o con l'ausilio di C.T.U. già pagina 2 di 9 espletate o all' uopo da integrare o disporre specificamente. c) Voglia l'On/le Tribunale ordinare al Controparte_2
di trascrivere immediatamente la emittenda sentenza relativa all'estinzione dell'Ente ed alle
[...] CP_3 conseguenziali annesse statuizioni e poi procedere alla trascrizione della sentenza n.106/2011 quest'ultima a favore in ogni caso dell'attore e contro e , comunque con il Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 rispetto risetto del principio della continuità delle trascrizioni”. Si costituivano e resistevano il Controparte_2
e la , non invece il Conservatorio di Santa Sofia, che risulta estinto. Instaurato il contraddittorio, il
[...] Controparte_1 precedente G.I. rilevando la connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva di questo giudizio con l'altro, precedentemente iscritto dallo recante n. 7863/2015 trasmetteva gli atti al Presidente di Sezione per valutare di disporre la riunione Pt_1 tra le cause. Tale preliminare questione veniva definita con Ordinanza del 24.6.2019 in cui si disponeva la riunione tra i due giudizi solo relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta nell'odierno giudizio dall'attore nei confronti del
. Tuttavia, lo scrivente Tribunale rileva una parziale coincidenza anche tra le domande Controparte_2
(quelle sottolineate in grassetto) di carattere petitorio formulate nelle due cause. Ne deriva che il giudicato esterno formatosi nel procedimento n 7863/2015 è destinato a spiegare effetti anche in questo giudizio. A tal proposito il giudizio n 7863/2015 è stato definito con sentenza n. 1411/2020 di rigetto della domanda attorea;
tale sentenza è stata confermata dalla Corte di
Appello di Salerno con sentenza n. 1644/2022 pubbl. il 05/12/2022. Avverso tale ultima pronuncia, Parte_1 proponeva ricorso in Cassazione, ed il relatore assegnatario del procedimento con Ordinanza comunicata alle parti il 26-07-
2023, giudicando il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, formulava proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.
L'attore ha allegato alla propria memoria di replica ex art 190 cpc l'Ordinanza resa il 07.09.23 dal Primo Pt_1
Presidente della Corte di Cassazione con cui ha rigettato la sua istanza di rimessione della decisione alle S.U. della Corte, mantenendo ferma l'assegnazione del ricorso alla Seconda Sezione e rimettendo gli atti al Presidente della medesima per la decisione. Appare necessario a parere dello scrivente Tribunale attendere la formazione del giudicato sulla sentenza definitoria del procedimento n 7863/2015 per gli effetti che – si ribadisce – esso è destinato a produrre nel seguente giudizio.
PQM
rimette la causa sul ruolo fissando l'udienza del 04.04.24 ore 10.00 per consentire alle parti di documentare l'esito del ricorso in Cassazione iscritto al n RG 6070/23 presentato da con riferimento alla sentenza n. 1644/22 della Parte_1
Corte di Appello di Salerno e per stimolare il contraddittorio processuale sulla dedotta questione degli effetti del giudicato esterno formatosi nel giudizio recante n 7863/2015 nel presente giudizio con riferimento alle conclusioni sottolineate in grassetto”.
In ottemperanza a tale ordinanza, da ultimo il ha allegato alla Controparte_2 propria comparsa conclusionale l'Ordinanza della Cassazione n 34469/2024 del 26/12/2024 con cui è stato rigettato il ricorso dello avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1644 del 5 Pt_1 dicembre 2022, di conferma della sentenza n. 1411/2020 resa dal Tribunale di Salerno a definizione del giudizio iscritto al n. rgac 7863/2015 al quale risulta parzialmente riunito l'odierno giudizio limitatamente alla domanda di risarcimento danni.
