Art. 2.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla base dei quantitativi ammassati nelle campagne granarie relative alle produzioni delle annate 1948-49, determinera' i contingenti di grano che possono essere conferiti in ogni Provincia della Repubblica, sulla produzione dell'annata agraria 1949-50.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla base dei quantitativi ammassati nelle campagne granarie relative alle produzioni delle annate 1948-49, determinera' i contingenti di grano che possono essere conferiti in ogni Provincia della Repubblica, sulla produzione dell'annata agraria 1949-50.