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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/11/2024, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3684/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONTEPAONE MARIA;
Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. DAVOLI ALESSANDRA;
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 04/11/2024:
“il SI. rappresentato dall'Avv Alessandra Davoli e la SI.ra Controparte_1 Parte_1 rappresentata dall'Avv Maria Montepaone chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, che ciascuna parte provvede a depositare telematicamente:
-La minore resterà affidata al Servizio Sociale territorialmente competente con Persona_1 collocazione e residenza presso il padre SI. a Cavriago (RE) in via Roncaglio n. 17. Il Controparte_1
Servizio Sociale regolamenterà conseguentemente i rapporti della minore con la madre SI.ra
[...]
con determinazione di tempi e modalità come indicati nella perizia della CTU dott.ssa Parte_1
Persona_2
-A parziale modifica del decreto n. cronologico 2590/2021 del 12/04/2021 n. R.G. 4963/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento di modifica della sentenza di scioglimento degli effetti civili di matrimonio n.1553/2019 del 15/11/2019, disporre che la SI.ra Parte_1 pagina 1 di 6 versi al SI. quale contributo al mantenimento della figlia la somma Controparte_1 Persona_1 mensile di € 300,00 e versi quale contributo al mantenimento direttamente al figlio maggiorenne la somma mensile di € 300,00, per una somma totale di € 600,00 mensili da versare Persona_3 entro e non oltre il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2024, tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Fermo restando il pagamento del 50% a carico di ciascun genitore delle spese extra assegno per i figli e come da Persona_1 Persona_3 protocollo del Tribunale di Reggio Emilia attualmente in vigore.
-Disporre che la SI.ra versi al SI. la somma di € 2.600,00 a titolo di arretrati del Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli e entro e non oltre il 15/12/2024. Persona_1 Controparte_1
-Disporre definitivamente il costo della CTU a carico della SI.ra . Parte_1
-L'assegno unico verrà percepito dai genitori secondo le disposizioni di legge tempo per tempo in vigore, attualmente viene percepito nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
-Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese e competenze legali del presente procedimento”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli ex coniugi e sono divorziati per effetto della Parte_1 Controparte_1 sentenza di questo Tribunale n. 1553/2019 pubblicata il 15/11/2019, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Dal matrimonio sono nati i due figli , nata il [...] (oggi dell'età di 15 Persona_4 anni), e (nato il [...], oggi dell'età di 19 anni). Persona_3
I rapporti genitoriali sono attualmente disciplinati dal Decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna del 18/10/2021, che aveva disposto l'affidamento dei figli all'epoca entrambi minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con loro collocazione presso il padre, demandando al Servizio Sociale il compito di regolamentare i rapporti madre-figli “con determinazione di tempi e modalità, anche protette e con facoltà di sospensione”.
Quanto al mantenimento dei due figli, la sentenza di divorzio, su accordo delle parti, aveva posto a carico della madre un contributo di mantenimento da versare al padre pari ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno mensile poi aumentato ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), sempre su accordo delle parti, con successivo decreto di questo Tribunale dell'08/04/2021 (procedimento RG 4963/2020). Con ricorso depositato in data 28/09/2023, ha chiesto una modifica Parte_1 delle predette statuizioni riguardanti i rapporti genitoriali, domandando di: nominare un curatore speciale per la minore;
disporre l'affidamento condiviso della minore Persona_1 Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ed in via subordinata
[...] disporre l'affido in via condivisa della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre e con facoltà per la madre di trascorrere con la figlia:
- 2 pomeriggi ogni settimana, dalle ore 14,30 sino alle ore 19,00;
- i week-end in via alternata dalle ore 14,30 del Venerdì sino alle ore 21,00 della Domenica sera;
- durante le Festività di Pasqua: periodo di giorni 3 che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- durante le Festività di Natale: periodo di giorni 7 che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- durante il periodo estivo: periodo, anche frazionato, di giorni 15 da concordare entro la fine del mese di Maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori. Con comparsa di costituzione depositata il 13/12/2023, si è costituito in giudizio il resistente CP_1
che si è opposto all'accoglimento del ricorso, ed in via riconvenzionale ha domandato
[...]
pagina 2 di 6 l'affidamento esclusivo della minore , nonché un aumento del contributo di Persona_1 mantenimento dei figli da porre a carico della madre ad € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio, all'udienza del 22/02/2024, il giudice relatore ha provveduto all'ascolto della minore , la quale ha dichiarato: Persona_5
“mi chiamo e sono nata a [...] il [...], quindi ho 14 anni, Persona_4 frequento la prima superiore all'istituto Professionale Filippo Re a Reggio Emilia, a scuola vado bene, di sport faccio pallavolo, in passato invece facevo ginnastica ritmica.
