Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9879/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
(C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
) Agente della Riscossione per la Provincia di P.IVA_2
Catania, con l'avv. Maria Arena contro
, nato in [...] il [...] Controparte_1
( ), con l'avv. Giuseppe Nicolosi;
CodiceFiscale_1
e
Controparte_2
( , in persona del
[...] P.IVA_3
Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Il primo motivo di appello va disatteso.
1
Commissione Tributaria di Bari, richiamata da Cassazione civile sez. trib.,
30/12/2020, n. 29912; tale decisione è conforme ad altre pronunzie del giudice Tributario, tra cui C. T. Milano 2019).
Quanto al secondo motivo, va dichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare da parte dell'agente della riscossione;
ciò in quanto – secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, sul punto del tutto obliterata dalla laconica motivazione di cui all'atto di citazione – il capo della sentenza fatto oggetto di censura non riguarda un'opposizione all'esecuzione (di cui è destinatario l'agente della riscossione) ma riguarda un'opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione del codice della strada (di cui è destinatario il solo cd. ente impositore).
Secondo soccombenza l'agente per la riscossione deve rifondere il sig. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.715,00 (ex CP_1
D. M. 55/2014, con il massimo abbattimento della fase istruttoria, non essendo stata raccolta prova costituenda).
P.Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe,
rigetta l'appello;
condanna parte appellante a rifondere il sig. delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in complessivi Euro 3.715,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Catania 20 gennaio 2025.
Il Giudice - Dott. Gaetano Cataldo
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