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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa TI AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5915/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Matteotti, 6, (C.F.: , rappresentato e difeso in virtù di procura a C.F._1
margine del presente atto dall'avv. CA CO del Foro di Salerno (C.F.:
, presso il cui studio in Salerno (SA) alla via Roma, 28, elettivamente C.F._2
domicilia;
- ATTORE -
CONTRO
(incorporante per fusione il con atto Controparte_1 Controparte_2
10.10.2018 rep. n. 7660 e racc. n. 3703 notaio , con sede in Torino, Piazza San CA Pt_1
n. 156, iscritta al registro delle imprese di Torino al n. 00799960158 in persona del Sig.
, a quanto infra facoltizzato in forza di procura conferitagli dall'Avv. Persona_1
Elisabetta Lunati, Responsabile della Direzione Legale e Contenzioso, in qualità di procuratrice giusta atto del 21/03/2019 a rogito Notaio di Milano, rep. n. Persona_2
39774-racc. n. 12560, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 25/03/2019 al n. 9896
serie 1 T, rappresentata e difesa – giusta procura su foglio separato al presente atto – dagli avv.ti Roberto Pasca di Magliano del Foro di Salerno (C.F. ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via R. Conforti, n. 17; - CONVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 06.06.2019 il Sig. conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno la con la quale già - Controparte_3 Controparte_2
Filiale di Eboli (SA) – intercorreva il contratto di conto corrente ordinario contraddistinto con il n. 0027/824, acceso in data 31.12.1991 e che alla data del 19.1.2009 presentava un saldo finale pari ad € 0,00. Parte attrice eccepiva che: la avrebbe gestito il rapporto di conto CP_4
corrente in modo anomalo applicando tassi di interessi passivi ultralegali in alcuni trimestri maggiori di quelli pattuiti, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto nonché di spese e di saldi cliente, senza alcuna pattuizione, né comunicazione preventiva;
vi sarebbe un saldo attivo di € 94.783,07 in suo favore. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Adito Tribunale contrariis reiectis, così decidere e provvedere: A)
In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni
determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto
di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti
contrattualmente, e,comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla esponente senza
pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
RITENERE E
DICHIARARE illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto
rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle
commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte
le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante;
in alternativa, a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere
contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere
state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché
prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di
disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto
di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' CP_5 convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e
periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante
in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale
dei contraenti e, per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione
dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e
periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del CP_4
contraente più debole;
C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in
linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E
DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso
contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse
ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con
l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto Dare -
Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile
sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di
credito; F) DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G)
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di
credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7
marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta alla ripetizione delle somme illegittimamente CP_4
addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, così come sarà quantificato in corso di
causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera
documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive di rivalutazione e
degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo ex Cassazione Sezioni Unite sentenza
del 16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta durante il rapporto CP_4
bancario intercorso e meglio specificato in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93
relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la
nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimo e
arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla Banca convenuta, in ordine alla gestione
del rapporto bancario, in merito all'erogazione ed all'impiego dei finanziamenti concessi, nonché, alla
eventuale segnalazione del nominativo degli attori nella Centrale Rischi della Banca d'Italia o di ogni
altro sistema di informazione creditizia pubblico o privato nelle classificazione “sconfino” o
“sofferenza” ORDINANDO la immediata cancellazione e/o rettifica dei dati segnalati, nonché con
riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque
censurabile”. In data 25.9.2019 si costituiva la convenuta eccependo la prescrizione di CP_4
tutte le rimesse antecedenti al 31.10.2006 riguardanti il rapporto indicato;
l'infondatezza delle pretese di parte attrice. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale
adito in ragione di quanto rappresentato in premessa (a) accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione decennale, connessa alla domanda formulata ex art. 2033 c.c., per ogni diritto alla
restituzione di somme connesse al rapporto sino al 31.10.2016; (b) nel merito rigettare ogni domanda
svolta perché infondata in fatto e in diritto. Condannare gli attori alla refusione delle spese e dei
compensi, come determinati alla stregua delle Tariffe forensi”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata Ctu
contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 09.07.2025
per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127
ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del
05.08.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Qualificazione della domanda e merito
Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'esatta determinazione del saldo effettivo del rapporto di conto corrente intervenuto tra il sig. e la Parte_1 Controparte_6
previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la determinazione
[...]
dell'esatto importo del saldo contabile del rapporto in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito. Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento e ripetizione, in quanto il conto corrente dedotto risulta chiuso alla data di notifica dell'atto di citazione e quindi può essere proposta l'azione di ripetizione, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi.
Pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione
della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento,
oggetto di possibile ripetizione. (Tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325). Ciò però
non esclude l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto,
l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonchè l'entità del saldo parziale ricalcolato (Cassazione civile, sez. VI,
05/09/2018, n. 21646).
Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e ripetizione di indebito.
È utile allora ricordare come nell'azione accertamento e ripetizione grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull'
"accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile
, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896).
Parte attrice ha depositato la seguente documentazione: a) Estratti conto, scalari e fogli competenze del c/c ordinario di corrispondenza n. 0027/824 dal I TRIM. 1992 I 009; Per_3 b) Ricalcolo econometrico del rapporto di conto corrente n. 0027/824; c) CP_7
dal1992 al 2009 ex Legge sull'usura n. 108 del 1996.
Non risulta depositata copia del contratto.
Il consulente deduce che è rimasta inevasa la richiesta formulata da parte attrice all'istituto di credito ai sensi dell'art. 119 TUB per la consegna di copia del contratto ( cf. pag. 13 della ctu). Tuttavia dall'esame dei documenti depositati non è stata rinvenuto tale documento.
Pertanto il giudizio verrà deciso sulla base della sola documentazione depositata che è stata esaminata dal CTU il quale è riuscito, in ogni caso, a ricostruire il rapporto e a determinare il saldo finale. Venendo al merito, si osserva che dalla documentazione depositata e dalle difese svolte è emerso che il rapporto contrattuale n. 0027/824 risale all'inizio dell'anno 1992
ed è stato chiuso in data 19.1.2009. Tale dato è incontestato. Infatti il primo estratto conto riguarda il primo trimestre dell'anno 1992. Risultano depositati gli estratti conto completi di scalari concernenti l'intervallo temporale dal I trimestre 1992 - 19.01.2009 .
Dunque, deve ritenersi, che il rapporto è sorto in forma orale quando era ancora possibile essendo databile ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria. Tuttavia, in assenza di riscontri contrari, appare sorprendente che anche negli anni successivi- trattandosi di un rapporto di durata – non sia stato stipulato per iscritto il contratto anche al fine di adeguarsi alla normativa bancaria intervenuta nel corso degli anni.
L'art. 117 TUB prevede: “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”
In assenza di contratto scritto e del documento di sintesi, dunque con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale,
non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una nullità assoluta, e perciò rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria,
sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca. Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt. 3 e 4 legge n.
154/1992 sulla Trasparenza Bancaria) “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti…3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I
contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti
di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. La prescrizione di forma ex art. 1284, co.
3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°, T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°, T. U. bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente. Infine, sempre con riferimento a quanto disposto dall'art. 1284, co. 3°, c.c., anche un rinvio a “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi “ed alle “ condizioni d'uso”" o genericamente alle “ condizioni praticate sulla piazza”, in mancanza di accordi vincolanti che fissano i saggi su scala nazionale,
concreta una indeterminatezza del tasso ultralegale tuttora sanzionata dalla nullità assoluta di cui all'art. 1284, co. 3°, c.c..
In caso di mancata o invalida determinazione del tasso di interessi convenzionali, agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito dovranno sostituirsi gli interessi in misura legale.
Nel caso di specie , in ossequio alle disposizioni normative di settore vigenti ratione temporis
testé citate, non vi è prova agli atti della stipulazione in forma scritta degli interessi a carico del correntista;
ne consegue, pertanto, il mancato rispetto della forma scritta di cui all'art. 1284, ultimo comma, c.c. quindi la illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale.
IL consulente sulla base della documentazione agli atti e dall'analisi degli estratti conto disponibili dal 31.12.1992 al 19.1.2009 completi di prospetti scalari e di prospetti riepilogo competenze trimestrali, ha ricalcolato il saldo del conto corrente eliminando tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese,
commissioni, capitalizzazione semplice e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dal primo estratto conto disponibile.