Abito con mio papà. La famiglia è composta anche da mio fratello dalla moglie di mio padre, Per_3 dalle due figlie della moglie di mio padre, una ha 13 anni l'altra ne ha 18, e poi c'è mio fratello più piccolo che ha 7 anni. Sto bene con mio papà e nella famiglia dove abito. Persona_6
Sono a conoscenza delle ragioni del mio ascolto di oggi, e sono a conoscenza del fatto che la mamma vorrebbe vedermi di più e vorrebbe riallacciare i rapporti con me. L'ultima volta che ho visto mia mamma è stata ad aprile dell'anno scorso, una o due volte, abbiamo parlato, lei mi ha portato fuori a pranzo. Subito non volevo salire in macchina con lei perché avevo paura, perché in passato è successo per due volte che quando ero in macchina con lei mi ha picchiata: una volta mi ha dato una sberla in faccia, ed un'altra volta si è fermata, mi ha fatto scendere dalla macchina, mi ha dato una sberla in faccia e mi ha fatta girare per darmi delle sberle sul sedere. Alla fine però ad aprile ci sono salita in macchina e non è successo niente. Ad aprile ho accettato di vedere la mamma solo per una questione legata a degli occhiali, ma non perché io la volessi incontrare, dopo aprile ho smesso di vederla. Ad aprile infatti il papà aveva contattato la mamma perché avevo rubato degli occhiali ad una mia compagna di ginnastica ritmica. La mamma quindi ha voluto incontrami per capire cosa fosse successo e perché l'avessi fatto. Poi, come ho detto, ci siamo incontrati, siamo andati fuori a pranzo, siamo andati a casa sua, e verso le 17:30 mi ha riaccompagnata a casa.
Prima di aprile 2023 vedevo mia mamma con gli assistenti sociali una volta alla settimana, gli incontri si svolgevano sempre alla presenza di un operatore del servizio sociale, a casa di mia mamma. Poi ho smesso gli incontri perché mia mamma si era stancata e non voleva più farli. Non ho capito bene il motivo per cui la mamma non voleva più fare gli incontri. Ho visto la psicologa e anch'io le ho detto che non volevo più fare gli incontri con la mamma. Quindi, mi pare fosse a marzo del 2023, abbiamo interrotto gli incontri. Poi ho rivisto mia mamma per la questione degli occhiali che dicevo prima, ad aprile 2023, e come ho detto in quella occasione ho accettato di vederla solo per la questione degli occhiali, ma non perché io la volessi incontrare. Adesso io non voglio vedere mia madre perché ho paura di lei. Ho paura di lei perché in passato mi ha fatto del male, non solo nei due episodi della macchina, ma anche perché nelle settimane in cui stavo da lei mi picchiava, mi picchiava almeno una volta alla settimana, nella maggior parte delle volte, quando si arrabbiava, mi picchiava forte con un cucchiaio di legno che serviva per cucinare, altre volte mi picchiava con le mani. Non ho intenzione di vederla e di darle una seconda possibilità in futuro.