pagina 3 di 9 Il giudice della causa iscritta al n. rgac. 7863/2015 ha limitato la riunione tra le cause solo per le domande risarcitorie, non anche per la domanda di rivendica nonostante fossero evidenti le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Ed invero, si ribadisce che nell'atto di citazione dell'8.9.2015, introduttivo del giudizio n. 7863/2015, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni “1) Parte_1 prendere atto della lunghissima inattività del , ente morale a suo tempo giuridicamente riconosciuto, CP_3 dichiarandone l'estinzione con il contestuale riconoscimento della proprietà del complesso immobiliare in favore dell'attore, con diritto di goderne in via esclusiva, con tutti i cespiti annessi e connessi, spazi, cortili, accessioni e pertinenze;
2) in subordine, procedersi alla divisione dei due complessi immobiliari (Compless e Compless ) ….”. Nell'atto di citazione, introduttivo Pt_3 CP_3 del presente giudizio N. R.G. 2017/10353 lo ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni Pt_1
“… in via principale, le rispettive domande di revindica e di rilascio (Comune) e di estinzione dell'Ente di Assistenza e Beneficenza (Conservatorio) e dichiarare l'attore proprietario esclusivo dell'intero monumento, unico, come individuato dalla Sovraintendenza Archeologica di Salerno nel 1989, disponendone la restituzione a favore dell'attore, libero e Vuoto da persone o da cose;
In via del tutto subordinata e gradata, salvo gravame, condannare il alla restitutio in CP_2 integrum dell'intero complesso immobiliare dell , da cielo a terra con tutti i Parte_3 superiori livelli, torre campanaria, campane a vela, orologio ed ogni altra pertinenza annessa, connessa conseguenziale alla detta chiesa, disponendone la totale materiale riattazione, separazione e divisione dalla costruzione del conservatorio, a carico, cura e spese del solo Comune di TE RO, obbligato ad eseguire il giudicato costituito dalla sentenza n.106/2011”.
Lo ha utilizzato parole differenti, ha modificato il contenuto letterale delle domande, ma Pt_1 nella sostanza ha duplicato la causa, formulando nell'odierno giudizio domande analoghe a quelle presentate nel procedimento n rgac 7863/2015, chiedendo in entrambe in via principale l'accertamento del diritto di proprietà in via esclusiva di tutto il complesso immobiliare (CH e conservatorio) e in subordine la separazione della chiesa (di cui è stata già accertata la proprietà in suo favore) dal conservatorio.
A dimostrazione della duplicazione delle domande si richiama la statuizione assunta dalla C. App.
Salerno in sentenza n 1644/22 a pag 12 ove espressamente si legge, nelle parti in grassetto: “E' opportuno ribadire al riguardo, che oggetto della domanda di rivendica era solo ed esclusivamente il di cui all'atto notarile del 1953. Poiché è del tutto mancata la prova diabolica Controparte_3 prevista dall'art. 948 C.C., la stessa non poteva e non può che essere disattesa. Non scalfisce tale punto di approdo l'assunto dell'appellante secondo cui il complesso immobiliare rivendicato doveva essere
Considerato unicum un Costituito dalla dal sulla base della sua inscindibilità nei Pt_3 CP_3 termini enunciati dalla Nota della Sopraintendenza del giugno del 2016. La riferita indivisibilità architettonica -si pagina 4 di 9 ripete- di cui discorre lente richiamato, non ha alcuna attinenza con la pretesa unicità giuridica dei due beni, bastando evidenziarsi che nel giudicato di cui alla Sentenza 105/2007 la Corte di Appello, aveva avuto
Cura -al di là dell'irrilevanza in sede petitoria della assunta proprietà in capo al del Conservatorio- di precisare che CP_2 le due distinte unità giuridiche appartenevano in proprietà una alla Parrocchia (la CH) l'altra (il ) al CP_3
Comune. Va quindi e conclusivamente ribadito che l'assunto secondo cui il fosse CP_3 stato edificato su suolo di proprietà " di cui l'appellante era discendente e su cui era Pt_1 stata edificata anche la CH, non ha trovato, in primo grado, alcun riscontro probatorio e da ciò non poteva e non può che derivare il rigetto della domanda”.
Anche sulla domanda di divisione dei due beni immobili si è formato il giudicato. Il Giudice di prime cure l'ha rigettata per l'assorbente ragione che non era chiaro in che modo dovesse avvenire la separazione fisica dei due complessi e neppure quale condotta ostativa il avesse tenuto per CP_2 impedire tale separazione. Si legge inoltre a pag 13 della richiamata sentenza della C App Salerno che “La conclusione neppure risulta scalfita dal reiterato e confuso tentativo elaborato anche in questa fase di rappresentare l'azione proposta come di mero accertamento e non di rivendica, perché non solo in sede cautelare l'attore aveva ammesso di non avere la disponibilità del Conservatorio, ma durante lo svolgimento della fase petitoria, non ha in alcun modo provato il dedotto compossesso che solo avrebbe potuto consentire il vaglio della domanda in termini di accertamento. Non rivenendosi in atti alcun elemento e/o titolo a valenza giuridica che possa far ipotizzare la natura pertinenziale del rispetto alla CP_3
CH di proprietà dell'attore, il relativo assunto non può che essere disatteso, non avendo del resto nessuna valenza probatoria petitoria il richiamato certificato ipotecario. Mancando l'indicazione di qualsiasi elemento anche minimo che possa giustificare lo svolgimento di una CTU in funzione della separazione giuridica dei due beni, anche il correlato subordinato motivo di gravame va disatteso”.