Prima di stabilire il saldo effettivo del conto corrente è necessario esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata.
Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale diritto a ripetere tutte le somme addebitate a titolo di interessi debitori ultralegali, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto. Quindi eccepiva la intervenuta prescrizione delle somme annotate sul c/c a titolo di interessi e/o di competenze e costi ritenuti indebiti sino ai dieci anni prima alla notifica dell'atto di citazione.
Dal canto suo parte attrice replicava che nel caso in esame il termine della prescrizione
è stato interrotto prima della notifica dell'atto di citazione mediante la comunicazione alle parti dell'inizio della procedura di mediazione avvenuta in data 31.10.2016 con conseguente calcolo a ritroso dei dieci anni sino al 31.10.2006.
L'eccezione sollevata da parte attrice merita di essere condivisa. Invero l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, e successive modificazioni in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lo stesso istante.
Nel caso in esame è pacifica la circostanza che l'attore ha comunicato in data 31.10.2016
l'istanza di mediazione avente ad oggetto la verifica delle condizioni applicate al conto corrente per cui è processo.
Quindi deve ritenersi che il termine di prescrizione si sia interrotto in data 31.10.2016
.
Deve preliminarmente svolgersi una premessa di carattere metodologico, atteso che la valutazione dell'eccezione di prescrizione in un senso piuttosto che in un altro assume valore determinante ai fini della decisione e della individuazione di una delle ipotesi ricostruttive elaborate dal CTU. Assume valore decisivo ai fini del presente giudizio la disamina della disciplina della prescrizione e la verifica della natura affidata o meno del conto corrente.
La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n.
11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza.
Nel caso in esame deve premettersi la tempestività dell'eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione nel caso in esame si tratta, ad avviso di questo Giudice, di contratto avente natura affidata, anche se l'entità del fido non è desumibile dalle pattuizioni. Il Consulente ha tenuto conto di quello generato dalla negli estratti conto. Invero, la natura affidata può CP_4 desumersi anche da altri elementi, quali la previsione, seppur generica, della commissione di massimo scoperto. Depone per l'esistenza di un fido di fatto la circostanza che nel caso in esame a partire dal 1-1-1994 risulta “negli estratti conto la presenza di addebiti a titolo di “Spese per istruttoria fidi”.
Il consulente precisa : “il conto a partire dal 1994 presenta elementi presuntivi precisi tali da consentire di riscontrare la presenza di un affidamento in modo inequivocabile (non meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di C.M.S) anche
(ma non solo) per la presenza di addebiti a titolo di “Spese per istruttoria fidi”. Vi è da considerare che l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari è stato introdotto solo nel 1993 ; è verosimile ritenere che al pari del contratto di conto corrente anche il contratto di affidamento sia sorto in forma orale.
Depongono per l'esistenza del fido di fatto la circostanza che il saldo risultante dall'estratto conto recava il segno negativo senza che nel corso del residuo del rapporto sia tornato in positivo;
ciononostante la banca non ha inviato richieste di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide;
inoltre depone sempre per l'esistenza di un fido di fatto la circostanza della durata del passivo che non può essere intesa come mera tolleranza;
infine elemento forse ancora più importante in questo senso è l'addebito nel corso di un rapporto ormai già compromesso, perché riportante un segno negativo, di assegni bancari anche di importi rilevanti ( cf. estratto conto di settembre -ottobre 2001 recante saldo – 79.648.289
£, pagamento di un assegno di £ 2.136.830; estratto conto al 31.3.2002 con saldo negativo – € 79.810.784 pagamento di un assegno di euro 7.571,42;) Quindi la stabilità e non l'occasionalità dell'esposizione a debito nel corso del tempo e il sistematico pagamento di assegni con saldo conto in passivo depongono per l'esistenza del fido di fatto.
Si tratta, di rapporti di conto corrente ormai chiusi al momento della notifica della citazione, rispetto ai quali è stata proposta azione di accertamento negativo del credito della banca e di ripetizione. Pertanto è possibile operare la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini del dies a quo del termine di prescrizione.