Mio papà mi dice che se voglio incontrare la mamma lo posso fare liberamente, quindi non si arrabbia se io decidessi di andare dalla mamma, mi lascia ampia libertà di decidere. Ho bloccato la mamma su whatsapp ma non su instagram, mi ha mandato qualche messaggio su instagram ma io le ho risposto di non scrivermi più perché mi dà fastidio visto che in passato mi ha picchiato. Anche mio fratello non vuole più vederla, lui è tanto arrabbiato con lei, mia mamma picchiava molto spesso anche Per_3 lui, ed in particolare c'è stato l'episodio in cui mia mamma lo ha preso a calci e gli ha fatto mangiare un calzino” (verbale d'udienza del 22/02/2024). La causa è stata poi istruita tramite una CTU, finalizzata a verificare le condizioni psico-fisiche della minore, le caratteristiche del legame tra la minore e ciascuno dei genitori, le capacità genitoriali di entrambe le parti, se vi fossero o meno elementi tali da comportare per la minore uno specifico ostacolo pagina 3 di 6 alla relazione con uno dei genitori, ed a valutare quale fosse il migliore regime di affidamento, di collocamento e di visite della minore. La CTU dr.ssa ha così concluso (pagg. 53 e ss. dell'elaborato peritale): Persona_2
“Si ritiene che per la maggior tutela della minore sia necessario mantenere l'affidamento al Servizio Sociale il quale dovrà intervenire solo qualora i genitori non dovessero riuscire a trovare accordi sulle decisioni di interesse per Questo comporta la necessità che il SInor e la SInora Per_4 CP_1 trovino uno spazio che faciliti dialogo e negoziazione: più la coppia genitoriale sarà in grado Pt_1 di funzionare in modo sincrono, meno il Servizio Sociale sarà costretto ad intervenire. A tal proposito si rende opportuno suggerire che i SInori e vengano inseriti in un percorso di CP_1 Pt_1 sostegno alla genitorialità che sostenga il confronto, incoraggi il dialogo, implementi la negoziazione.
… L'affidamento esclusivo, … non si rivela essere lo strumento più idoneo sia sul lungo periodo che nell'immediato per una riabilitazione dell'immagine materna. La conseguente ulteriore marginalizzazione della SInora nella vita di infatti, sarebbe in contrasto con il Pt_1 Per_4 percorso che si andrebbe ad attivare per un suo progressivo reinserimento. Oltre a ciò in passato il SInor ha coinvolto i minori nei propri vissuti e nelle proprie opinioni della ex moglie, come CP_1 hanno rilevato anche i Servizi Sociali e tale elemento non può essere ignorato. Per il suo interesse è bene che la minore resti collocata presso l'abitazione paterna.
Si ritiene che per evitare la perdita genitoriale debbano riprendere gli incontri protetti. Tuttavia alla minore deve essere garantita una stabilità materna basata anche sulla capacità di tenuta allo stress ed alla frustrazione da parte della SInora Motivo per cui, nonostante la scrivente sia Pt_1 consapevole dei limiti del proprio intervento che non può prevedere l'obbligo di percorsi sanitari per i periziandi adulti, si ritiene necessario deontologicamente suggerire che la SInora riprenda un percorso di psicoterapia personale in grado di sostenerla anche nel riavvicinamento alla figlia ma soprattutto, atto ad evitare le possibili interferenze che il suo pesantissimo passato può ancora agire anche sulla dimensione parentale. È necessario in particolar modo che la minore sia quanto più possibile certa della capacità della madre di essere prevedibile e coerente, in grado di evitare quegli sbalzi emotivi osservati anche dagli operatori del Servizio Sociale. A fronte dell'età della minore e della stanchezza sia di che della madre, si ritiene che gli Per_4 incontri potrebbero avere una maggior efficacia se organizzati in luoghi pubblici in base anche ai desideri ed ai suggerimenti di madre e figlia: riprendere, infatti, laddove gli incontri protetti si erano interrotti sembra essere una modalità opportuna anche per evitare di dare l'impressione che sia tutto da rifare e che quanto svolto finora dal Servizio non abbia avuto alcun peso. Qualora si presentassero tutte le condizioni ritenute necessarie dalla scrivente (percorso di sostegno genitoriale, psicoterapia della SInora psicoterapia della minore), gli incontri potrebbero riprendere con una cadenza Pt_1 quindicinale avendo una durata di due ore. Nel momento in cui gli operatori dovessero ravvisare miglioramenti rispetto ai timori della ragazza ed alla stabilità emotiva della SInora, gli incontri potrebbero essere intensificati e passare a un incontro a settimana di due ore”.
La CTU ha inoltre suggerito, quale parte integrante del percorso di riavvicinamento madre-figlia, un percorso di sostegno alla genitorialità da parte di entrambe le parti, un percorso di psicoterapia da parte della SI.ra ed un percorso psicoterapeutico che sostenga nel riavvicinamento alla Pt_1 Per_4 madre.