Tanto chiarito, la domanda attorea è improponibile per la sussistenza di un giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1411/2020 confermata dalla C. App. con sentenza n.
1644/22 divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione, proposto dallo , con Pt_1 ordinanza l'Ordinanza n 34469/2024.
In materia di giudicato esterno, è stato affermato dalla S.C. di Cassazione che “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono” (Sentenza n. 6091 del
04/03/2020); che “A norma dell'art. 2909 cod.civ., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato;
entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, pagina 5 di 9 esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove;
costituendo regola del caso concreto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici e pertanto la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio in fatto, e pertanto l'interpretazione datane dal giudice di merito può essere denunciata in cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto. ; ed ancora che “Affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo (Sentenza n. 14087 del 18/06/2007); che “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. (Sentenza n. 22520 del 28/10/2011).
Di assoluto rilievo in subiecta materia sono le considerazioni giuridiche espresse dagli Ermellini, a
Sezioni Unite, in sentenza n. 226 del 25.5.2001, che, nel comporre il contrasto insorto circa la rilevabilità officiosa o meno dell'eccezione di giudicato esterno (che in numerose pronunce veniva distinta dall'eccezione di giudicato interno, pacificamente qualificata come rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo), ha applicato il principio generale accolto dalla Cass., Sez. Un., 1099/1998, circa il criterio discretivo tra le due categorie di eccezioni, concludendo per la piena rilevabilità officiosa. La sentenza è importante anche per quanto osserva in ordine all'inesistenza di limiti sia all'allegazione che alla prova dei fatti costitutivi dell'eccezione di giudicato esterno: “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione – e la relativa pronuncia sia stata impugnata – il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito”. L'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio pagina 6 di 9 anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata
(Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059). Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica il giudicato al pari della norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio.
La condizione cui è subordinata l'eccezione di giudicato è data dalla effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della “regola di diritto” prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato di cui all'art. 124 delle disposizioni attuative del codice civile.
In definitiva, il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio, purchè vi sia prova del passaggio in giudicato della precedente sentenza inter partes, ed è rilevabile anche se si formi successivamente, in pendenza della causa introdotta per seconda, come è accaduto nel caso di specie. Il giudicato esterno è stato eccepito dal che ha allegato l'ordinanza della Cassazione più volte Controparte_2 richiamata dalla quale si evince la formazione del giudicato sulla domanda proposta originariamente dallo nel giudizio rgac 7863/2015, riprodotta nella sostanza in questo giudizio. Pt_1
Per resistere all'eccezione di giudicato esterno lo ha dedotto in comparsa conclusionale che Pt_1
“…Si precisa che la causa de quo NON è di revindica dell'ex , ma di concreta attuazione diretta od in via CP_3 sostitutiva del giudicato 106/11, relativo al complesso immobiliare della CH di S. Sofia, con o senza la pertinenza dell'ex
”; ma ciò non corrisponde al vero. Infatti dalla lettura della sentenza della C App Salerno n. CP_4
1644/22 si evince come anche questa specifica questione sia già stata scrutinata in quel giudizio. Si legge a pag 14 che la censura è del tutto infondata perché non solo, nella sentenza non era previsto alcun obbligo a carico del ma la parte che ha interesse a commercializzare il bene, è pienamente in condizione, di CP_2 poter provvedere e/o sollecitare la sua trascrizione, attivandosi -nel caso di specie anche per la contumace dell'altra parte- presso l'ente amministrativo incaricato della trascrizione in presenza dei presupposti di legge, aggiungendosi peraltro che nel titolo non risulta, per la già rappresentata natura dichiarativa, alcun obbligo restitutorio.
Peraltro, indipendentemente dalla improponibilità della domanda per il giudicato esterno, questa domanda sarebbe in ogni caso inammissibile perché atterrebbe alla fase di esecuzione di un precedente giudicato inter partes costituito dalla sentenza n 106/11 che ha riconosciuto la proprietà in favore dello
Sparano del sacello gentilizio denominato CH S. Sofia. Pertanto l'attore dovrebbe agire per l'esecuzione di questo titolo giudiziario, e non intentare un nuovo autonomo giudizio per la medesima finalità.
pagina 7 di 9 Va accolta invece la domanda riconvenzionale di usucapione del conservatorio S. Sofia formulata dal Comune di TE RO;
domanda formulata per la prima volta in questa sede e non nel giudizio n rgac 7863/2015.
