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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.4293 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4293/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. MORO TOMMASO, con elezione di domicilio in presso avv. MORO
TOMMASO;
e
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
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CONCLUSIONI RICORRENTE
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: -accertare l'intervenuta autosufficienza economica di , C.F. Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], residente in [...],
[...]
cittadino italiano, e, per l'effetto, disporre la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 383/2016 del 15.03.2016 del Tribunale di Pavia, dichiarando , C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_4
11.07.1979, residente in [...], cittadino italiano, non tenuto al versamento di alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore di C.F. Controparte_1 C.F._5
, nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] cittadina italiana. 5 Con vittoria di spese di lite
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha chiesto la modifica delle determinazioni economiche stabilite con sentenza di divorzio del Tribunale di Pavia n. 383/2016 pubbl. il 15/03/2016, domandando la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno previsto titolo di contributo al mantenimento del figlio e di concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie, poiché riteneva che quest'ultimo, ormai maggiorenne, avesse dimostrato di avere piena capacità lavorativa.
In particolare, riferiva che il figlio da circa un anno aveva trovato lavoro con contratto di 5 anni e stipendio di circa 1300,00.
Nessuno si costituiva per la convenuta.
Sull' assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Controparte_2
Va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo gli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che il genitore interessato alla revoca dell'assegno di mantenimento non fornisca la prova che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte del figlio dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
La Cassazione ha diffusamente affrontato il tema in oggetto ed ha statuito che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 5088 del 5 marzo 2018).
3 Più nello specifico, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni permane sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tenendo conto delle aspirazioni della prole, da valutare in concreto, sempre che tale mancata autosufficienza non sia imputabile ai figli stessi, dal momento che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass., n.
1858/2016; Cass., n. 921/2014; Cass., n. 1830/2011).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, il Collegio rileva quanto segue.
Secondo la prospettazione offerta dalla resistente il figlio , dopo aver CP_2
conseguito il diploma professionale ha cominciato a lavorare con stipendio superiore rispetto quanto percepito dal padre, ergo si ritiene che lo stesso abbia ormai fatto ingresso nel mondo del lavoro, pertanto appare corretto revocare l'obbligo di mantenimento posto in suo favore a carico del ricorrente.
Sulle spese
Le spese del giudizio, attesa la mancata opposizione, restano a carico del ricorrente
P.Q.M
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla Sentenza di Divorzio del
Tribunale di Pavia n. 383/2016 del 15.03.2016, così statuisce:
- Revoca l'obbligo del ricorrente di versare alla convenuta Controparte_1
l'assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed
[...] CP_2
economicamente indipendente;
- Nulla sulle spese del procedimento;
4 Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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