Si identificano, senz'altro, come versamenti solutori quei pagamenti effettuati dal correntista su conto al passivo, oppure destinati a ripianare un passivo già esistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 CC, mentre si definiscono ripristinatori quei versamenti definiti tali solo alla chiusura del rapporto di conto corrente ed effettuati al fine di ripristinare il saldo attivo e dunque poter accedere nuovamente al credito bancario.
Di talchè, nel primo caso, secondo ormai consolidata giurisprudenza (ex multis,
Cass. Civ. Sent. 29411/2020) il termine decennale di prescrizione decorrerà dal singolo versamento, e dunque la qualificazione delle rimesse come solutorie sarà rilevante onde determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione, mentre nel secondo il termine di decorrenza della prescrizione decorrerà dalla data della chiusura del conto.
Fatta questa premessa, l'eccezione di prescrizione decennale è parzialmente fondata per il periodo antecedente al 2006. Per il periodo successivo, considerando il conto affidato il saldo del rapporto, il saldo ricostruito è pari a euro 57.250 ,72 a credito per il correntista.
Deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice con la quale chiede di ordinare la cancellazione della segnalazione a sofferenza per mancanza di prova. Non risulta depositato documentazione estratta dal sito della Banca di
Italia dal quale poter riscontrare la dedotta segnalazione.
Sulle spese processuali
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse , vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento , sulla base del decisum, del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, in euro 5.077,00 ( euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, euro 1.701 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge oltre euro
759.00 per C.U.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la ctu utile ai fini della decisione .
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda e accerta in euro 57.250,72 a credito per il correntista il saldo del c/c n. 0027/824 alla data di chiusura del 19.1.2009.
2) Condanna alla restituzione in favore di parte Controparte_6 attrice della somma di euro 57.250,72 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
3) Pone le spese processuali a carico di da Controparte_6 liquidare in favore della parte vittoriosa in complessivi 5.077,00 ( euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, euro 1.701 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge oltre euro 759.00 per C.U. con distrazione in favore dell'avvocato
CA CO dichiaratosi antistatario.
4) Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti
Così deciso in Salerno il 22- 11-2025
Il Giudice
Dott.ssa TI AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa TI AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5915/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Matteotti, 6, (C.F.: , rappresentato e difeso in virtù di procura a C.F._1
margine del presente atto dall'avv. CA CO del Foro di Salerno (C.F.:
, presso il cui studio in Salerno (SA) alla via Roma, 28, elettivamente C.F._2
domicilia;
- ATTORE -
CONTRO
(incorporante per fusione il con atto Controparte_1 Controparte_2
10.10.2018 rep. n. 7660 e racc. n. 3703 notaio , con sede in Torino, Piazza San CA Pt_1
n. 156, iscritta al registro delle imprese di Torino al n. 00799960158 in persona del Sig.
, a quanto infra facoltizzato in forza di procura conferitagli dall'Avv. Persona_1
Elisabetta Lunati, Responsabile della Direzione Legale e Contenzioso, in qualità di procuratrice giusta atto del 21/03/2019 a rogito Notaio di Milano, rep. n. Persona_2
39774-racc. n. 12560, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 25/03/2019 al n. 9896
serie 1 T, rappresentata e difesa – giusta procura su foglio separato al presente atto – dagli avv.ti Roberto Pasca di Magliano del Foro di Salerno (C.F. ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via R. Conforti, n. 17; - CONVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 06.06.2019 il Sig. conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno la con la quale già - Controparte_3 Controparte_2
Filiale di Eboli (SA) – intercorreva il contratto di conto corrente ordinario contraddistinto con il n. 0027/824, acceso in data 31.12.1991 e che alla data del 19.1.2009 presentava un saldo finale pari ad € 0,00. Parte attrice eccepiva che: la avrebbe gestito il rapporto di conto CP_4
corrente in modo anomalo applicando tassi di interessi passivi ultralegali in alcuni trimestri maggiori di quelli pattuiti, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto nonché di spese e di saldi cliente, senza alcuna pattuizione, né comunicazione preventiva;
vi sarebbe un saldo attivo di € 94.783,07 in suo favore. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Adito Tribunale contrariis reiectis, così decidere e provvedere: A)
In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni
determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto
di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti
contrattualmente, e,comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla esponente senza
pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
RITENERE E
DICHIARARE illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto
rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle
commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte
le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante;
in alternativa, a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere
contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere
state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché
prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di
disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto
di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' CP_5 convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e
periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante
in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale
dei contraenti e, per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione
dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e
periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del CP_4
contraente più debole;
C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in
linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E
DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso
contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse
ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con
l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto Dare -
Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile
sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di
credito; F) DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G)
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di
credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7
marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta alla ripetizione delle somme illegittimamente CP_4
addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, così come sarà quantificato in corso di
causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera
documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive di rivalutazione e
degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo ex Cassazione Sezioni Unite sentenza
del 16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta durante il rapporto CP_4
bancario intercorso e meglio specificato in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93
relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la
nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimo e
arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla Banca convenuta, in ordine alla gestione
del rapporto bancario, in merito all'erogazione ed all'impiego dei finanziamenti concessi, nonché, alla
eventuale segnalazione del nominativo degli attori nella Centrale Rischi della Banca d'Italia o di ogni
altro sistema di informazione creditizia pubblico o privato nelle classificazione “sconfino” o
“sofferenza” ORDINANDO la immediata cancellazione e/o rettifica dei dati segnalati, nonché con
riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque
censurabile”. In data 25.9.2019 si costituiva la convenuta eccependo la prescrizione di CP_4
tutte le rimesse antecedenti al 31.10.2006 riguardanti il rapporto indicato;
l'infondatezza delle pretese di parte attrice. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale
adito in ragione di quanto rappresentato in premessa (a) accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione decennale, connessa alla domanda formulata ex art. 2033 c.c., per ogni diritto alla
restituzione di somme connesse al rapporto sino al 31.10.2016; (b) nel merito rigettare ogni domanda
svolta perché infondata in fatto e in diritto. Condannare gli attori alla refusione delle spese e dei
compensi, come determinati alla stregua delle Tariffe forensi”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata Ctu
contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 09.07.2025
per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127
ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del
05.08.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Qualificazione della domanda e merito
Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'esatta determinazione del saldo effettivo del rapporto di conto corrente intervenuto tra il sig. e la Parte_1 Controparte_6
previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la determinazione
[...]
dell'esatto importo del saldo contabile del rapporto in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito. Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento e ripetizione, in quanto il conto corrente dedotto risulta chiuso alla data di notifica dell'atto di citazione e quindi può essere proposta l'azione di ripetizione, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi.
Pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione
della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento,
oggetto di possibile ripetizione. (Tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325). Ciò però
non esclude l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto,
l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonchè l'entità del saldo parziale ricalcolato (Cassazione civile, sez. VI,
05/09/2018, n. 21646).
Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e ripetizione di indebito.
È utile allora ricordare come nell'azione accertamento e ripetizione grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull'
"accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile
, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896).
Parte attrice ha depositato la seguente documentazione: a) Estratti conto, scalari e fogli competenze del c/c ordinario di corrispondenza n. 0027/824 dal I TRIM. 1992 I 009; Per_3 b) Ricalcolo econometrico del rapporto di conto corrente n. 0027/824; c) CP_7
dal1992 al 2009 ex Legge sull'usura n. 108 del 1996.
Non risulta depositata copia del contratto.
Il consulente deduce che è rimasta inevasa la richiesta formulata da parte attrice all'istituto di credito ai sensi dell'art. 119 TUB per la consegna di copia del contratto ( cf. pag. 13 della ctu). Tuttavia dall'esame dei documenti depositati non è stata rinvenuto tale documento.
Pertanto il giudizio verrà deciso sulla base della sola documentazione depositata che è stata esaminata dal CTU il quale è riuscito, in ogni caso, a ricostruire il rapporto e a determinare il saldo finale. Venendo al merito, si osserva che dalla documentazione depositata e dalle difese svolte è emerso che il rapporto contrattuale n. 0027/824 risale all'inizio dell'anno 1992
ed è stato chiuso in data 19.1.2009. Tale dato è incontestato. Infatti il primo estratto conto riguarda il primo trimestre dell'anno 1992. Risultano depositati gli estratti conto completi di scalari concernenti l'intervallo temporale dal I trimestre 1992 - 19.01.2009 .
