Articolo 2 della Legge 4 luglio 1950, n. 454
Articolo 1Articolo 3
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15 luglio 1950
Art. 2.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla base dei quantitativi ammassati nelle campagne granarie relative alle produzioni delle annate 1948-49, determinera' i contingenti di grano che possono essere conferiti in ogni Provincia della Repubblica, sulla produzione dell'annata agraria 1949-50.
Entrata in vigore il 15 luglio 1950