Le parti, dopo il deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio della dr.ssa hanno Persona_2 raggiunto un accordo precisando congiuntamente le conclusioni, nei seguenti termini, a definizione della presente vertenza:
“-La minore resterà affidata al Servizio Sociale territorialmente competente con Persona_1 collocazione e residenza presso il padre SI. a Cavriago (RE) in via Roncaglio n. 17. Il Controparte_1
Servizio Sociale regolamenterà conseguentemente i rapporti della minore con la madre SI.ra Pt_1
pagina 4 di 6 con determinazione di tempi e modalità come indicati nella perizia della CTU dott.ssa Parte_1
Persona_2
-A parziale modifica del decreto n. cronologico 2590/2021 del 12/04/2021 n. R.G. 4963/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento di modifica della sentenza di scioglimento degli effetti civili di matrimonio n.1553/2019 del 15/11/2019, disporre che la SI.ra Parte_1 versi al SI. quale contributo al mantenimento della figlia la somma Controparte_1 Persona_1 mensile di € 300,00 e versi quale contributo al mantenimento direttamente al figlio maggiorenne la somma mensile di € 300,00, per una somma totale di € 600,00 mensili da versare Persona_3 entro e non oltre il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2024, tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Fermo restando il pagamento del 50% a carico di ciascun genitore delle spese extra assegno per i figli e come da Persona_1 Persona_3 protocollo del Tribunale di Reggio Emilia attualmente in vigore.
-Disporre che la SI.ra versi al SI. la somma di € 2.600,00 a titolo di arretrati del Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli e entro e non oltre il 15/12/2024. Persona_1 Controparte_1
-Disporre definitivamente il costo della CTU a carico della SI.ra . Parte_1
-L'assegno unico verrà percepito dai genitori secondo le disposizioni di legge tempo per tempo in vigore, attualmente viene percepito nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
-Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese e competenze legali del presente procedimento”.
Ritiene il Collegio che l'accordo possa essere recepito, in quanto conforme alle conclusioni della CTU, nonché rispondente agli interessi della figlia minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Le spese di lite, stante l'esito del giudizio e così come richiesto dalle parti stesse, vanno compensate. Si dispone in conformità all'accordo tra le parti anche in merito alle spese di CTU, che andranno pertanto poste in via definitiva a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e respinta:
1) Conferma l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente, con collocazione e residenza presso il padre SI. e con regolamentazione dei Controparte_1 rapporti madre-figlia da parte del Servizio Sociale secondo i tempi e le modalità indicati nella perizia della CTU dott.ssa depositata in data 13/09/2024: pertanto verranno ripresi gli incontri Persona_2 protetti, organizzati preferibilmente in luoghi pubblici in base anche ai desideri ed ai suggerimenti di madre e figlia, con la facoltà per i Servizi Sociali di sospendere gli incontri se ritenuti disturbanti.
Qualora si presentassero tutte le condizioni ritenute necessarie dalla CTU (percorso di sostegno genitoriale da parte dei genitori, percorso di psicoterapia della SInora , percorso Pt_1 psicoterapeutico della minore), gli incontri potranno riprendere con una cadenza quindicinale avendo una durata di due ore. Nel momento in cui gli operatori dei Servizi Sociali dovessero ravvisare miglioramenti rispetto ai timori della ragazza ed alla stabilità emotiva della SInora , gli Pt_1 incontri potranno essere intensificati e passare ad un incontro a settimana di due ore.
2) A parziale modifica del decreto n. cronologico 2590/2021 del 12/04/2021 (procedimento n. R.G. 4963/2020) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento di modifica della sentenza di scioglimento degli effetti civili di matrimonio n.1553/2019 pubblicata il 15/11/2019, dispone che la SI.ra versi al SI. quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di € 300,00, e versi quale contributo al mantenimento direttamente Persona_1 al figlio maggiorenne la somma mensile di € 300,00, quindi per una somma totale Persona_3
pagina 5 di 6 mensile di € 600,00, da versare entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2024; tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
fermo restando il pagamento del 50% a carico di ciascun genitore delle spese extra assegno per i figli e Persona_1 Persona_3 come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia attualmente in vigore.
[...]
3) Dichiara tenuta e condanna la SI.ra al pagamento in favore del SI. della somma Pt_1 CP_1 di € 2.600,00 a titolo di arretrati del contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 CP_1
da versare entro il 15/12/2024.
[...]