Dunque, deve ritenersi, che il rapporto è sorto in forma orale quando era ancora possibile essendo databile ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria. Tuttavia, in assenza di riscontri contrari, appare sorprendente che anche negli anni successivi- trattandosi di un rapporto di durata – non sia stato stipulato per iscritto il contratto anche al fine di adeguarsi alla normativa bancaria intervenuta nel corso degli anni.
L'art. 117 TUB prevede: “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”
In assenza di contratto scritto e del documento di sintesi, dunque con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale,
non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una nullità assoluta, e perciò rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria,
sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca. Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt. 3 e 4 legge n.
154/1992 sulla Trasparenza Bancaria) “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti…3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I
contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti
di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. La prescrizione di forma ex art. 1284, co.
3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°, T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°, T. U. bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente. Infine, sempre con riferimento a quanto disposto dall'art. 1284, co. 3°, c.c., anche un rinvio a “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi “ed alle “ condizioni d'uso”" o genericamente alle “ condizioni praticate sulla piazza”, in mancanza di accordi vincolanti che fissano i saggi su scala nazionale,
concreta una indeterminatezza del tasso ultralegale tuttora sanzionata dalla nullità assoluta di cui all'art. 1284, co. 3°, c.c..
In caso di mancata o invalida determinazione del tasso di interessi convenzionali, agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito dovranno sostituirsi gli interessi in misura legale.
Nel caso di specie , in ossequio alle disposizioni normative di settore vigenti ratione temporis
testé citate, non vi è prova agli atti della stipulazione in forma scritta degli interessi a carico del correntista;
ne consegue, pertanto, il mancato rispetto della forma scritta di cui all'art. 1284, ultimo comma, c.c. quindi la illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale.
IL consulente sulla base della documentazione agli atti e dall'analisi degli estratti conto disponibili dal 31.12.1992 al 19.1.2009 completi di prospetti scalari e di prospetti riepilogo competenze trimestrali, ha ricalcolato il saldo del conto corrente eliminando tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese,
commissioni, capitalizzazione semplice e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dal primo estratto conto disponibile.
Prima di stabilire il saldo effettivo del conto corrente è necessario esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata.
Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale diritto a ripetere tutte le somme addebitate a titolo di interessi debitori ultralegali, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto. Quindi eccepiva la intervenuta prescrizione delle somme annotate sul c/c a titolo di interessi e/o di competenze e costi ritenuti indebiti sino ai dieci anni prima alla notifica dell'atto di citazione.
Dal canto suo parte attrice replicava che nel caso in esame il termine della prescrizione
è stato interrotto prima della notifica dell'atto di citazione mediante la comunicazione alle parti dell'inizio della procedura di mediazione avvenuta in data 31.10.2016 con conseguente calcolo a ritroso dei dieci anni sino al 31.10.2006.
L'eccezione sollevata da parte attrice merita di essere condivisa. Invero l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, e successive modificazioni in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lo stesso istante.
Nel caso in esame è pacifica la circostanza che l'attore ha comunicato in data 31.10.2016
l'istanza di mediazione avente ad oggetto la verifica delle condizioni applicate al conto corrente per cui è processo.
Quindi deve ritenersi che il termine di prescrizione si sia interrotto in data 31.10.2016
.
Deve preliminarmente svolgersi una premessa di carattere metodologico, atteso che la valutazione dell'eccezione di prescrizione in un senso piuttosto che in un altro assume valore determinante ai fini della decisione e della individuazione di una delle ipotesi ricostruttive elaborate dal CTU. Assume valore decisivo ai fini del presente giudizio la disamina della disciplina della prescrizione e la verifica della natura affidata o meno del conto corrente.
La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n.
11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza.
Nel caso in esame deve premettersi la tempestività dell'eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione nel caso in esame si tratta, ad avviso di questo Giudice, di contratto avente natura affidata, anche se l'entità del fido non è desumibile dalle pattuizioni. Il Consulente ha tenuto conto di quello generato dalla negli estratti conto. Invero, la natura affidata può CP_4 desumersi anche da altri elementi, quali la previsione, seppur generica, della commissione di massimo scoperto. Depone per l'esistenza di un fido di fatto la circostanza che nel caso in esame a partire dal 1-1-1994 risulta “negli estratti conto la presenza di addebiti a titolo di “Spese per istruttoria fidi”.
