TRIB
Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/12/2024, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2965 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Massimo Ciullo e dall'avv. Bernardino Rossi, giusta procura apposta in calce alla citazione, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in
Frosinone, via Madonna della Neve n. 73.
-ATTORE-
C O N T R O
A.P.L. in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Paola CP_1
Assante, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cassino, Piazza San
Giovanni n. 23
-CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da caduta nel supermercato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la in CP_2
1 persona del suo legale rappresentante, titolare del punto vendita Conad di
Ferentino, via Casilina Sud, chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nella misura complessiva di €
161.037,16, patiti in conseguenza della caduta avvenuta all'interno del predetto supermercato in data 11/06/2020.
Parte attrice assumeva che, mentre percorreva il corridoio tra gli scaffali del reparto adibito ad esposizione di biscotti e marmellate e dopo aver prelevato dallo scaffale una confezione di fette biscottate, nel riprendere a camminare, inciampava in una pedana di legno ivi presente, la cui sporgenza alla base non era visibile, atteso che le casse d'acqua poste al di sopra ne impedivano la vista, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi lesioni
Secondo la difesa dell'attrice, la responsabilità dell'infortunio deve essere ascritta alla società convenuta per non aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso, stante la sussistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo ex art. 2051 c.c.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, contestando la fondatezza della domanda proposta, evidenziando che alcuna responsabilità può esserle addebitata in ordine al fatto dannoso subito dall'attrice, verificatosi per disattenzione della stessa danneggiata.
Ammessa ed espletata la prova, esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 4/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
In punto di diritto, la fattispecie è inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c..
2 Occorre osservare che, per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 c.c. non richiede la prova dell'esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, imponendo comunque al danneggiato di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra le res e l'evento dannoso.
La responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sullo stesso grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del fortuito (fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato ovvero il fatto del terzo.
Il fatto colposo del danneggiato può concorrere con la responsabilità del custode, integrando così un concorso colposo ovvero può essere idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia e il danno stesso.
Ciò posto, dalle risultanze istruttorie, in particolare dall'esame dei testi, emerge che il supermercato era illuminato a quell'ora; che lo stesso era frequentato abitualmente dall'attrice (cfr. dichiarazioni della figlia, sig.ra ), che Controparte_3
il contorno della pedana era visibile (cfr. dichiarazioni della stessa e del sig.
[...]
dipendente del supermercato); che le pedane a scopo promozionale Tes_1
vengono posizionate sempre in quel punto del locale commerciale, trattandosi di area adibita al posizionamento delle pedane.
Sulla scorta di tali elementi di fatto, ritiene questo Tribunale che la caduta dell'attrice sia ascrivibile esclusivamente alla sua disattenzione e quindi ad un comportamento di natura colposa tenuto dalla stessa, evidentemente distratta nel suo incedere.
Tale netta conclusione si fonda sulla considerazione che l'ostacolo della pedana era ampiamente visibile e prevedibile.
3 A tale riguardo, è stata raggiunta sia la prova della visibilità dello stato dei luoghi, essendo il fatto avvenuto in una condizione di sufficiente illuminazione artificiale, sia la prova circa la prevedibilità dell'evento, posto che si deve ragionevolmente presumere che l'attrice conoscesse i luoghi ove è caduta, frequentandoli abitualmente per effettuare la spese;
non può infatti escludersi che l'attrice avesse anche in altre occasioni percorso quel corridoio e incontrato delle pedane di quel tipo, poste sempre nello stesso punto per scopi pubblicitari.
In sostanza, una condotta più accorta o, comunque, meno distratta, da parte dell'attrice avrebbe potuto evitare l'evento e quindi le lesioni.
In punto di diritto, si deve osservare che la visibilità e la conoscenza delle anomalie della cosa da parte del danneggiato costituiscono un elemento indiziario della sussistenza del caso fortuito, individuabile nella dipendenza del sinistro dal fatto dello stesso danneggiato o del terzo, i quali, con il proprio comportamento, hanno di fatto assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa ( cfr. Trib. Frosinone, sentenza n. 497 del 29/05/2015, dott. A. Masone).
Anche la Cassazione, con ordinanza del 4/10/2013 sez. 6°, è intervenuta sulla questione, affermando che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità all'ente ex art. 2051 c.c., è richiesta una situazione di pericolo, cagionata dalla cosa in custodia, che l'utente medio non è in grado di prevedere o evitare, facendo uso della normale diligenza.
La recentissima sentenza della Cassazione del 13/1/2015 n. 287 ha chiarito ulteriormente i termini della questione, statuendo che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente- danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a
4 rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento dannoso.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta.
Compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite
Frosinone, il 24/12/2024
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2965 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Massimo Ciullo e dall'avv. Bernardino Rossi, giusta procura apposta in calce alla citazione, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in
Frosinone, via Madonna della Neve n. 73.
-ATTORE-
C O N T R O
A.P.L. in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Paola CP_1
Assante, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cassino, Piazza San
Giovanni n. 23
-CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da caduta nel supermercato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la in CP_2
1 persona del suo legale rappresentante, titolare del punto vendita Conad di
Ferentino, via Casilina Sud, chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nella misura complessiva di €
161.037,16, patiti in conseguenza della caduta avvenuta all'interno del predetto supermercato in data 11/06/2020.
Parte attrice assumeva che, mentre percorreva il corridoio tra gli scaffali del reparto adibito ad esposizione di biscotti e marmellate e dopo aver prelevato dallo scaffale una confezione di fette biscottate, nel riprendere a camminare, inciampava in una pedana di legno ivi presente, la cui sporgenza alla base non era visibile, atteso che le casse d'acqua poste al di sopra ne impedivano la vista, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi lesioni
Secondo la difesa dell'attrice, la responsabilità dell'infortunio deve essere ascritta alla società convenuta per non aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso, stante la sussistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo ex art. 2051 c.c.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, contestando la fondatezza della domanda proposta, evidenziando che alcuna responsabilità può esserle addebitata in ordine al fatto dannoso subito dall'attrice, verificatosi per disattenzione della stessa danneggiata.
Ammessa ed espletata la prova, esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 4/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
In punto di diritto, la fattispecie è inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c..
2 Occorre osservare che, per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 c.c. non richiede la prova dell'esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, imponendo comunque al danneggiato di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra le res e l'evento dannoso.
La responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sullo stesso grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del fortuito (fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato ovvero il fatto del terzo.
Il fatto colposo del danneggiato può concorrere con la responsabilità del custode, integrando così un concorso colposo ovvero può essere idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia e il danno stesso.
Ciò posto, dalle risultanze istruttorie, in particolare dall'esame dei testi, emerge che il supermercato era illuminato a quell'ora; che lo stesso era frequentato abitualmente dall'attrice (cfr. dichiarazioni della figlia, sig.ra ), che Controparte_3
il contorno della pedana era visibile (cfr. dichiarazioni della stessa e del sig.
[...]
dipendente del supermercato); che le pedane a scopo promozionale Tes_1
vengono posizionate sempre in quel punto del locale commerciale, trattandosi di area adibita al posizionamento delle pedane.
Sulla scorta di tali elementi di fatto, ritiene questo Tribunale che la caduta dell'attrice sia ascrivibile esclusivamente alla sua disattenzione e quindi ad un comportamento di natura colposa tenuto dalla stessa, evidentemente distratta nel suo incedere.
Tale netta conclusione si fonda sulla considerazione che l'ostacolo della pedana era ampiamente visibile e prevedibile.
3 A tale riguardo, è stata raggiunta sia la prova della visibilità dello stato dei luoghi, essendo il fatto avvenuto in una condizione di sufficiente illuminazione artificiale, sia la prova circa la prevedibilità dell'evento, posto che si deve ragionevolmente presumere che l'attrice conoscesse i luoghi ove è caduta, frequentandoli abitualmente per effettuare la spese;
non può infatti escludersi che l'attrice avesse anche in altre occasioni percorso quel corridoio e incontrato delle pedane di quel tipo, poste sempre nello stesso punto per scopi pubblicitari.
In sostanza, una condotta più accorta o, comunque, meno distratta, da parte dell'attrice avrebbe potuto evitare l'evento e quindi le lesioni.
In punto di diritto, si deve osservare che la visibilità e la conoscenza delle anomalie della cosa da parte del danneggiato costituiscono un elemento indiziario della sussistenza del caso fortuito, individuabile nella dipendenza del sinistro dal fatto dello stesso danneggiato o del terzo, i quali, con il proprio comportamento, hanno di fatto assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa ( cfr. Trib. Frosinone, sentenza n. 497 del 29/05/2015, dott. A. Masone).
Anche la Cassazione, con ordinanza del 4/10/2013 sez. 6°, è intervenuta sulla questione, affermando che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità all'ente ex art. 2051 c.c., è richiesta una situazione di pericolo, cagionata dalla cosa in custodia, che l'utente medio non è in grado di prevedere o evitare, facendo uso della normale diligenza.
La recentissima sentenza della Cassazione del 13/1/2015 n. 287 ha chiarito ulteriormente i termini della questione, statuendo che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente- danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a
4 rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento dannoso.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta.
Compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite
Frosinone, il 24/12/2024
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
5