Anche con riferimento a tale domanda vige il principio del giudicato esterno, essendo stato già accertata in numerose pronunce inter partes la sussistenza dei presupposti per l'acquisto da parte del di TE RO del Conservatorio S. Sofia a titolo originario per usucapione e CP_2 precisamente nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 3181/02, della C. App Salerno 105/07 e della C.
Cass 532/14 su ricorso dello avverso la medesima sentenza della C App Salerno n 105/07; in un Pt_1 passo della pronuncia della C. App, a pag. 12, è stato accertato che nello stesso complesso, ove insisteva la proprietà dell'avv. , vi era il che aveva soltanto delle strutture portanti Pt_1 Controparte_3 in comune con la proprietà . La Corte di Cassazione con sentenza n. 532/14 a pag. 5) così si Pt_1 esprime “…il conservatorio era sicuramente di proprietà comunale”. Il ricorso in Cassazione avverso tale sentenza come detto è stato dichiarato inammissibile dagli per cui si è formato il giudicato su Parte_4 tale accertamento.
Ad ogni buon conto, il convenuto evidenzia in comparsa costitutiva che lo stesso CP_2 Pt_1 nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno e conclusosi con la richiamata sentenza n. 3181/02 riconobbe che il Comune era proprietario da oltre 40 anni del complesso del Conservatorio di Santa CP_3 con l'annessa chiesa non parrocchiale;
chiedendo anche l'ammissione di giuramento suppletorio sulla circostanza che il di TE RO era stato nel possesso negli ultimi 30 anni del CP_2
Conservatorio formante corpo unico con l'annessa chiesa e che aveva agito quale CP_3 proprietario disponendo, come custode dei beni, gli interventi dopo il sisma del 23-11-1980 ed in epoche antecedenti e successive, concedendo gli immobili stessi per varie manifestazioni religiose e culturali;
che il
Comune dal 1978 ad oggi si è sempre comportato come proprietario esclusivo dell'intero complesso ex
, compreso la torre campanaria annessa, ubicato in TE RO, via Controparte_3
Roma, possedendolo e gestendolo in via esclusiva sin da quando fu definitivamente liberato e consegnatogli dalle suore facenti capo all'Istituto "Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue", alle quali in era stato affidato e concesso in uso con atto per notar del 31-12-1953, come Parte_5 Persona_1 peraltro dichiarato e riconosciuto dallo stesso attore nei pregressi richiamati giudizi;
che il
[...] ha sempre posseduto in via esclusiva le chiavi del portone principale di via Roma e Controparte_2 quelle dell'entrata secondaria da Via Giudice Mattei;
di aver esso Comune provveduto nel corso degli anni a numerosi e consistenti interventi di ristrutturazione così usucapendone la proprietà.
Pertanto va accolta la domanda riconvenzionale.
Le difese della sono risultate neutre essendosi limitata ad eccepire la propria Controparte_1 estraneità alla vicenda con richiesta di estromissione dal giudizio. Tale domanda merita accoglimento pagina 8 di 9 poiché il risulta di proprietà del Comune di (sentenza C App Salerno pag 12) CP_3 CP_2 mentre la cappella gentilizia è di proprietà dello (riconosciuta con sentenza del Tribunale di Pt_1
Salerno n 106/11) per cui la non possiede legittimazione passiva in questo giudizio. Controparte_1
Spese di lite a carico dell'attore secondo soccombenza ma con riduzione della metà nei confronti della a cagione della posizione marginale nel giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della del Parte_1 Controparte_1 [...]
e del , così dispone: Controparte_2 Controparte_3
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
2) dichiara la improponibilità della domanda attorea;
3) accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal Comune di TE RO dichiarandone l'avvenuto acquisto per usucapione del (solo) , ubicato Controparte_3 nel plesso edilizio alla via Roma di TE RO (SA), nel NCEU al foglio 31, particella 68 sub 1-2-3-4-5 e 6 quest'ultimo subalterno della consistenza di 7820 metri cubi e superficie di 1971 metri quadri), in testa alla ditta , confinante con via Roma, via Giudice Controparte_3
Mattei, beni e con altri;
Persona_2
4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 5.500,00 oltre rimborso spese vive, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA in misura di legge da calcolarsi sull'onorario, in favore del ed in € 2.500,00 oltre rimborso spese forfettarie al Controparte_2
15%, IVA e CPA in misura di legge da calcolarsi sull'onorario, in favore della Controparte_1
Salerno
17.04.2025
Il Giudice dr Gustavo Danise
pagina 9 di 9