4) Dispone che l'assegno unico segua la sua disciplina ex lege;
si prende atto che, attualmente, l'assegno unico viene percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
5) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
6) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 13/09/2024, in via definitiva a carico della ricorrente.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per territorio ( , per gli Controparte_2 incombenti di cui al capo 1) del dispositivo.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di ConSIlio della Sezione I Civile in data 5 novembre
2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3684/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONTEPAONE MARIA;
Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. DAVOLI ALESSANDRA;
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 04/11/2024:
“il SI. rappresentato dall'Avv Alessandra Davoli e la SI.ra Controparte_1 Parte_1 rappresentata dall'Avv Maria Montepaone chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, che ciascuna parte provvede a depositare telematicamente:
-La minore resterà affidata al Servizio Sociale territorialmente competente con Persona_1 collocazione e residenza presso il padre SI. a Cavriago (RE) in via Roncaglio n. 17. Il Controparte_1
Servizio Sociale regolamenterà conseguentemente i rapporti della minore con la madre SI.ra
[...]
con determinazione di tempi e modalità come indicati nella perizia della CTU dott.ssa Parte_1
Persona_2
-A parziale modifica del decreto n. cronologico 2590/2021 del 12/04/2021 n. R.G. 4963/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento di modifica della sentenza di scioglimento degli effetti civili di matrimonio n.1553/2019 del 15/11/2019, disporre che la SI.ra Parte_1 pagina 1 di 6 versi al SI. quale contributo al mantenimento della figlia la somma Controparte_1 Persona_1 mensile di € 300,00 e versi quale contributo al mantenimento direttamente al figlio maggiorenne la somma mensile di € 300,00, per una somma totale di € 600,00 mensili da versare Persona_3 entro e non oltre il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2024, tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Fermo restando il pagamento del 50% a carico di ciascun genitore delle spese extra assegno per i figli e come da Persona_1 Persona_3 protocollo del Tribunale di Reggio Emilia attualmente in vigore.
-Disporre che la SI.ra versi al SI. la somma di € 2.600,00 a titolo di arretrati del Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli e entro e non oltre il 15/12/2024. Persona_1 Controparte_1
-Disporre definitivamente il costo della CTU a carico della SI.ra . Parte_1
-L'assegno unico verrà percepito dai genitori secondo le disposizioni di legge tempo per tempo in vigore, attualmente viene percepito nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
-Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese e competenze legali del presente procedimento”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli ex coniugi e sono divorziati per effetto della Parte_1 Controparte_1 sentenza di questo Tribunale n. 1553/2019 pubblicata il 15/11/2019, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Dal matrimonio sono nati i due figli , nata il [...] (oggi dell'età di 15 Persona_4 anni), e (nato il [...], oggi dell'età di 19 anni). Persona_3
I rapporti genitoriali sono attualmente disciplinati dal Decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna del 18/10/2021, che aveva disposto l'affidamento dei figli all'epoca entrambi minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con loro collocazione presso il padre, demandando al Servizio Sociale il compito di regolamentare i rapporti madre-figli “con determinazione di tempi e modalità, anche protette e con facoltà di sospensione”.
Quanto al mantenimento dei due figli, la sentenza di divorzio, su accordo delle parti, aveva posto a carico della madre un contributo di mantenimento da versare al padre pari ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno mensile poi aumentato ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), sempre su accordo delle parti, con successivo decreto di questo Tribunale dell'08/04/2021 (procedimento RG 4963/2020). Con ricorso depositato in data 28/09/2023, ha chiesto una modifica Parte_1 delle predette statuizioni riguardanti i rapporti genitoriali, domandando di: nominare un curatore speciale per la minore;
disporre l'affidamento condiviso della minore Persona_1 Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ed in via subordinata
[...] disporre l'affido in via condivisa della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre e con facoltà per la madre di trascorrere con la figlia:
- 2 pomeriggi ogni settimana, dalle ore 14,30 sino alle ore 19,00;
- i week-end in via alternata dalle ore 14,30 del Venerdì sino alle ore 21,00 della Domenica sera;
- durante le Festività di Pasqua: periodo di giorni 3 che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- durante le Festività di Natale: periodo di giorni 7 che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- durante il periodo estivo: periodo, anche frazionato, di giorni 15 da concordare entro la fine del mese di Maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori. Con comparsa di costituzione depositata il 13/12/2023, si è costituito in giudizio il resistente CP_1
che si è opposto all'accoglimento del ricorso, ed in via riconvenzionale ha domandato
[...]
pagina 2 di 6 l'affidamento esclusivo della minore , nonché un aumento del contributo di Persona_1 mantenimento dei figli da porre a carico della madre ad € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio, all'udienza del 22/02/2024, il giudice relatore ha provveduto all'ascolto della minore , la quale ha dichiarato: Persona_5
“mi chiamo e sono nata a [...] il [...], quindi ho 14 anni, Persona_4 frequento la prima superiore all'istituto Professionale Filippo Re a Reggio Emilia, a scuola vado bene, di sport faccio pallavolo, in passato invece facevo ginnastica ritmica.