Il consulente precisa : “il conto a partire dal 1994 presenta elementi presuntivi precisi tali da consentire di riscontrare la presenza di un affidamento in modo inequivocabile (non meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di C.M.S) anche
(ma non solo) per la presenza di addebiti a titolo di “Spese per istruttoria fidi”. Vi è da considerare che l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari è stato introdotto solo nel 1993 ; è verosimile ritenere che al pari del contratto di conto corrente anche il contratto di affidamento sia sorto in forma orale.
Depongono per l'esistenza del fido di fatto la circostanza che il saldo risultante dall'estratto conto recava il segno negativo senza che nel corso del residuo del rapporto sia tornato in positivo;
ciononostante la banca non ha inviato richieste di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide;
inoltre depone sempre per l'esistenza di un fido di fatto la circostanza della durata del passivo che non può essere intesa come mera tolleranza;
infine elemento forse ancora più importante in questo senso è l'addebito nel corso di un rapporto ormai già compromesso, perché riportante un segno negativo, di assegni bancari anche di importi rilevanti ( cf. estratto conto di settembre -ottobre 2001 recante saldo – 79.648.289
£, pagamento di un assegno di £ 2.136.830; estratto conto al 31.3.2002 con saldo negativo – € 79.810.784 pagamento di un assegno di euro 7.571,42;) Quindi la stabilità e non l'occasionalità dell'esposizione a debito nel corso del tempo e il sistematico pagamento di assegni con saldo conto in passivo depongono per l'esistenza del fido di fatto.
Si tratta, di rapporti di conto corrente ormai chiusi al momento della notifica della citazione, rispetto ai quali è stata proposta azione di accertamento negativo del credito della banca e di ripetizione. Pertanto è possibile operare la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini del dies a quo del termine di prescrizione.
Si identificano, senz'altro, come versamenti solutori quei pagamenti effettuati dal correntista su conto al passivo, oppure destinati a ripianare un passivo già esistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 CC, mentre si definiscono ripristinatori quei versamenti definiti tali solo alla chiusura del rapporto di conto corrente ed effettuati al fine di ripristinare il saldo attivo e dunque poter accedere nuovamente al credito bancario.
Di talchè, nel primo caso, secondo ormai consolidata giurisprudenza (ex multis,
Cass. Civ. Sent. 29411/2020) il termine decennale di prescrizione decorrerà dal singolo versamento, e dunque la qualificazione delle rimesse come solutorie sarà rilevante onde determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione, mentre nel secondo il termine di decorrenza della prescrizione decorrerà dalla data della chiusura del conto.
Fatta questa premessa, l'eccezione di prescrizione decennale è parzialmente fondata per il periodo antecedente al 2006. Per il periodo successivo, considerando il conto affidato il saldo del rapporto, il saldo ricostruito è pari a euro 57.250 ,72 a credito per il correntista.
Deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice con la quale chiede di ordinare la cancellazione della segnalazione a sofferenza per mancanza di prova. Non risulta depositato documentazione estratta dal sito della Banca di
Italia dal quale poter riscontrare la dedotta segnalazione.
Sulle spese processuali
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse , vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento , sulla base del decisum, del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, in euro 5.077,00 ( euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, euro 1.701 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge oltre euro
759.00 per C.U.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la ctu utile ai fini della decisione .
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda e accerta in euro 57.250,72 a credito per il correntista il saldo del c/c n. 0027/824 alla data di chiusura del 19.1.2009.
2) Condanna alla restituzione in favore di parte Controparte_6 attrice della somma di euro 57.250,72 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
3) Pone le spese processuali a carico di da Controparte_6 liquidare in favore della parte vittoriosa in complessivi 5.077,00 ( euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, euro 1.701 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge oltre euro 759.00 per C.U. con distrazione in favore dell'avvocato
CA CO dichiaratosi antistatario.
4) Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti
Così deciso in Salerno il 22- 11-2025
Il Giudice
Dott.ssa TI AR