Abito con mio papà. La famiglia è composta anche da mio fratello dalla moglie di mio padre, Per_3 dalle due figlie della moglie di mio padre, una ha 13 anni l'altra ne ha 18, e poi c'è mio fratello più piccolo che ha 7 anni. Sto bene con mio papà e nella famiglia dove abito. Persona_6
Sono a conoscenza delle ragioni del mio ascolto di oggi, e sono a conoscenza del fatto che la mamma vorrebbe vedermi di più e vorrebbe riallacciare i rapporti con me. L'ultima volta che ho visto mia mamma è stata ad aprile dell'anno scorso, una o due volte, abbiamo parlato, lei mi ha portato fuori a pranzo. Subito non volevo salire in macchina con lei perché avevo paura, perché in passato è successo per due volte che quando ero in macchina con lei mi ha picchiata: una volta mi ha dato una sberla in faccia, ed un'altra volta si è fermata, mi ha fatto scendere dalla macchina, mi ha dato una sberla in faccia e mi ha fatta girare per darmi delle sberle sul sedere. Alla fine però ad aprile ci sono salita in macchina e non è successo niente. Ad aprile ho accettato di vedere la mamma solo per una questione legata a degli occhiali, ma non perché io la volessi incontrare, dopo aprile ho smesso di vederla. Ad aprile infatti il papà aveva contattato la mamma perché avevo rubato degli occhiali ad una mia compagna di ginnastica ritmica. La mamma quindi ha voluto incontrami per capire cosa fosse successo e perché l'avessi fatto. Poi, come ho detto, ci siamo incontrati, siamo andati fuori a pranzo, siamo andati a casa sua, e verso le 17:30 mi ha riaccompagnata a casa.
Prima di aprile 2023 vedevo mia mamma con gli assistenti sociali una volta alla settimana, gli incontri si svolgevano sempre alla presenza di un operatore del servizio sociale, a casa di mia mamma. Poi ho smesso gli incontri perché mia mamma si era stancata e non voleva più farli. Non ho capito bene il motivo per cui la mamma non voleva più fare gli incontri. Ho visto la psicologa e anch'io le ho detto che non volevo più fare gli incontri con la mamma. Quindi, mi pare fosse a marzo del 2023, abbiamo interrotto gli incontri. Poi ho rivisto mia mamma per la questione degli occhiali che dicevo prima, ad aprile 2023, e come ho detto in quella occasione ho accettato di vederla solo per la questione degli occhiali, ma non perché io la volessi incontrare. Adesso io non voglio vedere mia madre perché ho paura di lei. Ho paura di lei perché in passato mi ha fatto del male, non solo nei due episodi della macchina, ma anche perché nelle settimane in cui stavo da lei mi picchiava, mi picchiava almeno una volta alla settimana, nella maggior parte delle volte, quando si arrabbiava, mi picchiava forte con un cucchiaio di legno che serviva per cucinare, altre volte mi picchiava con le mani. Non ho intenzione di vederla e di darle una seconda possibilità in futuro.
Mio papà mi dice che se voglio incontrare la mamma lo posso fare liberamente, quindi non si arrabbia se io decidessi di andare dalla mamma, mi lascia ampia libertà di decidere. Ho bloccato la mamma su whatsapp ma non su instagram, mi ha mandato qualche messaggio su instagram ma io le ho risposto di non scrivermi più perché mi dà fastidio visto che in passato mi ha picchiato. Anche mio fratello non vuole più vederla, lui è tanto arrabbiato con lei, mia mamma picchiava molto spesso anche Per_3 lui, ed in particolare c'è stato l'episodio in cui mia mamma lo ha preso a calci e gli ha fatto mangiare un calzino” (verbale d'udienza del 22/02/2024). La causa è stata poi istruita tramite una CTU, finalizzata a verificare le condizioni psico-fisiche della minore, le caratteristiche del legame tra la minore e ciascuno dei genitori, le capacità genitoriali di entrambe le parti, se vi fossero o meno elementi tali da comportare per la minore uno specifico ostacolo pagina 3 di 6 alla relazione con uno dei genitori, ed a valutare quale fosse il migliore regime di affidamento, di collocamento e di visite della minore. La CTU dr.ssa ha così concluso (pagg. 53 e ss. dell'elaborato peritale): Persona_2
“Si ritiene che per la maggior tutela della minore sia necessario mantenere l'affidamento al Servizio Sociale il quale dovrà intervenire solo qualora i genitori non dovessero riuscire a trovare accordi sulle decisioni di interesse per Questo comporta la necessità che il SInor e la SInora Per_4 CP_1 trovino uno spazio che faciliti dialogo e negoziazione: più la coppia genitoriale sarà in grado Pt_1 di funzionare in modo sincrono, meno il Servizio Sociale sarà costretto ad intervenire. A tal proposito si rende opportuno suggerire che i SInori e vengano inseriti in un percorso di CP_1 Pt_1 sostegno alla genitorialità che sostenga il confronto, incoraggi il dialogo, implementi la negoziazione.
… L'affidamento esclusivo, … non si rivela essere lo strumento più idoneo sia sul lungo periodo che nell'immediato per una riabilitazione dell'immagine materna. La conseguente ulteriore marginalizzazione della SInora nella vita di infatti, sarebbe in contrasto con il Pt_1 Per_4 percorso che si andrebbe ad attivare per un suo progressivo reinserimento. Oltre a ciò in passato il SInor ha coinvolto i minori nei propri vissuti e nelle proprie opinioni della ex moglie, come CP_1 hanno rilevato anche i Servizi Sociali e tale elemento non può essere ignorato. Per il suo interesse è bene che la minore resti collocata presso l'abitazione paterna.
Si ritiene che per evitare la perdita genitoriale debbano riprendere gli incontri protetti. Tuttavia alla minore deve essere garantita una stabilità materna basata anche sulla capacità di tenuta allo stress ed alla frustrazione da parte della SInora Motivo per cui, nonostante la scrivente sia Pt_1 consapevole dei limiti del proprio intervento che non può prevedere l'obbligo di percorsi sanitari per i periziandi adulti, si ritiene necessario deontologicamente suggerire che la SInora riprenda un percorso di psicoterapia personale in grado di sostenerla anche nel riavvicinamento alla figlia ma soprattutto, atto ad evitare le possibili interferenze che il suo pesantissimo passato può ancora agire anche sulla dimensione parentale. È necessario in particolar modo che la minore sia quanto più possibile certa della capacità della madre di essere prevedibile e coerente, in grado di evitare quegli sbalzi emotivi osservati anche dagli operatori del Servizio Sociale. A fronte dell'età della minore e della stanchezza sia di che della madre, si ritiene che gli Per_4 incontri potrebbero avere una maggior efficacia se organizzati in luoghi pubblici in base anche ai desideri ed ai suggerimenti di madre e figlia: riprendere, infatti, laddove gli incontri protetti si erano interrotti sembra essere una modalità opportuna anche per evitare di dare l'impressione che sia tutto da rifare e che quanto svolto finora dal Servizio non abbia avuto alcun peso. Qualora si presentassero tutte le condizioni ritenute necessarie dalla scrivente (percorso di sostegno genitoriale, psicoterapia della SInora psicoterapia della minore), gli incontri potrebbero riprendere con una cadenza Pt_1 quindicinale avendo una durata di due ore. Nel momento in cui gli operatori dovessero ravvisare miglioramenti rispetto ai timori della ragazza ed alla stabilità emotiva della SInora, gli incontri potrebbero essere intensificati e passare a un incontro a settimana di due ore”.
La CTU ha inoltre suggerito, quale parte integrante del percorso di riavvicinamento madre-figlia, un percorso di sostegno alla genitorialità da parte di entrambe le parti, un percorso di psicoterapia da parte della SI.ra ed un percorso psicoterapeutico che sostenga nel riavvicinamento alla Pt_1 Per_4 madre.
Le parti, dopo il deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio della dr.ssa hanno Persona_2 raggiunto un accordo precisando congiuntamente le conclusioni, nei seguenti termini, a definizione della presente vertenza:
“-La minore resterà affidata al Servizio Sociale territorialmente competente con Persona_1 collocazione e residenza presso il padre SI. a Cavriago (RE) in via Roncaglio n. 17. Il Controparte_1
Servizio Sociale regolamenterà conseguentemente i rapporti della minore con la madre SI.ra Pt_1
pagina 4 di 6 con determinazione di tempi e modalità come indicati nella perizia della CTU dott.ssa Parte_1
Persona_2
-A parziale modifica del decreto n. cronologico 2590/2021 del 12/04/2021 n. R.G. 4963/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento di modifica della sentenza di scioglimento degli effetti civili di matrimonio n.1553/2019 del 15/11/2019, disporre che la SI.ra Parte_1 versi al SI. quale contributo al mantenimento della figlia la somma Controparte_1 Persona_1 mensile di € 300,00 e versi quale contributo al mantenimento direttamente al figlio maggiorenne la somma mensile di € 300,00, per una somma totale di € 600,00 mensili da versare Persona_3 entro e non oltre il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2024, tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Fermo restando il pagamento del 50% a carico di ciascun genitore delle spese extra assegno per i figli e come da Persona_1 Persona_3 protocollo del Tribunale di Reggio Emilia attualmente in vigore.
-Disporre che la SI.ra versi al SI. la somma di € 2.600,00 a titolo di arretrati del Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli e entro e non oltre il 15/12/2024. Persona_1 Controparte_1
-Disporre definitivamente il costo della CTU a carico della SI.ra . Parte_1
-L'assegno unico verrà percepito dai genitori secondo le disposizioni di legge tempo per tempo in vigore, attualmente viene percepito nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
-Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese e competenze legali del presente procedimento”.
Ritiene il Collegio che l'accordo possa essere recepito, in quanto conforme alle conclusioni della CTU, nonché rispondente agli interessi della figlia minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Le spese di lite, stante l'esito del giudizio e così come richiesto dalle parti stesse, vanno compensate. Si dispone in conformità all'accordo tra le parti anche in merito alle spese di CTU, che andranno pertanto poste in via definitiva a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e respinta:
1) Conferma l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente, con collocazione e residenza presso il padre SI. e con regolamentazione dei Controparte_1 rapporti madre-figlia da parte del Servizio Sociale secondo i tempi e le modalità indicati nella perizia della CTU dott.ssa depositata in data 13/09/2024: pertanto verranno ripresi gli incontri Persona_2 protetti, organizzati preferibilmente in luoghi pubblici in base anche ai desideri ed ai suggerimenti di madre e figlia, con la facoltà per i Servizi Sociali di sospendere gli incontri se ritenuti disturbanti.
Qualora si presentassero tutte le condizioni ritenute necessarie dalla CTU (percorso di sostegno genitoriale da parte dei genitori, percorso di psicoterapia della SInora , percorso Pt_1 psicoterapeutico della minore), gli incontri potranno riprendere con una cadenza quindicinale avendo una durata di due ore. Nel momento in cui gli operatori dei Servizi Sociali dovessero ravvisare miglioramenti rispetto ai timori della ragazza ed alla stabilità emotiva della SInora , gli Pt_1 incontri potranno essere intensificati e passare ad un incontro a settimana di due ore.
2) A parziale modifica del decreto n. cronologico 2590/2021 del 12/04/2021 (procedimento n. R.G. 4963/2020) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento di modifica della sentenza di scioglimento degli effetti civili di matrimonio n.1553/2019 pubblicata il 15/11/2019, dispone che la SI.ra versi al SI. quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di € 300,00, e versi quale contributo al mantenimento direttamente Persona_1 al figlio maggiorenne la somma mensile di € 300,00, quindi per una somma totale Persona_3
pagina 5 di 6 mensile di € 600,00, da versare entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2024; tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
fermo restando il pagamento del 50% a carico di ciascun genitore delle spese extra assegno per i figli e Persona_1 Persona_3 come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia attualmente in vigore.
[...]
3) Dichiara tenuta e condanna la SI.ra al pagamento in favore del SI. della somma Pt_1 CP_1 di € 2.600,00 a titolo di arretrati del contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 CP_1
da versare entro il 15/12/2024.
[...]
4) Dispone che l'assegno unico segua la sua disciplina ex lege;
si prende atto che, attualmente, l'assegno unico viene percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
5) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
6) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 13/09/2024, in via definitiva a carico della ricorrente.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per territorio ( , per gli Controparte_2 incombenti di cui al capo 1) del dispositivo.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di ConSIlio della Sezione I Civile in data 5 novembre
2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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